| Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 4 settembre 2025 |
| Attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 concernente «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
e con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che, in attuazione dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per: a) promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione; b) per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio; c) per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi; Visto l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»); Ritenuto di poter adottare le linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 5, comma 2 del decreto legisaltivo 7 dicembre 2023, n. 205, con un unico provvedimento in ragione dello stretto collegamento funzionale tra le linee guida dirette a promuovere campagne informative per la valorizzazione delle uova e degli ovoprodotti derivanti da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, con le linee guida finalizzate a promuovere e sostenere, ai fini del benessere animale, le tecnologie per il sessaggio in ovo; Sentite le associazioni di categoria sulle linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e 2, trasmesse con nota del 2 maggio 2025 prot, n. 12788 -DGSAF-P; Acquisito il parere, ai sensi dell'art. 5, comma del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 nonche' l'intesa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 giugno 2025 (Rep. atti n. 92/CSR);
Decreta:
Art. 1
Linee guida di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 205/2023
1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le seguenti linee guida, di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente decreto: a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione di cui all'Allegato A; b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio di cui all'Allegato B; c) linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi di cui all'Allegato C. 2. In attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling») di cui all'Allegato D parte integrante del presente decreto. |
| | Allegato A Linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' A decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. E', pertanto, fondamentale promuovere l'introduzione di tecnologie avanzate che consentano di determinare il sesso degli embrioni e, conseguentemente, individuare e rimuovere uova contenenti embrioni maschi per evitare la nascita di pulcini maschi destinati alla soppressione o ridurne al massimo il numero. Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 205/2023 gli incubatoi specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano devono dotarsi di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione, il prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno, al fine di ottemperare al divieto di abbattimento tramite macerazione dei pulcini di linea maschile. Il presente documento ha l'obiettivo, quindi, di fornire una ricognizione delle piu' avanzate tecnologie di sessaggio in ovo ad oggi disponibili. Il sessaggio in ovo rappresenta un passo importante nella soluzione di quello che e' considerato il principale dilemma etico del settore avicolo, contribuendo al miglioramento del benessere animale nella relativa filiera, poiche' riduce significativamente la percentuale di pulcini maschi alla schiusa, evitando cosi' la nascita di animali che, come esseri senzienti, sarebbero destinati a subire stress e sofferenze inutili a causa della manipolazione e soppressione. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, consente quali metodi per l'abbattimento dei pulcini maschi sia la gassificazione che la macerazione. Sebbene non ci sia una normativa armonizzata a livello europeo il tema dell'abbattimento dei pulcini di un giorno e' stato oggetto di ampio dibattito sociale e politico, tanto che alcuni Stati membri, come l'Italia, hanno introdotto negli ultimi anni, a livello nazionale, il divieto di abbattimento dei pulcini maschi, sebbene con specifiche e limitazioni a volte diverse. Ad esempio, in Lussemburgo, nel 2018 e' stata varata una legge generale sulla protezione degli animali che ha previsto, tra l'altro, il divieto di uccidere gli animali per motivi economici, come nel caso della macerazione dei pulcini maschi. In Francia il divieto di abbattimento dei pulcini maschi e' stato introdotto con un decreto del 6 febbraio 2022 con l'obiettivo di migliorare il benessere animale e rispondere alle crescenti preoccupazioni etiche e ambientali, prevedendo che gli incubatoi devono adottare sistemi di sessaggio in ovo entro il quindicesimo giorno di incubazione. La normativa francese sul divieto di abbattimento dei pulcini maschi si applica esclusivamente ai pulcini maschi delle galline ovaiole. In Germania, dal 2022 e' in vigore il divieto totale di uccidere i pulcini di un giorno. La legislazione attuale consente la distruzione degli embrioni di pulcini maschi all'interno delle uova fino al tredicesimo giorno di incubazione. Questa modifica e' stata introdotta a seguito di uno studio commissionato dal Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura (BMEL), che ha concluso che gli embrioni non percepiscono dolore prima del tredicesimo giorno di incubazione. In precedenza, la legge prevedeva il divieto di distruggere gli embrioni maschi dopo il settimo giorno di incubazione, ma questa disposizione e' stata modificata per allinearsi con le nuove scoperte sulla percezione del dolore negli embrioni. In Austria vige il divieto di uccidere i pulcini di un giorno, ma si applica solo ai pulcini non utilizzati come animali da reddito. Esiste una normativa che consente il sessaggio in ovo fino al quattordicesimo giorno di incubazione, ma richiede l'anestesia per la selezione delle uova maschili tra il settimo e il quattordicesimo giorno di incubazione. In Austria, Svizzera e Belgio e' stata vietata la macerazione dei pulcini ma la gassificazione e' ancora consentita. In Belgio il divieto di uccisione dei pulcini e' stato incluso nel Codice del benessere animale, ma senza la individuazione di una data di entrata in vigore. 2. Percezione del dolore nell'embrione di Gallus gallus domesticus L. Per un approccio etico al benessere animale e' fondamentale individuare il momento in cui un embrione di pollo non e' ancora in grado di provare dolore. Sebbene si supponga che gli embrioni di pollo acquisiscano la capacita' di nocicezione durante lo sviluppo nell'uovo, non e' stato ancora specificato un momento preciso. Uno studio esplorativo e' stato condotto, su impulso del Governo tedesco, per determinare quando la capacita' di nocicezione emerge durante lo sviluppo embrionale nei polli. Tale ricerca e' stata oggetto di pubblicazione nel 2023 (1) e ha previsto tre fasi: Fase 1 - Risposte cardiovascolari: La prima fase ha analizzato le risposte cardiovascolari a stimoli meccanici applicati alla base del becco. Tra il settimo e il diciottesimo giorno si e' osservato un aumento progressivo della pressione arteriosa sistolica, diastolica e media, a dimostrazione dello sviluppo del sistema cardiovascolare. Stimoli meccanici applicati nei giorni 16, 17 e 18 hanno provocato aumenti significativi della pressione arteriosa media, con variazioni della frequenza cardiaca. L'anestesia locale con lidocaina ha ridotto tali aumenti, evidenziando la natura nocicettiva delle risposte. La pressione arteriosa si e' rivelata un indicatore affidabile, mentre la variabilita' della frequenza cardiaca suggerisce la necessita' di valutazioni piu' approfondite. Fase 2 - Attivita' cerebrale (EEG): La seconda fase ha esplorato il punto ontogenetico in cui gli stimoli nocivi potrebbero potenzialmente essere percepiti/elaborati nel cervello in ovo tramite lo studio EEG a seguito di stimolazione meccanica. E' stata osservata un'attivita' cerebrale significativa e costante a partire dal tredicesimo giorno, in linea con tappe fondamentali dello sviluppo osservate nei pulcini appena nati. Le risposte EEG a stimoli termici ed elettrici hanno mostrato diversi pattern elettrici, ma non e' stata riscontrata alcuna evidenza di percezione cosciente del dolore prima del tredicesimo giorno. Le analisi istologiche hanno suggerito potenziali segnali di nocicezione. Questo punto segna l'inizio della possibile elaborazione nocicettiva. Fase 3 - Movimenti comportamentali: La terza fase ha analizzato i movimenti prima e dopo uno stimolo doloroso, usando tecnologie avanzate come DeepLabCut e osservazioni manuali. Si e' registrato un aumento significativo nei movimenti del becco tra i giorni quindicesimo e diciottesimo in risposta a stimoli meccanici, indicando una possibile risposta a dolore o discomfort. Le conclusioni suggeriscono che questi cambiamenti rappresentano una risposta difensiva alla nocicezione. In sintesi: sono state eseguite analisi temporali e spettrali dell'EEG. I risultati suggeriscono che il tredicesimo giorno di sviluppo sia il primo stadio embrionale in cui e' possibile ricevere ed elaborare stimoli nocicettivi. Le variazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (FC) in risposta a uno stimolo meccanico nocivo alla base del becco rispetto a un leggero tocco sul becco sono state esaminate in embrioni di pollo tra il settimo e il diciottesimo giorno embrionale (ED). La pressione arteriosa media (PAM) e' stata il parametro piu' sensibile per la valutazione delle risposte cardiovascolari. Variazioni significative della PAM in risposta a uno stimolo nocivo sono state rilevate negli embrioni tra ED16 e ED18, mentre variazioni significative della FC sono state osservate tra ED17 e ED18. L'anestesia infiltrativa con l'anestetico locale lidocaina ha ridotto significativamente la risposta della MAP su ED18, quindi i cambiamenti cardiovascolari misurati possono essere interpretati come risposte nocicettive. Stimoli meccanici nocivi alla base del becco evocano una reazione negli embrioni di pollo a partire dal quindicesimo giorno. Riassumendo quando e' stato somministrato lo stimolo nocivo, le risposte fisiologiche dell'embrione sono state osservate a partire dal sedicesimo giorno di incubazione, con alcune risposte gia' al quindicesimo giorno. Le risposte comportamentali (riflessi) sono state osservate a partire dal quindicesimo giorno (Süß et al., 2023). L'attivita' EEG e' stata rilevata a partire dal tredicesimo giorno di allevamento (Kollmansperger et al.,). I ricercatori ne deducono che, teoricamente, fino al dodicesimo giorno di schiusa incluso, i nervi non sono sufficientemente sviluppati per conduzione degli stimoli al cervello. Su questa base, i ricercatori concludono che gli embrioni non hanno percezione del dolore fino al tredicesimo giorno dalla incubazione. 