Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 24 luglio 2025
Aggiornamento degli allegati 1 e 3 di cui al decreto 12 gennaio 2012, recante «Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'articolo 5 del decreto del 13 aprile 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre misure contenute nel medesimo decreto».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 21, concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 dicembre 2024, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 al n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale e' stato conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale e' stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, con il quale e' stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, e' stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con il quale si e' proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013, recante «Aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario»;
Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformita', rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Dato atto, altresi', che nell'ambito della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2024, recante «Costituzione di due tavoli di lavoro con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per le attivita' inerenti alle tematiche della formazione e della sicurezza nell'ambito delle attivita' del volontariato di protezione civile»;
Considerato il parere favorevole espresso del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella riunione plenaria del 17 dicembre 2024;
Vista la nota del 25 giugno 2025 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la quale lo stesso ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui agli allegati 1 e 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
Considerato che l'esigenza di revisione ed aggiornamento degli allegati si e' resa necessaria alla luce del mutato contesto di attivita' del volontariato organizzato di protezione civile;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 citato in premessa gli allegati 1 e 3 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 3 del presente decreto.
2. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2436
 
Allegato 1
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
L'Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e' modificato come segue:
Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. 1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011 (o sue modifiche e integrazioni) si individuano di minima gli scenari di rischio di cui alla tipologia dei rischi di protezione civile art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018.
Si riportano di seguito gli scenari di rischio per i quali le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 possono svolgere attivita' a supporto del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilita' previste.
Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex art. 16, decreto legislativo 1/2018.
Tali scenari si identificano in:
1. rischio sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi (art. 16, comma 1);
2. rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali (art. 16, comma 2). In tali ambiti, l'azione del Servizio nazionale di protezione civile e' suscettibile di esplicarsi, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati dalle specifiche norme di settore.
3. eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (art. 16, comma 3).
Il volontariato organizzato puo' essere chiamato a svolgere nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del codice - e generalmente a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti - il proprio intervento in occasione dei seguenti contesti di rischio caratterizzati dall'assenza degli specifici rischi di protezione civile di cui all'art. 16, decreto legislativo n. 1/2018.
4. contesti di operativita' ordinaria, attivita' di previsione, nell'ambito degli scenari 1, 2 e 3, pianificazione, diffusione della conoscenza;
5. attivita' sociale, addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, assistenza alla popolazione in occasione di disinnesco ordigni bellici;
6. eventi diversi dalle emergenze che, seppur concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita' (eventi a rilevante impatto locale);
7. inoltre, il volontariato organizzato puo' intervenire a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti, nei seguenti contesti assimilabili a scenari di protezione civile:
a) incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
b) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
c) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
d) attivita' di difesa civile, sicurezza cibernetica, infrastrutture critiche per l'impatto che gli eventi correlati possono avere sul territorio;
e) attivita' operative a seguito di sversamento e spiaggiamento di prodotti petroliferi e di inquinamento da idrocarburi;
f) attivita' operative a seguito di disinnesco di ordigni bellici;
g) ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018 e in ambiente diverso da quello montano e ipogeo.
Per tali ambiti di intervento, il supporto del volontariato organizzato di protezione civile puo' essere realizzato esclusivamente attraverso il coordinamento delle strutture operative responsabili dell'intervento ovvero dai soggetti competenti per lo stesso in via ordinaria.
In relazione agli scenari di rischio elencati, e' possibile individuare ambiti di intervento piu' specifici ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
Per gli eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possano determinare criticita' organizzative e rilevante impatto locale, pur non trattandosi di attivita' rientranti nell'azione di protezione civile e' possibile che i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile siano chiamati ad assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di assistenza alla popolazione ed attivita' organizzative purche' strettamente collegate ai compiti previsti nel successivo punto 2. 2. Descrizione dei compiti del volontariato organizzato di protezione
civile nell'ambito degli scenari di rischio
Nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 si esplicano i compiti del volontariato organizzato di protezione civile.
