| Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2025 (vai al sommario) |
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127 |
| Testo del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2025), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2025, n. 164 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami integrativi del secondo ciclo di istruzione
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e' denominato "esame di maturita'". L'esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturita' assume altresi' una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, ((l'esame di maturita')) tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esame di maturita' tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»; b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»; c) all'articolo 17: 1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di ((colloquio di cui al comma 9,)) nonche' le modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»; 3) ((al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A tal fine)) la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresi', conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»; d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno ((novanta)) punti, tra credito scolastico e prove d'esame»; e) all'articolo 21: 1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturita',»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.». ((1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.)) ((2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e' da intendersi fatto all'esame di maturita' di cui al comma 1.)) 3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.». 4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) la ((comunicazione)) alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;». 5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.». 6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies e' inserito il seguente: «784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.». 7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3 milioni di euro ((per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027)), anche per la formazione specifica dei ((docenti aventi titolo alla nomina a)) componenti delle commissioni degli esami di maturita'. ((Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.)) 8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturita' l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 17, 18 e 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante: «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Oggetto e finalita'). - 1. ((L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e' denominato «esame di maturita'». L'esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturita' assume altresi' una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.)) 2. ((In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di maturita' tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del per- corso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.)) 3. ((L'esame di maturita' tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.)) 4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono disposte annualmente le modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. 5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.». «Art. 16 (Commissione e sede di esame). - 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. ((Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.)) In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non piu' di trentacinque candidati. 5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.». «Art. 17 (Prove d'esame). - 1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori. 2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7. 2-bis. ((L'esame di maturita' e' validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2.)) 3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo' essere strutturata in piu' parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. 4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita' acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari. ((7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9, nonche' le modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.)) 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e' predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificita' del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. 9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. ((A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresi', conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.)) Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. 11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu' prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento degli stessi.». - Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, S.O. n. 23, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Esiti dell'esame). - 1. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti. 2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. 3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo. 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame e' di sessanta centesimi. ((5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove d'esame.)) 6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e' pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.». «Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente). - 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonche' il punteggio ottenuto. 2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, ((all'esito dell'esame di maturita',)) in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi' indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le attivita' svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. ((3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».)) - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione). - Omissis ((7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.)) Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante: «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto. 1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del dipendente continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica. 2. Nell'ambito della costruzione del Sistema nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti compiti: a) lo studio e la predisposizione di strumenti e modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati della valutazione; ((a-bis) la comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.)) b) la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione; c) lo studio di modelli e metodologie per la valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale e dei fattori che influenzano gli apprendimenti; d) la predisposizione di prove a carattere nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della normativa vigente; e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema scolastico al fine di realizzare iniziative di valorizzazione del merito anche in collaborazione con il sistema universitario; f) lo svolgimento di attivita' di ricerca, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a progetti internazionali in campo valutativo; g) lo svolgimento di attivita' di supporto e assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; h) lo svolgimento di attivita' di formazione del personale docente e dirigente della scuola sui temi della valutazione in collaborazione con l'ANSAS.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti). - 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: "nel primo ciclo" sono sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di primo grado" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e' espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito"; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria e' espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249"; b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Se la valutazione del comportamento e' inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi"; c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi"; d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento assegnato e' pari o superiore a nove decimi". 2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis e' abrogato. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: "attiva" sono inserite le seguenti: "e solidale". 4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilita' e di restituire piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonche' al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. 5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei seguenti principi: a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che: 1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attivita' di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; 2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attivita' di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e proporzionalita'; b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da: 1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; 2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attivita' di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto; 3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonche' delle studentesse e degli studenti; 4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo; 5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. ((5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».)) - La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018. - Si riporta il testo del comma 125, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre 2025: «125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.». |
| | Art. 2 Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale
1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera ((formativa)) tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformita' agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi e' disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla presente legge: «Art. 25-bis (Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale). - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", e' istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalita' realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione. 2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' delle conoscenze e delle abilita' previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale. 3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresi' l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le universita', le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonche' le modalita' di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), della legge 15 luglio 2022, n. 99. 4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di: a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi; b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono: a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilita' didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti; c) la quadriennalita' del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; d) il ricorso alla flessibilita' didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attivita' di insegnamento e di formazione nonche' di addestramento nell'ambito delle attivita' laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilita'. 7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresi', prevedere: a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita' formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attivita' di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilita' di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati; b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalita' di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonche' il trasferimento tecnologico verso le imprese. 8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalita' di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalita' di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi previsti dal medesimo comma 3 e le relative attivita' di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonche', fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. ((8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformita' agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi e' disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.)) 9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». |
