Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2025 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127
Testo del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2025), coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2025, n. 164 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Misure urgenti in materia di esami di Stato ed esami
integrativi del secondo ciclo di istruzione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e' denominato "esame di maturita'". L'esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturita' assume altresi' una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, ((l'esame di maturita')) tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esame di maturita' tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.»;
b) all'articolo 16, comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito»;
c) all'articolo 17:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esame di maturita' e' validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di ((colloquio di cui al comma 9,)) nonche' le modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.»;
3) ((al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A tal fine)) la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresi', conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.»;
d) all'articolo 18, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno ((novanta)) punti, tra credito scolastico e prove d'esame»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sono indicati,» sono inserite le seguenti: «all'esito dell'esame di maturita',»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2.».
((1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.))
((2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e' da intendersi fatto all'esame di maturita' di cui al comma 1.))
3. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione scolastica individuata per la successiva frequenza adotta interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze necessarie per l'inserimento nel percorso prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti, all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami integrativi di cui al quarto periodo.».
4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) la ((comunicazione)) alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;».
5. All'articolo 1 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale e' discusso dalla studentessa o dallo studente in sede di accertamento del recupero delle carenze formative di cui all'articolo 4, comma 6, del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 784-septies e' inserito il seguente:
«784-octies. Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro». A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, e' da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.».
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 3 milioni di euro ((per l'anno 2026 e di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027)), anche per la formazione specifica dei ((docenti aventi titolo alla nomina a)) componenti delle commissioni degli esami di maturita'. ((Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e, quanto a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))
8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturita' l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 17, 18 e
21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante:
«Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Oggetto e finalita'). - 1. ((L'esame di
Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado e' denominato «esame di maturita'». L'esame
di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti
da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle
abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di
studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i
licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, e valuta il grado di maturazione
personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al
termine del percorso di studio, anche tenuto conto
dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre
attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in
una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
L'esame di maturita' assume altresi' una funzione
orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in
ordine al proseguimento degli studi a livello terziario
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni.))

2. ((In relazione al profilo educativo, culturale e
professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame
di maturita' tiene conto anche della partecipazione alle
attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle
competenze digitali e del per- corso dello studente di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107.))

3. ((L'esame di maturita' tiene conto delle
competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento
dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.
92.))

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono disposte annualmente
le modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono
assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in
particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami
di Stato, di idoneita' ed integrativi, nonche' sulle
iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla
istituzione scolastica per il recupero delle carenze
formative.».
«Art. 16 (Commissione e sede di esame). - 1. Sono
sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni
scolastiche statali e gli istituti paritari da essi
frequentati.
2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli
istituti statali e gli istituti paritari a cui sono
assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14,
comma 3, e secondo le modalita' previste nell'ordinanza
annuale di cui all'articolo 12, comma 4.
3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il
percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o
in corsi di preparazione, comunque denominati, e' fatto
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che
dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente
comunanza di interessi.
4. ((Presso le istituzioni scolastiche statali e
paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni
d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente
esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri
esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri
interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.))
In
ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I
commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio
scolastico regionale sulla base di criteri determinati a
livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati.
5. Presso l'Ufficio scolastico regionale e' istituito
l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono
accedere dirigenti scolastici, nonche' docenti della scuola
secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti
definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, che assicura specifiche
azioni formative per il corretto svolgimento della funzione
di presidente.
6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla
correzione delle prove scritte operando per aree
disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera
commissione a maggioranza assoluta.».
«Art. 17 (Prove d'esame). - 1. Il consiglio di classe
elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un
documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, nonche' i criteri,
gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi
raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento
nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere
nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7.
2-bis. ((L'esame di maturita' e' validamente
sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le
prove di cui al comma 2.))

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la
padronanza della lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonche' le capacita'
espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.
Essa consiste nella redazione di un elaborato con
differenti tipologie testuali in ambito artistico,
letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La prova puo' essere strutturata
in piu' parti, anche per consentire la verifica di
competenze diverse, in particolare della comprensione degli
aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi,
oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o
scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e
coreutica, ha per oggetto una o piu' discipline
caratterizzanti il corso di studio ed e' intesa ad
accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
dal profilo educativo culturale e professionale della
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono definiti, nel
rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i
quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento
delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare,
per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione
delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma
5, sono definite le griglie di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18,
comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le
griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze
e le abilita' acquisite dai candidati e le competenze
nell'impiego dei contenuti disciplinari.
((7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, sono individuate annualmente, entro il mese di
gennaio, le discipline oggetto della seconda prova,
nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di
studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova
scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro
discipline oggetto di colloquio di cui al comma 9, nonche'
le modalita' organizzative relative allo svolgimento del
colloquio medesimo. Per gli istituti professionali
continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni
vigenti.))

