| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 6 agosto 2025 |
| Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 120 del 3 luglio 2025 e all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020. (Ordinanza speciale n. 130). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo quanto stabilito dal periodo transitorio fissato nel medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante il «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'allegato 2 - ID OC 660, che prevede l'intervento denominato «nuovo polo scolastico fraz. Passo di Treia» in Comune di Treia, per l'importo complessivo di euro 4.700.000,00; Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0023398-A-18/06/2025, con cui l'USR Marche, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati e dei computi metrici adottati, esprime parere favorevole in merito alla congruita' economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Nuovo polo scolastico fraz. Passo di Treia» per l'importo di euro 8.685.000,00 in aumento di euro 3.985.000,00 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 4.700.000,00; Considerato altresi' che l'intervento in esame non prevede interventi di efficientamento energetico incentivabili con il conto termico, per cui si rende necessario finanziare il corrispondente importo presuntivamente stimato in euro 3.985.000,00; Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 3.985.000,00, in aumento rispetto all'importo di euro 4.700.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 2 - ID 660 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021; Visto altresi' che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 1- ID 20 l'intervento denominato «Nuova scuola primaria» nel Comune di Castilenti, per l'importo complessivo di euro 1.801.278,00; Considerata la nota dell'USR Abruzzo acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0024784-A-26/06/2025, con cui e' stata trasmessa la determinazione n. 85 del 25 giugno 2025 con la quale l'USR ha espresso parere favorevole in merito alla congruita' economica del progetto esecutivo relativo all'intervento «Realizzazione scuola primaria di I° grado - lotto 3» per l'importo di euro 2.568.562,60, in aumento di euro 767.284,60 rispetto all'importo preventivato in ordinanza speciale di euro 1.801.278,00; Considerato altresi' che la predetta somma di euro 767.284,60 trova copertura per euro 42.350,00 a carico del bilancio comunale, per la copertura degli oneri derivanti dall'esproprio previsto in progetto, e per euro 352.180,00 presumibilmente a carico del conto termico, salva ogni diversa successiva determinazione di quest'ultimo importo; Ritenuto altresi' di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per la restante somma pari a euro 372.754,60, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto altresi', per l'effetto, di modificare gli importi risultanti dall'allegato 1 - ID 20 dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021; Visto altresi' che la medesima ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 prevede all'allegato 2- ID 674, l'intervento relativo alla «Scuola elementare Collodi» nel Comune di Porto Sant'Elpidio, per l'importo complessivo iniziale di euro 1.312.688,00, poi incrementato per euro 412.312,00, per un totale di euro 1.725.000,00, di cui euro 123.693,60 presuntivamente a carico del conto termico; Considerato altresi' che successivamente e' emersa l'impossibilita' di accedere al conto termico e che conseguentemente l'importo e' stato rideterminato in euro 1.601.306,40 a carico della predetta ordinanza speciale n. 31 del 2021; Considerato che il medesimo importo e' stato successivamente incrementato di euro 575.638,75 a valere sul Fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza 28 aprile 2022, n. 126, e per euro 123.693,60 a valere sull'art. 3 dell'ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, per un totale di euro 2.300.638,75, come da decreto del commissario n. 27 del 26 gennaio 2023; Considerata la nota dell'USR Marche acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0030590-A-04/08/2025, con la quale l'USR, a seguito di approfondimenti progettuali richiesti da sopraggiunte esigenze didattiche e logistiche, ha espresso parere favorevole in merito alla stima dei costi complessivi dell'intervento con un aumento sul costo stimato di euro 1.400.000,00; Considerata la nota del Comune di Porto Sant'Elpidio acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0029845-A-29/07/2025, con cui l'amministrazione comunale ha dichiarato la propria disponibilita' a coprire il maggior costo della «Scuola elementare Collodi» utilizzando le risorse di cui il comune gia' dispone in forza del Piano opere pubbliche -ID OC 109 n. 740 per l'importo di euro 1.326.880,00 destinati alla «Sede comunale», e ha contestualmente richiesto un finanziamento a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per la somma residua, pari a euro 73.120,00; Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Porto Sant'Elpidio e, per l'effetto, di stralciare dall'ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109, l'intervento ID n. 740 «Sede comunale», per l'importo di euro 1.326.880,00, da portare a incremento dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021 per l'intervento in oggetto; Ritenuto altresi' di accogliere la richiesta di finanziamento integrativo per l'importo di euro 73.120,00 a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Vista l'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di Teramo» e, in particolare, l'intervento di cui all'art. 1, comma 1, n. 7, «Sede municipale - Palazzo Orsini: stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54», nel Comune di Teramo, avente