Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2025 (vai al sommario)
LEGGE 16 ottobre 2025, n. 155
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.
 
ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL
SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO
OPERATIVO IN ROMA

La Repubblica italiana (successivamente denominata "Italia") da una parte, e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (successivamente denominato "l'EASO") dall'altra parte,
denominati inoltre, collettivamente, "le Parti contraenti",
Visto il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'EASO (successivamente denominato "Regolamento EASO");
Visto l'art. 38 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che al personale dell'EASO si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/1968;
Visto inoltre l'art. 39 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che ad esso si applica il Protocollo sui privilegi e le immunita' dell'Unione Europea (successivamente denominato "Protocollo");
Considerando che dall'aprile 2016 EASO ha stabilito un suo ufficio nella citta' di Roma per gestire le proprie operazioni in Italia, nel quadro del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo di EASO ed i Capi Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Liberta' Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;
Rilevato che EASO ha distaccato in Italia delle proprie unita' di personale per garantire la gestione delle sue operazioni;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'EASO, in occasione della sua 22a sessione, ha adottato la Decisione n. 31 relativa all'istituzione di Uffici operativi di EASO e che, con la stessa Decisione, ha conferito al Direttore Esecutivo il mandato di avviare contatti per un possibile accordo di sede con il Governo italiano;
Intenzionati a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento dell'Ufficio operativo di EASO in Italia;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:
a) "L'Ufficio" significa l'ufficio operativo di EASO a Roma;
b) "Locali" significa i locali che ospitano l'Ufficio;
c) "Personale statutario" significa il personale soggetto allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea:
i. funzionari;
ii. agenti temporanei;
iii. agenti a contratto;
d) "Personale esterno" significa esperti nazionali distaccati (END) ed esperti a contratto;
e) "Personale" significa il Personale statutario ed il Personale esterno dell'Ufficio;
f) "Personale locale" significa i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio;
g) "Beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni, siano essi di proprieta', in locazione, possesso o gestione da parte dell'Ufficio in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attivita' ufficiali;
h) "Familiari" significa il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale dell'Ufficio;
i) "Organizzazioni internazionali in Italia" significa le organizzazioni internazionali aventi la sede in Italia;
j) "Le Autorita' italiane competenti" significa le Autorita' nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le consuetudini italiane.

 
Dichiarazione interpretativa congiunta riguardante l'accordo di sede
tra la Repubblica Italiana e l'Ufficio Europeo di sostegno per
l'asilo relativamente all'istituzione di un Ufficio operativo in
Roma
1. Preambolo
a) Il 22 novembre 2017, il Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("EASO") hanno firmato l'accordo di sede sullo stabilimento di un Ufficio operativo in Roma (in appresso "accordo di sede").
b) Al fine di assicurare un'interpretazione chiara e condivisa dell'accordo di sede, la Repubblica Italiana e l'EASO emanano la seguente dichiarazione interpretativa congiunta (in appresso "dichiarazione interpretativa").
c) Si riconosce che l'accordo di sede deve essere interpretato e applicato nel rispetto del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
2. Principio generale applicabile nell'interpretazione dell'accordo di sede
La dichiarazione interpretativa congiunta dovra' essere letta congiuntamente all'accordo di sede, e ne formera' parte integrante. Essa entrera' in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di sede.
3. Capo dell'Ufficio
Il capo dell'Ufficio operativo in Roma puo' svolgere le funzioni di "referente dell'Unione", ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 439/2010.
4. Personalita' giuridica
E' inteso che l'Ufficio operativo non ha una personalita' giuridica separata, ma che esso forma parte integrante dell'EASO e della sua struttura organizzativa.
5. Responsabilita'.
a) La responsabilita' risultante dalle attivita' dei membri di una squadra di sostegno per l'asilo nel territorio italiano, ivi inclusi gli "esperti nazionali ed esperti degli Stati associati", e' disciplinata dagli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) n. 439/2010.
b) Per il personale dell'Ufficio, o per qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio diversa dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo, resta fermo il regime di responsabilita' previsto dall'articolo 5 dell'accordo di sede e dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 439/2010.
Fatta in duplice originale in lingua Italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione, prevale il testo in lingua Italiana.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2
Personalita' giuridica

1. L'Italia riconosce all'EASO personalita' giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacita' di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Per le finalita' del presente Accordo, l'Ufficio e' rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 3
Sostegno generale

1. I costi derivanti dalla disponibilita' e dall'uso dei Locali sono a carico di EASO.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti all'Ufficio tutti i servizi di pubblica utilita' necessari allo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, compresi a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire all'Ufficio l'accesso piu' ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni italiane ed alle rappresentanze diplomatiche straniere.
4. L'Ufficio ha il diritto di installare ed operare nei propri Locali sistemi di telecomunicazione. L'Italia facilita l'Ufficio nell'installazione e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e la concessione in tempo utile delle autorizzazioni a tal fine necessarie.
5. L'Italia si adopera affinche' le Autorita' nazionali competenti garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti i Locali, in particolare per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4
Comunicazioni

1. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'Ufficio o a qualsiasi membro del suo Personale e nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'Ufficio, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, puo' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza.
2. L'Ufficio gode per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello che e' accordato dall'Italia alle Organizzazioni internazionali in Italia.

 
Articolo 5
Responsabilita'

1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' dell'Ufficio nel territorio italiano, incluse quelle risultanti da atti o omissioni da parte di rappresentanti, del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, e' interamente in capo all'EASO stesso e non sara' in carico all'Italia.
2. L'EASO dovra' indennizzare l'Italia contro:
a) qualsiasi perdita o danni ai beni di proprieta', possesso o custodia dell'Italia, e
b) qualsiasi perdita subita dall'Italia per aver dovuto compensare un terzo per perdita o danni alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali,
derivanti da dolo o colpa nello svolgimento delle sue funzioni, o in relazione a esse, di un rappresentante, di un membro del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio.

