| Gazzetta n. 263 del 12 novembre 2025 (vai al sommario) |
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE |
| DELIBERA 23 luglio 2025 |
| Sisma Abruzzo - Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. (Delibera n. 36/2025). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
nella seduta del 23 luglio 2025
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-bis e 67-ter che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la Citta' dell'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»; Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-bis, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresi', che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio; Visto il comma 2 del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-bis del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017; Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualita', prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalita' del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalita' di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito CUP) e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullita' degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 119 e 121 che prevedono, tra l'altro, i seguenti benefici fiscali in favore dei territori colpiti dal sisma 2009: la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese per determinati interventi sugli edifici (art. 119, comma 1), con riconoscimento della stessa per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 1-ter); l'aumento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali cd «eco-bonus» e «sisma-bonus» (art. 119, comma 4-ter), con riconoscimento del beneficio per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione (art. 119, comma 4-quater); il riconoscimento della detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento (art. 119, comma 8-ter); l'opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per uno sconto sul corrispettivo dovuto o, alternativamente, per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti (art. 121, comma 1, lettere a) e b)); Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamita'» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni di euro per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035; Visto il decreto-legge n. 11 del 2023, recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede che, a decorrere dal 17 febbraio 2023 - data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge - per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, non e' piu' consentito l'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b)) del predetto decreto; Visto, inoltre, l'art. 2, comma 3.ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023, che prevede che il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo, non si applica agli interventi di cui all'art. 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024); tale deroga trova applicazione, per gli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 70 milioni per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, che prevede che «Al fine di evitare che la presenza di edifici ancora danneggiati dal sisma possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei comuni abruzzesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e di sostenere il completamento del processo di ricostruzione, per le unita' immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate con le risorse destinate alla ricostruzione nel limite di 285 milioni di euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, previa approvazione del CIPESS, su istruttoria della struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e su proposta degli uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalita' di calcolo e di autorizzazione dell'incremento straordinario nonche' i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche». Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge n. 3 del 2003; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di Missione denominata «struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorita' di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito struttura di Missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la struttura di Missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata struttura di Missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, e' stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonche' per le politiche del mare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato; Viste le delibere di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, 14 aprile 2022, n. 20, 20 luglio 2023, n. 21, 29 maggio 2024, n. 35, 19 dicembre 2024, n. 91, che hanno disposto assegnazioni in materia di ricostruzione privata; Vista nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, pervenuta al CIPESS e acquisita con nota prot. DIPE n. 7479-A del 30 giugno 2025, con la quale viene trasmessa la proposta istruita dalla struttura di Missione, come aggiornata con nota acquisita al prot. DIPE n. 8262-A del 18 luglio 2025, concernente l'assegnazione un importo complessivo pari a 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024, articolato come segue: 30.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per il Comune dell'Aquila (USRA), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila; 60.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati negli altri comuni abruzzesi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009; Considerato che il fabbisogno finanziario per la concessione del contributo straordinario, quantificato dagli uffici speciali per la ricostruzione, e' stato stimato sulla base dell'ammontare dei contributi ordinari concessi tra marzo 2004 e febbraio 2025, come risultante dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e calcolato nella misura del 15 per cento dello stesso ammontare; Considerato che, in coerenza con il dettato normativo di cui all'art. 7, comma 1-bis del decreto-legge n. 76 del 2024, gli uffici speciali per la ricostruzione hanno elaborato lo schema di decreto congiunto, in corso di adozione, recante «Criteri per la concessione degli incrementi straordinari di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito in legge 8 agosto 2024, n. 111», allegato alla proposta di assegnazione, con cui sono definite le modalita' attuative della misura; Tenuto conto che il predetto decreto si applica ai soli casi di mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023; i casi di mancato completamento delle opere interessate dall'applicazione delle suddette opzioni saranno oggetto di successiva disposizione; Tenuto conto che gli interventi beneficiari del contributo, quali interventi di ricostruzione privata, sono oggetto di monitoraggio ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012; Considerato che la copertura finanziaria dell'importo complessivo, pari a 90 milioni di euro, e' individuata, nell'ambito della quota prevista al terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, a valere sui rifinanziamenti, disposti dalla legge n. 178 del 2020, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009; Tenuto conto che nell'odierna seduta il CIPESS ha approvato la delibera inerente all'assegnazione di risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione privata nell'ambito territoriale «altri comuni del cratere»; Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»; Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice Presidente del Comitato stesso»; Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sara' trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato; Vista la nota DIPE n. 8440-P del 23 luglio 2025 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Delibera: 1. Assegnazione di risorse ai fini dell'attuazione dell'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 1.1. Con la presente delibera e' disposta l'assegnazione di risorse per un importo complessivo di 90.000.000,00 euro a copertura dell'incremento straordinario del contributo per la riparazione e il miglioramento sismico, di cui all'art. 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 76 del 2024, convertito dalla legge n. 111 del 2024, come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2025. L'importo assegnato e' articolato come segue: 30.000.000,00 euro in favore dell'ufficio speciale per il Comune dell'Aquila (USRA), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati nell'ambito territoriale del Comune dell'Aquila; 60.000.000,00 euro in favore dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC), a copertura dell'incremento di contributo concedibile per gli interventi di ricostruzione privata degli edifici ubicati negli altri comuni abruzzesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009. 1.2. L'importo assegnato costituisce un limite massimo di spesa il cui rispetto e' demandato agli uffici speciali per la ricostruzione. 1.3. La copertura finanziaria dell'importo complessivo assegnato, pari a 90 milioni di euro, e' individuata, nell'ambito della quota prevista al terzo periodo del comma 1-bis dell'art. 7 del decreto-legge n. 76 del 2024, a valere sui rifinanziamenti, disposti dalla legge n. 178 del 2020, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009. 2. Trasferimento ed erogazione delle risorse e monitoraggio 2.1 Le risorse oggetto dell'assegnazione sono trasferite sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del settore di riferimento. 2.2 Per quanto non espressamente previsto nella presente delibera, con riguardo al trasferimento e all'erogazione delle risorse assegnate, nonche' al monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, si rinvia alle pertinenti disposizioni, per quanto applicabili, previste dalle precedenti deliberazioni del CIPESS in materia di ricostruzione privata. 2.3 Lo stato di utilizzo delle risorse assegnate con la presente delibera sara' rappresentato nell'ambito della relazione presentata dalla struttura di Missione al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno, relativa all'utilizzo delle assegnazioni disposte per la ricostruzione privata, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici speciali per la ricostruzione.
Il Vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1570 |
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