| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 3 novembre 2025 |
| Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla commissione; Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione; Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Visto il regolamento CE n. 1078 del 10 novembre 2009, pubblicato nella GUCE L. n. 294 dell'11 novembre 2009, con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal «Consorzio di tutela Riso del Delta del Po I.G.P.», che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»; Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, competenti per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2025. 2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po», figurano rispettivamente negli allegati 1 e 2. |
| | Allegato 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «RISO DEL DELTA DEL PO» Art. 1. Nome del prodotto
L'indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» e' riservata al riso rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| | Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 3 novembre 2025
Il dirigente: Gasparri |
| | Art. 2. Descrizione del prodotto
L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varieta' Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope. Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e puo' essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente. Il «Riso del Delta del Po» - I.G.P. deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella: ===================================================================== | | | Proteine % sulla | | | Consistenza kg/cm² | sostanza secca | +=======================+=======================+===================+ |Varieta' |NON inferiore a |NON inferiore a | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |Arborio, Volano, | | | |Telemaco |0,65 |6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |Baldo, Cammeo |0,60 |6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ |Carnaroli, Karnak, | | | |Caravaggio, Keope, |0,85 |6,60 | +-----------------------+-----------------------+-------------------+
Tali caratteristiche devono essere determinate prima della trasformazione industriale, su campioni di risone secco rappresentativi dell'intero quantitativo aziendale. |
| | Allegato 2
DOCUMENTO UNICO «RISO DEL DELTA DEL PO» IGP 1. Denominazione «Riso del Delta del Po» 2. Stato membro o paese terzo Italia 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 L'indicazione «Riso del Delta del Po» designa esclusivamente il riso appartenente al tipo «Japonica», gruppo superfino nelle varieta' Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio e Keope. Il «Riso del Delta del Po» presenta un chicco grande, cristallino/perlato, compatto, con un elevato tenore proteico e puo' essere ottenuto sottoponendo il granello alle lavorazioni e ai trattamenti industriali consentiti dalla normativa vigente. La grande capacita' di assorbimento, la poca perdita di amido e buona resistenza durante la cottura, sommate alle caratteristiche organolettiche, quali aroma e sapidita' particolari, lo fanno preferire per esaltare i risotti piu' pregiati. Il «Riso del Delta del Po» - IGP deve avere le seguenti caratteristiche riferite alla granella:
===================================================================== | | | Proteine % sulla | | | Consistenza kg/cm² | sostanza secca | | Varieta' |=======================|===================| | | non inferiore a | non inferiore a | |-----------------------|-----------------------|-------------------| |Arborio, Volano, | | | |Telemaco | 0,65 | 6,60 | |-----------------------+-----------------------|-------------------+ |Baldo, Cammeo | 0,60 | 6,60 | |-----------------------+-----------------------|-------------------+ |Carnaroli, Karnak, | | | |Caravaggio, Keope | 0,85 | 6,60 | +-------------------------------------------------------------------- 3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati) - 3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata Per le condizioni particolari che caratterizzano la coltivazione del riso, la fase di produzione viene effettuata all'interno della zona geografica indicata nel punto 4. La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra' immediatamente venir sommerso di acqua. La trasformazione industriale da risone a riso (sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all'interno del territorio dell'IGP e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate al punto 3.2. La particolarita' della zona di produzione permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto. 3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata. I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. 3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire: 1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «IGP») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt); 2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 × 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovra' essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovranno essere indicati i seguenti riferimenti: la denominazione dell'alimento e il peso, collocati nel medesimo campo visivo; la varieta' di cui all'art. 2, con l'indicazione della seguente frase: «La presente confezione contiene varieta' [INDICAZIONE] corrispondente alla denominazione dell'alimento [INDICAZIONE]». I riferimenti indicati in confezione seguono la seguente ripartizione:
===================================================== |Denominazione dell'alimento| Varieta' | +===========================+=======================+ | |Arborio, Volano, | |RISO ARBORIO |Telemaco | +---------------------------+-----------------------+ |RISO BALDO |Baldo, Cammeo | +---------------------------+-----------------------+ | |Carnaroli, Karnak, | |RISO CARNAROLI |Caravaggio, Keope | +---------------------------+-----------------------+
Potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente. 3) il simbolo IGP dell'Unione europea. Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e' composto da una fascia ellittica di colore bianco panna con un bordo di colore verde. All'interno della suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po» sulla meta' superiore e «Indicazione geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde. Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde, a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna, al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo.