Per tali scenari e contesti possono essere collegati uno o piu' dei seguenti compiti svolti dal volontariato organizzato di protezione civile:
supporto organizzativo ed amministrativo nell'ambito dei centri di coordinamento e delle sale operative;
presidio e monitoraggio del territorio;
informazione alla popolazione;
assistenza alla popolazione in relazione agli specifici scenari di rischio;
assistenza all'evacuazione di persone, animali e cose dagli scenari operativi;
logistica, trasporti e movimentazione di attrezzature e materiali e mezzi;
allestimento, gestione e ripristino di aree e centri per l'assistenza alla popolazione anche in riferimento agli aspetti impiantistici;
predisposizione e somministrazione pasti;
uso e conduzione di veicoli o attrezzature speciali;
attivita' di ripristino dello stato dei luoghi;
attivita' conseguente la previsione e l'accadimento di fenomeni atmosferici avversi;
antincendio boschivo e d'interfaccia;
attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
soccorso e salvataggio;
ricerca di persone disperse/scomparse;
attivita' in ambiente acquatico e subacqueo;
salvaguardia dei beni culturali in emergenza;
gestione tecnica in emergenza;
gestione ordinaria delle attivita' e delle sedi associative e dell'attrezzatura e mezzi in dotazione al volontariato;
pianificazione di protezione civile.
Resta inteso che nei contesti di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti debbono essere attribuiti sulla base di quanto individuato dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive regioni e province autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza, fermo restando che per le attivita' per cui e' richiesta dalle norme vigenti una specifica abilitazione di tipo specialistico/professionale questa sia acquisita dal legale rappresentante dell'organizzazione, a corredo della scheda personale del volontario. 3. Descrizione degli ambiti di intervento correlati agli scenari e
contesti di rischio e relative attivita'
In relazione agli scenari e contesti di rischio elencati al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
In riferimento ai compiti del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito degli scenari di rischio di cui al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare, la relativa formazione e l'addestramento necessario.
Con specifici documenti successivi, emanati d'intesa tra il Dipartimento, la Commissione di protezione civile delle regioni e province autonome e sentito il Comitato nazionale del volontariato organizzato, saranno individuate le modalita' per omogeneizzare tali aspetti, anche al fine di supportare le decisioni dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato in merito all'impiego operativo dei singoli volontari ed al relativo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
Allegato 3
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 1. Finalita'
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attivita' di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attivita' di educazione e promozione alla salute. 2. Contenuti
Il controllo sanitario previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalita' specifiche sopra richiamate:
visita medica;
vaccinazioni secondo quanto previsto dai piani vaccinali regionali. 3. Periodicita'
Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai sessanta anni;
con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai sessanta anni.
L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalita' degli iscritti. 4. Procedure
Il controllo sanitario si effettua mediante una visita medica secondo procedure che saranno definite attraverso specifici accordi con i soggetti istituzionali interessati. 5. Procedimenti di verifica e controllo
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.
A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.
La Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali. 6. Applicazione del decreto legislativo n. 1/2018
Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40, decreto legislativo n. 1/2018, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato. 7. Disposizioni specifiche in materia di lotta agli incendi boschivi
E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa. 8. Disposizioni relative alle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione autonoma Valle d'Aosta restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' del presente decreto.
La presente clausola si applica a tutti i contenuti del decreto.
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 21, concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 dicembre 2024, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 al n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale e' stato conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale e' stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, con il quale e' stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, e' stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con il quale si e' proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013, recante «Aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario»;
Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformita', rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Dato atto, altresi', che nell'ambito della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2024, recante «Costituzione di due tavoli di lavoro con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per le attivita' inerenti alle tematiche della formazione e della sicurezza nell'ambito delle attivita' del volontariato di protezione civile»;
Considerato il parere favorevole espresso del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella riunione plenaria del 17 dicembre 2024;
Vista la nota del 25 giugno 2025 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la quale lo stesso ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui agli allegati 1 e 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
Considerato che l'esigenza di revisione ed aggiornamento degli allegati si e' resa necessaria alla luce del mutato contesto di attivita' del volontariato organizzato di protezione civile;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 citato in premessa gli allegati 1 e 3 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 3 del presente decreto.
2. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2436
 
Allegato 1
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
L'Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e' modificato come segue:
Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. 1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011 (o sue modifiche e integrazioni) si individuano di minima gli scenari di rischio di cui alla tipologia dei rischi di protezione civile art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018.
Si riportano di seguito gli scenari di rischio per i quali le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 possono svolgere attivita' a supporto del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilita' previste.
Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex art. 16, decreto legislativo 1/2018.
Tali scenari si identificano in:
1. rischio sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi (art. 16, comma 1);
2. rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali (art. 16, comma 2). In tali ambiti, l'azione del Servizio nazionale di protezione civile e' suscettibile di esplicarsi, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati dalle specifiche norme di settore.
3. eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (art. 16, comma 3).
Il volontariato organizzato puo' essere chiamato a svolgere nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del codice - e generalmente a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti - il proprio intervento in occasione dei seguenti contesti di rischio caratterizzati dall'assenza degli specifici rischi di protezione civile di cui all'art. 16, decreto legislativo n. 1/2018.
4. contesti di operativita' ordinaria, attivita' di previsione, nell'ambito degli scenari 1, 2 e 3, pianificazione, diffusione della conoscenza;
5. attivita' sociale, addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, assistenza alla popolazione in occasione di disinnesco ordigni bellici;
6. eventi diversi dalle emergenze che, seppur concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita' (eventi a rilevante impatto locale);
7. inoltre, il volontariato organizzato puo' intervenire a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti, nei seguenti contesti assimilabili a scenari di protezione civile:
a) incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
b) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
c) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
d) attivita' di difesa civile, sicurezza cibernetica, infrastrutture critiche per l'impatto che gli eventi correlati possono avere sul territorio;
e) attivita' operative a seguito di sversamento e spiaggiamento di prodotti petroliferi e di inquinamento da idrocarburi;
f) attivita' operative a seguito di disinnesco di ordigni bellici;
g) ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018 e in ambiente diverso da quello montano e ipogeo.
Per tali ambiti di intervento, il supporto del volontariato organizzato di protezione civile puo' essere realizzato esclusivamente attraverso il coordinamento delle strutture operative responsabili dell'intervento ovvero dai soggetti competenti per lo stesso in via ordinaria.
In relazione agli scenari di rischio elencati, e' possibile individuare ambiti di intervento piu' specifici ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
Per gli eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possano determinare criticita' organizzative e rilevante impatto locale, pur non trattandosi di attivita' rientranti nell'azione di protezione civile e' possibile che i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile siano chiamati ad assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di assistenza alla popolazione ed attivita' organizzative purche' strettamente collegate ai compiti previsti nel successivo punto 2. 2. Descrizione dei compiti del volontariato organizzato di protezione
civile nell'ambito degli scenari di rischio
Nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 si esplicano i compiti del volontariato organizzato di protezione civile.
