Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 30 ottobre 2025
Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. (Ordinanza n. 7/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla peste suina africana

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla PSA, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario alla PSA del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'Autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonche' il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale"»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n. 152;
Vista la convenzione stipulata con l'Ente nazionale cinofilia italiana in data 3 ottobre 2025 per il rafforzamento dell'attivita' di ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio di unita' cinofile;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita' perseguite;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;
Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare le misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025 e successive modificazioni ed integrazioni e vista l'ordinanza commissariale n. 5/2025;
Preso atto di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio (COVEPI) e dagli esperti del gruppo operativo degli esperti;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono essere applicate in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come di seguito riportate:
a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia;
c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell'organizzazione territoriale sotto il coordinamento del Commissario straordinario alla PSA (di seguito Commissario straordinario) e del Ministero della salute.
 
Allegato 1
Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di
cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste
suina africana e nella zona CEV.
Premessa
L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone soggette a restrizione e nelle zone CEV e' quello di contribuire alla riduzione della popolazione. In queste zone l'attivita' di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra le diverse tipologie di zone.
Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attivita' di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente allegato. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attivita' di prelievo, trasmesso all'ACL per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche il personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra. Operatori
Ai fini dell'autorizzazione a svolgere attivita' di controllo faunistico nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere alla polizia provinciale, o ad altro ente individuato dalla regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in dette zone in forma esclusiva. Ai fini della deroga di cui al comma 4 dell'art. 4, per poter svolgere l'attivita' di controllo faunistico e, ove autorizzata di caccia, nelle zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione e zone indenni) gli operatori abilitati trasmettono alla polizia provinciale o ad altro ente individuato dalla regione competenti per dette zone una autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi quindici giorni ad attivita' di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). Nell'autocertificazione volta alla deroga deve essere indicata la zona ad alto rischio in cui e' stata svolta la precedente attivita' di controllo. Cio' al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le dovute verifiche. Prima di prendere parte ad attivita' di depopolamento in zone a minor rischio i mezzi, le attrezzature e i cani devono rispettare quanto indicato nell'allegato 3 della presente ordinanza. Formazione
Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in collaborazione con l'Autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli istituti faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi in tali aree. Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata
E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero puo' avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata. Campionamento
Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali selvatici abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato su incarico e supervisione dell'ACL, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'ACL, per ottemperare ai flussi informativi preposti. Gestione delle carcasse
Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali selvatici abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA. Nessuna parte dei cinghiali selvatici puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Immediatamente dopo l'abbattimento e prima delle operazioni di eviscerazione il cinghiale deve essere identificato individualmente, una volta campionato ed eviscerato deve essere stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In caso di esito positivo anche di una sola carcassa tutto il lotto deve essere distrutto. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse. Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione e gestione delle carcasse deve:
indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
utilizzare esclusivamente presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature
In ogni istituto faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:
disinfettanti per ambienti e attrezzature;
acqua corrente ed elettricita';
cella frigo/frigorifero o congelatore;
pavimenti e pareti lavabili;
un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e scuoiamento;
barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante). Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere gestiti le modalita' previste dal regolamento (CE) 2009/1069, ai fini del corretto smaltimento. Procedure per lo smaltimento dei cinghiali selvatici positivi alla PSA e relativi visceri
In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell'ACL. Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata secondo modalita' e tempistiche riportate dalla ditta produttrice. I prodotti da impiegare sono presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.
 
Allegato 2
Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle
attivita' con numero superiore alle venti persone
Trekking
a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e' consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche' nelle pertinenze degli edifici;
b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attivita' sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare;
e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' agropastorali, soccorso, antincendio;
g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;
h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti, nonche' provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Biking
Nell'ambito di questa attivita' occorre:
a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti;
b) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti, nonche' provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attivita' di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Pesca dilettantistica
La pesca dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:
a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca dilettantistica;
b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare;
c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attivita' di pesca; in particolare occorrera' provvedere al lavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.; e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati. Competizioni di pesca sportiva
L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:
a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);
b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sara' anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;
c) sara' vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
d) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione. Attivita' agrosilvocolturali
I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona soggetta a restrizione I ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:
a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiali selvatici nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiali selvatici, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio;
b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti. Monitoraggio ambientale e faunistico
a) al termine dell'attivita' di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) e' necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimita' delle strade asfaltate, salvo evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'. Ricerca di funghi [e tartufi]
Per le attivita' di ricerca di funghi dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attivita' di ricerca, le persone interessate dovranno:
a) munirsi di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti e di attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle quarantotto ore successive all'attivita' di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attivita'. Manifestazioni religiose e associazionistiche
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio;
b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al santuario con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
c) che l'accesso alla zona interessata dalla manifestazione sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
d) e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
e) che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
g) che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;
h) rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;
i) che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati);
j) in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
k) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
l) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
m) che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
n) che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;
o) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.
Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile. Attivita' di campeggio nei boschi
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio. Al termine di ogni battuta dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto;
b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
c) che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
d) e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
e) che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
g) che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';
h) che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.
i) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
j) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
k) che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda:
a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
al lavaggio degli indumenti utilizzati.
l) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati.
m) si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della polizia municipale. Aree picnic
Qualora l'area picnic sia gestita dal comune, ente parco o da privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, e' possibile la fruizione dell'area nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:
a) che le aree di sosta degli autoveicoli, le aree antistanti l'area picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali malati e moribondi all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio. Al termine di ogni giornata dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto;
b) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);
c) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato lasciare i cani liberi;
d) che il pubblico partecipante non esca all'area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
e) che il comune/ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;
f) obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il piu' rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata.
Spetta al sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'area picnic. Transumanza/alpeggio
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del Manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti.
b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali malati o moribondi, dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio.
Spetta al servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA.
Procedura: l'allevatore dovra' effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il servizio veterinario di destino.
Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta'). Altre attivita' all'aperto
Per qualsiasi altra attivita' all'aperto/manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione non gia' prevista nei punti precedenti sara' cura dell'ACL verificarne i necessari requisiti di biosicurezza.
 
