| Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 2025, n. 160 |
| Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 2 e 4-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento»; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 833; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 20 marzo 2025; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2025; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 giugno 2025; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2025; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, lettera d): 1.1) al numero 1), le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 1.2) al numero 2), le parole: «la mondializzazione e le questioni globali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»; 1.3) al numero 4), le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»; 1.4) al numero 5), le parole: «gli italiani» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»; 1.5) al numero 6-bis), le parole: «la diplomazia pubblica e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica»; 1.6) al numero 7), le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»; 1.7) al numero 8), le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»; 2) al comma 2, dopo le parole: «coadiuvato da» sono inserite le seguenti: «uno o piu'» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2).»; 3) al comma 3, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»; 4) i commi 2-bis e 4 sono abrogati; b) all'articolo 2: 1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, terzo periodo»; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni vicarie» sono aggiunte le seguenti: «e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia»; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguarda profili di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui e' conferito il titolo di vice Segretario generale.»; 4) al comma 3, le parole: «nonche' a promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero, nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante»; c) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «internazionali di carattere multilaterale» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»; d) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «legalita';» sono inserite le seguenti: «coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico;»; e) all'articolo 5: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 1.2) alla lettera a) e' anteposta la seguente: «0a) assicura l'analisi, la definizione e l'unitarieta' dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali;»; 1.3) alla lettera e), le parole: «politiche e di sicurezza» sono soppresse; 1.4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: «e-bis) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; e-ter) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali; e-quater) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; e-quinquies) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; e-sexies) assicura la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi;»; 2) al comma 2, le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 3) al comma 3: 3.1) all'alinea, le parole: «la mondializzazione e le questioni globali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania»; 3.2) la lettera b) e' abrogata; 3.3) alla lettera d-bis), le parole: «da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), c) e d);»; 3.3) alla lettera g), dopo la parola: «salve» sono inserite le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e»; 4) al comma 4: 4.1) alla lettera b), le parole: «di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «la sicurezza internazionale»; 4.2) alla lettera e), dopo la parola: «salve» sono inserite le seguenti: «le competenze della Direzione generale di cui al comma 1 e»; 5) al comma 5: 5.1) all'alinea, le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»; 5.2) dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti: «e-ter) promuove l'italofonia e la cultura italiana all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura; e-quater) cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio scolastici e accademici; e-quinquies) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero;»; 6) al comma 6, le parole: «promozione del sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni» e le parole: «integrata del sistema Paese, ivi comprese quelle finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle seguenti: «delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso»; 7) al comma 7: 7.1) all'alinea, le parole: «gli italiani» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi ai cittadini»; 7.2) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: «d-ter) gestisce il sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, nel rispetto delle linee di promozione dell'Italia definite conformemente al comma 6;»; 8) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente: «8-ter. La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti: a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attivita' di disinformazione, di competenza del Ministero; b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale; c) cura la sicurezza cibernetica; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero.»; 9) al comma 9: 9.1) all'alinea, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»; 9.2) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: «d-bis) assicura gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di statistica;»; 9.3) alla lettera f), dopo la parola: «opportunita'» sono aggiunte le seguenti: «e per l'inclusione»; 10) al comma 10: 10.1) all'alinea, le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»; 10.2) le lettere d), e), f) e h) sono abrogate; f) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera b-ter), dopo la parola: «generale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2»; 2) al comma 4, le parole: «l'innovazione» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione»; g) all'articolo 9-bis: 1) al comma 2: 1.1) alla lettera a), le parole: «l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «il patrimonio e l'amministrazione»; 1.2) alla lettera b), numero 2), le parole: «l'innovazione e la Direzione generale l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione»; 2) al comma 4: 2.1) alla lettera a), le parole: «diplomazia pubblica e culturale o la Direzione generale per il sistema Paese» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie»; 2.2) alla lettera b), le parole: «diplomazia pubblica e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «crescita e la promozione delle esportazioni»; h) la tabella 1 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che adegua il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, alle modificazioni introdotte dal comma 1 del presente decreto, le funzioni interessate dal riordino di cui al presente regolamento continuano ad essere svolte dalle strutture dirigenziali preesistenti. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 settembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante. «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del18 febbraio 1967. - La legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990. - La legge 22 dicembre 1990, n. 401 recante: «Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.106 del 9 maggio 2001. - La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante: «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014. - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 recante: «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017. - Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante: «Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018. - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. - Si riporta il testo del comma 833, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024: «833. Per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica e' asseverato dall'organo di controllo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 recante: «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2010.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Amministrazione centrale). - 1. Ferma restando la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'Amministrazione centrale degli affari esteri e' articolata nelle seguenti strutture di primo livello: a) Segreteria generale; b) Cerimoniale diplomatico della Repubblica; c) Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; d) Direzioni generali: 1) Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale; 2) Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania; 3) Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale; 4) Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni; 5) Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; 6) Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo; 6-bis) Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica; 7) Direzione generale per le risorse e la formazione; 8) Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione. e) Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Ciascun Direttore generale e' coadiuvato da uno o piu' Vice direttori generali / Direttori centrali, in numero non superiore a cinque per ciascuna Direzione generale e nel limite massimo complessivo di ventidue, nominati con decreto del Ministro recante l'attribuzione dei settori di rispettiva competenza. Le funzioni vicarie sono conferite ad un Vice direttore generale / Direttore centrale con il grado di Ministro plenipotenziario per ciascuna Direzione generale. Nella Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione, le funzioni vicarie sono attribuite al dirigente ivi in servizio con l'incarico di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 2). 2-bis. (abrogato) 3. Nell'ambito della Direzione generale per le risorse e la formazione viene conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, un incarico dirigenziale di prima fascia di coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Tale incarico viene conferito a dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale in qualita' di consiglieri ministeriali. 4. (abrogato) 5. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo di centodieci unita', nonche' alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Art. 2 (Segretario Generale). - 1. Nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Segretario generale coadiuva direttamente il Ministro ai fini dell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero; sovrintende all'azione dell'Amministrazione e ne assicura la continuita' delle funzioni, coordinandone gli uffici e le attivita'. 2. Il Segretario generale e' assistito da un Vice segretario generale cui sono conferite le funzioni vicarie e cui sono, in particolare, demandate le funzioni di coordinamento delle attivita' degli uffici volte a promuovere, negli ambiti di competenza del Ministero, la crescita dell'economia nazionale e del sistema Italia. Essi si avvalgono delle unita' e degli uffici della Segreteria generale. 2-bis. Quando l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguarda profili di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto, il Segretario generale e' altresi' assistito dal Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, cui e' conferito il titolo di Vice Segretario generale. 3. La funzione di coordinamento e' volta ad assicurare, sotto i diversi aspetti, l'unita' di indirizzo, la tempestivita' e la continuita' dell'azione degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero, a promuovere le attivita' di comunicazione istituzionale degli uffici in Italia e all'estero nonche' a semplificare i procedimenti di competenza del Ministero e il rapporto dei cittadini e delle imprese con l'amministrazione, anche mediante i processi di innovazione e l'utilizzo di nuove tecnologie. 3-bis. Nell'ambito della Segreteria generale, opera l'Autorita' nazionale - UAMA di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, che attende al rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio di armamenti e dei certificati per le imprese e agli altri compiti previsti dalla predetta legge e successive modificazioni; nonche' segue, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, le questioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attinenti alla politica di esportazione ed importazione dei materiali a duplice uso e ad altri regimi di controllo conformemente al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. 