Per tali scenari e contesti possono essere collegati uno o piu' dei seguenti compiti svolti dal volontariato organizzato di protezione civile:
supporto organizzativo ed amministrativo nell'ambito dei centri di coordinamento e delle sale operative;
presidio e monitoraggio del territorio;
informazione alla popolazione;
assistenza alla popolazione in relazione agli specifici scenari di rischio;
assistenza all'evacuazione di persone, animali e cose dagli scenari operativi;
logistica, trasporti e movimentazione di attrezzature e materiali e mezzi;
allestimento, gestione e ripristino di aree e centri per l'assistenza alla popolazione anche in riferimento agli aspetti impiantistici;
predisposizione e somministrazione pasti;
uso e conduzione di veicoli o attrezzature speciali;
attivita' di ripristino dello stato dei luoghi;
attivita' conseguente la previsione e l'accadimento di fenomeni atmosferici avversi;
antincendio boschivo e d'interfaccia;
attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
soccorso e salvataggio;
ricerca di persone disperse/scomparse;
attivita' in ambiente acquatico e subacqueo;
salvaguardia dei beni culturali in emergenza;
gestione tecnica in emergenza;
gestione ordinaria delle attivita' e delle sedi associative e dell'attrezzatura e mezzi in dotazione al volontariato;
pianificazione di protezione civile.
Resta inteso che nei contesti di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti debbono essere attribuiti sulla base di quanto individuato dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive regioni e province autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza, fermo restando che per le attivita' per cui e' richiesta dalle norme vigenti una specifica abilitazione di tipo specialistico/professionale questa sia acquisita dal legale rappresentante dell'organizzazione, a corredo della scheda personale del volontario. 3. Descrizione degli ambiti di intervento correlati agli scenari e
contesti di rischio e relative attivita'
In relazione agli scenari e contesti di rischio elencati al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
In riferimento ai compiti del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito degli scenari di rischio di cui al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare, la relativa formazione e l'addestramento necessario.
Con specifici documenti successivi, emanati d'intesa tra il Dipartimento, la Commissione di protezione civile delle regioni e province autonome e sentito il Comitato nazionale del volontariato organizzato, saranno individuate le modalita' per omogeneizzare tali aspetti, anche al fine di supportare le decisioni dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato in merito all'impiego operativo dei singoli volontari ed al relativo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
Allegato 3
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 1. Finalita'
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attivita' di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attivita' di educazione e promozione alla salute. 2. Contenuti
Il controllo sanitario previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalita' specifiche sopra richiamate:
visita medica;
vaccinazioni secondo quanto previsto dai piani vaccinali regionali. 3. Periodicita'
Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai sessanta anni;
con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai sessanta anni.
L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalita' degli iscritti. 4. Procedure
Il controllo sanitario si effettua mediante una visita medica secondo procedure che saranno definite attraverso specifici accordi con i soggetti istituzionali interessati. 5. Procedimenti di verifica e controllo
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.
A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.
La Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali. 6. Applicazione del decreto legislativo n. 1/2018
Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40, decreto legislativo n. 1/2018, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato. 7. Disposizioni specifiche in materia di lotta agli incendi boschivi
E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa. 8. Disposizioni relative alle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione autonoma Valle d'Aosta restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' del presente decreto.
La presente clausola si applica a tutti i contenuti del decreto.
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 21, concernente l'articolazione del Dipartimento della protezione civile, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2020;
Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 dicembre 2024, recante «Organizzazione del Dipartimento della protezione civile», visto e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025 al n. 55;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, con il quale e' stato conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale e' stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalita' di svolgimento delle rispettive attivita';
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, con il quale e' stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, e' stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attivita' di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, con il quale si e' proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonche' degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013, recante «Aggiornamento degli indirizzi per il controllo sanitario»;
Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformita', rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello statuto speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Dato atto, altresi', che nell'ambito della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo 2024, recante «Costituzione di due tavoli di lavoro con le regioni e le province autonome e con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per le attivita' inerenti alle tematiche della formazione e della sicurezza nell'ambito delle attivita' del volontariato di protezione civile»;
Considerato il parere favorevole espresso del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile nella riunione plenaria del 17 dicembre 2024;
Vista la nota del 25 giugno 2025 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la quale lo stesso ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui agli allegati 1 e 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
Considerato che l'esigenza di revisione ed aggiornamento degli allegati si e' resa necessaria alla luce del mutato contesto di attivita' del volontariato organizzato di protezione civile;

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 citato in premessa gli allegati 1 e 3 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 3 del presente decreto.
2. Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2025

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2436
 
Allegato 1
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».
L'Allegato 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e' modificato come segue:
Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi. Secondo quanto stabilito nella «Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)» del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. 1. Individuazione degli scenari di rischio di protezione civile
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011 (o sue modifiche e integrazioni) si individuano di minima gli scenari di rischio di cui alla tipologia dei rischi di protezione civile art. 16 del decreto legislativo n. 1/2018.
Si riportano di seguito gli scenari di rischio per i quali le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018 possono svolgere attivita' a supporto del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le regole di attivazione e conseguenti responsabilita' previste.
Gli scenari di rischio di protezione civile rappresentano gli effetti che possono verificarsi sull'uomo, sui beni, sugli insediamenti, sugli animali e sull'ambiente a causa degli eventi di cui alle tipologie di rischio di protezione civile ex art. 16, decreto legislativo 1/2018.
Tali scenari si identificano in:
1. rischio sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi (art. 16, comma 1);
2. rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali (art. 16, comma 2). In tali ambiti, l'azione del Servizio nazionale di protezione civile e' suscettibile di esplicarsi, ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati dalle specifiche norme di settore.
3. eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione (art. 16, comma 3).
Il volontariato organizzato puo' essere chiamato a svolgere nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del codice - e generalmente a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti - il proprio intervento in occasione dei seguenti contesti di rischio caratterizzati dall'assenza degli specifici rischi di protezione civile di cui all'art. 16, decreto legislativo n. 1/2018.
4. contesti di operativita' ordinaria, attivita' di previsione, nell'ambito degli scenari 1, 2 e 3, pianificazione, diffusione della conoscenza;
5. attivita' sociale, addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, assistenza alla popolazione in occasione di disinnesco ordigni bellici;
6. eventi diversi dalle emergenze che, seppur concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumita' (eventi a rilevante impatto locale);
7. inoltre, il volontariato organizzato puo' intervenire a supporto delle strutture operative o degli enti ordinariamente competenti, nei seguenti contesti assimilabili a scenari di protezione civile:
a) incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
b) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
c) attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
d) attivita' di difesa civile, sicurezza cibernetica, infrastrutture critiche per l'impatto che gli eventi correlati possono avere sul territorio;
e) attivita' operative a seguito di sversamento e spiaggiamento di prodotti petroliferi e di inquinamento da idrocarburi;
f) attivita' operative a seguito di disinnesco di ordigni bellici;
g) ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1/2018 e in ambiente diverso da quello montano e ipogeo.
Per tali ambiti di intervento, il supporto del volontariato organizzato di protezione civile puo' essere realizzato esclusivamente attraverso il coordinamento delle strutture operative responsabili dell'intervento ovvero dai soggetti competenti per lo stesso in via ordinaria.
In relazione agli scenari di rischio elencati, e' possibile individuare ambiti di intervento piu' specifici ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
Per gli eventi programmati o programmabili in tempo utile, che possano determinare criticita' organizzative e rilevante impatto locale, pur non trattandosi di attivita' rientranti nell'azione di protezione civile e' possibile che i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile siano chiamati ad assicurare il proprio supporto limitatamente ad aspetti di assistenza alla popolazione ed attivita' organizzative purche' strettamente collegate ai compiti previsti nel successivo punto 2. 2. Descrizione dei compiti del volontariato organizzato di protezione
civile nell'ambito degli scenari di rischio
Nell'ambito delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/2018 si esplicano i compiti del volontariato organizzato di protezione civile.