Allegato 3

Protocollo attivita' addestramento cani e manifestazioni cinofile

Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni fermo restando il vigente divieto di svolgere gare, prove cinofile e attivita' di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione e nella zona CEV.
Nell'ambito dell'emergenza relativa alla diffusione della peste suina africana in Italia, ENCI, come previsto dalla Convenzione con il Commissario straordinario, fornisce il proprio supporto per le attivita' di informazione dei comitati organizzatori ed i concorrenti in merito alla necessita' di adottare le seguenti buone pratiche di prevenzione. Comitati organizzatori
Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare codesto protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi alle norme nazionali e locali in materia di peste suina africana. Il comitato organizzatore deve individuare un responsabile dell'applicazione del presente protocollo. Concorrenti
Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il presente protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi alle norme nazionali e locali in materia di peste suina africana. Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone soggette a restrizione e zona CEV
L'accesso alla prova e' consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto e utilizzo di calzature che non siano state utilizzate nelle zone soggette a restrizione.
Prima di spostarsi sui terreni di prove, il comitato organizzatore garantira' comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici indicati nell'ultima versione del Manuale operativo per le pesti suine.
Inoltre i conduttori che provengono dalle zone soggette a restrizione devono autocertificare:
che i cani non hanno svolto attivita' su terreni ricadenti in zona soggetta a restrizione nei quindici giorni precedenti la prova;
di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi indicati nell'ultima versione del Manuale operativo per le pesti suine.
I mezzi e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati periodicamente. Prima della disinfezione e' necessario rimuovere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc. Lavaggio dei cani
La pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es. clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI). Lavaggio e disinfezione dell'attrezzatura per la conduzione dei cani
La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina puo' essere effettuata con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi indicati nell'ultima versione del Manuale operativo per le pesti suine.
 
Art. 2

Contenimento della circolazione virale
attraverso l'utilizzo di barriere

1. Al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del cinghiale selvatico, limitare la diffusione della PSA verso territori attualmente indenni e garantire l'applicazione delle misure della presente ordinanza, il Commissario straordinario, sentito il gruppo operativo degli esperti (di seguito GOE), in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina il potenziamento delle barriere autostradali esistenti attuato dalle societa' concessionarie autostradali e, se del caso, dagli enti proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e sotto il solido autostradale, e la relativa manutenzione. Il Commissario straordinario puo' valutare altresi' la costruzione di eventuali ulteriori barriere fisiche ex-novo al di fuori della rete autostradale.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' gli altri enti locali assicurano il necessario supporto anche amministrativo al Commissario straordinario al fine di attuare quanto previsto al comma 1.
3. In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
4. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 3, e' a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta' della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza. Analogamente le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute alla gestione e al mantenimento delle opere precedentemente realizzate dal Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 la cui consegna e' da ritenersi effettiva.
5. Per la realizzazione delle barriere di cui al presente articolo nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone infette, il Commissario straordinario opera in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, commi 1, 1-bis, 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. Nell'ambito della procedura per la messa in posa delle barriere, l'approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto d'intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, e, qualora le predette recinzioni debbano essere installate su terreni di proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza con provvedimento motivato l'occupazione di urgenza in deroga al citato testo unico.
6. I reparti territoriali del CUFAA vigilano sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedendo alla verifica dell'integrita' delle barriere gia' posizionate e informando il Commissario straordinario in caso di manomissione che infici l'integrita' della barriera. A cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.
 
