| Gazzetta n. 255 del 3 novembre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2025 |
| Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999» e, in particolare, l'art. 8 relativo all'utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l'approvvigionamento strategico dell'energia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale»; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»; Vista la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/Ce, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/Ue e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'art. 3, il quale ha previsto che entro il 31 dicembre 2019, ciascuno Stato membro dovesse notificare alla Commissione europea un proprio piano integrato per l'energia e il clima; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 60, comma 6, secondo cui «Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella Regione Sardegna, garantendo l'approvvigionamento di energia all'isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente e l'attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nella Regione Sardegna, e' considerato parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti fino ai terminali di rigassificazione da realizzare nella regione stessa. Il gestore della rete nazionale di trasporto attiva una procedura per consentire la presentazione di richieste di allacciamento alla rete nazionale di trasporto a mezzo di tali infrastrutture entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, al comma 1, ha disposto la sostituzione del comma 2-bis dell'art. 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica «PNRR-PNIEC», posta alle dipendenze funzionali del MASE, a cui e' affidato lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, nonche' dei progetti attuativi del PNIEC; Visto, inoltre, l'art. 18 del decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, al comma 1, ha sostituito il comma 2-bis dell'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, ed ha previsto che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, predisposto in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'allegato I-bis al medesimo decreto legislativo, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti; Visto, il comma 3, dell'art. 31 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale recita: «Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella Regione Sardegna anche in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'isola»; Considerato che nell'allegato I-bis, alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal decreto-legge n. 77 del 2021, sono elencate le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, tra cui: «1 Dimensione della decarbonizzazione. 1.1 infrastrutture per il phase out della generazione elettrica alimentata a carbone. 1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone. [...]1.1.2. Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone. 1.1.3 infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il phase out dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna. [...]. 1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche' ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento delle capacita' esistenti [...]. 3.1 Settore elettrico. 3.1.1 sviluppo rete di trasmissione nazionale: [...]; b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacita' produttiva; c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito; [...]; [...] 3.1.3 sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio: a. installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi;»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare, l'art. 20, comma 1, il quale stabilisce che, con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8 del medesimo articolo; Visto, inoltre, il Capo II del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che regolamenta i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 7-bis; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante «Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»; Visto l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 210 del 2021, che prevede l'avvio di un meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacita' di stoccaggio elettrico, al fine di massimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l'integrazione nei mercati dell'energia elettrica e dei servizi ancillari, nonche' al fine di assicurare la maggiore flessibilita' del sistema; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022, concernente l'individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola; Vista la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2028/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio; Visto il regolamento UE 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009; Vista la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2024 (di seguito PNIEC), predisposto dal Governo italiano e, in particolare, la proposta di aggiornamento trasmessa alla Commissione europea il 1° luglio 2024, pubblicata sul sito del MASE; Considerato che il PNIEC 2024 ha individuato i target per l'Italia con riferimento alla crescita della generazione da fonti rinnovabili nonche' le misure funzionali al raggiungimento degli obiettivi, incluso lo sviluppo di nuova capacita' di stoccaggio di energia e il potenziamento della rete di trasmissione e di interconnessione, assicurando