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda
prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte
elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi
dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere
pratico ed e' tesa ad accertare le competenze professionali
acquisite dal candidato. Una parte della prova e'
predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le
specificita' del Piano dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalita' di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale della studentessa o dello studente. ((A tal
fine la commissione d'esame tiene conto anche delle
informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n.
107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline
individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al
fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei
metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di
utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di
argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado
di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio
concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze del candidato, nonche' del grado di
maturazione personale, di autonomia e di responsabilita'
raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto
conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in
altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche'
del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in
azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di
sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame
tiene, altresi', conto delle competenze maturate
nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come
definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle
attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.))

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una
breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza
di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad
oggetto l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo
periodo.
10.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o piu'
prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla
commissione, e' prevista una sessione suppletiva e una
sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalita' di svolgimento degli stessi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in
materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 2017, S.O. n. 23, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Esiti dell'esame). - 1. A conclusione
dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun candidato un
punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui
all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito
scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta
punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti
punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti
punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, e' definita la
ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove
previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici
percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di
accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di
prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di
autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio
delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 17 e' pubblicato, per tutti i candidati,
all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio
dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del
medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e' di sessanta centesimi.
((5. La commissione d'esame puo' motivatamente
integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove
il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di
almeno novanta punti, tra credito scolastico e prove
d'esame.))

6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente
attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti senza fruire della predetta
integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo
con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto
per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio
finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e'
pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della
classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con
la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato
superamento dell'esame stesso.».
«Art. 21 (Diploma finale e curriculum della
studentessa e dello studente). - 1. Il diploma finale
rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato,
anche in relazione alle esigenze connesse con la
circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione
europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di
studi, nonche' il punteggio ottenuto.
2. Al diploma e' allegato il curriculum della
studentessa e dello studente, in cui sono riportate le
discipline ricomprese nel piano degli studi con
l'indicazione del monte ore complessivo destinato a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati,
((all'esito dell'esame di maturita',)) in forma
descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle
prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19,
distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di
rilevazione, e la certificazione sulle abilita' di
comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi'
indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche
professionali acquisite e le attivita' culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche' le
attivita' svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali
certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n.
107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al
mondo del lavoro.
((3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito sono adottati il modello relativo al diploma finale
di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il modello relativo al curriculum di
cui al comma 2.».))

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante:
«Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2005, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione). - Omissis
((7. Nell'ambito del primo biennio dei percorsi della
scuola secondaria di secondo grado, gli studenti possono
richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno
scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di
altro indirizzo, articolazione o opzione. L'istituzione
scolastica individuata per la successiva frequenza adotta
interventi didattici integrativi volti ad assicurare
l'acquisizione delle conoscenze, delle abilita' e delle
competenze necessarie per l'inserimento nel percorso
prescelto, al fine di favorire il successo formativo e il
riorientamento. A decorrere dal terzo anno dei percorsi
della scuola secondaria di secondo grado, gli studenti,
all'esito dello scrutinio finale, possono richiedere
l'iscrizione a una classe corrispondente di altro percorso,
indirizzo, articolazione o opzione del medesimo grado di
scuola, presso l'istituzione scolastica individuata per la
prosecuzione degli studi, previo superamento di un esame
integrativo. L'esame integrativo si svolge in un'unica
sessione da concludersi prima dell'inizio delle lezioni.
Con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito
sono stabilite le modalita' di svolgimento degli esami
integrativi di cui al quarto periodo.))

Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante: «Riordino
degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione e di formazione). - 1. L'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di
formazione (INVALSI) mantiene la natura giuridica e le
competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Gli
attuali membri del Comitato di indirizzo restano in carica
per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto.
1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto
dell'INVALSI, e' da intendersi che, qualora sia nominato
presidente dell'Istituto un suo dipendente, il trattamento
economico fondamentale del dipendente continua ad essere
corrisposto, insieme all'indennita' di carica.
2. Nell'ambito della costruzione del Sistema
nazionale di valutazione l'INVALSI ha pertanto i seguenti
compiti:
a) lo studio e la predisposizione di strumenti e
modalita' oggettive di valutazione degli apprendimenti e la
cura dell'elaborazione e della diffusione dei risultati
della valutazione;
((a-bis) la comunicazione alle studentesse e agli
studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.))

