Gazzetta n. 255 del 3 novembre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 22 ottobre 2025, n. 161
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.
 
Annexe 1
Protocole d'amendement a' l'accord Accord du 3 Avril 2001 portant creation de l'Organisation internationale de la vigne et du vin relatif a' la localisation du siege

Parte di provvedimento in formato grafico

 

(Traduzione non ufficiale)
Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo
dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato
a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede.

L'assemblea generale del 21 maggio 2022,
Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia);
Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo),
Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo,
Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:

Articolo 1

L'articolo 3.6 dell'Accordo e' modificato come segue:
«La sede dell'Organizzazione e' a Digione (Francia)»
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
 
Articolo 2

Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi piu' uno.
Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio