| Gazzetta n. 262 del 11 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
| DECRETO 2 ottobre 2025 |
| Revisione del decreto 13 dicembre 2024, relativamente al PNRR Misura M3C2 - Investimento 2.3 «Cold ironing». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e del 20 giugno 2025; Vista la «Missione 3» rubricata «Infrastrutture per una mobilita' sostenibile» che mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale piu' moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilita' della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti; Visto che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa Missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitivita', capacita' e produttivita' dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilita' ambientale della mobilita' via mare dei passeggeri e delle merci; Visto in particolare, nell'ambito della Missione 3, l'Investimento PNRR M3C2-2.3 «Cold ironing», consistente «nella realizzazione di una rete per la fornitura di energia elettrica nell'area portuale (banchine) e della relativa infrastruttura di connessione alla rete nazionale di trasmissione. In linea con il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, la fornitura di elettricita' da terra consente anche la ricarica delle navi elettriche»; Visto che per tale investimento sono previsti una Milestone (M3C2-7 con scadenza al 30 settembre 2024), relativa all'aggiudicazione degli appalti per la costruzione di almeno 15 impianti di «Cold ironing» in almeno 10 porti, e un Target (M3C2-12 con scadenza al 31 marzo 2026), relativo all'entrata in funzione di almeno quindici infrastrutture di «Cold ironing» in almeno dieci porti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164, di variazione della tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», che, per la realizzazione della misura M3C2-I.2.3, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risorse finanziarie per complessivi 400 milioni di euro, di cui 178,13 milioni di euro per progetti in essere e 221,87 milioni di euro per nuovi progetti; Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dal PNRR, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 2, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, e' destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR; Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali; Visto che nel PNRR, alla Misura M3C2-I.2.3 «Cold ironing» e' associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo climatico; Visto il principio di addizionalita' del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede da una parte che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e dall'altra - secondo la nuova interpretazione dell'UE - che i progetti PNRR e i relativi target non siano cofinanziati a valere su altri fondi di fonte europea; Visto altresi' il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018, sopra citato e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Viste le ulteriori circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la corretta gestione e attuazione degli interventi PNRR; Visto il sistema di gestione e controllo PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'amministrazione; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico»; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con il quale e' stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; Visto l'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che nell'ambito delle risorse assegnate al settore portuale destina complessivi euro 700 milioni per l'elettrificazione delle banchine (Cold ironing) ripartiti in annualita' come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; Visto il decreto ministeriale n. 330 del 13 agosto 2021, col quale e' stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1 al decreto medesimo, per un importo complessivo di 2.835,63 milioni di euro; Visto il decreto ministeriale n. 101 del 13 aprile 2023, con il quale vengono ammessi a finanziamento ulteriori interventi a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare per complessivi 24,37 milioni di euro di cui 14,37 milioni sull'annualita' 2025 e 10 milioni sull'annualita' 2026; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di missione per l'attuazione del PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108; Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visti in particolare l'art. 19 del «Codice dei contratti pubblici», che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto il decreto del direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalita' n. 134 del 4 novembre 2024, che istituisce un gruppo di lavoro sul Cold ironing, il quale ha trasmesso una relazione finale sull'ammissibilita' degli interventi al finanziamento PNRR; Visto l'art. 1, commi 6 e 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con cui si dispone una riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui l'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli anni 2024 e 2025 per complessivi 170 milioni di euro e contestuale rimpegno nelle annualita' 2027 e 2028; Visto il decreto del 13 dicembre 2024, n. 321, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con cui sono state ripartite le risorse destinate all'Investimento PNRR M3C2-I.2.3 «Cold ironing» tra gli interventi di cui all'allegato 1 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nel medesimo allegato, per un importo complessivo pari a 305.590.639,26 euro, di cui 186.520.639,26 euro per nuovi progetti e 119.070.000,00 euro per progetti in essere; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 307, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui si dispone una decurtazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), numero 11, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, afferenti al Fondo investimenti complementari PNRR-MIMS-Elettrificazione delle banchine (Cold ironing), a valere sul capitolo 7258, p.g. 10, riducendone la dotazione finanziaria per un importo complessivo pari a 130,95 milioni di euro, di cui 0,95 milioni di euro riferiti all'annualita' 2025, 50 milioni di euro riferiti all'annualita' 2027 e 80 milioni di euro riferiti all'annualita' 