b) la promozione di periodiche rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti che interessano le
istituzioni scolastiche e istruzione e formazione
professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle
istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la
messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione
degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di
autonome iniziative di valutazione e autovalutazione;
c) lo studio di modelli e metodologie per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e
formazione professionale e dei fattori che influenzano gli
apprendimenti;
d) la predisposizione di prove a carattere
nazionale per gli esami di Stato, nell'ambito della
normativa vigente;
e) lo svolgimento di attivita' di ricerca e la
collaborazione alle attivita' di valutazione del sistema
scolastico al fine di realizzare iniziative di
valorizzazione del merito anche in collaborazione con il
sistema universitario;
f) lo svolgimento di attivita' di ricerca,
nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, sia su
propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e
privati, assicurando inoltre la partecipazione italiana a
progetti internazionali in campo valutativo;
g) lo svolgimento di attivita' di supporto e
assistenza tecnica alle regioni e agli enti territoriali
per la realizzazione di autonome iniziative di
monitoraggio, valutazione e autovalutazione;
h) lo svolgimento di attivita' di formazione del
personale docente e dirigente della scuola sui temi della
valutazione in collaborazione con l'ANSAS.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 1°
ottobre 2024, n. 150, recante: «Revisione della disciplina
in materia di valutazione delle studentesse e degli
studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale
scolastico nonche' di indirizzi scolastici differenziati»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre
2024, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle
studentesse e degli studenti). - 1. Al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: "nel primo ciclo" sono
sostituite dalle seguenti: "nella scuola secondaria di
primo grado" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione
periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso
l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli
alunni delle classi della scuola primaria e' espressa con
giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di
apprendimento raggiunti. Le modalita' della valutazione di
cui al primo e al secondo periodo sono definite con
ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. La valutazione del comportamento dell'alunna
e dell'alunno della scuola primaria e' espressa
collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4.
Per le alunne e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento
e' espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249";
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Se la valutazione del comportamento e'
inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la
non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato
conclusivo del percorso di studi";
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei
decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico
in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in
sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei
decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi";
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Il punteggio piu' alto nell'ambito della
fascia di attribuzione del credito scolastico spettante
sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio
finale puo' essere attribuito se il voto di comportamento
assegnato e' pari o superiore a nove decimi".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il comma 2-bis e' abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto
2019, n. 92, dopo la parola: "attiva" sono inserite le
seguenti: "e solidale".
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto,
di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al
centro il principio della responsabilita' e di restituire
piena serenita' al contesto lavorativo degli insegnanti e
del personale scolastico, nonche' al percorso formativo
delle studentesse e degli studenti, con uno o piu'
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla revisione della disciplina in
materia di valutazione del comportamento delle studentesse
e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel
rispetto dell'autonomia scolastica nonche' nel rispetto dei
seguenti principi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento
della studentessa e dello studente dalla scuola per un
periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un
massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della
studentessa e dello studente in attivita' di
approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che
hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata
superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte
della studentessa e dello studente, di attivita' di
cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le
istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli
elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del
Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attivita', se
deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire
anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello
studente, secondo principi di temporaneita', gradualita' e
proporzionalita';
b) apportare modifiche al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non
ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato
avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano
mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con
riferimento alle violazioni previste dal regolamento di
istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di
comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione
periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e
dello studente oggetto della valutazione in attivita' di
approfondimento in materia di cittadinanza attiva e
solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e
delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato
tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di
comportamento della studentessa e dello studente nella
valutazione complessiva, riferito all'intero anno
scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti
o di aggressione nei confronti del personale scolastico
nonche' delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado che
abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel
comportamento, il consiglio di classe, in sede di
valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare
immediatamente un giudizio di ammissione alla classe
successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un
elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e
solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima
dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la
valutazione non sufficiente da parte del consiglio di
classe comportano la non ammissione della studentessa e
dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la
valutazione periodica e per quella finale degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti del
secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline
di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei,
adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, adottate,
rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
((5-bis. L'elaborato critico in materia di cittadinanza
attiva e solidale e' discusso dalla studentessa o dallo
studente in sede di accertamento del recupero delle carenze
formative di cui all'articolo 4, comma 6, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 122.».))

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre
2018.
- Si riporta il testo del comma 125, dell'articolo 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre
2025:
«125. Per l'attuazione del Piano nazionale di
formazione e per la realizzazione delle attivita' formative
di cui ai commi da 121 a 124 nonche' per la formazione del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e'
autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016.».
 
Art. 2
Misure urgenti per il consolidamento e lo sviluppo della filiera
formativa tecnologico-professionale