4. Per particolari e contingenti esigenze di servizio che concernono questioni rientranti nella competenza di piu' Direzioni generali e Servizi, il Segretario generale adotta le opportune iniziative di coordinamento, anche mediante la temporanea costituzione di appositi gruppi di lavoro per lo studio e la trattazione di tali questioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti dei gruppi di lavoro non viene corrisposto alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Art. 3 (Cerimoniale diplomatico della Repubblica). - 1. Al Cerimoniale diplomatico della Repubblica sono affidate le seguenti funzioni: a) tratta gli affari generali del corpo diplomatico; b) intrattiene i rapporti con il corpo consolare, le organizzazioni internazionali, le missioni speciali; cura le onorificenze; c) cura l'organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia e all'estero; d) segue l'organizzazione di eventi di competenza del Ministero; e) provvede al servizio di traduzioni e interpretariato. 2. Il Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, coadiuvato e all'occorrenza sostituito da un Vice capo del Cerimoniale, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. 3. Per le esigenze complessive dell'Amministrazione centrale, il Cerimoniale diplomatico della Repubblica puo' stipulare annualmente con traduttori ed interpreti esterni, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate a legislazione vigente, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera, con durata massima annuale. Art. 4 (Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero). - 1. L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare funzionamento e sulla gestione degli uffici centrali e degli uffici all'estero dell'amministrazione; promuove la cultura della legalita'; coordina le attivita' degli uffici dell'amministrazione in Italia e all'estero in materia di trasparenza dell'attivita' amministrativa e di relazioni con il pubblico; definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti e con le altre direzioni generali, le misure in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, dando ad esse attuazione per la parte non di competenza di altri uffici o strutture. 2. L'Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero ed il Vice ispettore generale sono coadiuvati da ispettori di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata. Le funzioni di ispettore sono attribuite altresi' al dirigente di cui all'articolo 9-bis, comma 2, lettera b), numero 4. 3. Il Ministro puo', in via eccezionale, conferire speciali incarichi ispettivi ad altri funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, ovvero a dirigenti di prima fascia del Ministero. Art. 5 (Direzioni generali). - 1. La Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale attende ai seguenti compiti: 0a) assicura l'analisi, la definizione e l'unitarieta' dell'azione diplomatica nelle relazioni bilaterali e multilaterali; a) tratta le questioni attinenti ai problemi della sicurezza internazionale, ivi comprese - in raccordo con la Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale e per assicurarne l'unitarieta' - quelle della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e di difesa comune, nonche', all'Alleanza Atlantica, all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti ed alla non proliferazione; b) tratta le questioni politiche di competenza del sistema delle Nazioni Unite; c) cura, in raccordo con le altre Direzioni generali interessate, la trattazione delle questioni attinenti ai diritti umani; d) cura la cooperazione internazionale contro le minacce globali e, in particolare, contro il terrorismo, la criminalita' organizzata transnazionale ed il narcotraffico; d-bis) cura, d'intesa con le Direzioni generali di cui ai commi 3, 4 e 5 e il Servizio di cui all'articolo 6, i negoziati per la definizione dei regimi sanzionatori internazionali, ferme restando le competenze dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; d-ter) cura le attivita' di competenza del Ministero in materia di proibizione delle armi chimiche, ferme restando le competenze dell'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185; e) segue le tematiche inerenti ai processi G8/G20 e-bis) elabora ricerche e studi in materia di relazioni internazionali, in collaborazione con le altre direzioni generali, con le amministrazioni pubbliche interessate nonche' con il mondo accademico e con la societa' civile; elabora analisi e proposte di linee strategiche di politica estera; e-ter) promuove il dibattito pubblico, la formazione e la ricerca in materia di relazioni internazionali; e-quater) custodisce l'archivio storico e la biblioteca, di cui promuove l'aggiornamento e la valorizzazione; e-quinquies) promuove la presenza italiana nelle organizzazioni internazionali; e-sexies) assicura la tempestiva ed efficace trattazione delle questioni relative alle aree di crisi; f) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'America settentrionale, la Federazione Russa, i Paesi dell'Europa orientale non membri dell'Unione europea, i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del Medio Oriente, salve le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; g) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera f); 2. Al Direttore generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, nella sua qualita' di Direttore politico, spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni multilaterali e geografiche di natura politico-strategica e di sicurezza internazionale. 3. La Direzione generale per l'Africa subsahariana, l'America latina, l'Asia e l'Oceania attende ai seguenti compiti: a) cura i processi e le materie relativi alla governance globale; b) (abrogata) c) tratta le questioni relative alla disciplina internazionale nei settori dell'energia e dell'ambiente; d) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la coerenza delle politiche di sostenibilita'; d-bis) tratta le questioni relative alle organizzazioni e istituzioni internazionali competenti per le materie di cui alle lettere a), c) e d); e); f) ; g) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi dell'Asia centro - meridionale e sud-orientale, dell'Estremo Oriente e Oceania, dell'America centrale e meridionale, dell'Africa sub-sahariana, salve le competenze attribuite alla Direzione generale di cui al comma 1 e le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; h) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di cui alla lettera g). 