| Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 30 settembre 2025 |
| Modifica degli articoli 10.4 e 12.3 del Bando PNSR 2014-2022 - Reg (UE) 1305/2013. Programma nazionale di sviluppo rurale 2014/2020. Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue. |
|
|
L'AUTORITA' DI GESTIONE del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 - sottomisura 4.3
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 1), recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 2), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 «Investimenti nell'irrigazione»; Visto l'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce che le spese sono ammissibili se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione e il 31 dicembre 2023; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (allegato 3), su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto l'art. 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che stabilisce le modalita' del versamento del saldo relativamente al termine ultimo di ammissibilita' delle spese di cui all'art. 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardando le spese effettuate dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilita' delle spese; Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, con la quale e' stato approvato il Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) per il periodo di programmazione 2014/2020, parzialmente modificato dalla decisione C(2019)8503 della Commissione del 20 novembre 2019 con la quale e' stato autorizzato lo spostamento di risorse pubbliche pari complessivamente a euro 97.000.000,00 in favore della sottomisura 4.3; Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020 (allegato 4), che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR negli anni 2021 e 2022 modificando i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, in particolare, l'art. 2, comma 2 che proroga di due anni le scadenze definite nell'art. 65, par. 2, regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (allegato 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 435 del 6 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L 29 del 10 febbraio 2022, (allegato 5.1); Visto il Programma nazionale di sviluppo rurale (allegato 6) con particolare riferimento agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, sottomisura: 4.3 - Investimenti irrigui - tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue; Tenuto conto che il regime di aiuto previsto nell'ambito della sottomisura 4.3, operazione 4.3.1 del PSRN 2014/2020 e' stato attivato con bando pubblico con il quale sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonche' le modalita' di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario e' tenuto ad adempiere ed al cui rispetto e' correlata l'erogazione degli aiuti concessi; Visto il decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, con cui e' stato approvato il bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue» ed i relativi allegati (allegati 7, 7.1 e 7.2 e 8); Visto il decreto del 26 marzo 2019, n. 14873, con il quale e' stata approvata la graduatoria definitiva del bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue (allegati 9 e 9.1); Visto il decreto del 28 marzo 2019, n. 15180, che ha modificato l'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «I beneficiari del finanziamento possono chiedere l'erogazione di un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo pubblico spettante ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 (articoli 45 e 63) successivamente al decreto di concessione del finanziamento» (allegati 10; 10.1 e 10.2); Visto il decreto del 9 dicembre 2019, n. 39484, che ha modificato l'art. 10.3 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3 stabilendo che «Le domande di pagamento intermedie possono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art. 10.1, nel numero massimo di sei all'anno» (allegati 11; 11.1 e 11.2); Visto il decreto del 10 febbraio 2020, n. 4491, con il quale e' stato approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva delle domande di sostegno presentate a valere sul bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PNSR 2014-2020 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue (allegati 12 e 12.1); Visto il decreto del 24 giugno 2020, n. 22770 (allegati 13; 13.1 e 13.2), che ha modificato l'art. 10.3 e gli allegati n. 3 e n. 12 del bando di selezione delle proposte progettuali - sottomisura 4.3, relativamente alle domande di pagamento intermedie (art. 10.3), al Quadro economico, cronoprogramma di spesa e tempistica di realizzazione (bando allegato n. 3) ed alla tabella delle riduzioni e sanzioni (bando allegato n. 12); Visto il decreto del 22 marzo 2022, n. 0132109 (allegati 14; 14.1 e 14.2), che ha modificato gli articoli 9.3, 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, recependo il regolamento (UE) 2020/2220 del 23 dicembre 2020; Visto il decreto del 3 maggio 2023, n. 230349, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al n. 941 (allegati 15; 15.1 e 15.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 10.4 e all'allegato 12 (tabella riduzioni e sanzioni) del bando; Visto il decreto del 20 maggio 2024, n. 0222618, registrato alla Corte dei conti in data 6 giugno 2024 al n. 1022 (allegati 16; 16.1 e 16.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche all'art. 12.3 del bando; Visto il decreto del 27 novembre 2024, n. 0625733, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 2024 al n. 1692 (allegati 17; 17.1 e 17.