1. All'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera ((formativa)) tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica e in conformita' agli accordi di rete da stipulare con soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione e del merito la candidatura per l'attivazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti percorsi e' disposta con l'accoglimento della candidatura da parte del Ministero.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante:
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e
per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
223 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25-bis (Misure per lo sviluppo della filiera
formativa tecnologico-professionale). - 1. Al fine di
rispondere alle esigenze educative, culturali e
professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del
settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del
Piano nazionale "Industria 4.0", e' istituita, a decorrere
dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera
formativa tecnologico-professionale, costituita dai
percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di
cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi
formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS
Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai
percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui
al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni,
attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire
alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al
primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi
della filiera medesima, e ne definiscono le modalita'
realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente,
ferme restando le competenze statali in materia di
istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.
2. Nell'ambito della filiera formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente
articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali
di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel
rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi
dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, in materia di programmazione dell'offerta formativa
integrata tra istruzione e formazione professionale,
assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze
di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonche'
delle conoscenze e delle abilita' previste dall'indirizzo
di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5
del presente articolo, restano ferme le disposizioni
vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio
finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
62. All'attuazione del presente comma si provvede ad
invarianza delle dotazioni organiche del percorso
quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di
personale.
3. Ferme restando le funzioni delle regioni in
materia di programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito
della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al
comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali
possono stipulare accordi, anche con la partecipazione
degli ITS Academy, delle universita', delle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri
soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di
cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta
formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli
accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresi'
l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente
afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti
sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che
erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e
percorsi di IFTS, gli ITS Academy, gli istituti che erogano
i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e
privati, nonche' le modalita' di integrazione dell'offerta
formativa, condivisa e integrata, erogata dai campus
stessi, anche in raccordo con i campus multiregionali e
multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
f), della legge 15 luglio 2022, n. 99.
4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito
il diploma professionale al termine dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di cui all'articolo
17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli
ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1,
comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:
a) adesione alla filiera formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle
istituzioni formative regionali che erogano i predetti
percorsi;
b) validazione dei percorsi di cui al citato
articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di
valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti
regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli
apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. I soggetti che hanno concluso i percorsi
quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati
ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo
possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto
professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, in deroga
al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226.
6. Ferme restando le competenze delle regioni in
materia di istruzione e formazione professionale, le
sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al
comma 3, ove stipulati, prevedono:
a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta
formativa, con particolare riferimento alle competenze
linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di
base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle
esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli
accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei
limiti della quota di flessibilita' didattica e
organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera e
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi,
anche attraverso l'orientamento individualizzato di
studentesse e studenti;
c) la quadriennalita' del percorso di istruzione
secondaria di secondo grado;
d) il ricorso alla flessibilita' didattica e
organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione
di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo
in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e
strumentali disponibili;
e) la stipula di contratti di prestazione d'opera
per attivita' di insegnamento e di formazione nonche' di
addestramento nell'ambito delle attivita' laboratoriali e
dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle
imprese e delle professioni;
f) la certificazione delle competenze trasversali e
tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi
sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti
lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento
mirato per studentesse e studenti con disabilita'.
7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi
di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresi',
prevedere:
a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche
dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attivita'
formative programmate in lingua straniera veicolare
(CLIL-Content and Language Integrated Learning) e di
compresenze con il conversatore di lingua straniera
nell'ambito delle attivita' di indirizzo, oltre che
nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ferma
restando la possibilita' di finanziamenti da parte di
soggetti pubblici e privati;
b) la promozione di accordi di partenariato, volti
a definire le modalita' di co-progettazione per la
realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei
PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla
normativa vigente e di stipula dei contratti di
apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei
prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di
proprieta' industriale, realizzati all'interno dei percorsi
formativi della filiera formativa tecnologico-professionale
nonche' il trasferimento tecnologico verso le imprese.
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali e
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
di stipula degli accordi, le modalita' di adesione alle
reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative
condizioni di avvio, le modalita' di integrazione e di
ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi
previsti dal medesimo comma 3 e le relative attivita' di
monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero
massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione
tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate
dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul
territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di
cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3,
nonche', fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e
8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai
requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto
previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi
della filiera formativa tecnologico-professionale, il
sistema universitario e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
((8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027,
i percorsi della filiera formativa
tecnologico-professionale di cui al comma 1 rientrano
nell'offerta formativa del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. A decorrere dall'anno
scolastico di cui al primo periodo, al ricorrere delle
condizioni previste dal presente articolo e dal decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il dirigente scolastico, nell'ambito
dell'offerta formativa erogata dall'istituzione scolastica
e in conformita' agli accordi di rete da stipulare con
soggetti di cui al presente articolo, propone al Ministero
dell'istruzione e del merito la candidatura per
l'attivazione dei percorsi della filiera formativa
tecnologico-professionale. L'attivazione dei predetti
percorsi e' disposta con l'accoglimento della candidatura
da parte del Ministero.))

9. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
 
((Art. 2 bis
Modifiche all'articolo 19 della legge n. 206 del 2023, relativo alla
fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno attivato un percorso con specifico orientamento al made in Italy, nonche' le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made in Italy»;
b) al comma 3, dopo le parole: «i licei del made in Italy» sono inserite le seguenti: «, le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui al comma 1».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 27
dicembre 2023, n. 206, recante: «Disposizioni organiche per
la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27
dicembre 2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Fondazione «Imprese e competenze per il
made in Italy»). - 1. E' istituita la fondazione denominata
«Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito
di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano
l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di
marchi storici, e i licei del made in Italy, ((i licei, gli
istituti tecnici, gli istituti professionali che hanno
attivato un percorso con specifico orientamento al made in
Italy, nonche' le altre istituzioni scolastiche secondarie
di secondo grado con un'offerta formativa che valorizza la
conoscenza e la diffusione delle produzioni connesse ai
settori di eccellenza del made in Italy e gli Istituti
tecnologici superiori (ITS Academy) afferenti alle aree
tecnologiche riconducibili al sistema produttivo del made
in Italy))
, al fine di diffondere la cultura d'impresa del
made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate
a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.
A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1
milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della
fondazione, nonche' la spesa di 500.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della
stessa.
2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni
anno il premio di «Maestro del made in Italy» a
imprenditori che si sono particolarmente distinti per la
loro capacita' di trasmettere il sapere e le competenze
alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made
in Italy anche attraverso iniziative formative e di
sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalita'
per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto
con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della cultura e il Ministro del turismo.
3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le
regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano
nel settore della formazione professionale e del
trasferimento tecnologico nonche' nel Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore, in modo da creare
sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo
di costituire un sistema, a partire dai principali
distretti industriali, in cui i licei del made in Italy,
((le istituzioni scolastiche e gli Istituti tecnologici
superiori (ITS Academy) di cui al comma 1))
possano
sviluppare i progetti formativi in coerenza con le
direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e
il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri
fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne
definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante
l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del
merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della
fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche
le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli
organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresi'
disciplinati i criteri e le modalita' per l'adesione di
enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la
loro partecipazione alle attivita' della stessa. Il
patrimonio della fondazione e' costituito dall'apporto
iniziale di cui al comma 9 e puo' essere incrementato da
ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse
provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere
concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte
del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni
di particolare valore artistico e storico alla fondazione
e' effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con
il Ministero della cultura, fermo restando il regime
giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e
829, primo periodo, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la
fondazione di cui al comma 1 puo' avvalersi, mediante
convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a
tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa,
secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da
enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. La fondazione puo' avvalersi della collaborazione di
esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, di
universita' e di istituti di ricerca.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dai
commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la
fondazione di cui al comma 1 e' regolata dal codice civile.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione
della fondazione e di conferimento e devoluzione alla
stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono
effettuati in regime di neutralita' fiscale ad eccezione
dell'imposta sul valore aggiunto.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di
gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del
bilancio dello Stato sono accreditati su un conto
infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la
Tesoreria dello Stato.
10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a
1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi
dell'articolo 59.».
 
Art. 3
Misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del
comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola nonche' in materia
di welfare del personale scolastico

1. Tenuto conto della decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) a partire dall'anno scolastico 2026/2027, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024 sono, altresi', destinate le risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a euro 40.937.244 per l'anno 2025 e ad euro 57.854.488 per l'anno 2026.
3. Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - ((Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2018)), pari a euro 67.746.059,48 per l'anno 2022 e a euro 13.675.519,67 per l'anno 2023, sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
5. Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del ((citato)) contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca - ((Triennio 2016-2018)) e' incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto.
((5-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire l'esercizio della funzione docente, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del docente con contratto di supplenza fino al termine delle attivita' didattiche nonche' del personale educativo»;))
((b) al secondo periodo, le parole: «per l'acquisto di)) hardware ((e)) software,((» sono soppresse e dopo le parole: «strumenti musicali» sono inserite le seguenti: «, per l'acquisto di servizi di trasporto di persone»;))
((c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la Carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di hardware e software esclusivamente in occasione della prima erogazione della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale. Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico 2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale»;))
((d) al quarto periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «adottato entro il 30 gennaio di ogni anno,» e dopo le parole: «sulla base del numero dei docenti» sono inserite le seguenti: «e del personale educativo».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 612, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«612. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1,
comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni
di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire,
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale
relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del
personale appartenente alle amministrazioni statali
destinatario delle disposizioni contrattuali relative al
triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle
commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione
professionale nel limite di una spesa complessiva non
superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018
relativo al predetto personale. Per il corrispondente
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle
finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante
integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle
risorse relative ai contratti collettivi nazionali di
lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma
2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo
gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto
legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima
percentuale del monte salari 2018 di cui al primo
periodo.».
- Si riporta il testo del comma 565, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«565. Nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo per la
valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di
122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro
per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2027.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto -legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2025, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici delle
amministrazioni centrali e delle Agenzie). - Omissis
6. Per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa integrativa delle spese sanitarie del
personale della scuola e' autorizzata la spesa di euro
65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
I criteri e le modalita' di accesso al sistema di
assistenza integrativa per il personale di cui al primo
periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva
integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per
ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 121, dell'articolo 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre
2015, come modificato dalla presente legge:
«121. ((Al fine di sostenere la formazione continua
dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e
di favorire l'esercizio della funzione docente, e'
istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo, del docente con contratto
di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, del
docente con contratto di supplenza fino al termine delle
attivita' didattiche nonche' del personale educativo.))
La
Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno
scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale,
per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e
di qualificazione delle competenze professionali, svolti da
enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti
al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la
fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli
dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, ((per
l'acquisto di servizi di trasporto di persone))
nonche' per
iniziative coerenti con le attivita' individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa
delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
comma 124. ((A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, la
Carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di hardware e
software esclusivamente in occasione della prima erogazione
della stessa e, successivamente, con cadenza quadriennale.
Coloro che hanno percepito la Carta in uno degli anni
scolastici precedenti al 2025/2026 possono utilizzarla per
l'acquisto di hardware e software nell'anno scolastico
2025/2026 e, successivamente, con cadenza quadriennale.))

La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno
scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ((adottato entro il 30
gennaio di ogni anno))
, sono definiti i criteri e le
modalita' di assegnazione della Carta nonche' annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei
docenti ((e del personale educativo)) di cui al primo
periodo e delle risorse di cui al comma 123.
Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad
applicarsi le modalita' e i criteri definiti con il decreto
di cui al comma 122.».
 
Art. 4

Proroghe in materia di istruzione

1. All'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «,2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028».
((1-bis. Tenuto conto della proroga di cui al comma 1 del presente articolo, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 la procedura di cui all'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' disciplinata dall'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 4-ter, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come modificato dal comma 1 del presente articolo.))
((1-ter. Al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) all'articolo 6:))
((1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;))
((2) al comma 2, le parole: «nei cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli otto anni»;))
((b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 24 aprile 2025».))
((1-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
((1-quinquies. All'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: «graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,» sono inserite le seguenti: «nonche' degli elenchi regionali di cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,», le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «del biennio 2024/2026» sono soppresse.))
((1-sexies. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante: «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
6 giugno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti per l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2020/2021). - Omissis
4-ter. In considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione
delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e
6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato
dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di
conferimento delle relative supplenze per il personale
docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto
relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da
conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima
applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 , 2023/2024, 2024/2025, ((2025/2026,
2026/2027 e 2027/2028,))
anche in deroga all'articolo 4,
comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di
validita' che per i successivi aggiornamenti e rinnovi
biennali, con una o piu' ordinanze del Ministro
dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine
dell'individuazione nonche' della graduazione degli
aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione e'
adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore
della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti
dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero
dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari,
che procede alla verifica entro il medesimo termine. I
termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla
predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La
valutazione delle istanze per la costituzione delle
graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della
legge 3 maggio 1999, n. 124, e' effettuata dagli uffici
scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi
delle istituzioni scolastiche della provincia di
riferimento per attivita' di supporto alla valutazione di
istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso,
ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte
dell'ufficio scolastico provinciale territoriale
competente. La presentazione delle istanze, la loro
valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono
con procedura informatizzata che prevede la creazione di
una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe
nazionale dei docenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017:
«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e
dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e
garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti
dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
sostegno didattico, purche' in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del
2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte
della famiglia, e valutato, da parte del dirigente
scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito
dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di
cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, al docente in possesso del titolo di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni con
disabilita' puo' essere proposta la conferma, con
precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo
determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli
nel precedente anno scolastico, fermi restando la
disponibilita' del posto, il preventivo svolgimento delle
operazioni relative al personale a tempo indeterminato e
l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei
posti disponibili da parte del docente interessato. La
valutazione di cui al primo periodo e' comunicata alla
famiglia.
3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica,
altresi', alle seguenti categorie di personale docente: a)
docenti privi del titolo di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni con disabilita' che siano
inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in
applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3
maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualita' di
insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado,
valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della
medesima legge; b) docenti privi del titolo di
specializzazione per l'insegnamento agli alunni con
disabilita' che abbiano svolto servizio su posto di
sostegno in quanto individuati sulla base della migliore
collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio
nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera
c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, , o nelle
graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge
3 maggio 1999, n. 124.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica
durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno
didattico agli alunni con disabilita', per il regolare
avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di
universita' e ricerca», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Potenziamento dei percorsi di
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita'). - 1. Per sopperire
all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via
straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di
specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa
vigente rimangono affidati ordinariamente alle universita',
la specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
agli alunni con disabilita' si consegue, fino al ((31
dicembre 2026,))
con il superamento dei percorsi di
formazione attivati dall'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di
cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di
cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno
trenta crediti formativi. Le universita' possono, in ogni
caso, attivare i percorsi di cui al presente comma
autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi
del presente articolo e relativi al medesimo grado di
istruzione al quale si riferisce il servizio prestato
coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della
durata di almeno tre anni scolastici, anche non
continuativi, ((negli otto anni)) precedenti.
2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi
del presente articolo e relativi al medesimo grado di
istruzione al quale si riferisce il servizio prestato
coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della
durata di almeno tre anni scolastici, anche non
continuativi, nei cinque anni precedenti.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, previo parere del Ministro per le disabilita' e del
Ministro dell'universita' e della ricerca nonche'
dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti il profilo
professionale del docente specializzato, i contenuti dei
crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai
sensi del presente articolo, i requisiti e le modalita' per
l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale
e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame
finale, alla quale partecipa un componente esterno
designato dall'Ufficio scolastico regionale, scelto fra i
dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi, nell'ambito
dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi
all'attuazione del presente articolo sono a carico dei
partecipanti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito
individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il
fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno
didattico degli alunni con disabilita', al fine
dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo.
Il fabbisogno di cui al primo periodo e' individuato, per
ciascun grado di istruzione, sulla base della
programmazione degli organici del personale docente delle
scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande
di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno,
l'accesso ai percorsi e' regolato sulla base dei criteri
individuati con il decreto di cui al comma 3.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.
Art. 7 (Percorsi di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per
coloro che hanno superato un percorso formativo sul
sostegno all'estero, in attesa di riconoscimento). - 1. In
sede di prima applicazione, coloro che, ((alla data del 24
aprile 2025))
, hanno superato, presso un'universita' estera
legalmente accreditata nel Paese di origine o altro
organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo
specifiche disposizioni che certificano il possesso di una
formazione professionale acquisita in maniera prevalente
nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo
sul sostegno agli alunni con disabilita' e hanno pendente,
oltre i termini di legge, il relativo procedimento di
riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso
giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento
entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di
formazione, riferiti a un solo grado di istruzione,
attivati dall'INDIRE o dalle universita', autonomamente o
in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui
al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano
rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 5 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante:
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al
concorso e per l'immissione in ruolo). - Omissis
5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei
concorsi per il personale docente indetti ai sensi
dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106, ((nonche' degli elenchi regionali di
cui all'articolo 399, comma 3-ter, del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,))
al fine
dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, ((fino al
31 dicembre 2026,))
le facolta' assunzionali annualmente
autorizzate per la predetta tipologia di posto sono
utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie
provinciali per le supplenze, con la procedura di cui ai
commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei
citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto- legge
n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno
scolastico di riferimento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante: «Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Entrata in vigore). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo 17 e al comma 2, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai
concorsi per l'accesso ai ruoli di docente nella scuola
secondaria, su posti comuni e di sostegno, inclusi quelli
degli insegnanti tecnico-pratici, banditi successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono
richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il
((31 dicembre 2026.))
Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico
pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza dei servizi di trasporto
per uscite didattiche e viaggi di istruzione

