Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 8 aprile 2025
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;
Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', in particolare gli articoli 16 e 17;
Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti, rispettivamente, l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito «MIT»), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;
Visto l'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che inserisce la Citta' di Ancona tra quelle a cui l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed estende l'applicazione delle disposizioni di cui al suindicato art. 36;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 24 aprile 2023, n. 111 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2023, con il quale sono stati imposti, a far data dal 1° ottobre 2023, oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa; di cui si e' pubblicata apposita informativa nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 190 del 31 maggio 2023;
Rilevato che a seguito delle gare esperite, di cui alle informative pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 190 del 31 maggio 2023, e della convenzione del 25 agosto 2023, n. prot. 49, sottoscritta dall'ENAC e dal vettore AeroItalia s.r.l. - risultato aggiudicatario in esito alle suindicate procedure selettive, e' stato avviato il 1° ottobre 2023 il servizio aereo di linea sulle suindicate rotte di collegamento tra Ancona e gli scali di Milano Linate, di Roma Fiumicino e di Napoli;
Considerato che il vettore AeroItalia s.r.l. ha interrotto il servizio sulle anzidette rotte onerate prima della scadenza naturale della convenzione sottoscritta;
Atteso che, al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi con evidenti ripercussioni negative per la mobilita' dei residenti, si e' selezionato un vettore che si assumesse l'OSP, secondo la procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e richiamata dal paragrafo 9 della comunicazione della Commissione (2017/C 194/01);
Evidenziata dalla Regione Marche la necessita' di assicurare, dopo la fase emergenziale, una soluzione strutturata che consentisse di continuare il servizio sulle anzidette rotte conformemente ad un nuovo regime impositivo di OSP prevedendo un diverso assetto;
Effettuate le doverose interlocuzioni preliminari tra il MIT, l'ENAC e la Regione Marche, che ha presentato il documento commissionato alla societa' Oxera, contenente la relazione estimativa della compensazione massima da porre a base d'asta per il nuovo regime OSP, in caso di eventuale gara;
Vista la nota prot. n. 26204 in data 8 luglio 2024, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Marche ad indire e presiedere la Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona;
Visto il decreto del 4 marzo 2025, n. 15, con cui il Presidente della giunta regionale della Regione Marche ha indetto la citata Conferenza di servizi e ha demandato al Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» l'esecuzione dei correlati e conseguenti adempimenti;
Vista la nota prot. n. 281877 in data 7 marzo 2025, con la quale il direttore del Dipartimento «Infrastrutture, territorio e protezione civile» della Regione Marche ha convocato per il giorno 18 marzo 2025 alle ore 17,00 la prima riunione della Conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea e in modalita' sincrona con la partecipazione contestuale, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni interessate;
Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi che, condivisa la necessita' di assicurare la continuita' territoriale aerea da e per l'aeroporto di Ancona attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi, ha confermato l'individuazione delle rotte, gia' onerate con decreto ministeriale del 24 aprile 2023, n. 11, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa quali collegamenti sui quali imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP»);
Tenuto conto che l'anzidetta Conferenza di servizi, prendendo le mosse dalla precedente e vigente imposizione, alla luce dell'effettivo andamento della domanda di trasporto, in ragione del load factor, inferiore alle previsioni, concretamente registratosi nel primo anno di effettuazione del collegamento e delle criticita' riscontrate in particolare dal vettore risultato aggiudicatario che ha, poi, abbandonato, ha definito i parametri sui quali articolare l'imposizione dei detti OSP con decorrenza dal 1° novembre 2025;
Visto il verbale della Conferenza di servizi svoltasi il 18 marzo 2025 in cui si sono anche conclusi i lavori, e sottoscritto in data 21 marzo 2025;
Visto il decreto del 24 marzo 2025, n. 17, con il quale il Presidente della Regione Marche ha adottato la determinazione motivata di conclusione positiva della gia' menzionata Conferenza di servizi, individuando il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Ancona, per come descritto nel suindicato verbale di seduta conclusiva;
Ritenuto di imporre OSP sulle rotte in parola conformemente alle risultanze dell'anzidetta Conferenza di servizi;
Considerato che le risorse stanziate, dall'art. 1, comma 840 della legge n. 197/2022, dall'art. 1, comma 742, della legge n. 207/2024 e dall'art. 4 della legge regionale n. 21/2024 consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte, senza diritti di esclusiva e senza compensazione, e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale, limitatamente alle finalita' perseguite dal presente decreto.
 

Allegato tecnico

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona - Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano, in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, svolti i propri lavori in forma simultanea e in modalita' sincrona - con la partecipazione contestuale anche in via telematica delle Amministrazioni pubbliche competenti nell'unica seduta del 18 marzo 2025 - ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito "OSP") sui servizi aerei di linea sulle rotte e con le modalita' di seguito indicate. 1. Rotte onerate
. Ancona - Roma Fiumicino e viceversa
. Ancona - Milano Linate e viceversa
. Ancona - Napoli e viceversa Conformemente all'articolo 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e ss. mm., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita' europea (ora "Unione europea"), l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari
2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere un vettore aereo comunitario e deve:
- avere il possesso attuale e non condizionato di COA (Certificato Operatore Aereo) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della normativa UE, in corso di validita' ed efficace;
- avere il possesso attuale e non condizionato di licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008, in corso di validita' ed efficace;
- dimostrare di avere la disponibilita' - o impegnarsi a garantirla per tutto il periodo di svolgimento del servizio onerato - di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri di cui al presente decreto;
- vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS (Computer Reservation System), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e successive modifiche relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e ss. mm. ed ii. e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (di seguito "ENAC") nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.
2.2. L'ENAC verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli OSP specificati al punto precedente. L'ENAC, altresi', acquisira':
- l'Informazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.;
- direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC);
- per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato di appartenenza. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico
3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti paragrafi.
3.1.1. Frequenze minime e numero minimo di posti richiesti Per ogni singola tratta il vettore dovra' garantire all'utenza le frequenze minime e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:
a) Ancona - Milano Linate


=============================
| Tutto l'anno |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-------------------+-------------+-------------+ |lunedi' | 2 | 88 | | | | | |martedi' | 1 | 44 | | | | | |mercoledi' | 2 | 88 | | | | | |giovedi' | 2 | 88 | | | | | |venerdi' | 2 | 88 | +-------------------+-------------+-------------+

b) Milano Linate - Ancona



=============================
| dal 01/03 al 30/09 |
| e dal 01/12 al 31/12 |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-------------------+-------------+-------------+ |lunedi' | 2 | 88 | | | |martedi' | 1 | 44 | | | |mercoledi' | 2 | 88 | | | |giovedi' | 2 | 88 | | | |venerdi' | 2 | 88 | +-------------------+-------------+-------------+


c) Ancona - Roma Fiumicino


=============================
| Tutto l'anno |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-------------------+-------------+-------------+ |lunedi' | 2 | 88 | | | | | |martedi' | 2 | 88 | | | | | |mercoledi' | 2 | 88 | | | | | |giovedi' | 2 | 88 | | | | | |venerdi' | 2 | 88 | +-------------------+-------------+-------------+


d) Roma Fiumicino - Ancona


=============================
| Tutto l'anno |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-------------------+-------------+-------------+ |lunedi' | 2 | 88 | | | |martedi' | 2 | 88 | | | |mercoledi' | 2 | 88 | | | |giovedi' | 2 | 88 | | | |venerdi' | 2 | 88 | +-------------------+-------------+-------------+


e) Ancona - Napoli


=============================
| Tutto l'anno |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-----------------+-------------+-------------+ |sabato | 1 | 44 | | | | | |domenica | 1 | 44 | +-----------------+-------------+-------------+



f) Napoli - Ancona


=============================
| Tutto l'anno |
+=============+=============+
| n° minimo | n° minimo |
| voli | posti | +-----------------+-------------+-------------+ |sabato | 1 | 44 | | | | | |domenica | 1 | 44 | +-----------------+-------------+-------------+



