Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 ottobre 2025
Disposizioni attuative degli obblighi informativi in materia di imposizione integrativa e di recepimento della direttiva UE 2025/872 del 14 aprile 2025.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui e' stato delegato il Governo a recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, seguendo altresi' l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'OCSE sull'imposizione minima globale;
Visto l'art. 51, comma 8, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, che rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita', degli elementi e delle condizioni per la trasmissione della comunicazione rilevante, in coerenza con la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022 e con le regole OCSE;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2025, recante l'obbligo di notifica dell'impresa dichiarante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025;
Visto l'art. 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 209 del 2023, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative dei contenuti del Commentario alle Regole OCSE, approvato e pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modificazioni, e delle Guide amministrative previste nell'art. 8.3 delle suddette Regole OCSE e del loro aggiornamento;
Vista la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014;
Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;
Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale prevede che l'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;
Considerata la necessita' di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia - Regole OCSE contro l'erosione della base imponibile globale (Secondo Pilastro);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, s'intende per:
a) «Accordo qualificato tra autorita' competenti»: un accordo bilaterale o multilaterale in essere tra due o piu' autorita' fiscali al fine di consentire lo scambio automatico delle informazioni relative alle Comunicazioni rilevanti. Con riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio del 14 aprile 2025 costituisce un Accordo qualificato tra autorita' competenti;
b) «Comunicazione rilevante»: comunicazione presentata utilizzando il modello tipo di cui all'Allegato 1 dalla controllante capogruppo, dall'Impresa designata, dall'Impresa locale designata o dall'impresa o entita' a controllo congiunto;
c) «Decreto legislativo»: il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e relativi allegati;
d) «Decreto sugli obblighi di notifica»: il decreto ministeriale del 25 febbraio 2025, recante disposizioni sull'obbligo di notifica dell'impresa dichiarante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2025;
e) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.
f) «Esercizio transitorio»: esercizio di cui all'art. 54, comma 1, del decreto Legislativo che, ai fini degli obblighi di comunicazione e di notifica, non tiene conto degli effetti dell'opzione per i Regimi semplificati ne' dell'opzione per i Regimi di esclusione.
g) «Impresa designata»: impresa, diversa dalla controllante capogruppo, localizzata in un Paese che, con riferimento all'esercizio oggetto della Comunicazione rilevante, ha in essere un Accordo qualificato tra autorita' competenti con lo Stato italiano;
h) «Impresa dichiarante»: impresa che presenta la Comunicazione rilevante sulle imposte di cui all'art. 9 del decreto legislativo secondo quanto disposto nell'art. 51 del medesimo decreto legislativo;
i) «Impresa locale designata»: l'impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano designata dalle altre imprese del gruppo ivi localizzate e dalle entita' apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano a presentare, per loro conto, la Comunicazione rilevante o il modello previsto nel decreto sugli Obblighi di notifica o entrambi;
j) «Paese di attuazione»: un Paese che ha implementato l'imposta minima integrativa o l'imposta minima integrativa equivalente o l'imposta minima suppletiva o l'imposta minima suppletiva equivalente o entrambe le tipologie di imposte;
k) «Paese QDMTT»: un Paese che ha implementato solo l'imposta minima nazionale equivalente;
l) «Periodo transitorio»: il periodo cui si applica il sistema transitorio di rendicontazione semplificata di cui all'art. 5, che comprende tutti gli esercizi decorrenti dal 31 dicembre 2028 o prima di tale data ma con l'esclusione dell'esercizio che termina dopo il 30 giugno 2030;
m) «Porti sicuri»: i requisiti dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente indicati nell'Allegato A, capitolo 3, del documento pubblicato dall'OCSE «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Consolidated Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model Rules (2025)»;
n) «Regimi di esclusione»: i regimi indicati negli articoli 37 e 56 del decreto Legislativo;
o) «Regimi semplificati»: i regimi di semplificazione previsti e disciplinati da un accordo internazionale di cui all'art. 39, comma 2, del decreto Legislativo;
p) «Regole OCSE»: le Regole modello approvate il 14 dicembre 2021 e pubblicate nel documento «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» e successive modifiche, il relativo Commentario e le Guide amministrative approvate dal Quadro inclusivo sul BEPS.
2. Le disposizioni del presente decreto sono interpretate ed applicate tenendo conto delle definizioni contenute nel decreto legislativo ed in modo da assicurare il rispetto dell'approccio comune di cui all'art. 9 del decreto legislativo.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Obbligo di presentazione

