| Gazzetta n. 261 del 10 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 29 ottobre 2025 |
| Modifiche al decreto 19 ottobre 2020 e al relativo disciplinare tecnico allegato B, in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale, al comma 2 dell'art. 5-quater, prevede che, per le sole finalita' di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita' con quanto previsto dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento, il Sistema TS rende disponibili ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio rettificate mediante la compilazione semplificata di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto ministeriale 31 luglio 2015; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il quale sostituisce l'art. 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dai dati relativi al 2025, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza annuale, entro il termine stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, il quale prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale o da un intermediario, il Sistema TS rende disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell'Agenzia delle entrate incaricati delle attivita' di controllo formale, l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano essere a suo carico, per le finalita' di controllo di cui all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; Considerato che risulta necessario modificare il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dal citato art. 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81; Considerato che risulta necessario modificare il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e successive modificazioni e il relativo allegato B, al fine di prevedere le modalita' con cui Sistema TS rende disponibili all'Agenzia delle entrate l'elenco delle informazioni di dettaglio delle spese sanitarie di cui al citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 285 del 21 maggio 2025, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020
1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2020, n. 270, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»; b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei relativi dati e' effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.». 2. L'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 e' sostituito dall'allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Ragioniere generale dello Stato: Perrotta |
| | Allegato B
Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS
Parte di provvedimento in formato grafico |
| |
|
|