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 9.3 e 12.3 del bando; Visto il decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» (allegati 18 e 18.1); Visto il decreto del 22 maggio 2025, n. 0229690, registrato alla Corte dei conti in data 18 giugno 2025 al n. 812 (allegato 19, allegato 19.1 e allegato 19.2), con il quale sono apportate ulteriori modifiche agli articoli 10.4 e 12.3 del bando; Visto l'art. 1, commi 559-562 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) (allegato 20), con il quale, nell'ambito della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e' stata consentita alle regioni una maggiore flessibilita' nelle tempistiche di spesa per la chiusura della programmazione FEASR 2014-2022 prevedendo che dal 1° gennaio 2026 sara' permesso di onorare gli impegni assunti sui Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2022 (PSR) e ancora pendenti dopo il 31 dicembre 2025 attraverso le risorse finanziarie gia' allocate nei PSR come aiuti nazionali aggiuntivi da riallocare al Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 ai sensi dell'art. 155 del regolamento (UE) 2021/2115; Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 (allegato 21), con il quale il comma 559 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 e' stato modificato sopprimendo la dicitura «regionali» estendendo in tal modo anche al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste la possibilita' di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale secondo le medesime modalita' previste dal comma 559; Considerato che il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN 2014-2022) e' stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015 come da ultimo modificata con decisione C(2025) 6584 del 25 settembre 2025 (allegati 22 e 22.1), ed in particolare la sottomisura 4.3; Preso atto che a seguito dell'ultima modifica al PSRN la spesa pubblica programmata per la sottomisura 4.3 si attesta a euro 320.582.080,31 a cui si aggiunge un finanziamento nazionale integrativo, pari a euro 23.325.083,24; Considerato che per la sottomisura 4.3 e' stata approvata una rimodulazione del tasso di finanziamento elevando la percentuale di contribuzione comunitaria dal 45% al 75% e riducendo contestualmente il cofinanziamento nazionale dal 55% al 25%, e che tali nuove percentuali sono da applicarsi a tutti i pagamenti erogati a partire dal 1° ottobre 2025; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato attuativo degli interventi finanziati, potrebbero permanere, per alcuni beneficiari, difficolta' nel completamento degli stessi; Rilevata la necessita' di consentire il completamento di tutti gli interventi strutturali finanziati per gli importanti benefici ambientali connessi, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica; Preso atto che la sottomisura 4.3 rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art. 155 del regolamento (UE) 2021/2115; Considerato che l'art. 2 dal decreto di modifica del bando n. 0229690 del 22 maggio 2025, dispone: al ricorrere di ipotesi di forza maggiore e circostanze eccezionali come individuate dall'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) 2021/2116 nonche' al verificarsi di circostanze anormali, estranee al controllo dell'ente concessionario, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso, i termini indicati all'art. 1, previa autorizzazione dell'Autorita' di gestione, si intendono prorogati rispettivamente: la presentazione della domanda di pagamento del saldo al 30 settembre 2025; le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, al 15 settembre 2025; Considerato che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 ed a seguito del recepimento della decisione della Commissione europea C(2025) 6584, e' consentito onorare gli impegni assunti sui Programmi di sviluppo rurale 2014-2022 (PSR) e ancora pendenti dopo il 31 dicembre 2025 attraverso le risorse nazionali aggiuntive da riallocare nel PSP 2023-2027 previa modifica del Piano; Ritenuto pertanto necessario consentire il completamento dei lavori e la presentazione della domanda di saldo oltre i termini indicati all'art. 2 del decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025; Ritenuto pertanto opportuno modificare gli articoli 10.4 e 12.3 del bando di selezione delle proposte progettuali, nell'ambito del PNSR 2014-2022 - operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue e per l'effetto annullare l'art. 2 del decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025; A termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1
1. Al bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 - «Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche, tipologia di operazione 4.3.1 Investimenti in infrastrutture irrigue», approvato con decreto del 30 dicembre 2016, n. 31990, come da ultimo aggiornato con il decreto n. 0229690 del 22 maggio 2025, sono apportate le seguenti modifiche: l'art. 10.4, comma 1, laddove riporta: «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 31 luglio 2025». e' cosi' modificato: «La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire entro trecentosessantacinque giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque entro il 15 ottobre 2026». l'art. 12.3 laddove riporta: «per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi, il 15 luglio 2025». e' cosi' modificato: «per le varianti di assestamento del quadro economico varianti di dettaglio e/o revisione/adeguamento prezzi 15 settembre 2026». 2. Per effetto delle modifiche riportate al comma 1 del presente articolo, l'art. 2 del decreto n. 229690 del 22 maggio 2025 e' annullato. |
| | Art. 2
Per le domande di saldo presentate oltre il 30 settembre 2025 il relativo pagamento potra' avvenire nel 2026 a valere sulle risorse di cui al PSP previa modifica e approvazione del Piano, secondo le percentuali di cofinanziamento ivi previste. |
| | Art. 3
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web istituzionale del Masaf (www.masaf.gov.it) e della Rete rurale nazionale.
Roma, 30 settembre 2025
L'Autorita' di gestione: Angelini
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1215 |
| |
|
|