3. Tecnologie per il sessaggio in ovo Le tecnologie attualmente disponibili per il sessaggio in ovo si dividono in ottiche e non ottiche (Corion et al., 2023). Le tecnologie non ottiche comprendono approcci invasivi, in quanto eseguite su campioni di sangue, piume o cervello, o approcci con invasivita' parziale, se eseguite su campioni di liquido allantoideo. Tra le principali tecnologie non ottiche si identificano: a) Analisi del DNA Puo' essere eseguita utilizzando DNA genomico da liquido allantoideo, sangue, piume o cervello. Si applica dal giorno 8 al giorno 13 di incubazione, con un'accuratezza del 100%: e' un metodo invasivo a meno che non si utilizzi il liquido allantoideo. Sebbene sia un metodo accurato ed utilizzabile indipendentemente dalla razza, la sua applicazione industriale e' limitata per la lunghezza del tempo di esecuzione (> 60 minuti) e per i costi dei consumabili. b) Analisi dei biomarcatori Questo tipo di analisi si basa sulla rilevazione di ormoni sessuali nel liquido allantoideo o nel sangue. Consente il sessaggio a partire dal giorno embrionale 8, con un'accuratezza del 99% al giorno 9. E' un metodo costoso e lento (fino a 90 minuti). c) Spettrometria a mobilita' ionica (IMS) e spettrometria di massa (MS) La matrice utilizzata e' il liquido allantoideo per la ricerca di metaboliti. La metodica puo' essere applicata dal giorno embrionale 9 al giorno 10, con un'accuratezza dal 90% a oltre il 95%. E' piu' veloce e meno costosa rispetto all'analisi del DNA o dei biomarcatori. Le tecnologie ottiche sono generalmente metodi non invasivi con un ottenimento rapido del risultato. Tra le principali tecnologie ottiche si riconoscono: a) Spettroscopia Raman e spettroscopia di fluorescenza La metodologia puo' utilizzare come matrice il sangue, il guscio d'uovo, il disco germinale o altre strutture embrionali. Si tratta di un metodo che richiede di forare il guscio, ma mantenendo intatta la membrana interna. Dal giorno 3,5 al giorno 6 l'approccio garantisce una accuratezza del 96% quando eseguita sul sangue, mentre dal giorno 6 l'accuratezza risulta del 92,3% quando eseguita su sangue ed embrione. b) Spettroscopia infrarossa (IR) e Terahertz Questa tecnica e' eseguita utilizzando come matrice il disco germinale e puo' essere applicata gia' dal giorno 0, ma non si hanno dati sull'accuratezza, e' considerata invasiva e potrebbe influire negativamente sulla schiusa delle femmine. c) Spettroscopia nel vicino infrarosso visibile (VIS-NIR) Si tratta di una metodologia non invasiva, veloce ed accurata (accuratezza pari a 99%), puo' individuare differenze nel colore delle piume in uova deposte da galline marroni gia' al giorno embrionale 13. d) Spettroscopia in radio-frequenza (RF) e risonanza magnetica nucleare (NMR) Si tratta di una metodologia non invasiva, basata su ormoni e metaboliti. La ditta che la commercializza dichiara un'accuratezza del 98% (ma non sono disponibili pubblicazioni scientifiche in merito). Si applica dal giorno 4 al giorno 11 di incubazione. e) Imaging iperspettrale (HSI) Il riconoscimento tramite imaging iperspettrale (HSI) rappresenta una soluzione rapida, non distruttiva ed economica per la determinazione del sesso in ovo rispetto ai metodi tradizionali come la reazione a catena della polimerasi (PCR), i composti organici volatili (VOC) e la spettroscopia Raman. Come descritto da Göhler et al. (2017), basandosi sul dimorfismo sessuale nel colore del piumaggio nelle varieta' di uova marroni, questa tecnica rileva le differenze tra pulcini femmine marroni e pulcini maschi bianco-giallastri in modo non invasivo attraverso il guscio d'uovo intatto con elevata accuratezza al tredicesimo giorno di incubazione. Sulla base delle informazioni attualmente rinvenibili dalla letteratura scientifica (2) , non e' ancora possibile raggiungere un chiaro consenso su quale tecnologia sia piu' adatta per la determinazione del sesso in ovo. Tra tutte le tecnologie presentate, sono considerate promettenti le tecniche ottiche, poiche' offrono il potenziale per uno screening non invasivo e ad alta produttivita'. Tuttavia, ad oggi, la maggior parte delle tecniche ottiche note non soddisfa i requisiti di accuratezza e/o tempo di incubazione. A tal proposito, da uno studio condotto in Francia dall'INRAE (3) , emerge che lo stadio in cui l'efficacia delle tecniche di ovosessaggio e' provata puo' anche dipendere dalle differenze di sviluppo degli embrioni in funzione della genetica (alcune linee hanno uno sviluppo piu' precoce di altre) e della durata di conservazione delle uova prima dell'incubazione (uova conservate per diverse settimane si sviluppano meno rapidamente di uova conservate per un tempo inferiore). Secondo il gruppo di ricercatori francesi l'affidabilita' degli approcci sara' tanto piu' importante quanto piu' omogenei saranno i lotti di uova. Questo potrebbe essere un ulteriore parametro da tenere in considerazione per limitare gli errori di sessaggio.
(1) Animals 2023, 13, 2710. https://doi.org/10.3390/ani13172710 - Animals 2023, 13, 2839. https://doi.org/10.3390/ani13182839 - Animals 2023, 13, 2859. https://doi.org/10.3390/ani13182859
(2) Corion, M., Santos, S., De Ketelaere, B. et al. Trends in in ovo sexing technologies: insights and interpretation from papers and patents. J Animal Sci Biotechnol 14, 102 (2023). https://doi.org/10.1186/s40104-023-00898-1 • AWC, 2023. Animal welfare commitee - Opinion on alternatives to culling newly hatched chicks in the egg and poultry industries. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eae6e062ff48ff74 87b270/AWC_Opinion_on_chick_culling_alternatives.pdf
(3) Sophie Rehault-Godbert, Marie Bourin, Joël Gautron, Maxime Quentin. Vol. 36 No 4 (2023) 7453Fin de l'elimination des poussins mâles d'un jour: le choix du sexage in ovo. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2023.36.4.7453 |
| | Allegato B Linee guida per sostenere il sessaggio in ovo attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida sono finalizzate a fornire un quadro delle tecnologie attualmente disponibili che consentano di determinare il sesso degli embrioni dei pulcini delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. 2. Requisiti necessari per la validazione delle tecnologie di ovosessaggio - Determinazione del genere entro il quattordicesimo giorno di incubazione in accordo con i requisiti del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205. - Efficienza: misurata in uova incubate per unita' di tempo, allo scopo di poter determinare il genere in strutture che processano centinaia di migliaia di uova in incubazione in tempi certi e brevi. - Precisione della determinazione: misurata in numero di maschi alla schiusa dovuti ad errore fisiologico nella determinazione. E' richiesto un errore fisiologico inferiore al 3% medio, allo scopo di permettere al processo di essere sostenibile. - Certificazione di sicurezza secondo la normativa vigente. Le attrezzature attualmente in uso in Europa per produzioni di larga scala, usano le seguenti tecnologie: Hyperspectral (non invasiva) PCR (invasiva), Spettrometria di massa (invasiva) e Risonanza magnetica (non invasiva). Si forniscono, a titolo puramente indicativo, le seguenti specifiche dichiarate dalle aziende produttrici. La capacita' di determinazione per modulo/macchina delle attrezzature che utilizzano la tecnologia Hyperspectral e' di 20.000 uova/h, di quelle che utilizzano la spettrometria di massa e' di 4.800 uova/h, mentre le attrezzature che utilizzano la PCR e la risonanza magnetica assicurano il sessaggio di circa 3.000 uova/h. Le attrezzature che usano la tecnologia Hyperspectral assicurano la determinazione del genere tra il dodicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione, quelle che utilizzano la risonanza magnetica tra l'undicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione mentre quelle che utilizzano la PCR e la spettrometria di massa consentono la determinazione del sesso tra il nono ed il dodicesimo giorno di incubazione. La percentuale di errore di sessaggio, sempre sulla base delle schede tecniche fornite dalle aziende produttrici, si aggira tra l'1% ed il 3%, con intervalli piu' o meno ampi a seconda della singola attrezzatura. La percentuale di riduzione della schiudibilita' si attesta intorno al <1%, ad eccezione della spettrometria di massa che e' pari a circa il 2%. Le tecnologie descritte sono attualmente in uso in Europa, sia nei paesi dove la proibizione alla eutanasia del pulcino maschio alla nascita e' gia' vigente sia nei paesi in cui non vi e' ancora un divieto, ma si opera su base volontaria. La ricerca finalizzata allo sviluppo di tecnologie per il sessaggio in ovo applicabili alla filiera produttiva in questione e' in continua evoluzione, a tal fine il monitoraggio sui risultati e l'implementazione dello sviluppo tecnologico deve essere costantemente assicurato in modo sinergico da tutti gli attori coinvolti. |
| | Allegato C Linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Il decreto legislativo n. 7 dicembre 2023, n. 205 che introduce un importante cambio di paradigma nell'allevamento avicolo, concentrandosi sempre di piu' sul benessere animale e sulla sostenibilita', ha tuttavia un forte impatto di tipo logistico e strutturale per gli operatori del settore. Il sessaggio in ovo infatti introduce una nuova fase nel processo di incubazione non prevista nella lavorazione tradizionale utilizzata fino ad ora. Da una ricognizione eseguita presso le associazioni di categoria, e' emerso che gli incubatoi esistenti specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano, allo stato attuale, non sarebbero in grado di contenere i macchinari richiesti e necessari per permettere il sessaggio del 100% della produzione. Diventa quindi necessario progettare un'area dedicata che possa contenere le attrezzature necessarie alla determinazione del genere in fase embrionale. 2. Misure per l'adeguamento strutturale e tecnologico Per l'adeguamento alla nuova legislazione attraverso ampliamento, delocalizzazione o costruzione di nuove strutture, e' necessario progettare spazi adeguati e dedicati all'installazione delle tecnologie per il sessaggio embrionale. Per adeguare gli incubatoi esistenti alle disposizioni della nuova normativa o crearne di nuovi, occorre predisporre piani d'intervento che tengano almeno conto di: redazioni progettuali ed interventi autorizzativi; acquisto di idonee attrezzature di ovosessaggio certificate; acquisto di dispositivi per l'eutanasia; impianti di condizionamento ambientale; impianti di movimentazione uova e carrelli; impianti per il lavaggio, disinfezione e la gestione delle acque; impianti di raccolta e stoccaggio sottoprodotti; impianti elettrici e di illuminazione; connessioni alla rete informatica; acquisto di software per la gestione delle nuove tecnologie; impiantistica di sicurezza e prevenzione incendi come da normativa. Per quanto concerne gli spazi necessari all'area dedicata, variano in funzione della tecnologia adottata e del modello di apparecchiatura prescelta tra quelle certificate, nonche' del volume della produzione. In ogni caso, l'area in questione deve essere posizionata in una zona vicina ma separata dalla zona di incubazione, allo scopo di permettere una facile movimentazione dei carrelli di incubazione e, allo stesso tempo, di ridurre il piu' possibile lo stress termico delle uova in incubazione. Il dimensionamento delle aree dipende da tre fattori fondamentali: le dimensioni delle attrezzature; il tipo di automazione per movimentare le uova dai carrelli all'attrezzatura e viceversa; il numero di attrezzature necessarie per processare le uova di ogni schiusa in tempi certi. Indipendentemente dalla tecnologia prescelta, il sessaggio in ovo richiede la raccolta e lo stoccaggio delle uova eliminate, in una sala a temperatura controllata, per poi inviarle, normalmente settimanalmente, a aziende specializzate per la produzione di pet food. Le incubatrici infine devono essere posizionate in una zona dedicata adiacente alla sala di sessaggio per permette una movimentazione dei carrelli sicura per il personale con corridoi di dimensioni tali da permettere un transito dei carrelli in doppio senso di marcia e riducendo al massimo le distanze. |
| | Allegato D Linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («Labelling»).
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida si propongono di fornire agli operatori economici indicazioni in merito alla promozione e valorizzazione del prodotto «uovo» derivante da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, sia attraverso un adeguato sistema di etichettatura che con campagne informative che valorizzino questo aspetto legato al benessere animale. Appare infatti opportuno accompagnare la transizione verso le nuove tecnologie adottando un'efficace strategia comunicativa che al contempo: consenta una corretta informazione al consumatore, aumentandone la consapevolezza circa gli aspetti legati al benessere animale, assicuri la trasparenza della filiera di produzione. 2. Strategie di comunicazione ed etichettatura di prodotto. A livello europeo e' vigente una normativa verticale sulle uova che individua una serie di obblighi per i produttori, sia per quanto riguarda la produzione che la commercializzazione. In particolare, il regolamento 1308/2013 pone principi generali in tema di commercializzazione, i quali sono oggetto di specifiche previsioni nell'ambito del regolamento 589/2008. Quest'ultimo definisce le modalita' di classificazione per qualita' (A e B) e peso (S, M, L, XL), regola l'etichettatura delle confezioni e la marcatura sul guscio con un codice identificativo che indica il tipo di allevamento, il paese d'origine e l'allevamento stesso. Il regolamento disciplina anche le condizioni di conservazione e vendita, garantendo trasparenza per il consumatore e tracciabilita' lungo tutta la filiera. Inoltre, il regolamento orizzontale 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, contiene norme applicabili a tutti gli alimenti, che completano le diverse norme verticali applicabili agli specifici alimenti. In particolare, l'art. 9 del citato regolamento riporta l'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono accompagnare tutti gli alimenti, mentre gli articoli 36 e 37 disciplinano i requisiti che devono soddisfare le informazioni volontarie che i produttori decidono di riportare in etichetta. Piu' specificamente, l'art. 36. par. 2 e l'art. 37 stabiliscono che le informazioni volontarie non devono indurre o confondere il consumatore e non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. Gli operatori economici hanno pertanto la possibilita' di utilizzare sul prodotto uova e ovoprodotti diciture chiare in merito alla provenienza da aziende o allevamenti che non ricorrono all'abbattimento selettivo alla schiusa dei pulcini maschi delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, conformemente al divieto disposto dal decreto legislativo n. 205/2023. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili diciture: «Uova da filiera senza abbattimento dei pulcini maschi»; «Ovosessaggio in ovo: nessun pulcino maschio ucciso»; «Senza soppressione di pulcini maschi»; «Senza abbattere i pulcini maschi»; «Non sono stati uccisi pulcini maschi». L'utilizzo di tali diciture, oltre che di appositi loghi, puo' avvenire in maniera omogenea, anche attraverso forme associative, ai fini dell'immediata riconoscibilita' per il consumatore delle uova la cui produzione non ricorre all'abbattimento del pulcino maschio alla schiusa. Dette soluzioni condivise potranno anche essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni, volti a individuare un'etichettatura armonizzata. E' altresi' facolta' degli operatori economici: considerare l'inserimento in etichetta di QR code o link a siti web informativi che approfondiscano le pratiche adottate, le tecniche per il sessaggio, e l'importanza del benessere animale, al fine di promuovere scelte consapevoli; organizzare campagne informative rivolte ai consumatori, anche in collaborazione con gli operatori della trasformazione e con la grande distribuzione, finalizzate a comunicare l'importanza del benessere animale, e a far conoscere le modalita' utilizzate per evitare la soppressione del pulcino maschio. Dette campagne informative dovranno rispettare le norme sulle pratiche leali di informazioni previste dall'Unione e potranno essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni coinvolte. 3. Controlli. La veridicita' di quanto dichiarato in etichetta puo' essere oggetto di controllo da parte delle autorita' competenti e sanzionato ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che pone la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
| | IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
e con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che, in attuazione dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per: a) promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione; b) per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio; c) per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi; Visto l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»); Ritenuto di poter adottare le linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 5, comma 2 del decreto legisaltivo 7 dicembre 2023, n. 205, con un unico provvedimento in ragione dello stretto collegamento funzionale tra le linee guida dirette a promuovere campagne informative per la valorizzazione delle uova e degli ovoprodotti derivanti da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, con le linee guida finalizzate a promuovere e sostenere, ai fini del benessere animale, le tecnologie per il sessaggio in ovo; Sentite le associazioni di categoria sulle linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e 2, trasmesse con nota del 2 maggio 2025 prot, n. 12788 -DGSAF-P; Acquisito il parere, ai sensi dell'art. 5, comma del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 nonche' l'intesa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 giugno 2025 (Rep. atti n. 92/CSR);
Decreta:
Art. 1
Linee guida di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 205/2023
1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le seguenti linee guida, di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente decreto: a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione di cui all'Allegato A; b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio di cui all'Allegato B; c) linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi di cui all'Allegato C. 2. In attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling») di cui all'Allegato D parte integrante del presente decreto. |
| | Allegato A Linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' A decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. E', pertanto, fondamentale promuovere l'introduzione di tecnologie avanzate che consentano di determinare il sesso degli embrioni e, conseguentemente, individuare e rimuovere uova contenenti embrioni maschi per evitare la nascita di pulcini maschi destinati alla soppressione o ridurne al massimo il numero. Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 205/2023 gli incubatoi specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano devono dotarsi di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione, il prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno, al fine di ottemperare al divieto di abbattimento tramite macerazione dei pulcini di linea maschile. Il presente documento ha l'obiettivo, quindi, di fornire una ricognizione delle piu' avanzate tecnologie di sessaggio in ovo ad oggi disponibili. Il sessaggio in ovo rappresenta un passo importante nella soluzione di quello che e' considerato il principale dilemma etico del settore avicolo, contribuendo al miglioramento del benessere animale nella relativa filiera, poiche' riduce significativamente la percentuale di pulcini maschi alla schiusa, evitando cosi' la nascita di animali che, come esseri senzienti, sarebbero destinati a subire stress e sofferenze inutili a causa della manipolazione e soppressione. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, consente quali metodi per l'abbattimento dei pulcini maschi sia la gassificazione che la macerazione. Sebbene non ci sia una normativa armonizzata a livello europeo il tema dell'abbattimento dei pulcini di un giorno e' stato oggetto di ampio dibattito sociale e politico, tanto che alcuni Stati membri, come l'Italia, hanno introdotto negli ultimi anni, a livello nazionale, il divieto di abbattimento dei pulcini maschi, sebbene con specifiche e limitazioni a volte diverse. Ad esempio, in Lussemburgo, nel 2018 e' stata varata una legge generale sulla protezione degli animali che ha previsto, tra l'altro, il divieto di uccidere gli animali per motivi economici, come nel caso della macerazione dei pulcini maschi. In Francia il divieto di abbattimento dei pulcini maschi e' stato introdotto con un decreto del 6 febbraio 2022 con l'obiettivo di migliorare il benessere animale e rispondere alle crescenti preoccupazioni etiche e ambientali, prevedendo che gli incubatoi devono adottare sistemi di sessaggio in ovo entro il quindicesimo giorno di incubazione. La normativa francese sul divieto di abbattimento dei pulcini maschi si applica esclusivamente ai pulcini maschi delle galline ovaiole. In Germania, dal 2022 e' in vigore il divieto totale di uccidere i pulcini di un giorno. La legislazione attuale consente la distruzione degli embrioni di pulcini maschi all'interno delle uova fino al tredicesimo giorno di incubazione. Questa modifica e' stata introdotta a seguito di uno studio commissionato dal Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura (BMEL), che ha concluso che gli embrioni non percepiscono dolore prima del tredicesimo giorno di incubazione. In precedenza, la legge prevedeva il divieto di distruggere gli embrioni maschi dopo il settimo giorno di incubazione, ma questa disposizione e' stata modificata per allinearsi con le nuove scoperte sulla percezione del dolore negli embrioni. In Austria vige il divieto di uccidere i pulcini di un giorno, ma si applica solo ai pulcini non utilizzati come animali da reddito. Esiste una normativa che consente il sessaggio in ovo fino al quattordicesimo giorno di incubazione, ma richiede l'anestesia per la selezione delle uova maschili tra il settimo e il quattordicesimo giorno di incubazione. In Austria, Svizzera e Belgio e' stata vietata la macerazione dei pulcini ma la gassificazione e' ancora consentita. In Belgio il divieto di uccisione dei pulcini e' stato incluso nel Codice del benessere animale, ma senza la individuazione di una data di entrata in vigore. 