Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 6 agosto 2025
Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021. (Ordinanza speciale n. 128).

Il commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»;
e. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto» e successive modifiche e integrazioni;
Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione sub-commissario»;
Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 121 del 3 luglio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 con riguardo agli interventi nel centro storico di Arquata del Tronto»;
Visto in particolare che l'ordinanza speciale n. 19 del 2021 premette che si rende necessaria la realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto urbano pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilita' della citta' e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella proposta PSR del comune, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico, e tra questi annovera l'intervento relativo all'«Edificato privato esterno al nucleo del centro storico»;
Visto che il suddetto intervento e' meglio descritto nell'allegato 1 alla relazione all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, ID 5, ove e' identificato come «Chiesa di San Salvatore (ex Santa Maria della Pieve)»;
Considerato che la Chiesa di San Salvatore e' stata gravemente danneggiata dal sisma del 2016 e il suo intervento di recupero veniva affidato al comune quale soggetto attuatore e presuntivamente stimato per un importo pari a euro 1.400.000,00;
Considerato che tuttavia il suddetto intervento non veniva inserito tra quelli di cui all'art. 3 della medesima ordinanza speciale n. 19 del 2021 e conseguentemente non veniva finanziato;
Considerato che la relazione del sub-commissario all'ordinanza speciale n. 19 del 2021 da' atto che:
l'edificio assolve ad una significativa funzione pubblica per la vita religiosa della citta' ed e' considerato come dotato di valore fortemente identitario dalla popolazione locale;
l'edificio e' considerato il punto di unione tra le diverse frazioni di Arquata, ha un valore simbolico identitario e di aggregazione per la comunita';
la ricostruzione dell'edificio in oggetto e' suscettibile di favorire la ripresa sociale della citta';
l'edificio riveste elevato valore culturale e artistico e si rende pertanto necessario realizzarne il recupero, per quanto possibile, nel rispetto de1 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;
Considerato che l'intervento in oggetto riveste carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per le ragioni sopra descritte;
Considerato che la rilevanza pubblica dell'intervento e' attestata dal suo inserimento nell'allegato 1 alla relazione all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, e che solo per ragioni di pianificazione degli interventi finora non si e' potuto procedere all'avvio dell'intervento;
Considerato altresi' il carattere di urgenza dell'intervento, non solo per il recupero della funzionalita' pubblica ma anche per il valore identitario e simbolico del manufatto;
Considerato che dalla predetta nota emerge la necessita' di integrare i finanziamenti disposti con l'ordinanza speciale n. 19 del 2021 secondo la stima previsionale gia' contenuta nella predetta ordinanza speciale, pari a euro 1.400.000,00, affidando l'intervento all'USR Marche quale soggetto attuatore;
Ritenuto pertanto che si possa accordare un finanziamento integrativo all'ordinanza speciale n. 19 del 2021, per un importo pari a euro 1.400.000,00;
Ritenuto altresi' di inserire all'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 19 la previsione espressa dell'intervento in oggetto;
Ritenuto di individuare, per l'intervento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Ritenuto che sia possibile riconoscere all'USR Marche la gestione diretta dell'intervento in oggetto per la sua capacita' operativa ed esperienza;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12;
Ritenuto altresi' di stanziare le risorse necessarie a finanziare il predetto intervento, pari a euro 1.400.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Ritenuto pertanto che ricorrano tutti i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto il suddetto intervento si qualifica come urgente e di particolare criticita';
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Arquata del Tronto;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Individuazione dell'intervento di ricostruzione della Chiesa di San
Salvatore in Comune di Arquata del Tronto come di particolare
criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento in Comune di Arquata del Tronto relativo a «riparazione danni, consolidamento e miglioramento sismico del Chiesa di San Salvatore (ex Santa Maria della Pieve)», come meglio descritto nell'allegato sub 1) all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto», per una stima previsionale quantificata e condivisa tra ufficio tecnico comunale, Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e struttura del sub Commissario, in euro 1.400.000,00.
2. L'intervento di cui al comma 1 risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, gia' evidenziati dalla relazione del sub Commissario di cui all'allegato sub 1) all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021:
l'edificio assolve ad una significativa funzione pubblica per la vita religiosa della citta' ed e' considerato come dotato di valore fortemente identitario dalla popolazione locale;
l'edificio e' considerato il punto di unione tra le diverse frazioni di Arquata, ha un valore simbolico identitario e di aggregazione per la comunita';
la ricostruzione dell'edificio in oggetto e' suscettibile di favorire la ripresa sociale della citta';
l'edificio riveste elevato valore culturale e artistico e si rende pertanto necessario realizzarne il recupero, per quanto possibile, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune di Arquata del Tronto, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura commissariale, nell'allegato sub 1) all'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
4. All'art. 3, comma 1, lettera b) dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021, dopo l'intervento n. 4 e' inserito l'intervento n. «4-bis. edificato privato esterno al nucleo del centro storico (Chiesa di San Salvatore (ex Santa Maria della Pieve), euro 1.400.000,00», per il quale e' designato quale soggetto attuatore l'USR Marche.
5. All'art. 8, comma 1, dopo le parole «lettera b» sono aggiunte le seguenti «n. 3 e 4».
6. L'art. 16, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 e' sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 19.269.000,00, di cui euro 16.271.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, e euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati. La spesa per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, trova copertura quanto a euro 6.200.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto ad euro 1.500.000,00 trova copertura in donazioni private; l'ulteriore spesa per euro 8.571.000,00 trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'; la spesa per euro 2.998.000,00 per la progettazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 2, non ancora finanziati, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.».
 
Art. 2

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 1.400.000, con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 3 agosto 2025 e' pari a euro 1.030.315.087,19, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 920.404.424,12;
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 6 agosto 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2480