| Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2025 (vai al sommario) |
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| LEGGE 22 ottobre 2025, n. 163 |
| Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. |
| | Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
__________ Avvertenza: Il testo dell'accordo e' consultabile ai seguente link: a) Protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono a livello del suolo, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179 :FULL Testo in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179 :FULL b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonche' aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012; Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1 757 Testo in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1 757 |
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