2. Percezione del dolore nell'embrione di Gallus gallus domesticus L. Per un approccio etico al benessere animale e' fondamentale individuare il momento in cui un embrione di pollo non e' ancora in grado di provare dolore. Sebbene si supponga che gli embrioni di pollo acquisiscano la capacita' di nocicezione durante lo sviluppo nell'uovo, non e' stato ancora specificato un momento preciso. Uno studio esplorativo e' stato condotto, su impulso del Governo tedesco, per determinare quando la capacita' di nocicezione emerge durante lo sviluppo embrionale nei polli. Tale ricerca e' stata oggetto di pubblicazione nel 2023 (1) e ha previsto tre fasi: Fase 1 - Risposte cardiovascolari: La prima fase ha analizzato le risposte cardiovascolari a stimoli meccanici applicati alla base del becco. Tra il settimo e il diciottesimo giorno si e' osservato un aumento progressivo della pressione arteriosa sistolica, diastolica e media, a dimostrazione dello sviluppo del sistema cardiovascolare. Stimoli meccanici applicati nei giorni 16, 17 e 18 hanno provocato aumenti significativi della pressione arteriosa media, con variazioni della frequenza cardiaca. L'anestesia locale con lidocaina ha ridotto tali aumenti, evidenziando la natura nocicettiva delle risposte. La pressione arteriosa si e' rivelata un indicatore affidabile, mentre la variabilita' della frequenza cardiaca suggerisce la necessita' di valutazioni piu' approfondite. Fase 2 - Attivita' cerebrale (EEG): La seconda fase ha esplorato il punto ontogenetico in cui gli stimoli nocivi potrebbero potenzialmente essere percepiti/elaborati nel cervello in ovo tramite lo studio EEG a seguito di stimolazione meccanica. E' stata osservata un'attivita' cerebrale significativa e costante a partire dal tredicesimo giorno, in linea con tappe fondamentali dello sviluppo osservate nei pulcini appena nati. Le risposte EEG a stimoli termici ed elettrici hanno mostrato diversi pattern elettrici, ma non e' stata riscontrata alcuna evidenza di percezione cosciente del dolore prima del tredicesimo giorno. Le analisi istologiche hanno suggerito potenziali segnali di nocicezione. Questo punto segna l'inizio della possibile elaborazione nocicettiva. Fase 3 - Movimenti comportamentali: La terza fase ha analizzato i movimenti prima e dopo uno stimolo doloroso, usando tecnologie avanzate come DeepLabCut e osservazioni manuali. Si e' registrato un aumento significativo nei movimenti del becco tra i giorni quindicesimo e diciottesimo in risposta a stimoli meccanici, indicando una possibile risposta a dolore o discomfort. Le conclusioni suggeriscono che questi cambiamenti rappresentano una risposta difensiva alla nocicezione. In sintesi: sono state eseguite analisi temporali e spettrali dell'EEG. I risultati suggeriscono che il tredicesimo giorno di sviluppo sia il primo stadio embrionale in cui e' possibile ricevere ed elaborare stimoli nocicettivi. Le variazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (FC) in risposta a uno stimolo meccanico nocivo alla base del becco rispetto a un leggero tocco sul becco sono state esaminate in embrioni di pollo tra il settimo e il diciottesimo giorno embrionale (ED). La pressione arteriosa media (PAM) e' stata il parametro piu' sensibile per la valutazione delle risposte cardiovascolari. Variazioni significative della PAM in risposta a uno stimolo nocivo sono state rilevate negli embrioni tra ED16 e ED18, mentre variazioni significative della FC sono state osservate tra ED17 e ED18. L'anestesia infiltrativa con l'anestetico locale lidocaina ha ridotto significativamente la risposta della MAP su ED18, quindi i cambiamenti cardiovascolari misurati possono essere interpretati come risposte nocicettive. Stimoli meccanici nocivi alla base del becco evocano una reazione negli embrioni di pollo a partire dal quindicesimo giorno. Riassumendo quando e' stato somministrato lo stimolo nocivo, le risposte fisiologiche dell'embrione sono state osservate a partire dal sedicesimo giorno di incubazione, con alcune risposte gia' al quindicesimo giorno. Le risposte comportamentali (riflessi) sono state osservate a partire dal quindicesimo giorno (Süß et al., 2023). L'attivita' EEG e' stata rilevata a partire dal tredicesimo giorno di allevamento (Kollmansperger et al.,). I ricercatori ne deducono che, teoricamente, fino al dodicesimo giorno di schiusa incluso, i nervi non sono sufficientemente sviluppati per conduzione degli stimoli al cervello. Su questa base, i ricercatori concludono che gli embrioni non hanno percezione del dolore fino al tredicesimo giorno dalla incubazione. 3. Tecnologie per il sessaggio in ovo Le tecnologie attualmente disponibili per il sessaggio in ovo si dividono in ottiche e non ottiche (Corion et al., 2023). Le tecnologie non ottiche comprendono approcci invasivi, in quanto eseguite su campioni di sangue, piume o cervello, o approcci con invasivita' parziale, se eseguite su campioni di liquido allantoideo. Tra le principali tecnologie non ottiche si identificano: a) Analisi del DNA Puo' essere eseguita utilizzando DNA genomico da liquido allantoideo, sangue, piume o cervello. Si applica dal giorno 8 al giorno 13 di incubazione, con un'accuratezza del 100%: e' un metodo invasivo a meno che non si utilizzi il liquido allantoideo. Sebbene sia un metodo accurato ed utilizzabile indipendentemente dalla razza, la sua applicazione industriale e' limitata per la lunghezza del tempo di esecuzione (> 60 minuti) e per i costi dei consumabili. b) Analisi dei biomarcatori Questo tipo di analisi si basa sulla rilevazione di ormoni sessuali nel liquido allantoideo o nel sangue. Consente il sessaggio a partire dal giorno embrionale 8, con un'accuratezza del 99% al giorno 9. E' un metodo costoso e lento (fino a 90 minuti). c) Spettrometria a mobilita' ionica (IMS) e spettrometria di massa (MS) La matrice utilizzata e' il liquido allantoideo per la ricerca di metaboliti. La metodica puo' essere applicata dal giorno embrionale 9 al giorno 10, con un'accuratezza dal 90% a oltre il 95%. E' piu' veloce e meno costosa rispetto all'analisi del DNA o dei biomarcatori. Le tecnologie ottiche sono generalmente metodi non invasivi con un ottenimento rapido del risultato. Tra le principali tecnologie ottiche si riconoscono: a) Spettroscopia Raman e spettroscopia di fluorescenza La metodologia puo' utilizzare come matrice il sangue, il guscio d'uovo, il disco germinale o altre strutture embrionali. Si tratta di un metodo che richiede di forare il guscio, ma mantenendo intatta la membrana interna. Dal giorno 3,5 al giorno 6 l'approccio garantisce una accuratezza del 96% quando eseguita sul sangue, mentre dal giorno 6 l'accuratezza risulta del 92,3% quando eseguita su sangue ed embrione. b) Spettroscopia infrarossa (IR) e Terahertz Questa tecnica e' eseguita utilizzando come matrice il disco germinale e puo' essere applicata gia' dal giorno 0, ma non si hanno dati sull'accuratezza, e' considerata invasiva e potrebbe influire negativamente sulla schiusa delle femmine. c) Spettroscopia nel vicino infrarosso visibile (VIS-NIR) Si tratta di una metodologia non invasiva, veloce ed accurata (accuratezza pari a 99%), puo' individuare differenze nel colore delle piume in uova deposte da galline marroni gia' al giorno embrionale 13. d) Spettroscopia in radio-frequenza (RF) e risonanza magnetica nucleare (NMR) Si tratta di una metodologia non invasiva, basata su ormoni e metaboliti. La ditta che la commercializza dichiara un'accuratezza del 98% (ma non sono disponibili pubblicazioni scientifiche in merito). Si applica dal giorno 4 al giorno 11 di incubazione. e) Imaging iperspettrale (HSI) Il riconoscimento tramite imaging iperspettrale (HSI) rappresenta una soluzione rapida, non distruttiva ed economica per la determinazione del sesso in ovo rispetto ai metodi tradizionali come la reazione a catena della polimerasi (PCR), i composti organici volatili (VOC) e la spettroscopia Raman. Come descritto da Göhler et al. (2017), basandosi sul dimorfismo sessuale nel colore del piumaggio nelle varieta' di uova marroni, questa tecnica rileva le differenze tra pulcini femmine marroni e pulcini maschi bianco-giallastri in modo non invasivo attraverso il guscio d'uovo intatto con elevata accuratezza al tredicesimo giorno di incubazione. Sulla base delle informazioni attualmente rinvenibili dalla letteratura scientifica (2) , non e' ancora possibile raggiungere un chiaro consenso su quale tecnologia sia piu' adatta per la determinazione del sesso in ovo. Tra tutte le tecnologie presentate, sono considerate promettenti le tecniche ottiche, poiche' offrono il potenziale per uno screening non invasivo e ad alta produttivita'. Tuttavia, ad oggi, la maggior parte delle tecniche ottiche note non soddisfa i requisiti di accuratezza e/o tempo di incubazione. A tal proposito, da uno studio condotto in Francia dall'INRAE (3) , emerge che lo stadio in cui l'efficacia delle tecniche di ovosessaggio e' provata puo' anche dipendere dalle differenze di sviluppo degli embrioni in funzione della genetica (alcune linee hanno uno sviluppo piu' precoce di altre) e della durata di conservazione delle uova prima dell'incubazione (uova conservate per diverse settimane si sviluppano meno rapidamente di uova conservate per un tempo inferiore). Secondo il gruppo di ricercatori francesi l'affidabilita' degli approcci sara' tanto piu' importante quanto piu' omogenei saranno i lotti di uova. Questo potrebbe essere un ulteriore parametro da tenere in considerazione per limitare gli errori di sessaggio.