1. A decorrere dall'esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, ciascuna impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano e ciascuna entita' apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano presenta all'Agenzia delle entrate la Comunicazione rilevante relativa agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale al quale appartiene rientra nell'ambito applicativo dell'imposizione integrativa.
2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione i soggetti del comma 1 che individuano un'Impresa locale designata o un'Impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la Comunicazione rilevante per loro conto, secondo le modalita' e alle condizioni stabilite nel decreto sugli Obblighi di notifica. Ai fini del periodo precedente, non possono essere designate le imprese o la controllante capogruppo localizzate in uno Stato membro che e' un Paese QDMTT.
3. I soggetti indicati al comma 1 che presentano la Comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate possono adempiere all'obbligo informativo per conto di altre imprese ed entita' del gruppo, in qualita' di Imprese locali designate o di Imprese designate o di controllanti capogruppo.
4. Le entita' a controllo congiunto e le entita' sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano, soggette all'imposta minima nazionale, presentano la Comunicazione rilevante all'Agenzia delle entrate in assenza della controllante capogruppo, dell'Impresa designata o di un'altra impresa del gruppo ivi localizzata che presenta tale comunicazione per loro conto.
5. Se non e' stata nominata un'Impresa designata, ogni controllante capogruppo localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla presenta la Comunicazione rilevante contenente le informazioni e i dati di cui all'art. 4 riguardanti tutti i gruppi che compongono il gruppo a controllante multipla.
6. Non sono tenute a presentare la Comunicazione rilevante le entita' escluse dall'imposizione integrativa ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, per le quali non e' esercitata l'opzione di cui al comma 3 del citato art. 11.
 
Art. 3

Fonte dei dati

1. Quando, in relazione a un esercizio, piu' Paesi hanno diritti d'imposizione su un gruppo multinazionale, l'Impresa dichiarante localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione rilevante secondo le Regole OCSE.
2. Ai fini del comma 1, l'Impresa dichiarante segnala le eventuali divergenze tra le Regole OCSE e la normativa sull'imposizione integrativa adottata dai Paesi con diritti d'imposizione. L'amministrazione fiscale italiana, in qualita' di Paese con diritti d'imposizione, puo' richiedere al gruppo multinazionale ulteriori informazioni sulle suddette divergenze per eseguire la valutazione del rischio fiscale effettivo e verificare la correttezza dell'imposizione integrativa dovuta dal gruppo secondo la propria legislazione nazionale.
3. Quando, in relazione ad un esercizio, e' un solo Paese ad avere diritti d'imposizione su un gruppo multinazionale, l'Impresa dichiarante localizzata in Italia compila la pertinente Comunicazione rilevante secondo la normativa di quel Paese. Il periodo precedente si applica anche ai gruppi nazionali.
4. Quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene, direttamente o indirettamente, una entita' a controllo congiunto o un'entita' sussidiaria a controllo congiunto soggette all'imposta minima nazionale equivalente in un altro Paese, l'Impresa dichiarante localizzata in Italia compila la Comunicazione rilevante secondo le Regole OCSE o secondo la normativa del Paese che applica l'imposta minima nazionale equivalente se tale imposta ha i requisiti per essere considerata un Porto sicuro.
 
Art. 4

Contenuto della comunicazione rilevante

1. La Comunicazione rilevante, costituita da una sezione generale e da piu' sezioni giurisdizionali, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l'imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all'Allegato 1.
2. Nella sezione generale sono fornite le indicazioni di carattere generale sul gruppo multinazionale o nazionale, sulla sua struttura e sull'identificazione dell'Impresa dichiarante. Nella medesima sezione e' fornita una sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti l'applicazione dell'imposizione integrativa in ogni Paese in cui il gruppo multinazionale opera.
3. Le sezioni giurisdizionali sono compilate in relazione a ciascun Paese in cui il gruppo opera e contengono informazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui Regimi semplificati e sui Regimi di esclusione. Quando non operano i Regimi semplificati o i Regimi di esclusione, il gruppo effettua i calcoli per determinare l'aliquota di imposizione effettiva, l'importo dell'imposizione integrativa e, se questa e' dovuta, la relativa imputazione. Le sezioni di cui al primo periodo sono utilizzate anche ai fini dei calcoli dell'imposta minima nazionale o dell'imposta minima nazionale equivalente.
 
