| Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 6 agosto 2025 |
| Ricostruzione del Teatro Civico del Comune di Norcia. (Ordinanza speciale n. 129). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista la nota dell'USR Umbria, acquisita alla Struttura commissariale con prot. CGRTS-0012835-A-03/04/2025, riguardante l'intervento di riparazione del danno post-sisma 2016, consolidamento e miglioramento sismico del Teatro Civico di Norcia, di proprieta' del Comune di Norcia e di alta rilevanza storica e simbolica per la cittadinanza, nonche' particolarmente significativo per la ripresa sociale ed economica del territorio colpito dal sisma; Considerato che dalla predetta nota emerge che: - il Teatro Civico di Norcia e' stato gravemente danneggiato dal sisma del 2016 e veniva pertanto inizialmente inserito nel Primo programma delle opere pubbliche di cui all'O.C. n. 37/2017 ma successivamente veniva stralciato, a partire dal Secondo programma delle opere pubbliche di cui all'O.C. n. 56/2018, grazie all'intero finanziamento dell'intervento per un importo di euro 2.239.717,30 pervenuto mediante erogazioni liberali effettuate in conformita' all'art. 1 (Art Bonus) del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale manufatto rientrante tra i beni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 de1 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; - durante l'esecuzione dei lavori, successivamente alla rimozione dei rivestimenti e degli allestimenti di pregio presenti nel Teatro, sono emerse lavorazioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, riguardanti piu' che altro opere strutturali dell'edificio le quali, oltre ad essere imprescindibili per il completamento dell'opera, comportano - a fronte del reimpiego di tutte le economie - un extra-costo riscontrato rispetto al finanziamento pari ad ulteriori euro 318.811,68, non piu' rinvenibili nelle erogazioni liberali essendo queste ultime a carattere immutabile; - si rende pertanto necessario integrare le erogazioni liberali pervenute mediante un ulteriore finanziamento stimato in euro 318.811,68, ritenuto congruo dall'USR Umbria a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa dal Comune di Norcia quale soggetto attuatore, allegata alla suddetta nota; - si rende altresi' opportuno l'inserimento del completamento della suddetta opera in un'ordinanza speciale al fine di accelerare il completamento dell'intervento; Considerato che la ricostruzione nel Comune di Norcia riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di soggetti coinvolti, per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici gia' programmati in Comune di Norcia e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo, anche in considerazione del vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004; Considerato altresi' il carattere di urgenza dell'intervento, non solo per il recupero della funzionalita' pubblica ma anche per il valore identitario e simbolico del manufatto, essendo lo stesso localizzato nel pieno centro storico di Norcia; Considerato inoltre che il carattere prioritario dell'intervento e la sua rilevanza pubblica sono attestati dal suo inserimento nelle prime ordinanze commissariali, essendo stato stralciato l'edificio solo a seguito delle richiamate erogazioni liberali; Considerata l'impossibilita', ad oggi, di attendere l'emanazione di una nuova ordinanza per le opere pubbliche, essendo i lavori in corso; Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il suddetto intervento si qualifica come urgente e di particolare criticita' e che sussistano sopravvenute circostanze oggettive, impreviste e non prevedibili, non imputabili all'Amministrazione comunale, che rendono necessario proseguire con urgenza i lavori per completare l'opera a regola d'arte e garantirne la funzionalita' e la sicurezza statica e sismica, nonche' l'agibilita' del Teatro; Ritenuto pertanto che si possa accordare un finanziamento integrativo per gli interventi restanti per un importo pari a euro 318.811,68; Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale; Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Norcia la gestione diretta dell'intervento in oggetto, essendo esso gia' il soggetto attuatore dell'intervento da completare, e avendo esso un Settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacita' operativa ed esperienza per l'attuazione dell'intervento in oggetto; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione e la direzione dei lavori; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, la possibilita' di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare anche sopra alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; Ritenuto di estendere all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» e, in particolare, l'Art. 2 (Designazione e compiti del sub commissario), l'Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore), commi 1, 4 e 5, l'Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi), l'Art. 5 (Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi), l'Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale), l'Art. 8 (Collegio consultivo tecnico); Ritenuto altresi' di stanziare le risorse necessarie a finanziare i predetti interventi, pari a euro 318.811,68, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12; Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il suddetto intervento si qualifica come urgente e di particolare criticita'; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Norcia; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Individuazione dell'intervento di ricostruzione del Teatro civico di Norcia come di particolare criticita' ed urgenza 1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento in Comune di Norcia relativo al completamento dei lavori di «riparazione danni, consolidamento e miglioramento sismico del Teatro Civico di Norcia, danneggiato dagli eventi sismici del 2016», come meglio descritto nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo dettaglio degli interventi, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per una stima quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e Struttura del sub Commissario, in euro 318.811,68. 2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati nell'istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e il Comune di Norcia: a) il Teatro comunale e' un edificio vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, di alta rilevanza storica e in quanto tale meritevole di tutela; b) il Teatro comunale ha una forte valenza simbolica per la cittadinanza, e riveste quindi valore identitario; c) il Teatro comunale costituisce un'attrattiva culturale e turistica importante per la ripresa sociale ed economica del territorio; d) gli interventi intrapresi finora grazie alle erogazioni liberali pervenute hanno comportato un significativo avanzamento dei lavori che devono essere ultimati al fine di restituire alla cittadinanza l'immobile, rendendolo fruibile in sicurezza. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Norcia, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria e dalla struttura commissariale, nell'Allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. |
| | Art. 2 Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici. 2. Ove ne sussistano le condizioni, il soggetto attuatore puo' procedere all'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere attraverso appalti unitari, ovvero attraverso singoli stralci funzionali o costruttivi. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'accorpamento degli interventi in lotti unitari o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi e' stabilito con decreto del Commissario straordinario. 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi. 5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. 6. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 7. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 8. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 9. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub commissario. 10. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 11. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, vengono estese all'intervento sul Teatro comunale, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza speciale n. 11 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Norcia» e, in particolare, l'Art. 2 (Designazione e compiti del sub Commissario), l'Art. 3 (Individuazione del soggetto attuatore), commi 1, 4 e 5, l'Art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi), l'Art. 5 (Disposizioni procedimentali e autorizzative per la realizzazione degli interventi), l'Art. 7 (Conferenza dei servizi speciale), l'Art. 8 (Collegio consultivo tecnico). 12. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli. |
| | Art. 3
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro euro 318.811,68, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12; |
| | Art. 4
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2534
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali |
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