(1) Animals 2023, 13, 2710. https://doi.org/10.3390/ani13172710 - Animals 2023, 13, 2839. https://doi.org/10.3390/ani13182839 - Animals 2023, 13, 2859. https://doi.org/10.3390/ani13182859
(2) Corion, M., Santos, S., De Ketelaere, B. et al. Trends in in ovo sexing technologies: insights and interpretation from papers and patents. J Animal Sci Biotechnol 14, 102 (2023). https://doi.org/10.1186/s40104-023-00898-1 • AWC, 2023. Animal welfare commitee - Opinion on alternatives to culling newly hatched chicks in the egg and poultry industries. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eae6e062ff48ff74 87b270/AWC_Opinion_on_chick_culling_alternatives.pdf
(3) Sophie Rehault-Godbert, Marie Bourin, Joël Gautron, Maxime Quentin. Vol. 36 No 4 (2023) 7453Fin de l'elimination des poussins mâles d'un jour: le choix du sexage in ovo. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2023.36.4.7453 |
| | Allegato B Linee guida per sostenere il sessaggio in ovo attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida sono finalizzate a fornire un quadro delle tecnologie attualmente disponibili che consentano di determinare il sesso degli embrioni dei pulcini delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. 2. Requisiti necessari per la validazione delle tecnologie di ovosessaggio - Determinazione del genere entro il quattordicesimo giorno di incubazione in accordo con i requisiti del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205. - Efficienza: misurata in uova incubate per unita' di tempo, allo scopo di poter determinare il genere in strutture che processano centinaia di migliaia di uova in incubazione in tempi certi e brevi. - Precisione della determinazione: misurata in numero di maschi alla schiusa dovuti ad errore fisiologico nella determinazione. E' richiesto un errore fisiologico inferiore al 3% medio, allo scopo di permettere al processo di essere sostenibile. - Certificazione di sicurezza secondo la normativa vigente. Le attrezzature attualmente in uso in Europa per produzioni di larga scala, usano le seguenti tecnologie: Hyperspectral (non invasiva) PCR (invasiva), Spettrometria di massa (invasiva) e Risonanza magnetica (non invasiva). Si forniscono, a titolo puramente indicativo, le seguenti specifiche dichiarate dalle aziende produttrici. La capacita' di determinazione per modulo/macchina delle attrezzature che utilizzano la tecnologia Hyperspectral e' di 20.000 uova/h, di quelle che utilizzano la spettrometria di massa e' di 4.800 uova/h, mentre le attrezzature che utilizzano la PCR e la risonanza magnetica assicurano il sessaggio di circa 3.000 uova/h. Le attrezzature che usano la tecnologia Hyperspectral assicurano la determinazione del genere tra il dodicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione, quelle che utilizzano la risonanza magnetica tra l'undicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione mentre quelle che utilizzano la PCR e la spettrometria di massa consentono la determinazione del sesso tra il nono ed il dodicesimo giorno di incubazione. La percentuale di errore di sessaggio, sempre sulla base delle schede tecniche fornite dalle aziende produttrici, si aggira tra l'1% ed il 3%, con intervalli piu' o meno ampi a seconda della singola attrezzatura. La percentuale di riduzione della schiudibilita' si attesta intorno al <1%, ad eccezione della spettrometria di massa che e' pari a circa il 2%. Le tecnologie descritte sono attualmente in uso in Europa, sia nei paesi dove la proibizione alla eutanasia del pulcino maschio alla nascita e' gia' vigente sia nei paesi in cui non vi e' ancora un divieto, ma si opera su base volontaria. La ricerca finalizzata allo sviluppo di tecnologie per il sessaggio in ovo applicabili alla filiera produttiva in questione e' in continua evoluzione, a tal fine il monitoraggio sui risultati e l'implementazione dello sviluppo tecnologico deve essere costantemente assicurato in modo sinergico da tutti gli attori coinvolti. |
| | Allegato C Linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Il decreto legislativo n. 7 dicembre 2023, n. 205 che introduce un importante cambio di paradigma nell'allevamento avicolo, concentrandosi sempre di piu' sul benessere animale e sulla sostenibilita', ha tuttavia un forte impatto di tipo logistico e strutturale per gli operatori del settore. Il sessaggio in ovo infatti introduce una nuova fase nel processo di incubazione non prevista nella lavorazione tradizionale utilizzata fino ad ora. Da una ricognizione eseguita presso le associazioni di categoria, e' emerso che gli incubatoi esistenti specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano, allo stato attuale, non sarebbero in grado di contenere i macchinari richiesti e necessari per permettere il sessaggio del 100% della produzione. Diventa quindi necessario progettare un'area dedicata che possa contenere le attrezzature necessarie alla determinazione del genere in fase embrionale. 2. Misure per l'adeguamento strutturale e tecnologico Per l'adeguamento alla nuova legislazione attraverso ampliamento, delocalizzazione o costruzione di nuove strutture, e' necessario progettare spazi adeguati e dedicati all'installazione delle tecnologie per il sessaggio embrionale. Per adeguare gli incubatoi esistenti alle disposizioni della nuova normativa o crearne di nuovi, occorre predisporre piani d'intervento che tengano almeno conto di: redazioni progettuali ed interventi autorizzativi; acquisto di idonee attrezzature di ovosessaggio certificate; acquisto di dispositivi per l'eutanasia; impianti di condizionamento ambientale; impianti di movimentazione uova e carrelli; impianti per il lavaggio, disinfezione e la gestione delle acque; impianti di raccolta e stoccaggio sottoprodotti; impianti elettrici e di illuminazione; connessioni alla rete informatica; acquisto di software per la gestione delle nuove tecnologie; impiantistica di sicurezza e prevenzione incendi come da normativa. Per quanto concerne gli spazi necessari all'area dedicata, variano in funzione della tecnologia adottata e del modello di apparecchiatura prescelta tra quelle certificate, nonche' del volume della produzione. In ogni caso, l'area in questione deve essere posizionata in una zona vicina ma separata dalla zona di incubazione, allo scopo di permettere una facile movimentazione dei carrelli di incubazione e, allo stesso tempo, di ridurre il piu' possibile lo stress termico delle uova in incubazione. Il dimensionamento delle aree dipende da tre fattori fondamentali: le dimensioni delle attrezzature; il tipo di automazione per movimentare le uova dai carrelli all'attrezzatura e viceversa; il numero di attrezzature necessarie per processare le uova di ogni schiusa in tempi certi. Indipendentemente dalla tecnologia prescelta, il sessaggio in ovo richiede la raccolta e lo stoccaggio delle uova eliminate, in una sala a temperatura controllata, per poi inviarle, normalmente settimanalmente, a aziende specializzate per la produzione di pet food. Le incubatrici infine devono essere posizionate in una zona dedicata adiacente alla sala di sessaggio per permette una movimentazione dei carrelli sicura per il personale con corridoi di dimensioni tali da permettere un transito dei carrelli in doppio senso di marcia e riducendo al massimo le distanze. |
| | Allegato D Linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («Labelling»).