nel contempo l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale; Considerato che il PNIEC 2024 pone, tra gli obiettivi, il phase-out dall'utilizzo del carbone in Sardegna e la decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' energetica, precisando che, in considerazione del necessario sviluppo di energia rinnovabile, accumuli e nuove interconnessioni con il Continente, appare realistica l'ipotesi di completare il phase-out nell'isola nel 2028; Considerato che, con riferimento alla Sardegna, il PNIEC 2024 prevede che, per assicurare ai consumatori sardi il necessario livello di sicurezza, equita' e continuita' delle forniture, e' in corso di definizione la possibilita' di un collegamento, tra i depositi costieri in costruzione e in autorizzazione e i terminali di rigassificazione operanti in Italia che si stanno dotando di un sistema di reloading, effettuato dal TSO Snam Rete Gas (impresa maggiore di trasporto), e la possibilita' di adottare un sistema di correlazione del prezzo della materia prima con quello al PSV; Considerato, in particolare, che nel PNIEC 2024, tra gli obiettivi generali, rientrano, tra le altre, alcune «soluzioni in Sardegna che prevedono il caricamento del GNL su bettoline presso gli impianti di rigassificazione esistenti (Panigaglia e Livorno in particolare) per fornire depositi/rigassificatori di piccola taglia posizionati sull'isola e collegati alla futura rete del gas in Sardegna»; Considerato che il progetto del terminale di rigassificazione OLT LNG Toscana prevede, in aggiunta alle attivita' attualmente svolte dal terminale, l'implementazione di un servizio small scale per lo scarico di GNL in navi di piccola taglia che andranno a rifornire depositi costieri e di bunkeraggio nei porti italiani e di tutto il Mediterraneo, e la predisposizione, da parte del terminale GNL di Panigaglia, dell'attivazione di un servizio di vessel reloading e che, oltre ai progetti relativi allo sviluppo di nuova capacita' di rigassificazione, e' necessario realizzare opere di mantenimento e ammodernamento dei terminali esistenti in particolar modo di quelli operanti da piu' tempo, con il fine di garantirne il funzionamento efficiente, in linea con le piu' recenti tecnologie; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 180 del 9 maggio 2024, con il quale, in linea con i criteri e le metodologie previste dal regolamento UE n. 943/2019, e' stata approvata la nuova disciplina del sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica (capacity market) funzionale all'adeguatezza del sistema elettrico, previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'approvvigionamento di capacita' per gli anni di consegna 2025, 2026, 2027 e 2028; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 21 giugno 2024, recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» e, in particolare, la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030; Tenuto conto che alla Regione Sardegna e' assegnato un obiettivo in termini di potenza pari a 6,624 GW di impianti a fonti rinnovabili da installare sul proprio territorio entro il 2030; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 346 del 10 ottobre 2024, con il quale e' approvata la disciplina del meccanismo di contrattualizzazione a termine di nuova capacita' di stoccaggio elettrico, in attuazione dell'art. 18, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ai fini dello svolgimento della prima asta con periodo di consegna previsto per il 2028; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024, recante un meccanismo di supporto transitorio volto a sostenere la produzione di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitivita' di mercato (cd FERX TCTF), che prevede, per l'anno 2025, la disponibilita' di 3 GW per impianti in accesso diretto di potenza inferiore o uguale a 1 MW e 14,65 GW, da rendere disponibili tramite procedure di asta competitive per impianti di potenza superiore al MW; Tenuto conto che il sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' assicurato attraverso la definizione di meccanismi di supporto che ne promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita' in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 53 del 27 febbraio 2025, che ha approvato la proposta di fabbisogno di stoccaggio di energia elettrica presentata da Terna S.p.a., ai fini dello svolgimento delle procedure di approvvigionamento definite con la disciplina approvata con il decreto ministeriale n. 346 del 10 ottobre 2024, che ha individuato anche per la regione Sardegna obiettivi minimi e massimi del suddetto fabbisogno; Tenuto conto dello studio condotto da Ricerca sistema energetico S.p.a. (nel seguito RSE) del luglio 2020, concernente «Approvvigionamento energetico della Regione Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione di ARERA n. 