2028; Rilevato che parte dei disimpegni disposti dall'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, con contestuale rimpegno nelle annualita' 2027 e 2028 e successivamente oggetto di decurtazione da parte della citata legge 30 dicembre 2024, n. 307, ricadono, come risultante dal sistema contabile Si.Co.Ge., per un ammontare complessivo pari a 35.528.617,07 euro, sui seguenti interventi parte della componente «progetti in essere»" della misura PNRR M3C2-I.2.3 «Cold ironing» di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164, di variazione della tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», come individuati dal citato decreto ministeriale n. 321 del 13 dicembre 2024: sistema di Cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona (CUP J37H21003680006): disimpegno per complessivi 2.959.326,850 euro, di cui 1.450.498,05 euro relativi all'annualita' 2024 e 1.508.828,80 relativi all'annualita' 2025; realizzazione di una stazione di Cold ironing a Porto Corsini a servizio del Terminal crociere (CUP C61B21005250005): disimpegno per complessivi 14.796.634,250 euro, di cui 7.252.490,27 euro relativi all'annualita' 2024 e 7.544.143,98 euro relativi all'annualita' 2025; elettrificazione delle banchine di Venezia (CUP F79J21005960001): disimpegno per complessivi 6.940.612,470 euro relativi all'annualita' 2025; lotto I - elettrificazione banchina di levante - Cold ironing (CUP F53F22000060001): disimpegno per complessivi 10.832.043,50 euro relativi all'annualita' 2025; Considerato che i sopracitati interventi concorrono al raggiungimento del target M3C2-12 (entrata in funzione di almeno 15 infrastrutture di Cold ironing che forniscano energia elettrica in almeno 10 porti), ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2021/241; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Preso atto che si rende necessario individuare per i detti interventi una diversa fonte di copertura per la quota di risorse oggetto di disimpegno di cui all'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e successivamente oggetto di decurtazione da parte della citata legge 30 dicembre 2024, n. 307, per un ammontare complessivo pari a 35.528.617,07 euro; Considerato che le risorse per nuovi progetti e per progetti in essere, di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164, non allocate dal citato decreto ministeriale del 13 dicembre 2024, n. 321, ammontano rispettivamente a 35.349.360,74 euro e a 59.060.000,00 euro; Considerato che il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, assegna all'intervento relativo al porto di Trieste «Lavori di elettrificazione delle banchine del molo VII» (CUP C91F20000110002), risorse per ammontare pari a 8.000.000,00 euro; Considerato che il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 13 dicembre 2024, n. 321, assegna all'intervento relativo al porto di Trieste «Lavori di elettrificazione delle banchine del molo VII» (CUP C91F20000110002), risorse per ammontare pari a 8.000.000,00 euro, interamente a valere sulle risorse per nuovi progetti; Preso atto che una parte delle risorse di cui al citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 agosto 2021, n. 330, assegnate all'intervento relativo al porto di Trieste «Lavori di elettrificazione delle banchine del molo VII» (CUP C91F20000110002), risulta gia' erogata a titolo di pagamento per l'intervento in questione per un importo complessivo pari a 6.275.624,24 euro; Ritenuto opportuno riconoscere gli importi gia' corrisposti per il citato intervento relativo al porto di Trieste «Lavori di elettrificazione delle banchine del molo VII» (CUP C91F20000110002), imputandoli a valere sulle risorse relative alla quota progetti in essere, di cui il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 maggio 2024, n. 164, di variazione della tabella A, allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Considerata l'esigenza di assicurare le attivita' di finanziamento e la realizzazione degli interventi in tempi compatibili con i termini di cui alla linea d'investimento M3C2-I.2.3; Ritenuto dunque opportuno procedere ad una rimodulazione delle risorse della misura PNRR M3C2-I.2.3 «Cold ironing»;
Decreta:
Art. 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, cosi' come gli allegati. |
| | Art. 2
Ripartizione delle risorse
1. In attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse destinate alla misura M3C2 - I.2.3 «Cold ironing», di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, n. 164, e gia' ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre 2024, n. 231, sono riviste come da allegato I per l'importo totale di euro 305.590.639,26, di cui euro 215.773.632,09 a valere sulle nuove risorse PNRR ed euro 89.817.007,17 di progetti in essere. 2. Al fine di assicurare l'adempimento previsto negli Operational Arrangements di cui all'Annex al decisione di esecuzione del Consiglio (CID), relativo alla redazione del report del valutatore indipendente richiesto dai meccanismi di verifica per i target finali delle misure PNRR, le spese necessarie a garantire la nomina e le prestazioni del valutatore indipendente sono ammissibili a valere sulle risorse residue della ripartizione di cui al comma 1. |
| | Art. 3
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, restano fermi gli obblighi e tutte le altre disposizioni previsti dal decreto ministeriale 13 dicembre 2024, n. 321. 2. L'attuazione degli interventi e le relative attivita' di monitoraggio, rendicontazione e controllo si svolgono nel rispetto, altresi', delle disposizioni contenute nella normativa europea e nazionale in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' delle linee guida, circolari, atti di indirizzo comunque denominati emanati in merito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2025
Il Ministro: Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 2732
__________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto e' consultabile sul portale PAT, al seguente indirizzo: https://trasparenza.mit.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_a llegati/2530212083470451820O_Om_infa866faareg_decreti_r_0000241021020 25.pdf |
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