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida si propongono di fornire agli operatori economici indicazioni in merito alla promozione e valorizzazione del prodotto «uovo» derivante da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, sia attraverso un adeguato sistema di etichettatura che con campagne informative che valorizzino questo aspetto legato al benessere animale. Appare infatti opportuno accompagnare la transizione verso le nuove tecnologie adottando un'efficace strategia comunicativa che al contempo: consenta una corretta informazione al consumatore, aumentandone la consapevolezza circa gli aspetti legati al benessere animale, assicuri la trasparenza della filiera di produzione. 2. Strategie di comunicazione ed etichettatura di prodotto. A livello europeo e' vigente una normativa verticale sulle uova che individua una serie di obblighi per i produttori, sia per quanto riguarda la produzione che la commercializzazione. In particolare, il regolamento 1308/2013 pone principi generali in tema di commercializzazione, i quali sono oggetto di specifiche previsioni nell'ambito del regolamento 589/2008. Quest'ultimo definisce le modalita' di classificazione per qualita' (A e B) e peso (S, M, L, XL), regola l'etichettatura delle confezioni e la marcatura sul guscio con un codice identificativo che indica il tipo di allevamento, il paese d'origine e l'allevamento stesso. Il regolamento disciplina anche le condizioni di conservazione e vendita, garantendo trasparenza per il consumatore e tracciabilita' lungo tutta la filiera. Inoltre, il regolamento orizzontale 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, contiene norme applicabili a tutti gli alimenti, che completano le diverse norme verticali applicabili agli specifici alimenti. In particolare, l'art. 9 del citato regolamento riporta l'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono accompagnare tutti gli alimenti, mentre gli articoli 36 e 37 disciplinano i requisiti che devono soddisfare le informazioni volontarie che i produttori decidono di riportare in etichetta. Piu' specificamente, l'art. 36. par. 2 e l'art. 37 stabiliscono che le informazioni volontarie non devono indurre o confondere il consumatore e non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. Gli operatori economici hanno pertanto la possibilita' di utilizzare sul prodotto uova e ovoprodotti diciture chiare in merito alla provenienza da aziende o allevamenti che non ricorrono all'abbattimento selettivo alla schiusa dei pulcini maschi delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, conformemente al divieto disposto dal decreto legislativo n. 205/2023. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili diciture: «Uova da filiera senza abbattimento dei pulcini maschi»; «Ovosessaggio in ovo: nessun pulcino maschio ucciso»; «Senza soppressione di pulcini maschi»; «Senza abbattere i pulcini maschi»; «Non sono stati uccisi pulcini maschi». L'utilizzo di tali diciture, oltre che di appositi loghi, puo' avvenire in maniera omogenea, anche attraverso forme associative, ai fini dell'immediata riconoscibilita' per il consumatore delle uova la cui produzione non ricorre all'abbattimento del pulcino maschio alla schiusa. Dette soluzioni condivise potranno anche essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni, volti a individuare un'etichettatura armonizzata. E' altresi' facolta' degli operatori economici: considerare l'inserimento in etichetta di QR code o link a siti web informativi che approfondiscano le pratiche adottate, le tecniche per il sessaggio, e l'importanza del benessere animale, al fine di promuovere scelte consapevoli; organizzare campagne informative rivolte ai consumatori, anche in collaborazione con gli operatori della trasformazione e con la grande distribuzione, finalizzate a comunicare l'importanza del benessere animale, e a far conoscere le modalita' utilizzate per evitare la soppressione del pulcino maschio. Dette campagne informative dovranno rispettare le norme sulle pratiche leali di informazioni previste dall'Unione e potranno essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni coinvolte. 3. Controlli. La veridicita' di quanto dichiarato in etichetta puo' essere oggetto di controllo da parte delle autorita' competenti e sanzionato ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che pone la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
| | IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
e con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che, in attuazione dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127, prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento per la produzione di uova non destinate alla cova; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite linee guida per: a) promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione; b) per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio; c) per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi; Visto l'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling»); Ritenuto di poter adottare le linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 5, comma 2 del decreto legisaltivo 7 dicembre 2023, n. 205, con un unico provvedimento in ragione dello stretto collegamento funzionale tra le linee guida dirette a promuovere campagne informative per la valorizzazione delle uova e degli ovoprodotti derivanti da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, con le linee guida finalizzate a promuovere e sostenere, ai fini del benessere animale, le tecnologie per il sessaggio in ovo; Sentite le associazioni di categoria sulle linee guida di cui all'art. 5, comma 1 e 2, trasmesse con nota del 2 maggio 2025 prot, n. 12788 -DGSAF-P; Acquisito il parere, ai sensi dell'art. 5, comma del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 nonche' l'intesa ai sensi dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 giugno 2025 (Rep. atti n. 92/CSR);
Decreta:
Art. 1
Linee guida di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 205/2023
1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le seguenti linee guida, di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente decreto: a) linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione di cui all'Allegato A; b) linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio di cui all'Allegato B; c) linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi di cui all'Allegato C. 2. In attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, sono adottate le linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («labelling») di cui all'Allegato D parte integrante del presente decreto. |
| | Allegato A Linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le piu' avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' A decorrere dal 31 dicembre 2026 e' vietato l'abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus L., provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. E', pertanto, fondamentale promuovere l'introduzione di tecnologie avanzate che consentano di determinare il sesso degli embrioni e, conseguentemente, individuare e rimuovere uova contenenti embrioni maschi per evitare la nascita di pulcini maschi destinati alla soppressione o ridurne al massimo il numero. Come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 205/2023 gli incubatoi specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano devono dotarsi di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione, il prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno, al fine di ottemperare al divieto di abbattimento tramite macerazione dei pulcini di linea maschile. Il presente documento ha l'obiettivo, quindi, di fornire una ricognizione delle piu' avanzate tecnologie di sessaggio in ovo ad oggi disponibili. Il sessaggio in ovo rappresenta un passo importante nella soluzione di quello che e' considerato il principale dilemma etico del settore avicolo, contribuendo al miglioramento del benessere animale nella relativa filiera, poiche' riduce significativamente la percentuale di pulcini maschi alla schiusa, evitando cosi' la nascita di animali che, come esseri senzienti, sarebbero destinati a subire stress e sofferenze inutili a causa della manipolazione e soppressione. Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, consente quali metodi per l'abbattimento dei pulcini maschi sia la gassificazione che la macerazione. Sebbene non ci sia una normativa armonizzata a livello europeo il tema dell'abbattimento dei pulcini di un giorno e' stato oggetto di ampio dibattito sociale e politico, tanto che alcuni Stati membri, come l'Italia, hanno introdotto negli ultimi anni, a livello nazionale, il divieto di abbattimento dei pulcini maschi, sebbene con specifiche e limitazioni a volte diverse. Ad esempio, in Lussemburgo, nel 2018 e' stata varata una legge generale sulla protezione degli animali che ha previsto, tra l'altro, il divieto di uccidere gli animali per motivi economici, come nel caso della macerazione dei pulcini maschi. In Francia il divieto di abbattimento dei pulcini maschi e' stato introdotto con un decreto del 6 febbraio 2022 con l'obiettivo di migliorare il benessere animale e rispondere alle crescenti preoccupazioni etiche e ambientali, prevedendo che gli incubatoi devono adottare sistemi di sessaggio in ovo entro il quindicesimo giorno di incubazione. La normativa francese sul divieto di abbattimento dei pulcini maschi si applica esclusivamente ai pulcini maschi delle galline ovaiole. In Germania, dal 2022 e' in vigore il divieto totale di uccidere i pulcini di un giorno. La legislazione attuale consente la distruzione degli embrioni di pulcini maschi all'interno delle uova fino al tredicesimo giorno di incubazione. Questa modifica e' stata introdotta a seguito di uno studio commissionato dal Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura (BMEL), che ha concluso che gli embrioni non percepiscono dolore prima del tredicesimo giorno di incubazione. In precedenza, la legge prevedeva il divieto di distruggere gli embrioni maschi dopo il settimo giorno di incubazione, ma questa disposizione e' stata modificata per allinearsi con le nuove scoperte sulla percezione del dolore negli embrioni. In Austria vige il divieto di uccidere i pulcini di un giorno, ma si applica solo ai pulcini non utilizzati come animali da reddito. Esiste una normativa che consente il sessaggio in ovo fino al quattordicesimo giorno di incubazione, ma richiede l'anestesia per la selezione delle uova maschili tra il settimo e il quattordicesimo giorno di incubazione. In Austria, Svizzera e Belgio e' stata vietata la macerazione dei pulcini ma la gassificazione e' ancora consentita. In Belgio il divieto di uccisione dei pulcini e' stato incluso nel Codice del benessere animale, ma senza la individuazione di una data di entrata in vigore. 