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019; Tenuto conto dello studio condotto da RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna del giugno 2021, dal titolo: «Studio RSE sullo sviluppo delle infrastrutture energetiche della Sardegna - Fase 2: approfondimento sulle modalita' di trasporto del GNL/gas naturale all'interno della Sardegna (anni 2020-2040)», redatto ai sensi della deliberazione di ARERA n. 335/2019/R/GAS del 30 luglio 2019; Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 88/2025 dell'11 marzo 2025, relativa alla valutazione dei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale 2023; Visto il parere dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) del 14 gennaio 2025 n. 4/2025/I/EEL, contenente le valutazioni sul Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di Terna 2023, presentato da Terna al MASE per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 36, comma 12 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93; Considerato che Terna S.p.a. ha aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 180 del 9 maggio 2024, le analisi di adeguatezza del sistema elettrico nazionale, anche con riferimento al sistema elettrico in Sardegna, in base alle quali verranno svolte le prossime aste del capacity market; Considerato che la valutazione di adeguatezza 2024 svolta da Terna ha confermato, in linea con quanto previsto dal PNIEC, che per la Sardegna, lo sviluppo di accumuli (accompagnato dalla crescita delle FRNP) e delle nuove interconnessioni con il Continente (Tyrrhenian Link, SACOI 3) sono indispensabili per garantire le condizioni tecniche di sicurezza della rete necessarie a completare il phase-out dal carbone nella produzione elettrica; Considerato che con le aste del mercato della capacita' finora svolte e' stata assicurata la disponibilita' per l'adeguatezza del sistema elettrico sardo di nuova capacita' di stoccaggio elettrico per il 2025 e il 2026 per oltre 900 MW; Considerato che, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, nonche' dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri devono essere individuate le opere finalizzate a favorire, in linea con le previsioni del PNIEC, il processo di decarbonizzazione dei siti industriali sardi; Tenuto conto che l'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha previsto che il predetto rilancio delle attivita' produttive nella Regione Sardegna sia attuato andando a considerare come parte della rete nazionale di trasporto, anche ai fini tariffari, l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la fornitura di gas naturale mediante navi spola, a partire da terminali di rigassificazione italiani regolati e loro eventuali potenziamenti, fino ai terminali di rigassificazione o FSRU da realizzare nella regione stessa; Considerato che la configurazione delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione per l'approvvigionamento di gas della Regione Sardegna, definite nel presente decreto, e' in linea con le previsioni dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' tiene conto di quanto emerso negli studi condotti da RSE citati nelle premesse e delle note sopra indicate; Considerato che, fermi restando il necessario sviluppo delle energie rinnovabili per uso elettrico e per uso termico e la spinta per la massima valorizzazione dell'efficienza energetica previsti dal PNIEC nel 2024, la configurazione infrastrutturale e di servizio del sistema gas in Sardegna, di cui al presente decreto, tiene conto, in particolare, dei fabbisogni di gas necessari alla decarbonizzazione dei siti industriali sardi in attivita' e di quelli per i quali e' prevista la ripartenza, dei potenziali fabbisogni connessi a reti di distribuzione realizzate alla data di emanazione del presente decreto, nonche' dei potenziali fabbisogni connessi alla realizzazione di nuova potenza di generazione a gas; Tenuto conto che non si prevede la metanizzazione di bacini di consumo ulteriori rispetto a quelli serviti attualmente dalle infrastrutture di distribuzione gia'; Preso atto della prevista concentrazione dei consumi di gas per il segmento industriale e, potenzialmente, termoelettrico intorno ai distretti industriali del Sulcis e di Porto Torres, nonche' la prossimita' di questi rispettivamente ai bacini di consumo della Citta' metropolitana di Cagliari e della Citta' metropolitana di Sassari; Ritenuto opportuno che, in base alla suddetta concentrazione dei consumi di gas, i nuovi terminali di stoccaggio e rigassificazione, da collocare nell'isola ai sensi del citato art. 60, comma 6, siano costituiti da unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), in modo da minimizzare l'impatto sul territorio, accelerarne la realizzazione e garantire la flessibilita' delle infrastrutture nell'ottica della futura programmata decarbonizzazione del sistema energetico e produttivo nell'isola e nel resto del territorio nazionale; Ritenuto opportuno che, qualora, la centrale termoelettrica sita in Fiume Santo sia oggetto di riconversione a gas naturale, tra gli interventi ritenuti essenziali ai sensi del presente provvedimento sia ricompresa, altresi', la realizzazione di una FSRU a Porto Torres, con capacita' netta di stoccaggio adeguata tra l'altro a servire il segmento industriale sito nel nord della Sardegna e il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Sassari; Considerato che il dimensionamento della configurazione infrastrutturale e di servizio per l'approvvigionamento energetico della Regione Sardegna, sulla base degli studi e delle analisi acquisite di cui alle note sopra citate, e' individuato nel rispetto di criteri di sicurezza delle forniture, efficienza ed economicita', ferme restando le successive determinazioni di ARERA; Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, nonche' dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021, di