Per tali scenari e contesti possono essere collegati uno o piu' dei seguenti compiti svolti dal volontariato organizzato di protezione civile:
supporto organizzativo ed amministrativo nell'ambito dei centri di coordinamento e delle sale operative;
presidio e monitoraggio del territorio;
informazione alla popolazione;
assistenza alla popolazione in relazione agli specifici scenari di rischio;
assistenza all'evacuazione di persone, animali e cose dagli scenari operativi;
logistica, trasporti e movimentazione di attrezzature e materiali e mezzi;
allestimento, gestione e ripristino di aree e centri per l'assistenza alla popolazione anche in riferimento agli aspetti impiantistici;
predisposizione e somministrazione pasti;
uso e conduzione di veicoli o attrezzature speciali;
attivita' di ripristino dello stato dei luoghi;
attivita' conseguente la previsione e l'accadimento di fenomeni atmosferici avversi;
antincendio boschivo e d'interfaccia;
attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
soccorso e salvataggio;
ricerca di persone disperse/scomparse;
attivita' in ambiente acquatico e subacqueo;
salvaguardia dei beni culturali in emergenza;
gestione tecnica in emergenza;
gestione ordinaria delle attivita' e delle sedi associative e dell'attrezzatura e mezzi in dotazione al volontariato;
pianificazione di protezione civile.
Resta inteso che nei contesti di rischio nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti debbono essere attribuiti sulla base di quanto individuato dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.
I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive regioni e province autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza, fermo restando che per le attivita' per cui e' richiesta dalle norme vigenti una specifica abilitazione di tipo specialistico/professionale questa sia acquisita dal legale rappresentante dell'organizzazione, a corredo della scheda personale del volontario. 3. Descrizione degli ambiti di intervento correlati agli scenari e
contesti di rischio e relative attivita'
In relazione agli scenari e contesti di rischio elencati al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare.
In riferimento ai compiti del volontariato organizzato di protezione civile nell'ambito degli scenari di rischio di cui al punto 2, e' possibile individuare ambiti di intervento correlati ai quali ascrivere le attivita' che il volontariato organizzato puo' effettuare, la relativa formazione e l'addestramento necessario.
Con specifici documenti successivi, emanati d'intesa tra il Dipartimento, la Commissione di protezione civile delle regioni e province autonome e sentito il Comitato nazionale del volontariato organizzato, saranno individuate le modalita' per omogeneizzare tali aspetti, anche al fine di supportare le decisioni dei rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato in merito all'impiego operativo dei singoli volontari ed al relativo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
 
Allegato 3
Revisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attivita' di controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». 1. Finalita'
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce rossa italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute. In tal senso l'attivita' di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attivita' del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attivita' di educazione e promozione alla salute. 2. Contenuti
Il controllo sanitario previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalita' specifiche sopra richiamate:
visita medica;
vaccinazioni secondo quanto previsto dai piani vaccinali regionali. 3. Periodicita'
Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
con cadenza almeno quinquennale per i volontari di eta' inferiore ai sessanta anni;
con cadenza almeno biennale, per i volontari di eta' superiore ai sessanta anni.
L'effettuazione del controllo puo' essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di eta', al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalita' degli iscritti. 4. Procedure
Il controllo sanitario si effettua mediante una visita medica secondo procedure che saranno definite attraverso specifici accordi con i soggetti istituzionali interessati. 5. Procedimenti di verifica e controllo
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneita' tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale previsto dall'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicita' stabilita per la verifica degli altri requisiti, l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate.
A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attivita' operativa.
La Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla verifica dell'adempimento a quanto sopra specificato da parte delle rispettive articolazioni territoriali. 6. Applicazione del decreto legislativo n. 1/2018
Agli aspetti organizzativi dell'attivita' di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attivita' formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40, decreto legislativo n. 1/2018, a favore dei volontari partecipanti nonche' della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato. 7. Disposizioni specifiche in materia di lotta agli incendi boschivi
E' fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
I volontari che acquisiscono il titolo di idoneita' all'attivita' sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa. 8. Disposizioni relative alle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed alla Regione autonoma Valle d'Aosta
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione autonoma Valle d'Aosta restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' del presente decreto.
La presente clausola si applica a tutti i contenuti del decreto.