Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 6 agosto 2025
Modifiche all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023. (Ordinanza speciale n. 127).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;
Vista l'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, recante «Interventi nella frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto»;
Viste, altresi', le ordinanze speciali:
n. 81 del 27 giugno 2024, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023»;
n. 87 del 3 ottobre 2024, recante «Modifiche ed integrazioni alle ordinanze speciali n. 80 del 26 giugno 2024, n. 7 del 6 maggio 2021, n. 66 del 6 dicembre 2023, n. 16 del 15 luglio 2021, n. 29 del 31 dicembre 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023 (rubricato «Disposizioni relative al movimento franoso della frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto»), come risultante dalle modifiche e dalle integrazioni apportate dalle richiamate ordinanze speciali numeri 81 e 87 del 2024, il quale stabilisce che:
1. Il presente articolo disciplina le modalita' di esecuzione degli interventi di ricostruzione privata nella zona interessata da fenomeni franosi della frazione di Borrano del Comune di Civitella del Tronto, cosi' come individuata con lo studio di approfondimento geofisico condotto dal Dipartimento di scienze della salute e del territorio dell'Universita' di Chieti-Pescara in collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, con le amministrazioni interessate.
2. La zona di dissesto e' perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione in conformita' alle risultanze dello studio di approfondimento di cui al comma 1.
3. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18-decies del decreto-legge n. 8 del 2017, gli edifici privati ubicati nella zona dichiarata in frana e perimetrata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, sono demoliti e delocalizzati secondo le modalita' e i criteri previsti dal testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 130 del 15 dicembre 2022, nei limiti di compatibilita' e salvo quanto previsto nel presente articolo.
4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma che precede, non e' richiesta la dichiarazione di inagibilita' dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ne' la sua classificazione come non utilizzabile secondo la procedura FAST di cui all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016. A tal fine, l'adozione dell'ordinanza di sgombero dell'immobile adottata dal sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' condizione sufficiente ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione degli immobili, nonche' della fruizione delle misure di sostegno alla popolazione coinvolta.
5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto di delocalizzazione, ovvero per l'acquisto di immobile alternativo alla delocalizzazione, e' determinato ai sensi degli articoli 23, 29 e 30 del testo unico della ricostruzione privata. Si applicano gli incrementi, le maggiorazioni e le ulteriori disposizioni previste dai richiamati articoli 23, 29 e 30. In deroga a quanto disposto dagli articoli 41 e 44 del testo unico della ricostruzione privata, nel costo ammissibile per la ricostruzione degli edifici e nel limite del contributo parametrico spettante, sono compresi gli interventi di ricostruzione delle recinzioni ove esistenti.
5-bis. Per gli edifici in corso di costruzione, nonche' per quelli privi dei requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere considerati agibili e utilizzabili a fini abitativi e produttivi in quanto collabenti, fatiscenti o privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura), e' riconosciuto un contributo nella misura prevista dalla tabella 6a degli allegati 4 e 5 al testo unico della ricostruzione privata per i soli interventi di demolizione, rimozione dei materiali e pulizia dell'area. Per l'accertamento dello stato di collabenza, nonche' per gli immobili rientranti nella categoria catastale di gruppo F, si applica la tabella dell'allegato 14 al TURP.
5-ter. L'istanza per la concessione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario entro e non oltre il termine di dodici mesi dalla data di notificazione dell'ordinanza sindacale di sgombero di cui al comma 4. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo, nonche' la decadenza dalla fruizione delle ulteriori misure di assistenza alloggiativa eventualmente percepite dal soggetto interessato.
5-quater. In favore dei proprietari, degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento, dei comodatari o degli assegnatari delle unita' immobiliari oggetto di delocalizzazione ai sensi del presente articolo, e' riconosciuto un contributo per traslochi e/o depositi dei mobili e delle suppellettili contenuti negli immobili dichiarati inutilizzabili e sgomberati, secondo le modalita' e i criteri previsti dall'ordinanza commissariale n. 21 del 28 aprile 2017.
6. Per il coordinamento degli interventi di cui ai commi che precedono e' individuato l'Ufficio speciale per la ricostruzione Abruzzo Sisma 2016 che opera secondo le procedure, le modalita' e i termini indicati nel testo unico della ricostruzione privata.
7. In attuazione delle risultanze scientifiche dello studio di cui al comma 1 e al fine della messa in sicurezza della porzione di area interessata dal dissesto e non delocalizzata, nonche' delle infrastrutture ivi presenti, e' individuato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi strutturali di mitigazione del movimento franoso, per un importo pari ad euro 5.500.000,00, descritto nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8. Il Comune di Civitella del Tronto 7 e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al comma 7 e per l'esecuzione degli interventi puo' applicare, senza pregiudizio delle facolta' e delle deroghe gia' previste a legislazione vigente, le norme di semplificazione ed accelerazione previste dal combinato disposto dell'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023.
9. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Presidente della Regione Abruzzo - Vice Commissario e' delegato per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione del progetto di cui al comma 7 e per l'emissione del decreto di concessione del contributo.
10. Le economie derivanti dal ribasso d'asta della gara delle opere di cui al comma 7 possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e in mancanza dette somme rientrano nella disponibilita' del Commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento»;
Ritenuto di disporre un termine piu' ampio per la presentazione dell'istanza finalizzata dalla concessione dei contributi da parte dei soggetti interessati, rispetto a quello di dodici mesi dalla data di notificazione dell'ordinanza di sgombero attualmente previsto dall'art. 1, comma 5-ter, dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023;
Ritenuto congruo fissare tale termine in trenta mesi sempre decorrenti dalla data di notificazione dell'ordinanza di sgombero;
Ritenuto di consentire di usufruire di tale nuovo termine anche in favore dei soggetti per i quali - alla data di entrata in vigore della presente ordinanza - sia eventualmente decorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 1, comma 5-ter, dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nelle azioni di ricostruzione del Comune di Civitella del Tronto, frazione di Borrano;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche all'ordinanza speciale n. 66
del 6 dicembre 2023

1. All'art. 1, comma 5-ter, dell'ordinanza speciale n. 66 del 6 dicembre 2023, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 5-ter dell'ordinanza speciale n. 66 del 2023, come modificato dall'art. 1 di questa ordinanza, si applicano anche ai soggetti per i quali sia decorso (alla data di entrata in vigore della presente ordinanza) il termine di dodici mesi dalla data di notificazione della relativa ordinanza sindacale di sgombero.
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 6 agosto 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2479