Parte di provvedimento in formato grafico 4. Delimitazione concisa della zona geografica L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po. L'area e' delimitata ad Est dal Mare Adriatico, a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi. Il «Riso del Delta del Po» viene coltivato in Veneto nella Provincia di Rovigo, nei Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo. In Emilia-Romagna la produzione riguarda, in Provincia di Ferrara, i Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra. 5. Legame con la zona geografica Fattori ambientali Le caratteristiche dei terreni, il clima temperato e la vicinanza del mare sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano la produzione in questo territorio del «Riso del Delta del Po». Il riso trova infatti in questa zona un terreno ideale, essendo l'unica coltivazione possibile in terreni permanentemente semi-sommersi. I terreni alluvionali del Delta del Po, derivando dai sedimenti terminali del corso del fiume, sono particolarmente fertili in quanto ricchi di minerali, soprattutto di potassio, al punto da rendere inutile l'aggiunta di fertilizzanti potassici. Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla falda molto alta. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze (e, conseguentemente, di una minore umidita' relativa), a contenute variazioni di temperatura che in inverno difficilmente scendono sotto gli 0°C e in estate, negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C, e a una piovosita' generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Queste particolari condizioni climatiche limitano la proliferazione di funghi patogeni e la conseguente necessita' di trattamenti anticrittogamici. Fattori storici e umani Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po: infatti questa coltura era strettamente legata alla bonifica in quanto permetteva di accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594. Verso la fine del '700 ad opera di alcuni patrizi veneziani inizio' la sistematica coltura del riso nei territori bonificati. Oggi il «Riso del Delta del Po» e' diffuso in circa 9.000 ettari di risaia. L'influenza di questa coltivazione e' presente nella cultura locale e nello sviluppo sociale dell'area; il riso viene confezionato e commercializzato da anni da numerose aziende con il nome «Riso del Delta del Po» e grazie alle sue peculiari caratteristiche organolettiche che lo contraddistinguono dagli altri risi prodotti in Italia viene riconosciuto ed apprezzato dai consumatori di tutta Italia. La sua reputazione e' legata infine anche alle fiere e sagre tradizionali che si tengono annualmente sul territorio, come le famose Giornate del Riso del Delta del Po che si tengono a Jolanda di Savoia (FE) e alla Fiera di Porto Tolle. Le peculiarita' del «Riso del Delta del Po» sono legate all'elevato tenore proteico, alla grandezza del chicco, alla elevata capacita' di assorbimento, alla bassa perdita di amido e alla sua elevata qualita' che determinano una buona resistenza durante la cottura. Esso inoltre, presenta una particolare sapidita' ed aroma che permette di distinguerlo da quello prodotto in zone non salmastre. I residui salini, presenti in questi terreni di bonifica, unitamente alla particolarita' delle acque utilizzate per la coltivazione e alla presenza di una falda superficiale salina, conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche e merceologiche tali da renderlo inconfondibile e altamente apprezzato sul mercato. L'elevata fertilita' minerale dei terreni alluvionali, in particolare del potassio, favoriscono nel riso un elevato tenore proteico ed una maggiore resistenza del chicco alla cottura. Inoltre i terreni, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm) che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare. La presenza di una costante brezza marina, portando una drastica diminuzione dell'umidita' nel microclima della risaia, riduce fortemente la necessita' di trattamenti anticrittogamici e permette di ottenere un riso di elevata qualita'. |
| | Art. 3. Zona di produzione
L'area tipica per l'ottenimento del «Riso del Delta del Po» si estende sul cono orientale estremo della pianura padana fra la Regione Veneto e l'Emilia-Romagna, nei territori formati dai detriti e riporti del fiume Po nonche' dalle successive opere di trasformazione fondiaria che ne hanno reso possibile la coltivazione. In particolare nel Veneto il «Riso del Delta del Po» viene coltivato, in Provincia di Rovigo nei Comuni di Ariano nel Polesine, Porto Viro, Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola, Papozze, Rosolina e Loreo; in Emilia-Romagna tale produzione concerne la Provincia di Ferrara nei Comuni di Comacchio, Goro, Codigoro, Lagosanto, Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato, Mesola, Jolanda di Savoia e Berra. L'area e' delimitata ad Est dal Mare Adriatico a Nord dal fiume Adige e a Sud dal Canale navigabile Ferrara/Porto Garibaldi. |