4. La Direzione generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale attende ai seguenti compiti: a) cura le attivita' di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea, sul funzionamento dell'Unione europea e dell'EURATOM; b) concorre con le altre competenti amministrazioni dello Stato alla definizione delle posizioni italiane e ne assicura la rappresentazione e la coerenza presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea; cura i rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell'Unione europea, ivi compreso, in raccordo con la Direzione generale per gli affari politici e la sicurezza internazionale, il Servizio europeo per l'azione esterna; c) cura i negoziati sulle questioni attinenti al processo di integrazione europea; c-bis) cura i negoziati sulle questioni attinenti alla politica commerciale internazionale; d) collabora con la Scuola nazionale dell'amministrazione nella formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie; e) promuove, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, le relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale e in ogni altro settore, attende ai relativi negoziati, cura l'analisi, la definizione e l'attuazione dell'azione diplomatica con i Paesi membri e candidati dell'Unione europea, i Paesi dello Spazio economico europeo, e i Paesi dei Balcani, salve le competenze attribuite alla Direzione generale di cui al comma 1 e le modifiche che potranno essere disposte con riguardo a singoli Paesi o gruppi di Paesi individuati con decreto ministeriale; f) cura la partecipazione italiana alle attivita' delle altre cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali. 5. La Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni attende ai seguenti compiti: a) assicura, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, anche attraverso la rete degli uffici all'estero, la coerenza complessiva delle attivita' di promozione, sostegno e valorizzazione con l'estero del Paese e di tutte le sue componenti; b) promuove la diffusione della scienza, della tecnologia e della creativita' italiane all'estero, anche attraverso il coordinamento della rete degli addetti scientifici e spaziali e tratta le questioni attinenti alle organizzazioni internazionali competenti in ambito scientifico e tecnologico; b-bis) tratta le questioni di competenza del Ministero relative allo spazio e all'aerospazio; c) promuove, nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni dello Stato e d'intesa con queste, anche in relazione ad enti di rispettivo riferimento, l'internazionalizzazione del sistema Paese e segue i rapporti con le realta' produttive italiane e le relative associazioni di categoria, nonche' con le Regioni e le altre autonomie locali per quanto attiene alle loro attivita' con l'estero; d) promuove e sviluppa, d'intesa con le altre competenti amministrazioni dello Stato, iniziative dirette a sostenere l'attivita' all'estero delle imprese italiane ed a favorire gli investimenti esteri in Italia; e) partecipa alle attivita' e si coordina con gli enti ed organismi di diritto italiano che assolvono a compiti relativi alla materia del credito e degli investimenti all'estero; e-bis) tratta le questioni di competenza delle organizzazioni internazionali per la cooperazione economica e commerciale e quelle relative alla tutela della proprieta' intellettuale; e-ter) promuove l'italofonia e la cultura italiana all'estero, anche attraverso la gestione della rete degli istituti italiani di cultura; e-quater) cura le attivita' di competenza del Ministero in relazione alle borse di studio e ai programmi di scambio accademici; e-quinquies) tratta le questioni afferenti alla cultura nelle relazioni con enti e organizzazioni internazionali, ferme restando le competenze di tutela del Ministero della cultura nell'azione di recupero di beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale illecitamente esportati all'estero; f) adotta le opportune iniziative per agevolare l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca italiani di docenti e ricercatori stranieri, nonche' l'attivita' presso universita' ed enti di ricerca straniera di docenti e ricercatori italiani; g); h) promuove, d'intesa con le competenti amministrazioni pubbliche, la collaborazione internazionale e bilaterale nel settore dello sport; i). 6. Al Direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni spetta la competenza primaria nella trattazione delle questioni e nella realizzazione delle attivita', condotte dal Ministero e dagli enti vigilati, in materia di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, nonche' nella pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di promozione delle esportazioni e del sistema Paese nel suo complesso. 7. La Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie attende ai seguenti compiti: a) promuove, sviluppa e coordina le politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo; b) provvede ai servizi di tutela e assistenza a favore degli italiani nel mondo; c) cura la promozione sociale delle collettivita' italiane all'estero; d) provvede agli affari consolari, ivi incluse le questioni attinenti al rilascio dei visti di ingresso; d-bis) cura, d'intesa con la Direzione generale di cui al comma 9, l'organizzazione degli uffici consolari di seconda categoria; d-ter) gestisce il sistema della formazione italiana nel mondo, ivi incluso il collegamento con gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana, nel rispetto delle linee di promozione dell'Italia definite conformemente al comma 6; e) segue, d'intesa con le competenti amministrazioni dello Stato, le politiche migratorie e le questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) tratta le questioni sociali e migratorie in relazione a enti e organizzazioni internazionali. 