Art. 3

Zona di controllo dell'espansione virale - Zona CEV

1. A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre barriere fisiche, nonche' nell'ambito delle zone soggette a restrizione, in funzione dell'analisi del rischio e dell'andamento della situazione epidemiologica, e' individuata una Zona di controllo dell'espansione virale (di seguito Zona CEV) di dimensioni variabili, che rappresenta una zona ad elevato rischio di diffusione della malattia, in cui effettuare attivita' e misure volte a stabilire la reale espansione dell'infezione e arrestarne la diffusione. A tal fine e' data priorita' alla sorveglianza passiva, in particolare attraverso la ricerca attiva delle carcasse con personale dedicato, in aggiunta alla modalita' di ricerca con cani di cui al successivo art. 7 della presente ordinanza.
2. Nella Zona CEV sono vietate l'attivita' venatoria in tutte le sue forme e l'attivita' di controllo faunistico nelle forme collettive nei confronti della specie cinghiale, indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella Zona CEV. Sono altresi' vietate le gare, le prove cinofile e l'attivita' di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le attivita' di depopolamento attuate con il controllo faunistico tramite trappolaggio e tiro alla «cerca», a piedi o da veicolo, o da appostamento. Nei comuni della Zona CEV in cui la malattia non e' mai stata rilevata o e' assente da piu' di quattro mesi e' autorizzato il controllo faunistico verso la specie cinghiale attraverso la tecnica della girata con un cane limiere (cane abilitato per prove di lavoro specifiche da un giudice ENCI) e sei operatori abilitati. L'attivita' venatoria e il controllo faunistico verso le altre specie sono invece consentiti, sulla base delle regole vigenti, anche nelle zone soggette a restrizione di cui ai successivi articoli della presente ordinanza ad esclusione delle forme collettive effettuate con piu' di tre operatori e con piu' di tre cani in totale e tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita', che possono eccedere il limite di tre cani. Dette attivita' devono essere svolte nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. In deroga al divieto di attivita' di controllo faunistico nelle forme collettive di cui al comma 2, il Commissario straordinario, sulla base dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica, sentito il GOE, puo' autorizzare il depopolamento dei cinghiali selvatici con altri metodi di controllo faunistico.
4. L'elenco dei comuni ricadenti nella Zona CEV e' reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it
 
Art. 4

Depopolamento dei cinghiali

1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale in tutte le sue forme, comprese le gare, le prove cinofile e l'attivita' di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. E' altresi' vietata l'attivita' venatoria verso le altre specie nelle forme collettive con piu' di tre operatori e con piu' di tre cani in totale tranne i casi riguardanti le mute specializzate per la caccia alla volpe e alla lepre per le quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneita', che possono eccedere il limite di tre cani. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico verso la specie cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il tiro alla «cerca», a piedi o da veicolo, o da appostamento e forme collettive con tre cani e un massimo di venti persone per unita' di gestione (UDG) del cinghiale (es. distretti, zone caccia al cinghiale) al giorno. Nella medesima UDG del cinghiale sono vietate le forme di intervento collettivo condotte in parallelo con altre squadre. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria nei confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le gare, le prove cinofile e l'attivita' di addestramento cani nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. I capi abbattuti in attivita' venatoria in deroga e nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalle norme. L'ACL puo' autorizzare cacciatori formati ad effettuare i prelievi di organi target (in via prioritaria la milza) previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1 della presente ordinanza, della tracciabilita' dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari. Sono autorizzate forme di controllo faunistico che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la «cerca» a piedi o da veicolo, le forme collettive con tre cani ed un massimo di venti persone per UDG del cinghiale (es. distretti, zona caccia al cinghiale) al giorno. Ulteriori forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
3. Nelle zone di cui al comma 2 il depopolamento deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti nell'anno precedente all'inclusione dell'area nell'elenco delle zone soggette a restrizione. Inoltre, al fine di giungere ad un vuoto biologico, all'interno di tali zone, o in zone indenni, il Commissario straordinario puo' individuare una «zona bianca», nella quale mirare ad una percentuale di depopolamento piu' elevata, con le metodiche previste dalla normativa vigente e sulla base della qualifica sanitaria del territorio.
4. L'attivita' di depopolamento nelle zone soggette a restrizione I, II e III, nonche' nella Zona CEV, sono affidate alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che informano il Commissario straordinario in merito all'implementazione delle attivita' ai fini della sua supervisione. Il depopolamento puo' essere svolto da ditte specializzate appositamente incaricate, Forze armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale, guardie regionali e operatori abilitati al controllo faunistico nonche' da altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario secondo la normativa vigente e nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato 1 della presente ordinanza. Tutte le figure incaricate di svolgere tali attivita' devono essere adeguatamente formate dall'Autorita' competente locale (di seguito ACL), in materia di biosicurezza. Gli operatori abilitati che effettuano il controllo faunistico verso la specie cinghiale in aree ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e Zona CEV) non possono svolgere attivita' venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio (zona soggetta a restrizione I o zone indenni). In deroga possono svolgere attivita' venatoria o di controllo faunistico verso tutte le specie in zone a minor rischio rispettando i requisiti riportati nell'allegato 1 della presente ordinanza nella sezione «Operatori».
5. L'attivita' di depopolamento dei cinghiali selvatici puo' essere attuata anche con il metodo alla «cerca» a piedi o da veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purche' fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attivita' avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.
6. I capi abbattuti in attivita' di controllo faunistico nelle zone soggette a restrizione e Zona CEV possono essere lasciati nella disponibilita' dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi devono risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e gestiti secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente ordinanza.
7. Ai fini del depopolamento le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano garantiscono l'allestimento di dispositivi di cattura e la loro gestione durante tutto l'anno. Le trappole devono essere utilizzate nelle porzioni piu' esterne delle zone soggette a restrizione e nelle zone bianche di cui al comma 3. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Al fine di incentivare il depopolamento con tale modalita' le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere una premialita' rivolta ai soggetti coinvolti nelle operazioni di cattura ed abbattimento.
8. Ai fini dell'eradicazione della PSA il depopolamento del cinghiale nelle zone soggette a restrizione deve essere svolto anche nelle aree protette ad ogni livello e negli istituti di protezione della fauna e negli istituti faunistici di ogni tipo, anche attraverso il trappolaggio. Gli interventi di depopolamento nei parchi regionali, nazionali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla legge n. 394/1991 possono essere svolti anche dai soggetti di cui al precedente comma 4 del presente articolo, coordinati dal Commissario straordinario in accordo con l'Ente gestore senza ulteriori obblighi formativi. Ove l'Ente gestore, dell'area naturale protetta regionale o nazionale, o il Concessionario dell'area privata sia inadempiente rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali di controllo del cinghiale, il Commissario straordinario provvede all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, Forze armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 e la polizia provinciale, guardie regionali e soggetti di cui al precedente comma 4 senza ulteriori obblighi formativi.
9. Regolamenti locali, provinciali o regionali non possono limitare, ne' spazialmente ne' temporalmente e tantomeno operativamente, le attivita' venatorie e di controllo faunistico nei confronti della specie cinghiale nelle zone soggette a restrizione e nella Zona di riduzione della densita' del cinghiale (come definita al successivo art. 5), come previste dalla presente ordinanza, trattandosi di atto normativo di rango superiore.
10. L'addestramento cani e le manifestazioni cinofile verso le specie diverse dal cinghiale nelle zone soggette a restrizione devono essere svolti secondo il protocollo riportato nell'allegato 3 della presente ordinanza.
11. E' vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a restrizione I, II e III, incluse la Zona CEV, di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.
12. In deroga al precedente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le attivita' di depopolamento, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, oppure prima in un Centro di lavorazione di carni di selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata che garantisce la separazione con altri prodotti, per poi essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
13. E' vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone soggette a restrizione se non finalizzata all'abbattimento o macellazione immediata all'interno delle zone stesse.
14. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali nei territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano attraverso i Piani regionali interventi urgenti (PRIU) attuano il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa)» e l'aggiornamento delle «Azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni i cui target numerici sono rimodulati annualmente a seguito dell'analisi degli anni precedenti a cura di ISPRA.
15. Ai fini della eradicazione della PSA le attivita' previste dai PRIU si applicano anche nelle aree protette o a protezione della fauna ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.
 