individuare le opere necessarie per l'attuazione del PNIEC relativamente al phase out del carbone in Sardegna, allo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e al rilancio industriale in linea con le politiche di decarbonizzazione dei poli industriali della stessa isola; Considerato che le opere individuate dal presente decreto sono ricomprese nell'allegato I-bis al decreto legislativo n. 152 del 2006 e, pertanto, «costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti» e le relative procedure di valutazione ambientale di competenza statale sono condotte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; Considerato che il Tribunale amministrativo regionale Lazio, con sentenza n. 12149 del 26 settembre 2022, successivamente confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4222 del 16 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto dalla Regione Sardegna per l'annullamento del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022; Tenuto conto degli esiti delle interlocuzioni tra Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Sardegna nel corso del 2024, circa l'opportunita' di rimodulare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022; Considerato che presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' stato istituito un Tavolo tecnico istituzionale con la Regione Sardegna, presieduto dal MASE, al fine di concordare una soluzione congiunta per la rimodulazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022, a cui hanno partecipato anche ARERA, Snam, Terna, Ministero delle imprese e del made in Italy, RSE ed Enura; Preso atto degli esiti del sopra citato tavolo tecnico istituzionale; Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del presente decreto per l'individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, nonche' funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attivita' produttive e dei consumi civili, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale e' stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, la delega per la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonche' dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto individua le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'isola, nonche' funzionali alla transizione energetica verso la decarbonizzazione delle attivita' produttive e dei consumi civili, conformemente a quanto previsto dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). 2. Le procedure di valutazione ambientale dei progetti delle opere e delle infrastrutture di cui al presente decreto, qualora previste in sede statale, sono svolte dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 31 maggio n. 77 del 2021, in quanto ricomprese nell'allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. 3. Gli interventi e le opere individuate all'art. 2 costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le amministrazioni interessate a qualunque titolo nelle relative procedure autorizzative attribuiscono ad esse priorita' e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza. |
| | Art. 2
Interventi di infrastrutturazione energetica
1. Alle finalita' di cui all'art. 1 concorre la realizzazione di nuova capacita' di generazione a fonte rinnovabile e di adeguate risorse di accumulo dell'energia, ed in particolare di 550 MW di batterie gia' contrattualizzate nelle passate aste del capacity market, tenendo conto degli obiettivi di potenza di impianti a fonti rinnovabili da traguardare al 2030 previsti per la Regione Sardegna dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024. 2. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono individuate le seguenti infrastrutture e opere del sistema elettrico la cui realizzazione e' affidata a Terna S.p.a.: a) estensione della rete di trasmissione elettrica nazionale mediante la realizzazione del cavo HVDC Sardegna - Sicilia, facente parte del Tyrrhenian Link, nella configurazione da 500+500 MW riferita al solo collegamento bipolare HVDC Sardegna-Sicilia, del cavo SA.CO.I.III riguardante l'interconnessione tra i sistemi elettrici della Corsica, della Sardegna e della penisola italiana e della Hypergrid Dorsale Sarda che include la connessione HVDC tra Fiumesanto e Montalto e il Sardinian Link; b) installazione di compensatori sincroni per 500 MVAr; c) sviluppo della rete elettrica dell'Isola per la connessione delle iniziative di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui all'art. 1 e in relazione alle esigenze di sicurezza delle forniture, la rete nazionale del trasporto del gas e' estesa alla Sardegna, anche ai fini tariffari, attraverso un collegamento virtuale, quale sistema operato dal gestore della rete nazionale per il trasporto di gas naturale in Sardegna e comprende il seguente insieme di attivita' e infrastrutture: a) l'adeguamento impiantistico del terminale di rigassificazione di Panigaglia per consentire il caricamento del GNL su bettoline, inclusi gli interventi di ammodernamento del terminale, per garantirne la continuita' di esercizio per la durata di funzionamento del collegamento virtuale; b) l'adeguamento della funzionalita' del terminale di rigassificazione OLT al largo della costa toscana per consentire un maggior numero di accosti finalizzato al servizio di caricamento del GNL su bettoline per il collegamento virtuale; c) un impianto galleggiante di stoccaggio e rigassificazione del GNL (FSRU) nell'area portuale di Oristano con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento centro-sud industriale e termoelettrico, le utenze delle province di Oristano, Medio Campidano, Sulcis-Iglesiente e Citta' Metropolitana di Cagliari; d) nell'ipotesi della riconversione a gas metano della centrale termoelettrica di Fiume Santo, la realizzazione di un FSRU a Porto Torres, con capacita' netta di stoccaggio adeguata a servire il segmento nord industriale e il bacino di consumo della Citta' metropolitana di Sassari. Nelle more di una mancata o differita riconversione della Centrale, tali utenze e i relativi tratti di rete saranno alimentati attraverso un trasporto su gomma (via camion) a partire dall'impianto di rigassificazione di Oristano; e) un servizio di trasporto del GNL a mezzo di navi spola dedicate, approvvigionato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e realizzato secondo la modalita' operativa piu' adeguata sulla base di criteri di economicita' ed efficienza, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, svolto, in normali condizioni di esercizio, dai terminali di Panigaglia e OLT e destinato a rifornire gli FSRU a Oristano e a Porto Torres; f) le opere strumentali alla realizzazione o all'adeguamento delle infrastrutture di cui alle lettere precedenti, inclusi gli eventuali dragaggi necessari all'adeguamento dei terminali esistenti, alla installazione degli FSRU. Il dimensionamento proposto per l'insieme delle infrastrutture e dei servizi di cui al presente comma e' funzionale alla fornitura dei volumi di gas naturale necessari per gli usi produttivi e residenziali, nei limiti di cui al comma 4, nonche' per potenziali consumi del settore termoelettrico; 4. I terminali di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono collegati, attraverso tratti di rete di trasporto, ai principali bacini di consumo del settore industriale e alle aree interessate dalla realizzazione di centrali termoelettriche alimentate a gas, nonche', ove possibile in funzione della analisi costi/benefici svolta nell'ambito della progettazione di cui al comma 5, alle reti di distribuzione realizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, anche con riferimento alle reti esistenti a GPL e aria propanata oggetto di riconversione a gas naturale. Tali tratti di reti interni sono costituiti da: a) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 3, lettera c) alle zone industriali e ai bacini di distribuzione, nonche' alle centrali termoelettriche a gas; b) i tratti di rete necessari per collegare l'impianto FSRU di cui al comma 3, lettera d), qualora si ravvisino le condizioni previste per la sua realizzazione, alle zone produttive e alle reti di distribuzione della Citta' metropolitana di Sassari, nonche' alle eventuali centrali termoelettriche a gas. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa maggiore di trasporto di gas naturale avvia la progettazione della configurazione infrastrutturale definita al comma 3. 6. In considerazione dell'urgenza di avviare le strategie di decarbonizzazione dell'Isola, il gestore della rete di trasmissione elettrica e l'impresa maggiore di trasporto del gas naturale proseguono prioritariamente con le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento alle procedure di cui all'art. 1, comma 2. L'impresa maggiore di trasporto del gas naturale, ai sensi dell'art. 60, comma 6, del decreto-legge n. 76/2020, pone in essere gli adempimenti necessari alla presentazione delle istanze di allacciamento alla rete nazionale di trasporto, anche con riferimento alle reti di distribuzione entro i limiti di cui al comma 4, e avvia le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 3, con particolare riferimento a una procedura aperta per verificare la possibilita' di accesso dei terzi alle infrastrutture di rigassificazione facenti parte del collegamento virtuale. 7. Il trasporto su gomma del GNL necessario ad alimentare le reti di distribuzione urbana e le utenze anche industriali, non collegate alla rete fisica, e le infrastrutture accessorie a tal fine necessarie, quali depositi di GNL locali e annesse unita' di rigassificazione, sono ricomprese, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, nell'ambito della virtual pipeline, assicurando la perequazione tariffaria su base nazionale dei relativi costi, senza oneri aggiuntivi in capo agli utenti sardi. 8. ARERA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il quadro regolatorio applicabile alle infrastrutture individuate dal presente decreto, con particolare riferimento ai servizi del collegamento virtuale e alla sostenibilita' degli investimenti, e garantisce la perequazione rispetto al sistema nazionale per tutto il territorio regionale. 9. Relativamente alle reti di distribuzione ubicate sul territorio della Sardegna al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, ARERA adotta misure adeguate a consentire, nei limiti di costi efficienti, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tariffe di distribuzione in linea con quelle dell'ambito tariffario Meridionale, come individuati dalla regolazione tariffaria. |
| | Art. 3
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Mantovano
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2778 |
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