Gazzetta n. 256 del 4 novembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2025
Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime».


IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 1974/78);
Visto il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, come emendato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 rubricato «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, rubricato «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime»;
Tenuto conto che la Regola 9.2.1 del codice IGC statuisce che gli spazi interbarriera e di stiva associati ai sistemi di contenimento del carico per i gas infiammabili devono essere inertizzati tramite un gas generato da un impianto di bordo della nave. Ed inoltre, che la Regola 9.5.1 del medesimo codice stabilisce che tali impianti di bordo devono essere capaci di produrre un gas inerte con un contenuto di ossigeno non superiore al 5% v/v;
Visto il parere favorevole alla revisione del decreto in data 2 agosto 2007, espresso con provvedimento n. 118225 datato 23 giugno 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale tutela della biodiversita' e del mare;
Ritenuto necessario aggiornare i contenuti del richiamato decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, allo scopo di allinearne i contenuti alle disposizioni delle norme internazionali in materia;

Decreta:
Articolo unico

La lettera f), comma 1, dell'art. 22, del decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, e' abrogata e sostituita dalla seguente:
«Stive, quali definite all'art. 2, comma 1, lettera gg), (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera hh), in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%, ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas metano. Tale controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a quella ricevente. Per l'effettuazione di tale verifica i comandanti delle rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto, il quale rilascera' apposita certificazione attestante il livello di ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 23 ottobre 2025

Il Comandante generale: Liardo