Art. 5

Zona di riduzione della densita' di cinghiale
per il cluster del nord Italia

1. A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della zona soggetta a restrizione I se esterna alla Zona CEV, e' individuata un'ulteriore zona di riduzione della densita' del cinghiale di circa 20 km, ricadente in zona indenne. In quest'area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalita' gia' previste dalla normativa vigente per le zone indenni incluso il controllo faunistico. Con nota del Commissario straordinario verra' comunicato l'elenco dei comuni e delle UDG del cinghiale ricadenti nella zona di cui al presente comma.
2. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nelle UDG del cinghiale ivi inclusi gli istituti faunistici pubblici e privati, laddove non sono presenti le UDG, nei comuni ricadenti nella zona di riduzione della densita' del cinghiale di cui al presente articolo, in deroga all'art. 18 della legge n. 157/1992 e' autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densita' devono garantire l'attivita' di controllo faunistico verso il cinghiale ai sensi degli articoli 19 e 19-ter della legge n. 157/1992 durante tutto l'anno.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalita' di applicazione di quanto previsto al comma 2 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori ricadono nella zona di cui al presente articolo individuano per ciascuna UDG, ivi incluse le aree protette, i target di abbattimento che devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree protette il target di depopolamento corrisponde ad una densita' obiettivo zero. I target di abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.
5. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano supervisionano le azioni di depopolamento e mettono in atto incentivi per il raggiungimento dei target prestabiliti.
6. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inoltrano al Commissario straordinario entro il giorno 5 di ogni mese i dati di abbattimento del mese precedente per ciascuna UDG, istituto faunistico pubblico o privato, o comune indicando la percentuale di abbattimento rispetto al target prestabilito.
7. Il territorio ricadente nella zona di riduzione della densita' del cinghiale puo' essere rimodulato sulla base alla situazione epidemiologica e reso pubblico attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it
8. Tenuto conto che la zona di riduzione della densita' non ricade nelle zone soggette a restrizione le modalita' operative descritte nell'allegato 1 della presente ordinanza non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.
9. L'ACL puo' autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilita' degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilita' delle carni.
10. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel Sistema informativo nazionale veterinario sicurezza alimentare (SINVSA) attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalita' indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.
 
Art. 6

Sorveglianza sui cinghiali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, in tutto il territorio nazionale, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle ACL e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'Autorita' competente stessa.
2. In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i resti di carcassa, si dovra' garantire il controllo virologico con particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia (es. mortalita' aumentata, sintomatologia riferibile a PSA, collegamento epidemiologico). Le carcasse degli animali morti, ivi inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 e assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.
4. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, nelle zone soggette a restrizione le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con il coordinamento del Commissario straordinario effettuano la ricerca rinforzata delle carcasse di suini selvatici, dando priorita' alle Zone CEV in particolare dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia e le indicazioni tecniche della struttura commissariale, sentito il GOE.
5. La ricerca rinforzata di cui al comma 4 deve essere svolta in modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densita' di cinghiali, i corsi d'acqua e i fondovalle, avvalendosi di personale appositamente dedicato, delle Forze armate, e coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione.
6. Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette a restrizione e nella Zona CEV, deve essere testato per PSA. I capi catturati e abbattuti devono essere gestiti nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito l'interramento dei capi ritrovati morti o abbattuti.
7. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente l'ACL ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del regolamento (CE) 2009/1069.
 