1. All'articolo 108 del ((codice dei contratti pubblici, di cui al)) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: «f-bis) i contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.»;
b) al comma 4, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ((al sesto periodo)) si applicano anche ((ai)) contratti relativi ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera f-bis), ((e in tali casi)) le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi idonei ad attestare la disponibilita' di sistemi e dispositivi per la sicurezza del trasporto, per l'accessibilita' e il trasporto di persone con disabilita', nonche' le competenze tecniche dei conducenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 108 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei
contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della
legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 108 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di
lavori, servizi e forniture). - 1. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
relative al prezzo di determinate forniture o alla
remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti
procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori,
servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di
progettazione e dei concorsi di idee sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo
o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo di vita, conformemente a quanto previsto
dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di
vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di
ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' ai servizi ad alta intensita' di manodopera, come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e),
dell'allegato I.1;
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore
a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo
pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e
di partenariato per l'innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato;
f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da
notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
((f-bis) i contratti relativi ai servizi di
trasporto nell'ambito delle uscite didattiche e dei viaggi
di istruzione di competenza delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado.))

3. Puo' essere utilizzato il criterio del minor
prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche
standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2,
comma 1, lettera e) dell'allegato I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di
aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura,
all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In
particolare, l'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto
qualita'/prezzo, e' valutata sulla base di criteri
oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale,
connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante,
al fine di assicurare l'effettiva individuazione del
miglior rapporto qualita'/prezzo, valorizza gli elementi
qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da
garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili
tecnici. Nelle attivita' di approvvigionamento di beni e
servizi informatici, le stazioni appaltanti, incluse le
centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento
qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior
rapporto qualita' prezzo per l'aggiudicazione, tengono
sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza,
attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui
il contesto di impiego e' connesso alla tutela degli
interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto
periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di
appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela
degli interessi nazionali strategici, la stazione
appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 10 per cento. Per i contratti
ad alta intensita' di manodopera, la stazione appaltante
stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico
entro il limite del 30 per cento. ((Le disposizioni di cui
al sesto periodo si applicano anche ai i contratti relativi
ai servizi di trasporto nell'ambito delle uscite didattiche
e dei viaggi di istruzione di cui al comma 2, lettera
f-bis) e in tali casi, le stazioni appaltanti, incluse le
centrali di committenza, valorizzano gli elementi
qualitativi dell'offerta sulla base di criteri oggettivi
idonei ad attestare la disponibilita' di sistemi e
dispositivi per la sicurezza del trasporto, per
l'accessibilita' e il trasporto di persone con disabilita',
nonche' le competenze tecniche dei conducenti.))

