| Gazzetta n. 251 del 28 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 17 ottobre 2025 |
| Riconoscimento del Consorzio nazionale per la tutela della Grappa ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui al decreto 29 agosto 2023, n. 233, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IG «Grappa». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto in particolare l'art. 37 del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 secondo cui le indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate nell'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 e quindi protette da tale regolamento sono automaticamente protette in quanto indicazioni geografiche in virtu' del regolamento (UE) n. 2019/787; Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione; Viste inoltre le premesse sulle quali e' fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica; Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto; Visto il regolamento (UE) n. 2025/26 della Commissione del 30 ottobre 2024 che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, concernente la modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica della "Grappa"». Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2023, n. 233, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2023, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 2019/787, n. 1235/2021 e n. 1236/2021, per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche di disciplinare e la cancellazione della registrazione; Vista l'iscrizione della IG «Grappa», nel registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione, di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143, con il numero PGI-IT- 01844 del 13 febbraio 2008; Vista l'istanza presentata dal Consorzio nazionale per la tutela della grappa con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e l'attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui al decreto 29 agosto 2023, n. 233 per la IG «Grappa»; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui a sopra citato decreti ministeriali; Considerato che la condizione richiesta dall'art. 4, comma 3, lettera a), n. 1) del decreto 29 agosto 2023, n. 233, relativo ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle bevande spiritose ottenute per distillazione, e' soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «distillatori» e' maggiore del 30 per cento e la quantita' in litri anidri prodotta dalla citata categoria, rappresenta almeno il 66 per cento della produzione controllata dall'Organismo delegato nel periodo significativo di riferimento; Considerato che la predetta verifica e' stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio con nota prot. n. 9 - 2025 del 19 marzo 2025 (prot. Masaf n. 127662/2025) e dell'attestazione rilasciata dall'organismo delegato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota prot. n. 406057 del 1° luglio 2025 (prot. Masaf n. 298110/2025); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025; Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025 n. 99324; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio nazionale per la tutela della grappa al fine di consentirgli l'esercizio delle attivita' sopra richiamate e specificatamente indicate al decreto 29 agosto 2023, n. 233 per la IG «Grappa»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Consorzio nazionale per la tutela della grappa e' riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste al decreto 29 agosto 2023, n. 233 sulla IG «Grappa», iscritta nel registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione con il numero PGI-IT- 01844 del 13 febbraio 2008. |
| | Art. 2
1. Lo statuto del Consorzio nazionale per la tutela della grappa, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 35, e' conforme alle prescrizioni dell'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e del decreto 29 agosto 2023, n. 233. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IG «Grappa». |
| | Art. 3
1. Il Consorzio nazionale per la tutela della grappa non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. |
| | Art. 4
1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti, in conformita' a quanto stabilito per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose ottenute per distillazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto 29 agosto 2023, n. 233. 2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IG «Grappa» appartenenti alle categorie «distillatori» ed «elaboratori», sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela. |
| | Art. 5
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 1, comma 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e dal decreto 29 agosto 2023, n. 233. 3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica «Grappa» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 17 ottobre 2025
Il dirigente: Gasparri |
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