Gazzetta n. 257 del 5 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 28 ottobre 2025
Proroga delle procedure di amministrazione straordinaria delle societa' Assicurazioni rischi agricoli VMG 1857 S.p.a. e FINASS VMG 1857 S.p.a.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);
Visto l'art. 231, comma 1, lettera a), del codice, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'impresa;
Visto l'art. 231, comma 5, del codice, secondo cui l'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che l'IVASS ne autorizzi la chiusura anticipata, e che la procedura puo' essere prorogata, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico per un periodo non superiore a dodici mesi;
Visto l'art. 275, comma 2, lettera a), del codice, ai sensi del quale l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'art. 231, puo' essere disposta quando una delle societa' del gruppo di cui all'art. 210-ter, comma 2, sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche' quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo;
Visto l'art. 275, comma 3, secondo cui l'amministrazione straordinaria della societa' di cui al comma 1 dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, salvo che sia prescritto un termine piu' breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno;
Visto l'art. 282 del codice, ai sensi del quale le disposizioni degli articoli di cui al Capo VIII si applicano anche nei confronti delle societa' per le quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo di cui all'art. 210-ter;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la nota n. 0209917/24 del 17 settembre 2024, con la quale l'IVASS, ai sensi degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b), e 282 del codice, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato di IVASS nella seduta del 17 settembre 2024, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy l'adozione del decreto con cui si dispone lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa (di seguito ARA) e FINASS VMG 1857 S.p.a. (di seguito FINASS) e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2024 con cui, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 1, lettera a), 275, comma 2, lettera b), e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, e' stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, e l'amministrazione straordinaria delle citate imprese per una durata massima di un anno dalla data di emanazione del suddetto decreto, con scadenza delle procedure in data 5 novembre 2025;
Visto il provvedimento prot. n. 0244892/24 dell'8 novembre 2024, con il quale IVASS, ai sensi dell'art. 233 del codice, ha nominato il dott. Massimo Michaud, commissario per l'amministrazione straordinaria di ARA e FINASS, il dott. Claudio Ferrario, Presidente, il prof. Antonio Blandini e la dott.ssa Monica Biccari, componenti, dei relativi Comitati di sorveglianza;
Vista la nota n. 0195362/25 del 30 settembre 2025, con la quale l'IVASS, ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3, e 282 del codice, e di seguito a quanto deliberato dal Direttorio integrato, nella seduta del 30 settembre 2025, ha proposto al Ministro delle imprese e del made in Italy la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di ARA e di FINASS fino al 31 marzo 2026;
Ritenuto di condividere le valutazioni contenute nella predetta proposta ed in particolare le circostanze di seguito esposte:
1) secondo quanto riportato dal commissario straordinario nella richiesta di proroga all'IVASS del 24 settembre 2025, nel corso dell'amministrazione straordinaria ARA e FINASS hanno proseguito regolarmente la propria attivita', in piena continuita' aziendale, sotto la direzione degli organi straordinari, al fine di mettere in sicurezza ARA mediante interventi sugli assetti organizzativi e di controllo e attivita' volte a gestire correttamente la campagna assuntiva per i rischi agricoli 2025;
2) il 31 marzo 2025 l'IVASS ha notificato al commissario straordinario il rapporto relativo alle verifiche svolte che si sono concluse con un giudizio «sfavorevole» (punteggio 4 su una scala di valutazione da 1 a 4) e, in relazione a tali carenze rilevate anche in sede ispettiva, il commissario straordinario, per fronteggiare l'elevata volatilita' dei risultati di una compagnia di fatto monoprodotto, ha predisposto un piano di rimedio trasmesso all'Istituto il 5 giugno 2025, recante le azioni correttive che operano su tre direttrici: i risultati tecnici della compagnia; un aumento di capitale sociale da parte dei soci; la vendita della compagnia ad un soggetto disponibile ad assicurarne, anche in via prospettica, un'adeguata capitalizzazione;
3) il dott. Michaud ha ricevuto il 10 aprile 2025 il mandato da parte del Presidente del patto di sindacato tra alcuni azionisti di FINASS a identificare un acquirente per la cessione di ARA e a gestire il relativo processo di vendita ed il 31 luglio 2025, previa autorizzazione dell'Istituto di vigilanza con provvedimento n. 0132460 del 1° luglio 2025, ai sensi degli articoli 234, comma 7, 275, comma 1, e 282 del codice, si è tenuta l'assemblea di FINASS che ha deliberato di cedere l'intera partecipazione del 90% detenuta in ARA a Groupama Assicurazioni S.p.a., individuata quale offerente piu' idoneo e gia' azionista di minoranza della compagnia con una quota pari al 10% del capitale sociale;
4) il 6 settembre 2025 è stato sottoscritto tra FINASS e Groupama Assicurazioni S.p.a. il contratto di compravendita della quota detenuta da FINASS in ARA pari al 90% del capitale sociale, la cui esecuzione è condizionata all'avveramento di condizioni sospensive concernenti il rilascio dell'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 68 del codice, le valutazioni sull'operazione da parte dell'AGCM ai sensi della legge n. 287/1990 e da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 11 maggio 2012, n. 56;
5) secondo quanto riportato dall'IVASS e dal commissario straordinario, la cessione della partecipazione di controllo di ARA detenuta da FINASS è presupposto essenziale per il completamento delle condizioni necessarie alla risoluzione della crisi della compagnia, in quanto consente anche di realizzare la discontinuita' gestionale piu' volte richiesta dallo stesso Istituto di vigilanza e determina, al contempo, il venir meno della condizione per la qualificazione di FINASS come capogruppo assicurativa, condizione che ne ha determinato il commissariamento, stanti le carenze organizzative e gestionali, e circostanza che ne determina i presupposti per il ritorno in bonis di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a.;
6) le condizioni a cui è subordinata la vendita della partecipazione di controllo in ARA necessitano dei tempi tecnici per l'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di variazione degli assetti di controllo dell'impresa assicurativa tali da determinare uno slittamento del momento in cui si dovrebbero verificare le condizioni rispetto alla data di conclusione delle procedure fissata al 5 novembre 2025;
Ritenuto che le descritte circostanze, secondo quanto riportato dal commissario straordinario e secondo quanto accertato e valutato dall'IVASS, configurano gli estremi di cui agli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3, e 282 del codice per l'adozione del decreto di proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a.;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 231, comma 5, 275, commi 1 e 3, e 282 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, è disposta la proroga delle procedure di amministrazione straordinaria di Assicurazioni rischi agricoli VMG 1875 S.p.a. societa' assicurativa e FINASS VMG 1857 S.p.a., con sede in Milano, fino al 31 marzo 2026.

Roma, 28 ottobre 2025

Il Ministro: Urso