3.1.2. Orari dei voli. Gli orari dei voli sono i seguenti: Rotta: Ancona - Milano Linate
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 8:00 alle ore 8:30 OPPURE dalle ore 9:10 alle ore 9:30
1 volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria:
o Il lunedi', mercoledi', giovedi' e venerdi', dalle ore 17:50 alle ore 18:10 Rotta: Milano Linate - Ancona
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10:00 alle ore 10:20 OPPURE dalle ore 11:00 alle ore 11:20
1 volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:
o Il lunedi', mercoledi', giovedi' e venerdi', dalle ore 20:00 alle ore 20:20 Rotta: Ancona - Roma Fiumicino
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 6:00 alle ore 8:00
1 volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 14:30 alle ore 16:30 Rotta: Roma Fiumicino - Ancona
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 7:30 alle ore 10:00
1 volo giornaliero con partenza da Fiumicino nella fascia oraria:
o Dal lunedi' al venerdi', dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Rotta: Ancona - Napoli
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Ancona nella fascia oraria:
o Il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 9:00
o La domenica, dalle 18:00 alle 19:30 Rotta: Napoli - Ancona
. Per tutto l'anno:
1 volo giornaliero con partenza da Napoli nella fascia oraria:
o Il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 11:00
o La domenica, dalle 20:00 alle 21:30
3.2. Operativita' dei voli Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Marche una volta accertata la disponibilita' del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di slot disponibili presso il Coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (ASSOCLEARANCE).
3.3. Tariffe Le tariffe comprendono, per ogni passeggero imbarcato, il trasporto di un bagaglio a mano della dimensione massima pari a 55 x 40 x 20 cm con un peso massimo di 10 kg e un bagaglio di piccole dimensioni pari (al massimo) a 40x20x25 cm. Ai passeggeri c.d. INFANT (fino a 2 anni) non e' applicata alcuna tariffa qualora non occupino un posto a sedere. Le tariffe comprendono il cambio gratuito della data e/o dell'orario del volo acquistato per i residenti e categorie equiparate.
3.3.1. Residenti La tariffa agevolata massima da applicare tutto l'anno sulle tratte ai residenti nella regione Marche e alle categorie ad esse equiparate e' indicata nello schema che segue:
=====================================
| ROTTA ONERATA | Residenti |
+===============+===================+
|Ancona - Milano| |
|Linate o vv. | € 65,00 |
+---------------+-------------------+
|Ancona - Roma | |
|Fco o vv. | € 60,00 |
+---------------+-------------------+
|Ancona - Napoli| |
|o vv. | € 60,00 |
+---------------+-------------------+
Sono equiparati ai residenti nelle Marche:
- i diversamente abili (*);
- gli studenti universitari fino al compimento del 27° anno;
- i giovani dai 2 ai 21 anni;
- gli anziani al di sopra dei 70 anni;
- lavoratori abituali nella regione Marche (**); (*) invalidita' civile con percentuale almeno pari o superiore all'80% attestata da verbale rilasciato dalla commissione medica riportante la percentuale di invalidita' (**) lo status di lavoratore e' attestato con presentazione di apposita certificazione di lavoro
3.3.2. Non residenti La tariffa da applicare sulle rotte onerate e per tutto l'anno a chi non rientra nella categoria residenti o nelle categorie di utenti equiparati ai residenti di cui al precedente paragrafo 3.3.1. e' libera.
3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA e al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non e' ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante. Dovra' essere prevista almeno una modalita' di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).
3.3.4. La tariffa agevolata massima da applicare ai residenti nella Regione Marche di cui al paragrafo 3.3.1. viene aggiornata secondo le scadenze e le modalita' di seguito indicate.
3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procedera' al riesame della tariffa agevolata massima sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorre dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica estiva 2026.
3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre la tariffa agevolata massima sara' aggiornata in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica estiva 2026, pertanto, la valutazione verra' eseguita rispetto alla quotazione del Jet fuel - poco oltre riportata - con cui e' stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. La tariffa deve essere modificata percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per i collegamenti onerati da e per Ancona, e' pari al 24%. Ai fini del calcolo della media semestrale di cui sopra sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del Jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE. La quotazione del Jet fuel con cui e' stato effettuato il dimensionamento del servizio e' pari a 750,78 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni mensili del periodo ottobre 2023 - settembre 2024) e verra' utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti. L'eventuale aumento/diminuzione decorrera' dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1 o del paragrafo 3.3.4.2, si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potra' procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Marche, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sara' effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si e' registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrera' dalla stagione aeronautica immediatamente successiva. Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC. L'ENAC e' incaricato di dare comunicazione della tariffa aggiornata ai vettori che operano le rotte. Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento e' assunta a riferimento la tariffa agevolata massima di cui al precedente paragrafo 3.3.1 oppure, se presente, la tariffa ribassata offerta in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.
3.4. Continuita' e regolarita' dei servizi I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:
a) garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilita' di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore. Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:
. pericolose condizioni meteorologiche;
. chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
. problemi di sicurezza;
. scioperi;
. altri casi di forza maggiore.
c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di € 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunichera' al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona. I vettori che, pur avendo accettato gli oneri di servizio pubblico, li interrompano per cause direttamente ad essi imputabili e non ne assicurino il ripristino entro un termine ragionevole da determinare in ragione delle contingenze e nel rispetto delle finalita' perseguite con la presente imposizione (comunque non superiore a 15 giorni), oltre a corrispondere una penale nella misura della cauzione di esercizio versata ai sensi del paragrafo 4.1, lettera b), sono esclusi dall'esercizio del servizio in OSP sui collegamenti onerati con la presente imposizione per i successivi 3 anni. Ferma restando la penale di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo. 4. Presentazione dell'accettazione
4.1. I vettori che intendono operare su una o piu' delle rotte onerate devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi, indicando espressamente sia il termine iniziale che il termine finale del periodo in cui sara' operato il servizio onerato. I vettori che accettano di operare uno o piu' dei collegamenti onerati di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo e al Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, piu' in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento. Al fine di consentire l'ordinata operativita' di ciascuna rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilita' delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente la data a partire dalla quale i vettori intendono iniziare ad operare. In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 - paragrafi 9 e 10 - e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008. Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:
a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serieta' ed affidabilita' dell'accettazione. Tale garanzia dovra' ammontare a € 51.931,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., € 57.869,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., € 11.153,00 per la rotta Ancona - Napoli e vv. La garanzia dovra' essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sara' svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);
b) presentare apposita garanzia di esercizio - per la corretta esecuzione del servizio - a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovra' ammontare a € 155.793,00 per la rotta Ancona - Milano Linate e vv., € 173.606,00 per la rotta Ancona - Roma Fiumicino e vv., € 33.458,00 per la rotta Ancona- Napoli e vv. La garanzia dovra' essere efficace alla data di inizio del servizio e sara' svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4. lett. c). Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi. Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuita' territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Ancona.
c) Comunicare ad ENAC, almeno cinque mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volonta' di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovra' indicare il periodo ulteriore - non inferiore a 12 mesi - in cui si impegna a garantire il servizio onerato.
4.2. L'ENAC acquisisce la documentazione attestante il possesso, da parte dei vettori accettanti, dei requisiti di accesso e di svolgimento del servizio onerato cosi' come definito con la presente imposizione. All'esito della verifica, i vettori idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC a esercitare il servizio stesso.
4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilita'.
4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte da parte di piu' vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purche' complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. La fideiussione di cui al paragrafo 4.1. lettera b) sara' commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessita' di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri. 5. Riesame dell'imposizione Il MIT, di concerto con l'ENAC e con la Regione Marche, riesaminera' la necessita' di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte, nonche' il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su una o piu' di tali rotte accettando gli oneri. 6. Gara d'appalto Ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio su ciascuna delle rotte Ancona - Milano Linate e viceversa, Ancona- Roma Fiumicino e viceversa, Ancona - Napoli e viceversa potra' essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria, al vettore selezionato tramite gare pubbliche in conformita' alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario, nonche' alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
 