| | Art. 4. Elementi che comprovano l'origine del prodotto
L'origine del prodotto e' comprovata inoltre dall'iscrizione dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi tenuti e aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 del presente disciplinare. |
| | Art. 5. Metodo di produzione Lavorazioni del terreno. Le tessiture dei terreni sono sostanzialmente due tipi: nell'area rodigina di origine alluvionale franco argillose/franco limose (con pH superiore a 7,5), nell'area ferrarese a forte componente torbosa (con pH inferiore a 7,5). In entrambi i casi i terreni sono caratterizzati da una lenta capacita' drenante e dotati di elevata fertilita' minerale. Dovra' essere eseguita un'aratura a profondita' di 25 - 30 cm, seguita almeno da una erpicatura, sono tuttavia, ammesse in alternativa altre tecniche di lavorazione che garantiscano la preparazione di un adeguato letto di semina. Successivamente il terreno dovra' essere livellato per consentire una gestione ottimale delle acque. Analisi dei terreni. Le aziende che producono «Riso del Delta del Po» devono eseguire almeno ogni cinque anni delle analisi dei terreni sulle seguenti caratteristiche: tessitura, pH, sostanza organica, calcare attivo, fosforo assimilabile, potassio scambiabile, azoto totale, rapporto C/N, calcio scambiabile, magnesio scambiabile, sodio scambiabile e rapporto Mg/K, al fine di redigere e conservare in azienda, un corretto piano di concimazione secondo le effettive necessita'. Le quantita' di concime minerale previste non potranno comunque superare quelle indicate nel seguente paragrafo «concimazioni». Concimazioni. I terreni sono dotati di elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico nonche', nei terreni torbosi, di quello azotato. Per questo motivo nelle aziende e' importante che le concimazioni vengano effettuate secondo quanto previsto nel piano di concimazione aziendale, comunque per quanto riguarda la concimazione minerale, non superando i seguenti massimali: Azoto (N) 160 kg/ha Fosforo (P2O5) 100 kg/ha Potassio (K2O) 100 kg/ha Per quanto concerne la modalita' di distribuzione esse possono essere attuate con spandiconcime a spaglio o pneumatico. Rotazione colturale. La risaia non puo' insistere sullo stesso terreno per piu' di otto anni, dopodiche' dovra' entrare in rotazione per almeno due anni prima che vi sia riseminato riso. Semina. E' necessario utilizzare seme proveniente da partite selezionate e certificate secondo legislazione vigente. La quantita' massima di seme utilizzabile per ettaro e' di 300 kg. La semina puo' essere effettuata in acqua con caduta libera, interrata o in asciutta sul terreno lavorato che dovra' immediatamente venir sommerso di acqua. Difesa fitosanitaria e lotta alle erbe infestanti. La costante ventilazione delle risaie da parte di venti e brezze, grazie alla vicinanza del mare, e la conseguente minore umidita' relativa, consente di mantenere la pianta piu' asciutta e di conseguenza piu' sana. E' ammessa la concia del seme per combattere le crittogame tipiche del riso (fusariosi, elmintosporiosi e pyricularia). La lotta alle erbe infestanti ed ai fitofagi potra' avvenire con i fitofarmaci autorizzati e con l'aiuto di sfalci degli argini onde evitare eccessive disseminazioni, con la regolazione dell'acqua e con lavorazioni mirate del terreno in presemina, nonche' con eventuali asciutte temporali in accordo con le buone tecniche di lavorazione per l'eliminazione dei fitofagi. Ove possibile e consentito dai regolamenti comunali e' obbligatoria la bruciatura delle stoppie al fine di eliminare le sementi infestanti residue soprattutto di riso crodo. A parita' di principio attivo deve essere utilizzata quello con classe tossicologica inferiore. Raccolta, essiccamento, conservazione e trasformazione. Alla raccolta, la produzione massima unitaria per tipologia di risone secco, non deve superare i seguenti quantitativi:
=================================================== | Varieta' | Tonnellate/Ha | +=====================+===========================+ |Arborio |7,5 | +---------------------+---------------------------+ |Baldo |8,0 | +---------------------+---------------------------+ |Cammeo |8,5 | +---------------------+---------------------------+ |Carnaroli |6,5 | +---------------------+---------------------------+ |Telemaco |8,5 | +---------------------+---------------------------+ |Karnak |8,5 | +---------------------+---------------------------+ |Volano |8,0 | +---------------------+---------------------------+ |Caravaggio |8,5 | +---------------------+---------------------------+ |Keope |8,5 | +---------------------+---------------------------+
L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi che non lascino sulle glumelle residui di combustione od odori estranei. Sono ammessi essiccatoi a fuoco indiretto o diretto se alimentati a metano e GPL. L'umidita' del risone essiccato non deve essere superiore al 14%. La trasformazione industriale da risone a riso (sbramatura/sbiancamento) deve avvenire in stabilimenti all'interno del territorio dell'IGP e secondo procedure che garantiscano, al «Riso del Delta del Po», il mantenimento delle caratteristiche indicate all'art. 2. La particolarita' della zona di produzione permette, nelle fasi di sbramatura e sbiancamento, di conservare le caratteristiche del prodotto e consentire una minima fessurazione/rottura del chicco, necessaria per ottenere una cottura omogenea del prodotto. |
| | Art. 6. Legame con l'ambiente geografico
Esiste un legame stretto tra il territorio del Delta del Po e le caratteristiche organolettiche del «Riso del Delta del Po» tali da influenzare positivamente alcune caratteristiche fisiche e gustative del prodotto ottenuto nell'area definita all'art. 3. Tale riso, infatti, viene coltivato in terreni che, pur di differente tessitura, sono caratterizzati da una salinita' elevata (E. C. superiori a 1 mS/cm), derivante dalla pedogenesi del suolo, che conferisce al riso un aroma ed una sapidita' particolare. I terreni inoltre sono alluvionali, dotati di un'elevata fertilita' minerale, in particolare di potassio, tanto da rendere a volte inutili gli apporti di concime minerale potassico (oltre che azotato nei terreni torbosi) e favoriscono nel riso una maggiore resistenza alla cottura ed un elevato tenore proteico del chicco. Inoltre il terreno deltizio dell'area di produzione, risulta particolarmente sano dal punto di vista malerbologico e permette una presenza molto bassa e facilmente contenibile di riso crodo. La peculiare ubicazione geografica, limitrofa al mare, determina inoltre un microambiente particolarmente favorevole al riso grazie alla presenza di costanti brezze e conseguentemente, di una minore umidita' relativa; da contenute variazioni di temperatura sia in inverno che difficilmente scendono sotto gli 0°C, sia in estate che negli ultimi trent'anni, non hanno mai superato i 32°C; da una piovosita' generalmente ben distribuita nell'arco dei mesi che non raggiunge i 700 mm/anno. Tale clima permette di mantenere la pianta piu' asciutta e piu' sana, che non necessita degli interventi anticrittogamici tipici di questa coltura; favorisce una crescita costante della pianta e l'ottenimento di un seme di riso maturato in modo lento e costante, quindi piu' resistente alle malattie, con cariossidi ben nutrite ed una granella bianca e senza vaiolatura. La reputazione di cui gode il «Riso del Delta del Po» e' indiscutibilmente presente ed e' legata alla combinazione dei fattori produttivi nell'area di produzione. Il prodotto e' gia' noto ed apprezzato dai consumatori per le sue specifiche caratteristiche che lo rendono unico, e come tale da essi riconosciuto sul mercato. Il «Riso del Delta del Po» compare nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali come da decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2000 attestando quindi che il «Riso del Delta del Po» ha «metodiche di lavorazione conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni». Dal 1968 e' attivo presso Codigoro (Fe) un ufficio tecnico dell'Ente nazionale Risi. Sono stati pubblicati su riviste specializzate ed in particolare su «Il risicoltore», organo di stampa dell'Ente nazionale Risi, molteplici articoli sulle peculiari caratteristiche di qualita' relative al riso prodotto in quest'area. Operano da anni aziende agricole singole o associate che commercializzano i risoprodotto utilizzando la dicitura «Riso del Delta del Po». Il «Riso del Delta del Po» compare nella storia del delta negli anni. Molte delle manifestazioni locali (fiere, sagre, manifestazioni sportive) hanno e hanno avuto quale protagonista il «Riso