proprieta' mista pubblico - privata, riportato anche nell'allegato 1 - ID 7, denominato «Sede municipale di Palazzo Orsini», finanziato per un importo pari a euro 6.650.108,54, gia' previsto dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020; Considerato che l'art. 9 della predetta ordinanza speciale prevede al comma 2 che «Gli oneri relativi alle parti di proprieta' privata della Sede municipale di Palazzo Orsini trovano copertura nelle somme stanziate ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018, e, per euro 1.129.154,66 all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'»; Considerata la nota dell'USR Abruzzo acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0019790-A-23/05/2025, con cui e' stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 61 del 23 maggio 2025 con la quale l'USR ha espresso parere favorevole di congruita' sul progetto definitivo - esecutivo in merito alla necessita' ed all'ammissibilita' del maggior costo di euro 2.456.014,64 rispetto ai finanziamenti di cui sopra pari a euro 6.650.108,54 ed euro 1.129.154,66, per un importo complessivo di euro 10.235.277,84, e che pertanto risulta un aumento complessivo pari a euro 2.456.014,64; Ritenuto pertanto di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per una somma pari a euro 2.456.014,64, in aumento rispetto all'importo gia' programmato per euro 10.235.277,84, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 36 del 2023; Ritenuto, per l'effetto, di modificare l'art. 1, comma 1, n. 7, sostituendo le parole «stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54» con le parole «importo stimato in euro 9.106.123,18»; Ritenuto, per l'effetto, di modificare altresi' l'art. 9, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021 modificando l'importo complessivo dell'ordinanza speciale, pari a «euro 31.893.088,15» in quello di «euro 34.349.102,79»; Ritenuto infine, per l'effetto, di modificare l'allegato 1 - ID 7, denominato «Sede municipale di Palazzo Orsini», sostituendo l'importo di euro 6.650.108,54 in quello di euro 9.106.123,18; Verificato che la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12 e che pertanto sussiste la possibilita' di dare copertura agli interventi sopra richiamati; Vista infine l'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022, recante «Interventi preordinati alla ricostruzione del Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta», come modificata e integrata dall'ordinanza speciale n. 120 del 3 luglio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, la quale ha inserito all'art. 6, comma 2, della predetta ordinanza la lettera e) recante un intervento aggiuntivo rispetto a quelli gia' previsti dall'ordinanza speciale n. 41 del 2022, relativo a «Ulteriori indagini e predisposizione del progetto di fattibilita' tecnico-economica delle opere di mitigazione relative al rischio idraulico da esondazione, euro 200.000,00»; Considerato che tale importo e' frutto di mero errore materiale e che l'importo corretto e' pari a euro 300.000,00, come indicato nella relazione del sub Commissario, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0025255-A-30/06/2025 e allegata all'ordinanza speciale n. 120 del 2025; Visto il rilievo dell'ufficio di controllo della Corte dei conti acquisito agli atti della Struttura commissariale con prot. CGRTS-0029640-A-28/07/2025, che ha segnalato la surrichiamata incongruenza, nonche' la nota di riscontro della struttura medesima con cui si e' dato atto del fatto che trattasi di mero errore materiale; Ritenuto di correggere l'art. 1, comma 1, della predetta ordinanza speciale n. 120 del 2025 sostituendo l'importo di euro «200.000,00» con l'importo di euro «300.000,00»; Ritenuto, per l'effetto, di correggere altresi' l'art. 1, comma 2, della predetta ordinanza speciale n. 120 del 2025 sostituendo all'art. 15, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 41 del 30 dicembre 2022 anziche' l'importo di «euro 8.505.282,00» l'importo di «euro 8.605.282,00» e anziche' l'importo di «euro 6.814.216,02» l'importo di «euro 6.914.216,02»; Considerato altresi' che nelle premesse dell'ordinanza speciale n. 120 del 2025, al fine di non rallentare la ricostruzione, si consente ai privati il prosieguo dell'iter di presentazione delle richieste di contributo nelle more della definizione della situazione effettiva di rischio e della possibilita' di realizzare le opere di mitigazione del rischio idraulico, subordinando comunque il rilascio del decreto di contributo alla previa autorizzazione del livello di progetto di fattibilita' tecnico-economica delle opere di mitigazione del rischio idraulico e l'agibilita' degli edifici oggetto di contributo al previo collaudo dell'opera di mitigazione del rischio idraulico; Ritenuto opportuno, sempre a fini acceleratori e in deroga agli articoli 23 e 24 del TURP, di consentire ai privati di presentare i progetti di ricostruzione senza attendere l'approvazione del progetto dell'opera di mitigazione; Ritenuto altresi' di consentire all'USR Marche di procedere con la progettazione delle opere di urbanizzazione del quartiere La Madonnetta indipendentemente dallo stato del progetto dell'opera di mitigazione; Ritenuto, per l'effetto, di modificare in tal senso l'art. 1 della predetta ordinanza speciale n. 120 del 2025; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nei Comuni di Treia, Castilenti, Porto Sant'Elpidio, Teramo e Pioraco; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Treia