Art. 7

Ricerca con cani

1. Al fine di incrementare l'efficacia della sorveglianza passiva nonche' per integrare le attivita' di monitoraggio sul territorio, e' disposto in collaborazione con l'Ente nazionale cinofilia italiana (di seguito ENCI) l'utilizzo di unita' cinofile specializzate nella ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del «Test ENCI per unita' cinofile per la ricerca e segnalazione di resti e carcasse di cinghiale», di validita' biennale) nell'ambito della convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario straordinario.
2. I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il «brevetto di monitoraggio» a seguito del superamento del «Test ENCI per unita' cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale».
3. Le unita' cinofile operano secondo quanto previsto dalle linee guida «Modalita' operative intervento unita' cinofile» di cui alla convenzione sopra citata e nel rispetto di specifiche procedure di biosicurezza, e con il supporto di dispositivi elettronici (localizzatore palmare e collare con localizzazione combinata GPS, GSM, palmare, smartphone) predisposti appositamente per l'attivita' di ricerca.
4. La selezione delle celle oggetto di ricerca deve essere effettuata su base mensile dall'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale secondo le indicazioni riportate nell'Azione 3 del Piano strategico, per essere inviate al Referente regionale della sorveglianza. Ai fini della selezione delle celle da sottoporre a ricerca delle carcasse devono essere considerate in particolare la situazione epidemiologica e la direzionalita' della malattia, nonche' la densita' di popolazione dei cinghiali, l'uso del suolo e qualsiasi ulteriore elemento ritenuto necessario. La programmazione deve essere rivista immediatamente in presenza di ulteriori casi piu' esterni.
Entro il 24 di ogni mese il Referente regionale della sorveglianza inoltra al Commissario straordinario e ad ENCI, la selezione delle celle e la programmazione degli interventi. Ai fini dell'approvazione della calendarizzazione proposta la programmazione deve indicare i seguenti elementi:
numero di celle da battere per giornata tenendo conto di una media di tre celle per binomio cane conduttore;
numero di accompagnatori e relativi riferimenti di contatto calcolando almeno un accompagnatore per ciascun binomio cane-conduttore;
file geografico .gpx e .kmz (GPS eXchange Format) per dispositivi mobili e una mappa con la vista generale delle celle selezionate;
riferimenti di contatto dell'Autorita' competente locale (ACL).
5. Le operazioni di campionamento su ogni singola carcassa di cinghiale rinvenuta durante le attivita' di ricerca devono essere effettuate tempestivamente dall'ACL e i campioni inviati all'IZS competente.
6. In caso di rinvenimento di resti trasportabili, il personale che effettua la ricerca puo' procedere direttamente alla raccolta del materiale rinvenuto, nel rispetto scrupoloso delle misure di biosicurezza, e al successivo conferimento all'ACL al termine della battuta di ricerca.
7. Successivamente ad ogni uscita, il personale tecnico ENCI provvede alla predisposizione di una relazione sullo «sforzo di monitoraggio» e sui risultati ottenuti in termini di numero di unita' cinofile impiegate, transetti effettuati, tempi effettivi di ricerca e reperti segnalati.
8. La rendicontazione delle attivita' di ricerca deve essere caricata tempestivamente sul SINVSA secondo le modalita' definite dal Ministero della salute per la raccolta e la trasmissione dei dati e delle informazioni relativi alle battute di ricerca. Le specifiche per le attivita' di rendicontazione sono riportate nella nota ex DGSAF prot. n. 17697 del 7 luglio 2023.
 
Art. 8

Sorveglianza sui suini domestici

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL sulla base della situazione verificata in loco anche con il supporto delle forze dell'ordine, aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti.
2. L'ACL esegue il prelievo di campioni per il test diagnostico nei confronti della PSA di tutti i casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. In assenza di sospetto nelle zone soggette a restrizione I, II e III l'ACL campiona in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti di eta' superiore a sessanta giorni o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in ciascuna unita' epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe trovati morti.
4. Tutti i suini trovati morti o moribondi al di fuori delle pertinenze aziendali, ivi inclusi i resti di carcassa, anche su segnalazione, devono essere campionati.
5. L'ACL identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA.
 
