Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2025
Disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposizione integrativa e al versamento delle relative imposte;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2023, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del commentario alle regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modificazioni, e delle guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette regole OCSE e del loro aggiornamento;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visti il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sulla riforma delle sanzioni non penali in materia di imposte dirette e IVA, e il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2025, recante disposizioni attuative degli obblighi informativi e di recepimento della direttiva (UE) 2025/872, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2024, recante disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, concernente l'individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante procedure automatizzate e la determinazione delle relative modalita' di esecuzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, n. 11;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (secondo pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «comunicazione rilevante»: il modello di comunicazione contenente le informazioni indicate nell'art. 51, commi 5 e 6, del decreto legislativo e nel decreto sugli obblighi informativi;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
c) «decreto sull'imposta minima nazionale»: il decreto ministeriale del 1° luglio 2024, recante disposizioni attuative relative all'imposta minima nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024;
d) «decreto sugli obblighi informativi»: il decreto ministeriale del 16 ottobre 2025, recante disposizioni attuative degli obblighi informativi e di recepimento della direttiva (UE) 2025/872, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2025;
e) «dichiarazione fiscale»: la dichiarazione annuale da presentare all'Agenzia delle entrate relativa all'imposizione integrativa dovuta a titolo di imposta minima integrativa, di imposta minima suppletiva e di imposta minima nazionale prevista all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo;
f) «direttiva»: la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
g) «esercizio di riferimento»: l'esercizio oggetto della dichiarazione fiscale;
h) «esercizio transitorio»: l'esercizio di cui all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo che, ai fini degli obblighi di presentazione della dichiarazione fiscale, non tiene conto degli effetti dell'opzione per i regimi semplificati ne' dell'opzione per i regimi di esclusione;
i) «regimi di esclusione»: i regimi indicati negli articoli 37, 56 e 57 del decreto legislativo;
l) «regimi semplificati»: i regimi di semplificazione previsti e disciplinati da un accordo internazionale di cui all'art. 39, comma 2, del decreto legislativo;
m) «regole OCSE»: le regole modello approvate il 14 dicembre 2021 e pubblicate nel documento «Tax Challenges Arising from the Digitalisation ofthe Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modifiche, il relativo commentario e le guide amministrative approvate dal quadro inclusivo sul BEPS.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate e applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo e in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Art. 2

Adempimenti dichiarativi

1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti di cui al comma 2 assolvono l'adempimento dichiarativo previsto all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti all'art. 10 del decreto legislativo.
2. Sono tenute a presentare la dichiarazione fiscale:
a) la controllante capogruppo di cui all'art. 13 del decreto legislativo, la partecipante intermedia di cui all'art. 14 del decreto legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all'art. 15 del decreto legislativo, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell'imposta minima integrativa;
b) l'impresa, diversa dall'entita' di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'art. 19, comma 2, o dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo;
c) l'impresa e l'entita' a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonche' l'entita' apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell'imposta minima nazionale ai sensi dell'art. 18, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo e dell'art. 10 del decreto sull'imposta minima nazionale.
3. Le imprese e le entita' del gruppo, localizzate nel territorio dello Stato italiano, trasmettono in tempo utile ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 tutte le informazioni necessarie per il calcolo e per il versamento dell'imposta dovuta.
4. Le entita' escluse dall'imposizione integrativa ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, per le quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 3 del citato art. 11, sono esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale.
 