8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo attende ai compiti ad essa assegnati dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare: a) cura, d'intesa con le altre direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione per lo sviluppo nell'ambito delle relazioni bilaterali, con le organizzazioni internazionali, e con l'Unione europea, ivi incluse quelle relative agli strumenti finanziari europei in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato nonche' al Fondo europeo di sviluppo, con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e in materia di finanziamento allo sviluppo, ivi inclusi gli strumenti innovativi; b) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione della cooperazione allo sviluppo in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento, concorrendo alla definizione della programmazione annuale per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125, con il contributo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17 della legge medesima, e avvalendosi, per i profili finanziari, della societa' Cassa depositi e prestiti SpA; c) coadiuva il Ministro e il vice Ministro, una volta delegato, nella definizione dei contributi volontari alle organizzazioni internazionali e dei crediti di cui agli articoli 8 e 27 della legge 11 agosto 2014, n. 125, per l'approvazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della legge medesima, e nell'individuazione degli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) negozia gli accordi con i Paesi partner per la disciplina degli interventi di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e gli altri accordi internazionali in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo; e) valuta l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica il raggiungimento degli obiettivi programmatici, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125; f) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza in materia di cooperazione pubblica allo sviluppo, nell'emanazione delle direttive all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; cura i rapporti con la medesima Agenzia e con la societa' Cassa depositi e prestiti SpA per le finalita' di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125; g) assicura i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo e del Comitato congiunto; h) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice Ministro della cooperazione allo sviluppo, una volta delegato, in tutte le altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125; i) cura i compiti e le funzioni derivanti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 non trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 8-bis. I servizi di segretariato di cui al comma 8, lettera g), sono posti alle dipendenze di dirigenti o di funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8 la Direzione generale opera in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con modalita' stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e la predetta Agenzia ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 8-ter. La Direzione generale per le questioni cibernetiche, l'informatica e l'innovazione tecnologica attende ai seguenti compiti: a) assicura la trattazione delle questioni inerenti alle politiche internazionali sulla sicurezza cibernetica e sull'impiego dei mezzi cibernetici, anche per il contrasto ad attivita' di disinformazione di competenza del Ministero; b) assicura la trattazione delle tematiche di competenza del Ministero relative all'intelligenza artificiale; c) cura la sicurezza cibernetica; d) cura la gestione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche del Ministero; e) promuove la digitalizzazione dell'amministrazione ed assicura la gestione delle relative infrastrutture; f) assicura lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' nei settori della cifra e delle comunicazioni; g) promuove l'innovazione tecnologica nell'attivita' dell'amministrazione centrale e delle sedi all'estero. 9. La Direzione generale per le risorse e la formazione attende ai seguenti compiti: a) assicura la programmazione e la coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie; b) promuove l'innovazione organizzativa e la semplificazione normativa e delle procedure amministrative; c) cura l'organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, lettera d-bis); d) predispone il bilancio e cura l'allocazione strategica delle risorse finanziarie; d-bis) assicura gli adempimenti di competenza del Ministero in materia di statistica; e) cura il reclutamento, la gestione ed i movimenti del personale; f) promuove l'attuazione di politiche del personale per le pari opportunita' e per l'inclusione; g) cura la liquidazione del trattamento economico spettante al personale e provvede ai rimborsi per viaggi e trasporti; h) provvede alla determinazione del trattamento economico all'estero e delle provvidenze a favore del personale; i) cura l'elaborazione di proposte di provvedimenti legislativi e regolamentari concernenti il personale e l'amministrazione; l) tratta il contenzioso del personale e provvede ai procedimenti disciplinari; m) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva integrativa; n); o) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli affari esteri, avvalendosi d'intesa con la Scuola nazionale dell'amministrazione con cui segue la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica. [SLIP ma non solo, soprattutto oggi?] 10. La Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione attende ai seguenti compiti: a) tratta le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici centrali; b) provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attivita' di interesse dell'amministrazione degli affari esteri; c) dispone finanziamenti alle sedi all'estero e provvede ai relativi controlli; d) (abrogata) e) (abrogata) f) (abrogata) g) cura la ricezione, la spedizione e la distribuzione del corriere diplomatico e della corrispondenza ordinaria; h) (abrogata).». «Art. 7 (Consiglio di amministrazione). - 1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) Ministro; b) Segretario generale; b-bis) Capo di gabinetto; b-ter) Vice Segretario generale di cui all'articolo 2, comma 2; c) Capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica; d) Ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero; e) Direttori generali; e-bis) Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati. 2. Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni: a) esprime valutazioni sugli indirizzi strategici e sull'azione complessiva del Ministero; b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi di lavoro dell'amministrazione, per l'aggiornamento dei mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed economicita' dei servizi; c) esprime il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo; d) designa i membri delle Commissioni per l'avanzamento nella carriera diplomatica; e) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalle leggi vigenti e dall'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. 3. Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale. I membri di cui al comma 1, lettere b-bis), c), d), e) ed e-bis), in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dai rispettivi vicari. I capi degli altri uffici di diretta collaborazione e il coordinatore delle attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio di amministrazione, quando esso tratti questioni relative alle loro rispettive competenze. 4. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale per le risorse e la formazione di grado non inferiore a consigliere di legazione.». «Art. 9-bis (Funzioni attribuibili a dirigenti). - 1. Al personale dirigente di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuiti incarichi presso l'amministrazione centrale e posti-funzione presso uffici all'estero nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto e dei seguenti limiti complessivi: a) otto unita' di livello dirigenziale generale; b) quarantaquattro unita' di livello dirigenziale non generale dell'area amministrativa; c) otto unita' di livello dirigenziale non generale dell'area della promozione culturale. 2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a) sono individuate fra le seguenti posizioni organizzative: a) direttore generale della Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione; b) consiglieri ministeriali presso l'amministrazione centrale in numero non superiore a sette, di cui: 1) tre per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal presente decreto; 2) due con le funzioni di vice direttore generale/direttore centrale presso la Direzione generale per le risorse e la formazione e la Direzione generale per il patrimonio e l'amministrazione; 3) uno con le funzioni di coordinatore dell'attivita' di programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 1, comma 3; 4) uno con funzioni di ispettore presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; c) non piu' di tre posti funzione di capo di consolato generale; d) non piu' di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, anche con competenza estesa su piu' Paesi. 3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera b) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) dieci incarichi di capi di uffici dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale, determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; b) non oltre cinque ulteriori incarichi di capo di ufficio dirigenziale non generale presso l'amministrazione centrale, individuati nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) consiglieri ministeriali in numero non superiore a quindici per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio o per attivita' ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale; d) non piu' di dodici posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato o di collaborazione nei consolati generali; e) non piu' di dieci posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero o di responsabile di servizio amministrativo decentrato di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15 o di responsabile di centro interservizi amministrativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307. 4. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) sono individuate tra le seguenti posizioni organizzative: a) non piu' di otto incarichi di consulenza, ricerca e studio per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per la crescita e la promozione delle esportazioni o la Direzione generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie; b) non piu' di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la Direzione generale la crescita e la promozione delle esportazioni, individuato nell'ambito di un elenco stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5; c) non piu' di sei incarichi di direttore di istituti italiani di cultura. 5. Gli incarichi dirigenziali presso l'amministrazione centrale di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono attribuibili a funzionari della carriera diplomatica, ad eccezione della titolarita' degli uffici di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4, lettera b), che, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti. 6. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativamente al conferimento di incarichi presso l'amministrazione centrale, la destinazione a funzioni presso uffici all'estero di cui al presente articolo resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare dagli articoli 34, 110 e 110-bis, primo comma, del precitato decreto.». |
| | Allegato 1
(articolo 1, comma 1, lettera h)
«TABELLA 1 Dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 11)
===================================================================== | | Dotazione | Dotazione | | Carriera diplomatica, |organica fino al | organica dal 1° | |qualifiche dirigenziali e aree |30 settembre 2025| ottobre 2025 | +===============================+=================+=================+ | Carriera diplomatica | | | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Ambasciatore | 24 | 24 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Ministro plenipotenziario | 200 | 200 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Consigliere di ambasciata | 244 | 244 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Consigliere di legazione | 261 | 261 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Segretario di legazione | 506 | 506 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Totale carriera diplomatica | 1.235 | 1.235 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | | | | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Dirigenti | | | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Dirigente di prima fascia | 8 | 8 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Dirigente di seconda fascia | 44 | 44 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Dirigente di seconda fascia | | | | dell'Area della promozione | | | | culturale | 8 | 8 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Totale dirigenti | 60 | 60 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Aree | | | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Area elevate professionalita' | 35 | 35 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Area funzionari | 1.947 | 1.947 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Area assistenti | 2.015 | 2.215 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Area operatori | 14 | 14 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Totale aree | 4.011 | 4.211 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ | Totale complessivo | 5.306 | 5.506 | +-------------------------------+-----------------+-----------------+ » |
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