Art. 9
Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti di suini
domestici siti in zone soggette a restrizione

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL effettua la verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e aggiorna le check list di biosicurezza in tutti gli stabilimenti commerciali, con particolare riferimento a quelli della tipologia «semibradi» valutando anche il rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 entro il 31 dicembre 2025, dando priorita' alle aree maggiormente a rischio tra le zone soggette a restrizione e comunque prima del rilascio di deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese dall'istituzione della zona soggetta a restrizione, anche con il supporto di personale di altri territori. In particolare, l'ACL deve verificare la netta separazione fisica e funzionale fra la zona pulita e quella sporca dell'allevamento e gli aspetti gestionali. I suddetti controlli devono essere registrati nel sistema informativo Classyfarm.it immediatamente e comunque entro novantasei ore dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche di cui sopra, sono considerati validi i controlli eseguiti nei novanta giorni precedenti l'emanazione della presente ordinanza, ferma restando la necessita' di effettuare tutti i controlli di follow up e ogni altro ulteriore controllo periodico che l'ACL ritenga di dover effettuare per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza.
2. Negli stabilimenti di cui al comma 1 in cui sia accertato uno stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni l'ACL dispone il blocco ai fini dello svuotamento secondo un programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento degli animali non sara' dato seguito all'indennizzo ai sensi della legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza riscontrate e non sanabili. Il ripopolamento dei suddetti allevamenti sara' consentito solo a seguito di adozione, e successiva verifica da parte dell'ACL, delle condizioni di biosicurezza rafforzate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e previa valutazione della situazione epidemiologica e della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti.
3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di ripopolamento. In deroga, limitatamente alle zone soggette a restrizione I il ripopolamento e' consentito previa verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 ed alla valutazione della situazione epidemiologica da parte dell'ACL.
 
Art. 10
Ulteriori misure di biosicurezza e di controllo nelle zone soggette a
restrizione

1. Tenuto conto della dimostrata efficacia delle misure di cui al presente articolo poste in essere durante il periodo individuato come a maggior rischio, negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione, devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del virus PSA.
2. Nelle zone soggette a restrizione II e III, e' vietato l'accesso all'area pulita degli stabilimenti di suini a personale non strettamente necessario per la gestione degli animali e per le attivita' di verifica da parte dell'ACL.
3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III e' vietato l'ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per attivita' non direttamente collegate alla gestione dell'allevamento. Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all'area pulita, cio' e' consentito solo nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente e previa informazione all'ACL. Le attivita' non direttamente connesse alla gestione dell'allevamento che comportino ingressi ripetuti o prolungati nel tempo nella zona pulita devono essere autorizzate dalla ACL previa valutazione delle misure di biosicurezza specifiche volte ad evitare il rischio di introduzione del virus.
4. Il personale che opera in stabilimenti di suini ubicati nelle zone soggette a restrizione II e III deve rispettare un periodo di inattivita' minimo di quarantotto ore prima di recarsi in stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone.
5. In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a persone e mezzi, tra stabilimenti di suini da riproduzione e da ingrasso, anche qualora appartengano alla medesima filiera. In tali stabilimenti deve essere assicurato l'impiego esclusivo di mezzi dedicati alla specifica zona soggetta a restrizione.
6. In caso di focolaio di PSA in stabilimenti di suini e' immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da zone soggette a restrizione II e III della regione in cui si verifica il focolaio, ferme restando le misure gia' previste per le zone di protezione e sorveglianza. Una volta effettuata l'indagine epidemiologica, con dispositivi del Ministero della salute saranno disciplinate le deroghe al divieto di movimentazione di cui al presente comma.
7. L'ACR, in funzione della fase del ciclo produttivo, e sentiti l'OEVR e l'UCR, sulla base della valutazione del rischio, delle condizioni di biosicurezza dell'allevamento, della situazione epidemiologica e di ogni altro elemento utile alla valutazione, puo' programmare la macellazione o l'abbattimento preventivo ai sensi del regolamento (UE) 2020/687 dei suini presenti negli stabilimenti che ricadono nel raggio di 1 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla PSA.
8. Fatti salvi gli allevamenti suini siti in zona soggetta a restrizione che alla data dell'emanazione della presente ordinanza risultano attivi con capi e per i quali il proseguimento dell'attivita' e' consentito nel rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dall'art. 9, comma 1, e' vietato il ripopolamento degli allevamenti suini siti in zona soggetta a restrizione che risultano vuoti alla data di emanazione della presente ordinanza.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare al divieto del comma precedente, consentendo la ripresa dell'attivita' degli stabilimenti attraverso il rilascio di specifica deroga alle movimentazioni e verificando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 9 e dal presente articolo.
10. Il ripopolamento degli allevamenti sede di focolaio di PSA o oggetto di abbattimento preventivo potra' avvenire nel rispetto di specifiche disposizioni del Commissario straordinario.
11. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, garantendo che siano rispettate la numerosita' massima consentita e adeguate condizioni di biosicurezza. In caso di riscontro di non conformita' e mancata risoluzione delle stesse verificata entro un tempo massimo di quindici giorni, l'ACL procedera' alla contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
12. L'ACL coordina l'affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone soggette a restrizione. I segnali, forniti dall'ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone soggette a restrizione e all'ingresso dei centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare.
13. Nelle zone soggette a restrizione II e III le attivita' all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita' umane ludico-ricreative e sportive individuate nell'allegato 2 della presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali a seguito di parere favorevole espresso dalla ACL volto a verificare l'idoneita' alle norme di biosicurezza dell'evento/manifestazione. Qualora la verifica di conformita' rispetto alle norme di biosicurezza dia esito negativo, la ACL prescrive le dovute integrazioni ritenute necessarie al fine di prevenire la diffusione della PSA e dare attuazione alle misure contenute nella presente ordinanza.
14. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III e' consentito, a condizione che sia assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su autorizzazione del servizio veterinario ufficiale competente sul luogo di partenza e destinazione, ad aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo' essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di trattamento in grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente.
15. Nelle zone soggette a restrizione II, III e' consentito il pascolo vagante purche' le greggi non escano dalle stesse zone (non e' consentito alcuno spostamento tra le diverse zone soggette a restrizione) e applicando quanto previsto dall'allegato 2 della presente ordinanza. Per la movimentazione verso l'esterno delle zone soggette a restrizione II, III, i responsabili delle greggi devono richiedere specifica deroga all'ACL competente sui comuni di partenza e destinazione. La movimentazione sara' autorizzata solo dopo il parere favorevole dell'ACL e applicando specifiche misure di riduzione del rischio indicate dall'ACL.
16. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA.
17. E' vietata la movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal medesimo regolamento.
18. Il Commissario straordinario, sentita l'Unita' centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al precedente comma o valutare la necessita' di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.
19. L'ACL garantisce il rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini anche attraverso l'inserimento del blocco condizionato in BDN dei documenti di accompagno (DDA - Ex mod. 4).
20. Sono in capo all'ACL, in quanto riferiti ad attivita' di sanita' pubblica veterinaria, i costi sostenuti per:
il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione;
la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti anche dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone soggette a restrizione;
le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo faunistico (abbattimenti) se attuate tramite ditte specializzate, previste nelle zone soggette a restrizione.
21. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone soggette a restrizione possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre le misure previste per le zone soggette a restrizione. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.
22. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali o suini ibridi non identificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suidi detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.
 
