Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 22 ottobre 2025, n. 163
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio


__________
Avvertenza:
Il testo dell'accordo e' consultabile ai seguente link: a) Protocollo per la riduzione dell'acidificazione,
dell'eutrofizzazione e dell'ozono a livello del suolo, firmato a
Göteborg il 30 novembre 1999;
Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179 :FULL
Testo in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179 :FULL b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del
1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e
dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI,
adottate a Ginevra il 4 maggio 2012;
Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1 757
Testo in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1 757