2. Percezione del dolore nell'embrione di Gallus gallus domesticus L. Per un approccio etico al benessere animale e' fondamentale individuare il momento in cui un embrione di pollo non e' ancora in grado di provare dolore. Sebbene si supponga che gli embrioni di pollo acquisiscano la capacita' di nocicezione durante lo sviluppo nell'uovo, non e' stato ancora specificato un momento preciso. Uno studio esplorativo e' stato condotto, su impulso del Governo tedesco, per determinare quando la capacita' di nocicezione emerge durante lo sviluppo embrionale nei polli. Tale ricerca e' stata oggetto di pubblicazione nel 2023 (1) e ha previsto tre fasi: Fase 1 - Risposte cardiovascolari: La prima fase ha analizzato le risposte cardiovascolari a stimoli meccanici applicati alla base del becco. Tra il settimo e il diciottesimo giorno si e' osservato un aumento progressivo della pressione arteriosa sistolica, diastolica e media, a dimostrazione dello sviluppo del sistema cardiovascolare. Stimoli meccanici applicati nei giorni 16, 17 e 18 hanno provocato aumenti significativi della pressione arteriosa media, con variazioni della frequenza cardiaca. L'anestesia locale con lidocaina ha ridotto tali aumenti, evidenziando la natura nocicettiva delle risposte. La pressione arteriosa si e' rivelata un indicatore affidabile, mentre la variabilita' della frequenza cardiaca suggerisce la necessita' di valutazioni piu' approfondite. Fase 2 - Attivita' cerebrale (EEG): La seconda fase ha esplorato il punto ontogenetico in cui gli stimoli nocivi potrebbero potenzialmente essere percepiti/elaborati nel cervello in ovo tramite lo studio EEG a seguito di stimolazione meccanica. E' stata osservata un'attivita' cerebrale significativa e costante a partire dal tredicesimo giorno, in linea con tappe fondamentali dello sviluppo osservate nei pulcini appena nati. Le risposte EEG a stimoli termici ed elettrici hanno mostrato diversi pattern elettrici, ma non e' stata riscontrata alcuna evidenza di percezione cosciente del dolore prima del tredicesimo giorno. Le analisi istologiche hanno suggerito potenziali segnali di nocicezione. Questo punto segna l'inizio della possibile elaborazione nocicettiva. Fase 3 - Movimenti comportamentali: La terza fase ha analizzato i movimenti prima e dopo uno stimolo doloroso, usando tecnologie avanzate come DeepLabCut e osservazioni manuali. Si e' registrato un aumento significativo nei movimenti del becco tra i giorni quindicesimo e diciottesimo in risposta a stimoli meccanici, indicando una possibile risposta a dolore o discomfort. Le conclusioni suggeriscono che questi cambiamenti rappresentano una risposta difensiva alla nocicezione. In sintesi: sono state eseguite analisi temporali e spettrali dell'EEG. I risultati suggeriscono che il tredicesimo giorno di sviluppo sia il primo stadio embrionale in cui e' possibile ricevere ed elaborare stimoli nocicettivi. Le variazioni della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca (FC) in risposta a uno stimolo meccanico nocivo alla base del becco rispetto a un leggero tocco sul becco sono state esaminate in embrioni di pollo tra il settimo e il diciottesimo giorno embrionale (ED). La pressione arteriosa media (PAM) e' stata il parametro piu' sensibile per la valutazione delle risposte cardiovascolari. Variazioni significative della PAM in risposta a uno stimolo nocivo sono state rilevate negli embrioni tra ED16 e ED18, mentre variazioni significative della FC sono state osservate tra ED17 e ED18. L'anestesia infiltrativa con l'anestetico locale lidocaina ha ridotto significativamente la risposta della MAP su ED18, quindi i cambiamenti cardiovascolari misurati possono essere interpretati come risposte nocicettive. Stimoli meccanici nocivi alla base del becco evocano una reazione negli embrioni di pollo a partire dal quindicesimo giorno. Riassumendo quando e' stato somministrato lo stimolo nocivo, le risposte fisiologiche dell'embrione sono state osservate a partire dal sedicesimo giorno di incubazione, con alcune risposte gia' al quindicesimo giorno. Le risposte comportamentali (riflessi) sono state osservate a partire dal quindicesimo giorno (Süß et al., 2023). L'attivita' EEG e' stata rilevata a partire dal tredicesimo giorno di allevamento (Kollmansperger et al.,). I ricercatori ne deducono che, teoricamente, fino al dodicesimo giorno di schiusa incluso, i nervi non sono sufficientemente sviluppati per conduzione degli stimoli al cervello. Su questa base, i ricercatori concludono che gli embrioni non hanno percezione del dolore fino al tredicesimo giorno dalla incubazione. 3. Tecnologie per il sessaggio in ovo Le tecnologie attualmente disponibili per il sessaggio in ovo si dividono in ottiche e non ottiche (Corion et al., 2023). Le tecnologie non ottiche comprendono approcci invasivi, in quanto eseguite su campioni di sangue, piume o cervello, o approcci con invasivita' parziale, se eseguite su campioni di liquido allantoideo. Tra le principali tecnologie non ottiche si identificano: a) Analisi del DNA Puo' essere eseguita utilizzando DNA genomico da liquido allantoideo, sangue, piume o cervello. Si applica dal giorno 8 al giorno 13 di incubazione, con un'accuratezza del 100%: e' un metodo invasivo a meno che non si utilizzi il liquido allantoideo. Sebbene sia un metodo accurato ed utilizzabile indipendentemente dalla razza, la sua applicazione industriale e' limitata per la lunghezza del tempo di esecuzione (> 60 minuti) e per i costi dei consumabili. b) Analisi dei biomarcatori Questo tipo di analisi si basa sulla rilevazione di ormoni sessuali nel liquido allantoideo o nel sangue. Consente il sessaggio a partire dal giorno embrionale 8, con un'accuratezza del 99% al giorno 9. E' un metodo costoso e lento (fino a 90 minuti). c) Spettrometria a mobilita' ionica (IMS) e spettrometria di massa (MS) La matrice utilizzata e' il liquido allantoideo per la ricerca di metaboliti. La metodica puo' essere applicata dal giorno embrionale 9 al giorno 10, con un'accuratezza dal 90% a oltre il 95%. E' piu' veloce e meno costosa rispetto all'analisi del DNA o dei biomarcatori. Le tecnologie ottiche sono generalmente metodi non invasivi con un ottenimento rapido del risultato. Tra le principali tecnologie ottiche si riconoscono: a) Spettroscopia Raman e spettroscopia di fluorescenza La metodologia puo' utilizzare come matrice il sangue, il guscio d'uovo, il disco germinale o altre strutture embrionali. Si tratta di un metodo che richiede di forare il guscio, ma mantenendo intatta la membrana interna. Dal giorno 3,5 al giorno 6 l'approccio garantisce una accuratezza del 96% quando eseguita sul sangue, mentre dal giorno 6 l'accuratezza risulta del 92,3% quando eseguita su sangue ed embrione. b) Spettroscopia infrarossa (IR) e Terahertz Questa tecnica e' eseguita utilizzando come matrice il disco germinale e puo' essere applicata gia' dal giorno 0, ma non si hanno dati sull'accuratezza, e' considerata invasiva e potrebbe influire negativamente sulla schiusa delle femmine. c) Spettroscopia nel vicino infrarosso visibile (VIS-NIR) Si tratta di una metodologia non invasiva, veloce ed accurata (accuratezza pari a 99%), puo' individuare differenze nel colore delle piume in uova deposte da galline marroni gia' al giorno embrionale 13. d) Spettroscopia in radio-frequenza (RF) e risonanza magnetica nucleare (NMR) Si tratta di una metodologia non invasiva, basata su ormoni e metaboliti. La ditta che la commercializza dichiara un'accuratezza del 98% (ma non sono disponibili pubblicazioni scientifiche in merito). Si applica dal giorno 4 al giorno 11 di incubazione. e) Imaging iperspettrale (HSI) Il riconoscimento tramite imaging iperspettrale (HSI) rappresenta una soluzione rapida, non distruttiva ed economica per la determinazione del sesso in ovo rispetto ai metodi tradizionali come la reazione a catena della polimerasi (PCR), i composti organici volatili (VOC) e la spettroscopia Raman. Come descritto da Göhler et al. (2017), basandosi sul dimorfismo sessuale nel colore del piumaggio nelle varieta' di uova marroni, questa tecnica rileva le differenze tra pulcini femmine marroni e pulcini maschi bianco-giallastri in modo non invasivo attraverso il guscio d'uovo intatto con elevata accuratezza al tredicesimo giorno di incubazione. Sulla base delle informazioni attualmente rinvenibili dalla letteratura scientifica (2) , non e' ancora possibile raggiungere un chiaro consenso su quale tecnologia sia piu' adatta per la determinazione del sesso in ovo. Tra tutte le tecnologie presentate, sono considerate promettenti le tecniche ottiche, poiche' offrono il potenziale per uno screening non invasivo e ad alta produttivita'. Tuttavia, ad oggi, la maggior parte delle tecniche ottiche note non soddisfa i requisiti di accuratezza e/o tempo di incubazione. A tal proposito, da uno studio condotto in Francia dall'INRAE (3) , emerge che lo stadio in cui l'efficacia delle tecniche di ovosessaggio e' provata puo' anche dipendere dalle differenze di sviluppo degli embrioni in funzione della genetica (alcune linee hanno uno sviluppo piu' precoce di altre) e della durata di conservazione delle uova prima dell'incubazione (uova conservate per diverse settimane si sviluppano meno rapidamente di uova conservate per un tempo inferiore). Secondo il gruppo di ricercatori francesi l'affidabilita' degli approcci sara' tanto piu' importante quanto piu' omogenei saranno i lotti di uova. Questo potrebbe essere un ulteriore parametro da tenere in considerazione per limitare gli errori di sessaggio.