Art. 11
Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non
interessato dalla malattia

1. L'ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, n. 173, dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'esecuzione del controllo. In caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ACL sulla base della situazione verificata in loco anche con il supporto delle forze dell'ordine aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e dei morti. Detta attivita' deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti.
3. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022. In caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di interventi di controllo deve essere finalizzata esclusivamente alla macellazione immediata degli stessi animali e autorizzata dall'ACL, secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che devono garantire la tracciabilita' dei suddetti animali.
5. L'addestramento cani e le manifestazioni cinofile verso tutte le specie devono essere svolti secondo protocollo riportato nell'allegato 3 della presente ordinanza.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia, il controllo virologico dei suini sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli stabilimenti familiari e, per gli stabilimenti semibradi, dei suini aventi un peso superiore ai 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano supportano i sindaci al fine di assicurare l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei cinghiali, impedendo l'accesso alle fonti di cibo inclusi rifiuti domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, comprese le aree protette nonche' gli alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. A questo scopo adottano specifiche campagne di sensibilizzazione, formazione e informazione.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la sensibilizzazione degli enti competenti al fine di rafforzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con particolare riferimento alle aree protette, alle aree verdi e alle piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo svuotamento dei cestini con frequenza superiore.
 
Art. 12

Deroga al divieto di circolazione stradale

1. In caso di focolai di PSA in suini domestici, in deroga al divieto di cui al decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stradale, e' consentita la circolazione fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, ai veicoli anche di massa superiore a 7,5 tonnellate utilizzati per il trasporto delle carcasse, per le operazioni di abbattimento, disinfezione, ed ogni altra attivita' connessa alla gestione dei focolai che si renda necessaria per ragioni sanitarie.
2. A tal fine, su richiesta dell'operatore o trasportatore, la ACL territorialmente competente in base al luogo di partenza, rilascia idonea documentazione comprovante la necessita' del viaggio in relazione all'emergenza epidemica e contenente le altre informazioni necessarie alla gestione del rischio legato al trasporto (targa del veicolo, luogo di partenza e di destinazione, tragitto da percorrere, etc.).
3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma del decreto 12 dicembre 2024 i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I mezzi di trasporto che viaggiano in deroga devono essere muniti di idonea documentazione rilasciata dall'ACL.
4. Nei luoghi di destinazione i mezzi di trasporto di cui al presente articolo devono essere puliti e disinfettati secondo le procedure previste per i focolai di PSA con la supervisione del personale della ACL localmente competente.
 
Art. 13

Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia' individuate all'interno delle UCC e delle Unita' di crisi regionali e locali, il Prefetto in accordo con il Commissario straordinario, puo' istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle misure previste dalla presente ordinanza.
2. L'ACL, sentita la regione o la provincia autonoma di appartenenza, puo' delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) specificamente formati.
3. Per l'attuazione delle misure della presente ordinanza, ad esclusione delle attivita' di competenza prettamente sanitaria, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono, previo accordo con i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, delle associazioni venatorie e di volontariato nonche' di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggano le competenze, le conoscenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.
 
Art. 14

Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione

1. Ove necessario, al fine di definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, il Commissario straordinario e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano interessate, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone soggette a restrizione. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc.), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di cinghiali e le linee guida dell'EFSA «ASF Exit Strategy: Providing cumulative evidence of the absence of African swine fever virus circulation in wild boar populations using standard surveillance measures».
 
