| Gazzetta n. 255 del 3 novembre 2025 (vai al sommario) |
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| LEGGE 22 ottobre 2025, n. 161 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. |
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Annexe 1 Protocole d'amendement a' l'accord Accord du 3 Avril 2001 portant creation de l'Organisation internationale de la vigne et du vin relatif a' la localisation du siege
Parte di provvedimento in formato grafico |
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(Traduzione non ufficiale) Protocollo di emendamento all'Accordo del 3 aprile 2001 istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 relativo alla localizzazione della sede.
L'assemblea generale del 21 maggio 2022, Considerando la propria decisione del 25 ottobre 2021 relativa al trasferimento della sede dell'O.I.V. a Digione (Francia); Visto l'articolo 3.6 dell'Accordo del 3 aprile 2001 relativo alla creazione dell'O.I.V (di seguito: l'Accordo), Vista la procedura di emendamento prevista all'articolo 9.1 dell'Accordo, Adotta per consenso il seguente protocollo di emendamento:
Articolo 1
L'articolo 3.6 dell'Accordo e' modificato come segue: «La sede dell'Organizzazione e' a Digione (Francia)» |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso. |
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Articolo 2
Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dello strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione, per un totale di Stati membri dell'Organizzazione pari a due terzi piu' uno. Il Governo della Repubblica francese e' depositario del presente Protocollo, di cui le tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese sono tutte egualmente facenti fede. |
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Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 ottobre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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