| | ((Art. 2 bis Modifiche all'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, relativo alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»
1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonche' le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»; b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, come modificato dalla presente legge: «Art. 19 (Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»). - 1. E' istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, ((i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonche' le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy)), al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa. 2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacita' di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalita' per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo. 3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonche' nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy, ((le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1)) possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo. 5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attivita' della stessa. Il patrimonio della fondazione e' costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e puo' essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. 6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo periodo, del codice civile. 7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 puo' avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione puo' avvalersi della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, di universita' e di istituti di ricerca. 8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 e' regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. 9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato. 10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.». |
| | Art. 3 Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonche' in materia di welfare del personale scolastico
1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024. 2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresi', destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026. 3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - ((Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018)), pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024. 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. 5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del ((citato)) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - ((Triennio 2016-2018)) e' incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto. ((5-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attivita' didattiche nonche' del personale educativo»;)) ((b) al secondo periodo, le parole: «per l'acquisto di)) hardware ((e)) software,((» sono soppresse e dopo le parole: «strumenti musicali» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone»;)) ((c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale»;)) ((d) al quarto periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «adottato entro il 30 gennaio di ogni anno,» e dopo le parole: «sulla base del numero dei docenti» sono inserite le seguenti: «e del personale educativo».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 612, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.». - Si riporta il testo del comma 565, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «565. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del decreto -legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69: «Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie). - Omissis 6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola e' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalita' di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Omissis.». - Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre 2015, come modificato dalla presente legge: «121. ((Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attivita' didattiche nonche' del personale educativo.)) La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, ((per l'acquisto di servizi di trasporto di persone)) nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. ((A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.)) La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((adottato entro il 30 gennaio di ogni anno)), sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione della Carta nonche' annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti ((e del personale educativo)) di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122.». |
| | Art. 4
Proroghe in materia di istruzione
1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «,2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028». ((1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo.)) ((1-ter. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) all'articolo 6:)) ((1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;)) ((2) al comma 2, le parole: «nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli otto anni»;)) ((b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 aprile 2025».)) ((1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) ((1-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonche' degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,», le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.)) ((1-sexies. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021). - Omissis 4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025, ((2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028,)) anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validita' che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonche' della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e' adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017: «Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di sostegno didattico, purche' in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilita' puo' essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. La valutazione di cui al primo periodo e' comunicata alla famiglia. 3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresi', alle seguenti categorie di personale docente: a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilita' che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge; b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilita' che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, , o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. 4. Al fine di garantire la continuita' didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.». - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'). - 1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle universita', la specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue, fino al ((31 dicembre 2026,)) con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le universita' possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE. 2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, ((negli otto anni)) precedenti. 2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro per le disabilita' e del Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. 4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilita', al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3. 5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento). - 1. In sede di prima applicazione, coloro che, ((alla data del 24 aprile 2025)), hanno superato, presso un'universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilita' e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo). - Omissis 5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ((nonche' degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,)) al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, ((fino al 31 dicembre 2026,)) le facolta' assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze, con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto- legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento. Omissis.». - Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 (Entrata in vigore). - 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il ((31 dicembre 2026.)) Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». |
| | Art. 5 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione
1. All'articolo 108 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»; b) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ((al sesto periodo)) si applicano anche ((ai)) contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), ((e in tali casi)) le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilita' di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilita' e il trasporto di persone con disabilita', nonche' le competenze tecniche dei conducenti».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, come modificato dalla presente legge: «Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture). - 1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo; ((f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.)) 3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita' di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1. 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento di beni e servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualita' prezzo per l'aggiudicazione, tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti ad alta intensita' di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. ((Le disposizioni di cui al sesto periodo si applicano anche ai i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilita' di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilita' e il trasporto di persone con disabilita', nonche' le competenze tecniche dei conducenti.)) 5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parita' di genere comprovata dal possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta piu' vantaggiosa. 9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. 10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo' essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. 11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara.». |
| | Art. 6
Misure urgenti in materia di edilizia scolastica
1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, nonche' eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici». ((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:)) ((a) al comma 2-ter, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono aggiunte le seguenti: «, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036»;)) ((b) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:)) ((«2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 158, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre 2015, come modificato dalla presente legge: «158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche', nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR ((e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, nonche' eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici)) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 2-ter e 2-quater del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito). - Omissis 2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ((a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.)) ((2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.)) Omissis.». |
| | Art. 7 Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi
1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto. 1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica. Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ((ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.)) Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997: «Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. 1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali e' possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.». |
| | ((Art. 7 bis Misure urgenti per l'anno scolastico 2025/2026 a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»
1. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025, e' autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilita' di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attivita' didattiche e attrezzature sportive. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.)) |
| | Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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