del Delta del Po», a titolo di esempio si ricorda le «Giornate del Riso» a Jolanda di Savoia (FE). Le prime testimonianze sulla coltivazione del riso risalgono al 1495 ulteriori molteplici riscontri sulle superfici investite a risaia si sono avuti durante le bonifiche attuate dalle famiglie veneziane nel '700 (prima Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier poi Sullam, Piavenna e Lattis) fino ai 4000 ettari attestati nel 1850. Pochi decenni dopo la diffusione del riso nella pianura Padana (1450) compaiono le prime documentazioni sulla presenza di coltivazioni in Polesine, in particolare nel territorio del Delta del Po poiche' questa coltura era strettamente legata alla bonifica e rappresentava il primo stadio di valorizzazione agraria dei nuovi terreni. La natura dei terreni prosciugati divenne elemento determinante per la destinazione colturale degli stessi. La coltivazione del riso diveniva percio' importante nelle zone del delta del Po per accelerare il processo di utilizzazione dei terreni salsi da destinare poi alla rotazione colturale, come viene testimoniato da una legge della Repubblica Veneta del 1594 che proibisce la concessione dell'acqua a questa coltura e da' la possibilita' di coltivare il riso solo «per valli ed altri luoghi sottoposti alle acque, stimati impossibili di asciugarli in tutto e di rendersi ad alcuna cultura». Dopo il 1598, fine del periodo Estense, in Provincia di Ferrara, la coltivazione del riso si diffuse su terreni bassi e paludosi, dove si procedeva con un tipo di bonifica per colmata, e non per prosciugamento. La bonifica per colmata infatti risolveva al contrario del prosciugamento, il problema della utilizzazione dei terreni bassi e paludosi, senza alcun rischio di abbassamento dei terreni. Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in Provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta. In Provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e 1966 causarono una notevole revisione dei piani colturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90. |
| | Art. 7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del regolamento (UE) n. 1143/2024. L'Autorita' preposta alla verifica del disciplinare di produzione e' L'Ente nazionale Risi - Via San Vittore 40 - 20123 Milano (MI) - tel. +39 028855111- Fax +39 02861372, e-mail: info@enterisi.it |
| | Art. 8. Confezionamento ed etichettatura
La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e puo' essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata. I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione. Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire: 1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt); 2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 × 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovra' essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovranno essere indicati i seguenti riferimenti: la denominazione dell'alimento e il peso, collocati nel medesimo campo visivo; la varieta' di cui all'art. 2, con l'indicazione della seguente frase: «La presente confezione contiene varieta' [INDICAZIONE] corrispondente alla denominazione dell'alimento [INDICAZIONE]». I riferimenti indicati in confezione seguono la seguente ripartizione:
===================================================== |Denominazione dell'alimento| Varieta' | +===========================+=======================+ | |Arborio, Volano, | |RISO ARBORIO |Telemaco | +---------------------------+-----------------------+ |RISO BALDO |Baldo, Cammeo | +---------------------------+-----------------------+ | |Carnaroli, Karnak, | |RISO CARNAROLI |Caravaggio, Keope | +---------------------------+-----------------------+
Potra' essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente. 3) il simbolo I.G.P dell'Unione europea Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» e' composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone 1205 C) di colore verde (Pantone 557 C). All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla meta' superiore e «Indicazione geografica protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (Pantone 557 C). Entrambe le scritte hanno carattere Century Gothic Grassetto. Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557 C), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (Pantone 1205 C), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (Pantone 117 C). Di seguito i codici dei colori:
Parte di provvedimento in formato grafico |
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