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di
cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo' assumere
la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
6. I criteri di aggiudicazione sono considerati
connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori,
forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in
qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori
coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o
scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un
processo specifico per una fase successiva del loro ciclo
di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro
contenuto sostanziale.
7. I documenti di gara oppure, in caso di dialogo
competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i
singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il
minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela
della libera concorrenza e della promozione del pluralismo
degli operatori nel mercato, le procedure relative agli
affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono
prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito,
criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle
piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a
promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di
prossimita' per la loro efficiente gestione, l'affidamento
ad operatori economici con sede operativa nell'ambito
territoriale di riferimento. Negli appalti di forniture o
negli appalti misti che contengano elementi di un appalto
di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti
possono prevedere criteri premiali atti a favorire la
fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un
sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. Le disposizioni di cui al
terzo e quarto periodo si applicano compatibilmente con il
diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalita'. Al fine di promuovere la parita' di
genere, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da
attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al
raggiungimento della parita' di genere comprovata dal
possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198.
8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la
ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato
d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel
documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza
dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque
attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le
stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino
con un unico parametro numerico finale l'offerta piu'
vantaggiosa.
9. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena
di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri
aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che
nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
intellettuale.
10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto. Tale facolta' e' indicata espressamente nel
bando di gara o invito nelle procedure senza bando e puo'
essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni
dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto
qualita'/prezzo, le stazioni appaltanti non possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere o
prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base d'asta.
12. Ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo
anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non
e' rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura,
ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e
non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli
altri lotti della medesima gara.».
 
Art. 6

Misure urgenti in materia di edilizia scolastica

1. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «Investimento 1.1 del PNRR» sono inserite le seguenti: «e di cui agli altri investimenti del PNRR a titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, nonche' eventuali spese di trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per rendere fruibili e funzionanti gli edifici».
((1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:))
((a) al comma 2-ter, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono aggiunte le seguenti: «, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036»;))
((b) il comma 2-quater e' sostituito dal seguente:))
((«2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».))

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 158, dell'articolo 1,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 ottobre
2015, come modificato dalla presente legge:
«158. Per la realizzazione delle scuole di cui al
comma 153 e' utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio
2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da
corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche', nei
limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per
l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee
modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla
realizzazione degli interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2
- Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR ((e di cui agli
altri investimenti del PNRR a titolarita' del Ministero
dell'istruzione e del merito, nonche' eventuali spese di
trasporto per gli studenti e gli arredi didattici per
rendere fruibili e funzionanti gli edifici))
sono posti a
carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per
l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9
milioni annui a decorrere dall'anno 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 2-ter e
2-quater del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante:
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione
delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025, n. 81,
convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n.
79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Rimodulazione delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero
dell'istruzione e del merito). - Omissis
2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di
interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza
degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per
l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma
4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione e del merito, e' incrementato con
una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, ((a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e
a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al
2036.))

((2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, a 20.000.000 di euro per l'anno 2027 e a
15.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al
2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

Omissis.».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno
scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 alla Scuola europea di Brindisi, all'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
29 dicembre 2016, n. 243, recante: «Interventi urgenti per
la coesione sociale e territoriale, con particolare
riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Scuola europea di Brindisi). - 1. Al fine di
garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole
europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del
baccalaureato europeo, in prosecuzione delle
sperimentazioni gia' autorizzate per la presenza della Base
delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'
autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti
convenzioni con il Segretariato generale delle scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro
577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri
derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Le risorse di cui al presente
comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e
sono finalizzate all'incremento del fondo per il
funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea
di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto.
1-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministero dell'istruzione provvede all'accorpamento del
primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola
europea di Brindisi presso un'unica istituzione scolastica.
Il medesimo decreto disciplina l'organizzazione e il
funzionamento della Scuola europea di Brindisi, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di
contratti a tempo determinato mediante procedure
comparative indette per il personale docente e
amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al
curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ((ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025
e 2026.))
Il personale di cui al primo periodo,
contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di
cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione
dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi.
Al fine di consentire la retribuzione del personale docente
e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero
dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse
finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero
dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura,
per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale
competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa nel conferimento degli incarichi da parte della
Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio
periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo
del Ministero stesso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440, recante «Istituzione del Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997:
«Art. 1 (Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi). -
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e
per gli interventi perequativi" destinato alla piena
realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarita' e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del
personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di
formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo
della formazione continua e ricorrente, agli interventi per
l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni
scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta
formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate
con i fondi strutturali dell'Unione europea.
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014
parte del Fondo di cui al comma 1 e' espressamente
destinata al finanziamento di progetti volti alla
costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni
scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici
che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare
l'attivita' didattica laboratoriale secondo parametri di
alta professionalita'. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca individua con proprio
decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i
quali e' possibile presentare proposte di progetto
finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1,
individuata ai sensi del primo periodo.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'articolo 2. Le eventuali disponibilita' non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio
successivo.».
 
((Art. 7 bis
Misure urgenti per l'anno scolastico 2025/2026 a supporto delle
istituzioni scolastiche del Mezzogiorno - «Agenda Sud»

1. Al fine di proseguire le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, a beneficio delle istituzioni scolastiche ricomprese nel piano «Agenda Sud», di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025, e' autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di 3.000.000 di euro. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate a garantire alle istituzioni scolastiche la disponibilita' di sussidi didattici, dispositivi digitali di supporto alle attivita' didattiche e attrezzature sportive. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, a favore delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.))

 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.