Art. 5

Sistema transitorio di rendicontazione semplificata

1. Durante il Periodo transitorio, il gruppo multinazionale puo' scegliere un sistema di rendicontazione semplificata per i Paesi in relazione ai quali l'imposizione integrativa non e' dovuta o, se dovuta, non e' imputata alle singole imprese o entita' a controllo congiunto. Il periodo precedente si applica anche al gruppo nazionale di cui all'art. 3, comma 4.
2. L'Impresa dichiarante localizzata in Italia, appartenente al gruppo che ha operato la scelta di cui al comma 1, non indica nella Comunicazione rilevante le rettifiche riferite a ciascuna impresa ed entita' riguardanti l'utile o perdita contabile netta dell'esercizio, le imposte rilevanti e le imposte anticipate e differite, ma indica tali rettifiche su base netta.
3. La scelta di cui al comma 1 necessita dei seguenti elementi:
a) un sistema contabile che facilita un approccio per Paese e consente di effettuare i calcoli in modo accurato e affidabile come richiesto dalle Regole OCSE, inclusa l'identificazione della corretta localizzazione di ciascuna impresa ed entita' a controllo congiunto del gruppo e l'applicazione dell'imposizione integrativa su base singola o per sottoinsiemi di imprese o di entita' considerate autonomamente ai fini dell'imposta;
b) un processo in atto che attribuisce ai Paesi le informazioni contabili in modo affidabile e assicura la loro aggregazione nel bilancio consolidato;
c) procedure amministrative e contabili idonee a identificare, in maniera analitica, tutte le necessarie rettifiche da apportare ai fini della determinazione dell'imposizione integrativa in relazione a ciascun Paese e, laddove necessario, ad assicurare l'accuratezza del calcolo dell'imposizione integrativa e di ciascuna rettifica riferita alla singola impresa o entita' a controllo congiunto.
4. L'Impresa dichiarante di cui al comma 2 prepara le informazioni di supporto alla Comunicazione rilevante includendo la documentazione riguardante la procedura mediante la quale i dati contabili vengono attribuiti a ciascun Paese e, se necessario, a ciascuna impresa ed entita' a controllo congiunto e aggregati nel bilancio consolidato nonche' la procedura mediante la quale vengono individuate e calcolate le rettifiche rilevanti.
5. Il sistema di rendicontazione semplificata non limita il diritto dell'amministrazione finanziaria di richiedere al gruppo ulteriori dati e informazioni al fine di verificare la correttezza dei calcoli per determinare l'imposizione integrativa.
 
Art. 6

Termine di presentazione

1. La Comunicazione rilevante, contenente le informazioni e i dati di cui all'art. 4, e' trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la Comunicazione rilevante si riferisce.
2. In deroga al comma 1, la Comunicazione rilevante e' trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'Esercizio transitorio.
3. Il termine di scadenza per gli obblighi informativi e di notifica previsti all'art. 51 del decreto legislativo, indipendentemente dall'inizio e dalla durata dell'esercizio, non puo' essere anteriore al 30 giugno 2026.
 
Art. 7

Effetti della omessa o ritardata presentazione

1. La Comunicazione rilevante gia' trasmessa all'Agenzia delle entrate puo' essere modificata dall'Impresa dichiarante attraverso la trasmissione di un nuovo modello, che sostituisce il precedente, entro i termini previsti all'art. 6.
2. In caso di omessa o ritardata presentazione della Comunicazione rilevante e nelle altre fattispecie previste dall'art. 51, comma 9, del decreto legislativo, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel medesimo art. 51, comma 9, del decreto legislativo.
 
Art. 8

Scambio di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate scambia automaticamente con ogni altro Stato membro dell'Unione europea e con ogni altro Paese con il quale e' in vigore un Accordo qualificato tra Autorita' competenti, le informazioni contenute nella Comunicazione rilevante ricevuta dalla controllante capogruppo o dall'Impresa designata localizzate nel territorio dello Stato italiano, sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10. Il primo esercizio oggetto della Comunicazione rilevante a cui si riferiscono le informazioni da scambiare tra Stati membri e' il primo esercizio che inizia a decorrere dal 31 dicembre 2023.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono scambiate entro e non oltre tre mesi dal termine per la presentazione della Comunicazione rilevante relativa all'esercizio cui le informazioni si riferiscono.
3. In deroga al comma 2, le informazioni di cui al comma 1 sono scambiate con riferimento al primo esercizio in relazione al quale e' in vigore un Accordo qualificato tra autorita' competenti entro e non oltre sei mesi dal termine di presentazione della relativa Comunicazione rilevante. In ogni caso, le suddette informazioni sono scambiate per la prima volta tra Stati membri a decorrere dal 1° dicembre 2026.
4. Le informazioni di cui al comma 1, contenute nella Comunicazione rilevante ricevuta dopo la scadenza del relativo termine di presentazione, sono scambiate entro tre mesi dalla data di ricezione.
5. L'Agenzia delle entrate mantiene la riservatezza delle informazioni contenute nella Comunicazione rilevante, in misura non inferiore a quanto stabilito ai sensi delle disposizioni della convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.
 