(1) Animals 2023, 13, 2710. https://doi.org/10.3390/ani13172710 - Animals 2023, 13, 2839. https://doi.org/10.3390/ani13182839 - Animals 2023, 13, 2859. https://doi.org/10.3390/ani13182859
(2) Corion, M., Santos, S., De Ketelaere, B. et al. Trends in in ovo sexing technologies: insights and interpretation from papers and patents. J Animal Sci Biotechnol 14, 102 (2023). https://doi.org/10.1186/s40104-023-00898-1 • AWC, 2023. Animal welfare commitee - Opinion on alternatives to culling newly hatched chicks in the egg and poultry industries. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65eae6e062ff48ff74 87b270/AWC_Opinion_on_chick_culling_alternatives.pdf
(3) Sophie Rehault-Godbert, Marie Bourin, Joël Gautron, Maxime Quentin. Vol. 36 No 4 (2023) 7453Fin de l'elimination des poussins mâles d'un jour: le choix du sexage in ovo. https://doi.org/10.20870/productions-animales.2023.36.4.7453 |
| | Allegato B Linee guida per sostenere il sessaggio in ovo attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida sono finalizzate a fornire un quadro delle tecnologie attualmente disponibili che consentano di determinare il sesso degli embrioni dei pulcini delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205, art. 3, comma 1. 2. Requisiti necessari per la validazione delle tecnologie di ovosessaggio - Determinazione del genere entro il quattordicesimo giorno di incubazione in accordo con i requisiti del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205. - Efficienza: misurata in uova incubate per unita' di tempo, allo scopo di poter determinare il genere in strutture che processano centinaia di migliaia di uova in incubazione in tempi certi e brevi. - Precisione della determinazione: misurata in numero di maschi alla schiusa dovuti ad errore fisiologico nella determinazione. E' richiesto un errore fisiologico inferiore al 3% medio, allo scopo di permettere al processo di essere sostenibile. - Certificazione di sicurezza secondo la normativa vigente. Le attrezzature attualmente in uso in Europa per produzioni di larga scala, usano le seguenti tecnologie: Hyperspectral (non invasiva) PCR (invasiva), Spettrometria di massa (invasiva) e Risonanza magnetica (non invasiva). Si forniscono, a titolo puramente indicativo, le seguenti specifiche dichiarate dalle aziende produttrici. La capacita' di determinazione per modulo/macchina delle attrezzature che utilizzano la tecnologia Hyperspectral e' di 20.000 uova/h, di quelle che utilizzano la spettrometria di massa e' di 4.800 uova/h, mentre le attrezzature che utilizzano la PCR e la risonanza magnetica assicurano il sessaggio di circa 3.000 uova/h. Le attrezzature che usano la tecnologia Hyperspectral assicurano la determinazione del genere tra il dodicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione, quelle che utilizzano la risonanza magnetica tra l'undicesimo ed il tredicesimo giorno di incubazione mentre quelle che utilizzano la PCR e la spettrometria di massa consentono la determinazione del sesso tra il nono ed il dodicesimo giorno di incubazione. La percentuale di errore di sessaggio, sempre sulla base delle schede tecniche fornite dalle aziende produttrici, si aggira tra l'1% ed il 3%, con intervalli piu' o meno ampi a seconda della singola attrezzatura. La percentuale di riduzione della schiudibilita' si attesta intorno al <1%, ad eccezione della spettrometria di massa che e' pari a circa il 2%. Le tecnologie descritte sono attualmente in uso in Europa, sia nei paesi dove la proibizione alla eutanasia del pulcino maschio alla nascita e' gia' vigente sia nei paesi in cui non vi e' ancora un divieto, ma si opera su base volontaria. La ricerca finalizzata allo sviluppo di tecnologie per il sessaggio in ovo applicabili alla filiera produttiva in questione e' in continua evoluzione, a tal fine il monitoraggio sui risultati e l'implementazione dello sviluppo tecnologico deve essere costantemente assicurato in modo sinergico da tutti gli attori coinvolti. |
| | Allegato C Linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili piu' avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Il decreto legislativo n. 7 dicembre 2023, n. 205 che introduce un importante cambio di paradigma nell'allevamento avicolo, concentrandosi sempre di piu' sul benessere animale e sulla sostenibilita', ha tuttavia un forte impatto di tipo logistico e strutturale per gli operatori del settore. Il sessaggio in ovo infatti introduce una nuova fase nel processo di incubazione non prevista nella lavorazione tradizionale utilizzata fino ad ora. Da una ricognizione eseguita presso le associazioni di categoria, e' emerso che gli incubatoi esistenti specializzati nella produzione di pulcini femmina della specie Gallus gallus domesticus L. destinati alla produzione di uova per il consumo umano, allo stato attuale, non sarebbero in grado di contenere i macchinari richiesti e necessari per permettere il sessaggio del 100% della produzione. Diventa quindi necessario progettare un'area dedicata che possa contenere le attrezzature necessarie alla determinazione del genere in fase embrionale. 2. Misure per l'adeguamento strutturale e tecnologico Per l'adeguamento alla nuova legislazione attraverso ampliamento, delocalizzazione o costruzione di nuove strutture, e' necessario progettare spazi adeguati e dedicati all'installazione delle tecnologie per il sessaggio embrionale. Per adeguare gli incubatoi esistenti alle disposizioni della nuova normativa o crearne di nuovi, occorre predisporre piani d'intervento che tengano almeno conto di: redazioni progettuali ed interventi autorizzativi; acquisto di idonee attrezzature di ovosessaggio certificate; acquisto di dispositivi per l'eutanasia; impianti di condizionamento ambientale; impianti di movimentazione uova e carrelli; impianti per il lavaggio, disinfezione e la gestione delle acque; impianti di raccolta e stoccaggio sottoprodotti; impianti elettrici e di illuminazione; connessioni alla rete informatica; acquisto di software per la gestione delle nuove tecnologie; impiantistica di sicurezza e prevenzione incendi come da normativa. Per quanto concerne gli spazi necessari all'area dedicata, variano in funzione della tecnologia adottata e del modello di apparecchiatura prescelta tra quelle certificate, nonche' del volume della produzione. In ogni caso, l'area in questione deve essere posizionata in una zona vicina ma separata dalla zona di incubazione, allo scopo di permettere una facile movimentazione dei carrelli di incubazione e, allo stesso tempo, di ridurre il piu' possibile lo stress termico delle uova in incubazione. Il dimensionamento delle aree dipende da tre fattori fondamentali: le dimensioni delle attrezzature; il tipo di automazione per movimentare le uova dai carrelli all'attrezzatura e viceversa; il numero di attrezzature necessarie per processare le uova di ogni schiusa in tempi certi. Indipendentemente dalla tecnologia prescelta, il sessaggio in ovo richiede la raccolta e lo stoccaggio delle uova eliminate, in una sala a temperatura controllata, per poi inviarle, normalmente settimanalmente, a aziende specializzate per la produzione di pet food. Le incubatrici infine devono essere posizionate in una zona dedicata adiacente alla sala di sessaggio per permette una movimentazione dei carrelli sicura per il personale con corridoi di dimensioni tali da permettere un transito dei carrelli in doppio senso di marcia e riducendo al massimo le distanze. |
| | Allegato D Linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura («Labelling»).
Le presenti linee guida sono elaborate in attuazione dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 205 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 agosto 2022, n. 12. 1. Finalita' Le presenti linee guida si propongono di fornire agli operatori economici indicazioni in merito alla promozione e valorizzazione del prodotto «uovo» derivante da galline sottoposte a determinazione del genere in fase di incubazione, sia attraverso un adeguato sistema di etichettatura che con campagne informative che valorizzino questo aspetto legato al benessere animale. Appare infatti opportuno accompagnare la transizione verso le nuove tecnologie adottando un'efficace strategia comunicativa che al contempo: consenta una corretta informazione al consumatore, aumentandone la consapevolezza circa gli aspetti legati al benessere animale, assicuri la trasparenza della filiera di produzione. 2. Strategie di comunicazione ed etichettatura di prodotto. A livello europeo e' vigente una normativa verticale sulle uova che individua una serie di obblighi per i produttori, sia per quanto riguarda la produzione che la commercializzazione. In particolare, il regolamento 1308/2013 pone principi generali in tema di commercializzazione, i quali sono oggetto di specifiche previsioni nell'ambito del regolamento 589/2008. Quest'ultimo definisce le modalita' di classificazione per qualita' (A e B) e peso (S, M, L, XL), regola l'etichettatura delle confezioni e la marcatura sul guscio con un codice identificativo che indica il tipo di allevamento, il paese d'origine e l'allevamento stesso. Il regolamento disciplina anche le condizioni di conservazione e vendita, garantendo trasparenza per il consumatore e tracciabilita' lungo tutta la filiera. Inoltre, il regolamento orizzontale 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, contiene norme applicabili a tutti gli alimenti, che completano le diverse norme verticali applicabili agli specifici alimenti. In particolare, l'art. 9 del citato regolamento riporta l'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono accompagnare tutti gli alimenti, mentre gli articoli 36 e 37 disciplinano i requisiti che devono soddisfare le informazioni volontarie che i produttori decidono di riportare in etichetta. Piu' specificamente, l'art. 36. par. 2 e l'art. 37 stabiliscono che le informazioni volontarie non devono indurre o confondere il consumatore e non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti. Gli operatori economici hanno pertanto la possibilita' di utilizzare sul prodotto uova e ovoprodotti diciture chiare in merito alla provenienza da aziende o allevamenti che non ricorrono all'abbattimento selettivo alla schiusa dei pulcini maschi delle galline della specie Gallus gallus domesticus L. provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, conformemente al divieto disposto dal decreto legislativo n. 205/2023. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune possibili diciture: «Uova da filiera senza abbattimento dei pulcini maschi»; «Ovosessaggio in ovo: nessun pulcino maschio ucciso»; «Senza soppressione di pulcini maschi»; «Senza abbattere i pulcini maschi»; «Non sono stati uccisi pulcini maschi». L'utilizzo di tali diciture, oltre che di appositi loghi, puo' avvenire in maniera omogenea, anche attraverso forme associative, ai fini dell'immediata riconoscibilita' per il consumatore delle uova la cui produzione non ricorre all'abbattimento del pulcino maschio alla schiusa. Dette soluzioni condivise potranno anche essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni, volti a individuare un'etichettatura armonizzata. E' altresi' facolta' degli operatori economici: considerare l'inserimento in etichetta di QR code o link a siti web informativi che approfondiscano le pratiche adottate, le tecniche per il sessaggio, e l'importanza del benessere animale, al fine di promuovere scelte consapevoli; organizzare campagne informative rivolte ai consumatori, anche in collaborazione con gli operatori della trasformazione e con la grande distribuzione, finalizzate a comunicare l'importanza del benessere animale, e a far conoscere le modalita' utilizzate per evitare la soppressione del pulcino maschio. Dette campagne informative dovranno rispettare le norme sulle pratiche leali di informazioni previste dall'Unione e potranno essere oggetto di sottoscrizione di appositi Protocolli d'intesa fra Amministrazioni e associazioni coinvolte. 3. Controlli. La veridicita' di quanto dichiarato in etichetta puo' essere oggetto di controllo da parte delle autorita' competenti e sanzionato ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 che pone la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. |
| | Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 settembre 2025
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1455 |
| | Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 settembre 2025
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1455 |
| | Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 settembre 2025
Il Ministro della salute Schillaci
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1455 |
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