 
Articolo 6
Inviolabilita' dell'Ufficio

1. I locali, gli archivi e le centrali dati dell'Ufficio sono inviolabili a norma degli Articoli 1 e 2 del Protocollo. Essi sono esenti da perquisizioni, sequestro, confisca o appropriazione.
2. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorita' all'interno dell'Italia puo' avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza la richiesta o l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio.
3. Il consenso del Capo dell'Ufficio ai fini del predetto accesso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o altra situazione di emergenza che richieda immediate misure di protezione.
4. I locali dell'Ufficio non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali dell'EASO.
5. L'inviolabilita' conferita dall'articolo 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purche' appartenenti a o detenute dall'Ufficio nonche' a tutte le informazioni contenute al loro interno.

 
Articolo 7
Immunita' dell'Ufficio

1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni - nello svolgimento delle attivita' ufficiali - da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:
a) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sul personale;
c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio.
3. Le immunita' di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attivita' ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine.
4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attivita' ufficiali possano essere identificati.
5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprieta' o utilizzati per suo conto.

 
Articolo 8
Agevolazioni finanziarie

1. L'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali.
2. L'Ufficio e' esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attivita' ufficiali. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "acquisti di importo rilevante" indica l'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorita' italiane all'Ufficio.
4. L'Ufficio e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'Ufficio puo' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

 
Articolo 9
Veicoli

L'Ufficio sara' esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Per questi autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficera' inoltre dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

 
Articolo 10
Personale

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia ai membri del Personale dell'Ufficio con una assegnazione minima di un anno, ai loro Familiari e alle persone al seguito al loro servizio domestico una carta d'identita' che specifichi lo status del titolare. Tale carta e' emessa solo a scopo identificativo.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del Protocollo, si conviene specificamente che il Personale statutario dell'Ufficio:
a) gode dell'immunita' di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti e continua a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle proprie funzioni. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati;
b) e' esente da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano stabilmente residenti in Italia;
c) e' esente, assieme ai suoi Familiari e alle persone al seguito al suo servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
d) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute al personale di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
e) puo' importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni dal Paese di ultima residenza o da quello di cui e' cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data della loro assunzione in servizio presso l'Ufficio e per un massimo di due spedizioni la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sara' registrato in una categoria particolare;
f) beneficera', per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia;
g) puo', se non ha importato un veicolo in conformita' alla lettera e), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo e' esente da tasse automobilistiche;
h) puo' esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso l'EASO, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in proprio uso e possesso.
3. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai paragrafi precedenti, al Capo dell'Ufficio, assieme ai suoi Familiari, sono riconosciuti i privilegi e le immunita', le agevolazioni e le facilitazioni accordate dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, nei limiti di cui al presente Accordo e salvo che non sia di cittadinanza italiana o stabilmente residente in Italia.

 
Articolo 11
Lavoro dei Familiari del Personale dell'EASO

Su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia puo' autorizzare i Familiari del Personale statutario a svolgere in Italia un'attivita' di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I predetti Familiari e i loro datori di lavoro saranno soggetti alla normativa italiana applicabile in materia fiscale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro. Se un familiare desidera intraprendere una nuova attivita' di lavoro o riavviare un'attivita' lavorativa precedentemente conclusa, l'Ufficio presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo. I privilegi e le immunita' di cui al presente accordo non si applicano alle attivita' lavorative autorizzate in base al presente articolo.

 
Articolo 12
Sicurezza sociale

1. Per garantire agli interessati un'adeguata sicurezza sociale,
a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, ad eccezione degli agenti con un contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare per il regime dell'Unione europea o per il regime dell'ultimo Stato di iscrizione; se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo in materia di sicurezza sociale, l'agente a contratto puo' optare per il regime dell'Unione europea o per il regime italiano;
c) il personale locale e' iscritto al regime di sicurezza sociale italiano.
2. Per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto non iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte da esso, o a suo nome, al predetto personale.
3. Il personale di cui al paragrafo 2 che e' di cittadinanza italiana e' tenuto a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.
4. Per gli agenti a contratto e il personale locale iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), l'Ufficio versa i contributi del datore di lavoro previsti dalla normativa in vigore.

 
Articolo 13
Accesso, soggiorno e uscita

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10 del presente Accordo, le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale del Personale dell'Ufficio e dei loro Familiari.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, qualora ne ricorrano le condizioni e previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale dell'Ufficio che certifichi il loro status.

 
Articolo 14
Disposizioni particolari

1. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo sono volti esclusivamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
2. L'Ufficio comunichera' al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia ogni anno, nonche' in occasione delle eventuali variazioni intervenute, la lista dei membri del Personale e dei loro Familiari e del suo Personale locale.
3. Senza pregiudizio per i loro privilegi e le immunita', tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunita' previsti dal presente Accordo hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio dell'Italia e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
4. L'Ufficio si impegna a collaborare in ogni momento con le competenti autorita' italiane per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e prevenire l'occorrenza di qualsiasi abuso dei sopracitati privilegi e immunita'.
5. L'Ufficio ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa ad un membro del Personale ogniqualvolta esso reputi che cio' non sia contrario agli interessi dell'Unione.

 
Articolo 15
Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

 
Articolo 16
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
2. Ciascuna delle Parti contraenti potra' denunciare questo Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi, per il tramite di una notifica scritta all'altra Parte contraente.
Fatto a Roma il 22 novembre 2017, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione di questo Accordo, prevale il testo in lingua italiana.

Parte di provvedimento in formato grafico