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Treia di cui all'allegato 2 - ID 660, «Nuovo polo scolastico fraz. Passo di Treia», dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 3.985.000,00. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 8.685.000,00 trova copertura come segue: a) euro 4.700.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021; b) euro 3.985.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021. 3. All'allegato 2 - ID OC 660 «Nuovo polo scolastico fraz. Passo di Treia» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2. |
| | Art. 2 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Castilenti
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Castilenti di cui all'allegato 1 - ID 20 «Nuova scuola primaria» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 372.754,60. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 2.568.562,60, trova copertura come segue: a) euro 1.801.278,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 31 del 2021; b) euro 352.180,00 a carico presuntivo del conto termico; c) euro 42.350,00 a carico del bilancio comunale; d) euro 372.754,60 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021. 3. All'allegato 1 - ID 20 «Nuova scuola primaria» dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2. |
| | Art. 3 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e modifiche all'ordinanza commissariale 23 dicembre 2020, n. 109, con riguardo al Comune di Porto Sant'Elpidio
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Porto Sant'Elpidio di cui all'allegato 2 - ID 674 «Scuola elementare Collodi» di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Programma straordinario di ricostruzione e definizione delle modalita' di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria», e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.400.000,00. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 3.700.638,75, trova copertura come segue: a) euro 1.601.306,40 a valere sui fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021; b) euro 575.638,75 a valere sul fondo speciale per le compensazioni di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza 28 aprile 2022, n. 126; c) euro 123.693,60 a valere sui fondi dell'art. 3 dell'ordinanza 9 aprile 2021, n. 114; d) euro 1.400.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 31 del 2021, di cui euro 1.326.880,00, attingendo ai fondi dell'ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109, che vengono conseguentemente ridotti di pari importo, e per l'importo di euro 73.120,00, a titolo di nuovo finanziamento. 3. All'allegato 2 - ID 674 «Scuola elementare Collodi» dell'ordinanza speciale n. 31 del 2021, gli importi sono modificati come da previsione di cui al comma 2. 4. All'allegato 1 dell'ordinanza 23 dicembre 2020, n. 109, l'intervento di cui all'ID 740 «Sede comunale» viene stralciato. |
| | Art. 4 Modifiche e incrementi dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 con riguardo al Comune di Teramo
1. Con riguardo all'intervento in Comune di Teramo di cui all'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione delle scuole e del municipio del Comune di Teramo», identificato all'art. 1, comma 1, n. 7, «Sede municipale - Palazzo Orsini: stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54», e' autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 2.456.014,64. 2. Il contributo complessivo dell'intervento di cui al comma 1, pari a euro 10.235.277,84 trova copertura come segue: a) euro 6.650.108,54 a valere sui fondi di cui all'ordinanza commissariale n. 6 del 2021; b) euro 1.129.154,66 a valere sui fondi di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 2018; c) euro 2.456.014,64 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 6 del 2021. 3. All'art. 1, comma 1, n. 7, le parole «stima previsionale come da scheda CIR euro 6.650.108,54» sono sostituite con le parole «importo stimato in euro 9.106.123,18». 4. All'art. 9, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 6 del 2021 l'importo di «euro 31.893.088,15» e' modificato in «euro 34.349.102,79». 5. All'allegato 1 - ID 7, l'importo di «euro 6.650.108,54» e' sostituito con «euro 9.106.123,18». |
| | Art. 5 Modifiche dell'ordinanza speciale n. 120 del 3 luglio 2025 con riguardo al Comune di Pioraco - Quartiere La Madonnetta
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 120 del 2025, l'importo pari a «euro 200.000,00» indicato per l'intervento inserito all'art. 6, comma 2, lettera e), dell'ordinanza speciale n. 41 del 2022 e relativo a «Ulteriori indagini e predisposizione del progetto di fattibilita' tecnico-economica delle opere di mitigazione relative al rischio idraulico da esondazione» e' sostituito dall'importo di «300.000,00». 2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 120 del 2025, l'importo di «euro 8.505.282,00» viene sostituito dall'importo di «euro 8.605.282,00» e l'importo di «euro 6.814.216,02» viene sostituito con l'importo di «euro 6.914.216,02». 3. All'art. 1 della predetta ordinanza speciale n. 120 del 2025, dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma: «3. Al fine di non rallentare il processo di ricostruzione, nelle more della definizione della situazione effettiva di rischio e della possibilita' di realizzare le opere di mitigazione del rischio idraulico, in deroga agli articoli 23 e 24 del TURP, e' consentito ai privati di presentare i progetti di ricostruzione senza attendere l'approvazione del progetto dell'opera di mitigazione e all'USR Marche di procedere con la progettazione delle opere di urbanizzazione del quartiere La Madonnetta indipendentemente dallo stato del progetto dell'opera di mitigazione». |
| | Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 6.986.889,24 con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12. |
| | Art. 7
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2268 |
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