Art. 9

Collaborazione in materia di rettifiche, conformita'
ed applicazione della comunicazione rilevante

1. Se l'Agenzia delle entrate ritiene che siano da rettificare le informazioni contenute in una Comunicazione rilevante, ricevute sulla base di un Accordo qualificato tra Autorita' competenti, ne informa senza indugio l'amministrazione fiscale del Paese che ha effettuato lo scambio.
2. Se l'Agenzia delle entrate e' la destinataria della segnalazione di cui al comma 1, proveniente dall'autorita' competente di un altro Paese, e concorda sul fatto che sono da rettificare le informazioni che ha inviato sulla base di un Accordo qualificato tra Autorita' competenti, adotta senza indugio misure adeguate ad ottenere le informazioni corrette dalla controllante capogruppo o dall'Impresa designata localizzate in Italia. L'Agenzia delle entrate comunica senza indugio la Comunicazione rilevante rettificata a tutte le amministrazioni fiscali dei Paesi per i quali tali informazioni sono oggetto di scambio conformemente all'Accordo qualificato tra autorita' competenti.
3. Se l'Agenzia delle entrate, destinataria della notifica di cui all'art. 51, comma 4, del decreto legislativo, non ha ricevuto le informazioni oggetto di scambio, segnala tale circostanza al Paese che avrebbe dovuto inviare tali informazioni. Se l'Agenzia delle entrate riceve la suddetta segnalazione dall'autorita' competente di un altro Paese, verifica il motivo della mancata trasmissione della Comunicazione rilevante interessata e ne informa il Paese che ha fatto la segnalazione entro un mese dal ricevimento della stessa, specificando l'eventuale termine previsto per lo scambio della Comunicazione rilevante.
4. In caso di scambio tra Stati membri dell'Unione europea, il termine di cui al comma 3 e' stabilito in modo da non superare i tre mesi dal ricevimento della segnalazione dello scambio non avvenuto. Se entro la nuova data prevista per lo scambio, l'Agenzia delle entrate non riceve le informazioni che avrebbe dovuto ricevere dall'autorita' competente dell'altro Stato membro, i soggetti del gruppo che erano stati esonerati dall'obbligo di presentazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, presentano la Comunicazione rilevante entro un mese dal ricevimento dell'apposito avviso dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 10

Diffusione dei dati

1. La Comunicazione rilevante contiene i calcoli dell'imposizione integrativa dovuta dal gruppo in tutti i Paesi in cui sono localizzate le sue imprese ed entita' a controllo congiunto, inclusi i Paesi che non hanno adottato le Regole OCSE.
2. La sezione generale della Comunicazione rilevante e' fornita ai Paesi di attuazione in cui sono localizzate la controllante capogruppo, le imprese e le entita' a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale.
3. La sezione generale della Comunicazione rilevante, ad esclusione della sintesi delle informazioni di alto livello riguardanti l'applicazione dell'imposizione integrativa del gruppo, e' fornita ai Paesi QDMTT:
a) in cui sono localizzate le imprese del gruppo multinazionale;
b) in cui e' localizzata una entita' a controllo congiunto o un membro del gruppo a controllo congiunto del gruppo multinazionale o nazionale, assoggettati ad imposta minima nazionale o ad imposta minima nazionale equivalente;
c) in cui l'imposta minima nazionale o l'imposta minima nazionale equivalente e' applicata a un'entita' apolide o a una entita' a controllo congiunto apolide del gruppo multinazionale o nazionale.
4. Una o piu' sezioni giurisdizionali sono fornite ai Paesi con diritti di imposizione, secondo le Regole OCSE, della direttiva o della normativa sull'imposta minima nazionale o sull'imposta minima nazionale equivalente, in relazione ai quali tali sezioni si riferiscono. In deroga al periodo precedente:
a) ai Paesi di attuazione con una percentuale di attribuzione dell'imposta minima suppletiva equivalente pari a zero e' fornita solo la parte della Comunicazione rilevante contenente le informazioni sull'attribuzione della suddetta imposta in relazione a tale Paese;
b) ai Paesi di attuazione in cui si trova la controllante capogruppo sono fornite tutte le sezioni giurisdizionali.
5. L'Impresa dichiarante indica le categorie in cui rientra ciascun paese di attuazione o paese QDMTT in cui sono localizzate le imprese ed entita' a controllo congiunto del gruppo, nonche' le sezioni e i dati pertinenti contenuti nella Comunicazione rilevante da fornire ad ogni paese di attuazione o paese QDMTT.
6. In alternativa al comma 5, l'Impresa dichiarante puo' scegliere di fornire tutti i dati e le informazioni contenuti nella Comunicazione rilevante a ciascun paese di attuazione o paese QDMTT in cui sono localizzate le imprese ed entita' a controllo congiunto del gruppo.
 
Art. 11

Modalita' di presentazione della comunicazione rilevante

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la presentazione della Comunicazione rilevante e l'applicazione del presente decreto.
 
Art. 12

Utilizzo dei dati

1. Il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate utilizzano i dati contenuti nella Comunicazione rilevante a supporto dell'attivita' di amministrazione e applicazione della legislazione nazionale in materia fiscale.
2. A fini del comma 1, l'Agenzia delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla Comunicazione rilevante al Dipartimento delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2025

Il Vice Ministro: Leo