Art. 2

1. Il servizio aereo di linea sulle rotte di cui all'art. 1 viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'informativa relativa alla presente imposizione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 3

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° novembre 2025.
 
Art. 4

1. I vettori dell'Unione europea che intendono operare una o piu' delle rotte indicate all'art. 1, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 5

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, su ciascuna delle rotte di cui all'art. 1, puo' essere concesso, in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un vettore selezionato tramite gara pubblica, a decorrere dal 1° novembre 2025.
2. Le gare di cui al precedente comma 1, i relativi bandi e la connessa documentazione tecnica sono conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.
3. Le informative relative all'invito a partecipare a ciascuna gara sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 
Art. 6

1. L'ENAC e' incaricato di esperire le gare di cui all'art. 5, di dare pubblicita' nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine ai bandi di gara e alla presente imposizione, nonche' di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.
 
Art. 7

1. E' demandata al direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, l'adozione del decreto con il quale e' reso esecutivo l'esito di ciascuna gara di cui all'art. 5, e' concesso al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa, e si approva la convenzione disciplinante il servizio concesso, sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario.
 
Art. 8

1. Alla data del 1° novembre 2025 cessano gli effetti del decreto ministeriale del 24 aprile 2023, n. 111.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).
Roma, 8 aprile 2025

Il Ministro: Salvini