Art. 15

Flussi informativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite dell'ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe con particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro quarantotto ore per le zone soggette a restrizione ed entro sette giorni per il resto del territorio nazionale nonche' i dati relativi alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. L'ACL identifica come sospetta una carcassa di cinghiale selvatico o maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o di lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.
3. Ad eccezione delle province in cui il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, le positivita' nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio territorialmente competente nelle zone soggette a restrizione II e III non necessitano di conferma da parte del CEREP, pertanto in caso di positivita', l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio di PSA.
4. Nelle zone indenni, nelle zone soggette a restrizione I, la conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP. In caso di sospetto per presenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA nelle zone di cui al presente comma il campione deve essere inviato direttamente al CEREP senza eseguire il test di prima istanza presso i laboratori territoriali competenti. Il sospetto deve essere inserito immediatamente in SIMAN dall'ACL, che in caso di esito positivo da parte del CEREP procede alla notifica di conferma. Contestualmente l'IZS competente per territorio procede alla registrazione dell'esito diagnostico finale in SINVSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, l'ACL provvede ad assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi, notificando il sospetto sul SIMAN e dando comunicazione del sospetto secondo il flusso previsto dal decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso in cui i test PCR condotti dai laboratori competenti per territorio producano risultati non conclusivi (es. al limite della soglia di rilevabilita' del test) i campioni devono essere inviati al CEREP per le indagini di conferma.
6. In caso di conferma di un caso di PSA in un cinghiale, sia esso ritrovato morto o abbattuto, nonche' in caso di focolaio negli allevamenti domestici le regioni e province autonome alimentano il SIMAN secondo le tempistiche del decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, e rispettando le definizioni di caso primario e caso secondario riportate nel regolamento (EU) 2020/2002.
7. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale in avanzato stato di decomposizione positive alla PSA al test di prima istanza in una zona soggetta a restrizione in cui non si rilevano positivita' da piu' di sei mesi oppure in una zona in cui sono state revocate le restrizioni, deve essere inserito il sospetto in SIMAN e prima di notificare la conferma in SIMAN i campioni devono essere inviati al CEREP per ulteriori valutazioni al fine della conferma del focolaio.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella Zona CEV, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca rafforzata delle carcasse alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA.
9. Le regioni e ze Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella Zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalita' da definirsi, i seguenti dati: a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le modalita' operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non e' necessaria la programmazione; b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.
10. Nelle zone soggette a restrizione ai sensi del regolamento (UE) 2023/594 sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sul, rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo o in attivita' di controllo, come disposto dalla normativa di settore, della movimentazione di carni dei cinghiali abbattuti nonche' degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalita' dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario straordinario i dati riguardanti le attivita' di depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalita' a disposizione delle regioni all'interno del portale del Sistema informativo veterinario nazionale https://www.vetinfo.it -_L'utente regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle Catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico. Tutti gli abbattimenti di cinghiale avvenuti su tutti i territori regionali, indipendentemente dal tipo di classificazione, devono essere georeferenziati e raccolti per il tramite di applicativi informativi in ogni singola regione.
12. Con la stessa cadenza dovra' essere trasmessa al Commissario straordinario la documentazione sulla regolarita' delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ACL di competenza.
 
Art. 16

Provvedimenti regionali

1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, il Commissario straordinario, su proposta delle singole regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' emanare provvedimenti di carattere regionale per individuare modalita' e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di dettaglio regionali in materia di PSA possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario.
3. Le eventuali richieste di deroga, autorizzazione e chiarimento devono pervenire al Commissario straordinario esclusivamente per il tramite degli assessorati regionali ai fini di una compiuta valutazione per opportuno e vincolante riscontro.
 
Art. 17

Gruppi operativi territoriali - GOT

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle autorita' competenti locali e alle Direzioni regionali della sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie provinciali alle Guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.
2. I GOT regionali danno supporto alle attivita' di coordinamento del Commissario straordinario per le finalita' di contenimento della popolazione di cinghiali e individuano all'interno degli stessi un responsabile di riferimento regionale per tali attivita'.
 
Art. 18

Sanzioni

1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' - 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - e 650 - inosservanza dei provvedimenti dell'autorita', del codice penale, chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo nei confronti del cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o alle attivita' di controllo, come disposto dalla normativa di settore, o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della PSA, ivi comprese quelle di messa in opera delle barriere, nonche' manomissione delle barriere stesse, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, per la violazione degli obblighi di segnalazione.
 
Art. 19

Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura

1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente allestite strutture di cattura, l'Autorita' competente locale, d'intesa con i sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.
 
Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.
 
Art. 21

Abrogazioni e disposizioni finali

1. La presente ordinanza abroga e sostituisce le ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025.
2. I piani di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza autorizzati dall'ACL ai sensi delle ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025 mantengono validita' se non in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza.
3. Le autorizzazioni al controllo faunistico e le deroghe rilasciate sulla base di disposizioni confermate nella presente ordinanza mantengono la loro validita' fatta salva la possibilita' da parte del Commissario straordinario di sospenderle o farle decadere in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.
4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 5/2025 per i territori ricompresi nella Regione Toscana che vengono integrate, per le materie non disciplinate dalla stessa, con la presente ordinanza.
5. I rimandi alle disposizioni delle ordinanze n. 3/2025 e n. 4/2025, contenuti nell'art. 2 dell'ordinanza n. 5/2025 «Misure eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Linee d'indirizzo per la Regione Toscana» devono considerarsi riferiti, in base alla materia trattata, alle corrispondenti disposizioni contenute nell'art. 4 della presente ordinanza.
6. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
7. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.
La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al 28 marzo 2026 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2025

Il Commissario straordinario: Filippini