Art. 3

Contenuto della dichiarazione fiscale

1. La dichiarazione fiscale, costituita da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale.
2. Nella sezione generale e' identificato il soggetto che presenta la dichiarazione fiscale e sono fornite le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali regimi semplificati e regimi di esclusione fruiti.
3. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima integrativa dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente e' compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.
4. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima suppletiva dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente e' compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.
5. Il soggetto di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), compila il prospetto contenente le informazioni e i dati di sintesi utilizzati per il calcolo dell'imposta minima nazionale dovuta in Italia in relazione all'esercizio di riferimento. Il prospetto di cui al periodo precedente e' compilato anche qualora l'imposta dovuta risulti pari a zero.
6. Nei prospetti di cui ai commi 4 e 5, il soggetto che presenta la dichiarazione fiscale indica le imprese o le entita' a controllo congiunto per conto delle quali agisce in qualita' di responsabile degli obblighi dichiarativi e di versamento, la ripartizione dell'eventuale onere fiscale tra le imprese o tra le entita' a controllo congiunto del gruppo localizzate in Italia o tra le entita' apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano.
 
Art. 4

Regole di compilazione

1. L'imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale e' determinata sulla base della normativa italiana.
2. Gli importi contenuti nella dichiarazione fiscale sono espressi in euro. Nel caso in cui, secondo le regole OCSE, della direttiva e del decreto legislativo, l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo e' calcolata in una valuta diversa dall'euro, la dichiarazione fiscale e' compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.
3. In deroga a quanto stabilito nell'art. 6, comma 1, del decreto sull'imposta minima nazionale, l'opzione per la valuta con cui effettuare i calcoli dell'imposta minima nazionale nella comunicazione rilevante e dell'imposta minima nazionale equivalente e' esercitata nella comunicazione stessa.
4. Ai fini della compilazione della dichiarazione fiscale, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, adottano tutte le misure necessarie per la corretta individuazione delle informazioni e rilevazione dei dati stabiliti all'art. 3.
5. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della dichiarazione fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell'amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 600.
 
Art. 5

Termini e modalita' di presentazione

1. La dichiarazione fiscale e' trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento.
2. In deroga al comma 1, la dichiarazione fiscale e' trasmessa in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio transitorio. Ai fini del periodo precedente, non rileva quanto previsto nell'art. 7, comma 2, del decreto sull'imposta minima nazionale.
3. Il primo termine di scadenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'esercizio di riferimento, non puo' essere anteriore al 30 giugno 2026.
4. Il soggetto che ha gia' presentato, per l'esercizio di riferimento, la dichiarazione fiscale all'Agenzia delle entrate puo' modificarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente, entro i termini previsti nel presente articolo.
5. Fermo restando quanto disposto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il modello di dichiarazione fiscale con le relative istruzioni e sono definite le modalita' di trasmissione.
 
Art. 6

Versamento dell'imposta

1. L'imposta minima integrativa, l'imposta minima suppletiva e l'imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati, rispettivamente, alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 2, comma 2. Il versamento e' eseguito, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate in due rate. La prima rata, pari al 90 per cento dell'importo dell'imposta dovuta in relazione all'esercizio di riferimento, e' versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio al quale l'imposta si riferisce; il versamento della seconda rata dell'imposta dovuta e' effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine previsto nell'art. 5 per la presentazione della dichiarazione fiscale relativa a tale esercizio.
3. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
 
Art. 7

Eccedenze di versamento e rimborsi

1. Quando non diversamente stabilito dal decreto legislativo e dai relativi decreti attuativi, le eventuali eccedenze di versamento rispetto all'importo dovuto, con riferimento a ciascuna delle imposte di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 2, possono essere utilizzate a riduzione delle medesime imposte dovute per gli esercizi successivi oppure chieste a rimborso tramite la dichiarazione fiscale.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono disposti con le modalita' di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2020, n. 11.
3. Il rimborso delle eccedenze di versamento e' richiesto tramite separata istanza nelle sole ipotesi in cui non e' possibile procedere secondo le modalita' di cui al comma 2. L'istanza va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento di cui si chiede il rimborso, nei termini di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 
Art. 8

Applicazione delle sanzioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposizione integrativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di imposte sui redditi.
2. Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave.
3. Le imprese ed entita' del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest'ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attivita' di liquidazione e controllo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2025

Il Vice Ministro: Leo