| Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2025 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 6 agosto 2025 |
| Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025. (Ordinanza n. 241). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025 recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Visto, in particolare, l'art. 45 (rubricato «Incentivi alle funzioni tecniche») del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo risultante dalle modifiche apportate di richiamati decreto legislativo n. 209 del 2024 e decreto-legge n. 73 del 2025, e che oggi stabilisce quanto segue: «1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2»; Visto, altresi', l'Allegato I.10 al decreto legislativo n. 36 del 2023; Richiamati: l'art. 81 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che introduce tra le attivita' tecniche incentivabili a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure le funzioni di coordinamento dei flussi informativi; l'art. 92 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che interviene sull'art. 32 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche; ampliando altresi' la possibilita' di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ai commi 18 e 19 stabilisce quanto segue: «18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 19. In deroga alla previsioni dell'art. 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Vista l'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, recante «Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie»; Vista l'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante «Disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023»; Vista l'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; Confermato che, come gia' ritenuto nelle ordinanze da ultimo richiamate, la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge n. 148 del 2017, si pone in termini di parziale specialita' rispetto alla regola di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che le novelle introdotte a valle del decreto legislativo n. 36 del 2023, dal decreto legislativo n. 209 del 2024 e dal decreto-legge n. 73 del 2025, recano una disciplina relativa a profili di dettaglio, anche allo scopo di prevenire le difficolta' e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, e confermando la finalita' di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalita' interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni; Ritenuto di procedere a recepire la novella legislativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; Ritenuto di procedere all'integrazione degli articoli 2 e 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025, attesa la necessita' di un'evoluzione coerente e necessaria della disciplina degli incentivi, per rispondere alle sfide organizzative e tecniche della ricostruzione e per allinearsi alle nuove linee guida nazionali in materia di public procurement e gestione digitale delle opere pubbliche; Considerato che le modifiche dell'art. 2 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025 trovano la loro ragione primaria nella necessita' di rafforzare il sistema delle competenze tecniche e organizzative degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), al fine di garantire una gestione piu' efficace, trasparente e tempestiva delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata; Considerato, altresi', che l'esperienza maturata negli anni successivi agli eventi sismici ha evidenziato che gli strumenti previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, pur assicurando un quadro di incentivi adeguato alle funzioni tecniche, necessitano di un perfezionamento finalizzato ad includere tra le finalita' la copertura delle spese di funzionamento ordinario e l'innovazione organizzativa, e che, pertanto, la quota del 20%, gia' prevista per attivita' di miglioramento tecnologico e di innovazione, si rivela uno strumento indispensabile per supportare la piena operativita' degli USR, anche nei momenti di maggiore complessita', come la gestione simultanea di numerosi cantieri e di procedure complesse di affidamento; e che la possibilita' di destinare tali risorse a spese generali, come il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati, l'acquisizione di strumentazioni avanzate, la gestione di presidi tecnici e informatici e la copertura dei costi per il personale non strutturato, consente di mantenere un livello di efficienza costante e di garantire continuita' ai processi di ricostruzione; Ritenuto che la necessita' delle richiamate modifiche e' strettamente connessa con il percorso di qualificazione degli USR come stazioni appaltanti, avviato con l'ordinanza n. 234 del 2025, che richiede standard sempre piu' elevati di competenza, organizzazione e capacita' digitale; e che l'adeguamento degli USR a tali standard implica investimenti in risorse tecnologiche e in formazione specialistica del personale, che devono essere sostenuti anche attraverso l'uso mirato degli incentivi per funzioni tecniche; Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57 del 2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Rilevata l'urgenza di provvedere per evitare soluzioni di continuita' nella gestione degli incentivi alle funzioni tecniche e consentire il piu' rapido adattamento alle modifiche normative intervenute, da ultimo con il decreto-legge n. 73 del 2025, convertito in legge il 18 luglio 2025; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e integrazioni all'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ferme restando le disposizioni in materia di individuazione dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Responsabile unico del progetto - RUP, e' ammesso a beneficiare degli incentivi di cui alla presente ordinanza anche il personale esterno, individuato ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016, formalmente incaricato, mediante contratto con-forme all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di attivita' tecniche e amministrative riconducibili all'Allegato I.10 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale personale puo' accedere alla quota incentivante esclusivamente per le attivita' tecniche e amministrative effettivamente svolte e formalmente assegnate dal dirigente competente. 1-ter. La liquidazione degli incentivi di cui al precedente comma 1-bis avviene previa attestazione da parte del dirigente competente ed e' effettuata dal soggetto pubblico committente mediante trasferimento delle relative risorse al soggetto titolare del rapporto di lavoro o di incarico, il quale provvede al pagamento secondo le modalita' previste dal contratto sottoscritto con ciascun collaboratore. Gli importi riconosciuti sono da intendersi al lordo di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.». |
| | Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025 recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Visto, in particolare, l'art. 45 (rubricato «Incentivi alle funzioni tecniche») del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo risultante dalle modifiche apportate di richiamati decreto legislativo n. 209 del 2024 e decreto-legge n. 73 del 2025, e che oggi stabilisce quanto segue: «1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2»; Visto, altresi', l'Allegato I.10 al decreto legislativo n. 36 del 2023; Richiamati: l'art. 81 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che introduce tra le attivita' tecniche incentivabili a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure le funzioni di coordinamento dei flussi informativi; l'art. 92 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che interviene sull'art. 32 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche; ampliando altresi' la possibilita' di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ai commi 18 e 19 stabilisce quanto segue: «18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 19. In deroga alla previsioni dell'art. 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Vista l'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, recante «Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie»; Vista l'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante «Disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023»; Vista l'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; Confermato che, come gia' ritenuto nelle ordinanze da ultimo richiamate, la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge n. 148 del 2017, si pone in termini di parziale specialita' rispetto alla regola di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che le novelle introdotte a valle del decreto legislativo n. 36 del 2023, dal decreto legislativo n. 209 del 2024 e dal decreto-legge n. 73 del 2025, recano una disciplina relativa a profili di dettaglio, anche allo scopo di prevenire le difficolta' e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, e confermando la finalita' di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalita' interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni; Ritenuto di procedere a recepire la novella legislativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; Ritenuto di procedere all'integrazione degli articoli 2 e 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025, attesa la necessita' di un'evoluzione coerente e necessaria della disciplina degli incentivi, per rispondere alle sfide organizzative e tecniche della ricostruzione e per allinearsi alle nuove linee guida nazionali in materia di public procurement e gestione digitale delle opere pubbliche; Considerato che le modifiche dell'art. 2 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025 trovano la loro ragione primaria nella necessita' di rafforzare il sistema delle competenze tecniche e organizzative degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), al fine di garantire una gestione piu' efficace, trasparente e tempestiva delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata; Considerato, altresi', che l'esperienza maturata negli anni successivi agli eventi sismici ha evidenziato che gli strumenti previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, pur assicurando un quadro di incentivi adeguato alle funzioni tecniche, necessitano di un perfezionamento finalizzato ad includere tra le finalita' la copertura delle spese di funzionamento ordinario e l'innovazione organizzativa, e che, pertanto, la quota del 20%, gia' prevista per attivita' di miglioramento tecnologico e di innovazione, si rivela uno strumento indispensabile per supportare la piena operativita' degli USR, anche nei momenti di maggiore complessita', come la gestione simultanea di numerosi cantieri e di procedure complesse di affidamento; e che la possibilita' di destinare tali risorse a spese generali, come il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati, l'acquisizione di strumentazioni avanzate, la gestione di presidi tecnici e informatici e la copertura dei costi per il personale non strutturato, consente di mantenere un livello di efficienza costante e di garantire continuita' ai processi di ricostruzione; Ritenuto che la necessita' delle richiamate modifiche e' strettamente connessa con il percorso di qualificazione degli USR come stazioni appaltanti, avviato con l'ordinanza n. 234 del 2025, che richiede standard sempre piu' elevati di competenza, organizzazione e capacita' digitale; e che l'adeguamento degli USR a tali standard implica investimenti in risorse tecnologiche e in formazione specialistica del personale, che devono essere sostenuti anche attraverso l'uso mirato degli incentivi per funzioni tecniche; Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57 del 2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Rilevata l'urgenza di provvedere per evitare soluzioni di continuita' nella gestione degli incentivi alle funzioni tecniche e consentire il piu' rapido adattamento alle modifiche normative intervenute, da ultimo con il decreto-legge n. 73 del 2025, convertito in legge il 18 luglio 2025; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e integrazioni all'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ferme restando le disposizioni in materia di individuazione dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Responsabile unico del progetto - RUP, e' ammesso a beneficiare degli incentivi di cui alla presente ordinanza anche il personale esterno, individuato ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016, formalmente incaricato, mediante contratto con-forme all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di attivita' tecniche e amministrative riconducibili all'Allegato I.10 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale personale puo' accedere alla quota incentivante esclusivamente per le attivita' tecniche e amministrative effettivamente svolte e formalmente assegnate dal dirigente competente. 1-ter. La liquidazione degli incentivi di cui al precedente comma 1-bis avviene previa attestazione da parte del dirigente competente ed e' effettuata dal soggetto pubblico committente mediante trasferimento delle relative risorse al soggetto titolare del rapporto di lavoro o di incarico, il quale provvede al pagamento secondo le modalita' previste dal contratto sottoscritto con ciascun collaboratore. Gli importi riconosciuti sono da intendersi al lordo di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.». |
| | Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti»; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025 recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Visto, in particolare, l'art. 45 (rubricato «Incentivi alle funzioni tecniche») del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo risultante dalle modifiche apportate di richiamati decreto legislativo n. 209 del 2024 e decreto-legge n. 73 del 2025, e che oggi stabilisce quanto segue: «1. Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalita' indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facolta' delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalita' diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, e' ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonche' quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 e' corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensivita' di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilita' dei costi di cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unita' di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attivita' svolte per conto di altre amministrazioni, non puo' superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unita' di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo e' aumentato del 15 per cento. Incrementa altresi' le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perche' affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perche' prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio. 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e' destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7. 6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare: a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa; c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. 7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 e' in ogni caso utilizzata: a) per attivita' di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale. 8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme cosi' destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2»; Visto, altresi', l'Allegato I.10 al decreto legislativo n. 36 del 2023; Richiamati: l'art. 81 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che introduce tra le attivita' tecniche incentivabili a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure le funzioni di coordinamento dei flussi informativi; l'art. 92 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che interviene sull'art. 32 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche; ampliando altresi' la possibilita' di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ai commi 18 e 19 stabilisce quanto segue: «18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto, sono disciplinate la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo e' adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 19. In deroga alla previsioni dell'art. 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; Vista l'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, recante «Disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e regolamentazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie»; Vista l'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante «Disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023»; Vista l'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, recante «Nuova disciplina delle modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024»; Confermato che, come gia' ritenuto nelle ordinanze da ultimo richiamate, la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge n. 148 del 2017, si pone in termini di parziale specialita' rispetto alla regola di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che le novelle introdotte a valle del decreto legislativo n. 36 del 2023, dal decreto legislativo n. 209 del 2024 e dal decreto-legge n. 73 del 2025, recano una disciplina relativa a profili di dettaglio, anche allo scopo di prevenire le difficolta' e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, e confermando la finalita' di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalita' interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni; Ritenuto di procedere a recepire la novella legislativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; Ritenuto di procedere all'integrazione degli articoli 2 e 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025, attesa la necessita' di un'evoluzione coerente e necessaria della disciplina degli incentivi, per rispondere alle sfide organizzative e tecniche della ricostruzione e per allinearsi alle nuove linee guida nazionali in materia di public procurement e gestione digitale delle opere pubbliche; Considerato che le modifiche dell'art. 2 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 2025 trovano la loro ragione primaria nella necessita' di rafforzare il sistema delle competenze tecniche e organizzative degli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), al fine di garantire una gestione piu' efficace, trasparente e tempestiva delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata; Considerato, altresi', che l'esperienza maturata negli anni successivi agli eventi sismici ha evidenziato che gli strumenti previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, pur assicurando un quadro di incentivi adeguato alle funzioni tecniche, necessitano di un perfezionamento finalizzato ad includere tra le finalita' la copertura delle spese di funzionamento ordinario e l'innovazione organizzativa, e che, pertanto, la quota del 20%, gia' prevista per attivita' di miglioramento tecnologico e di innovazione, si rivela uno strumento indispensabile per supportare la piena operativita' degli USR, anche nei momenti di maggiore complessita', come la gestione simultanea di numerosi cantieri e di procedure complesse di affidamento; e che la possibilita' di destinare tali risorse a spese generali, come il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati, l'acquisizione di strumentazioni avanzate, la gestione di presidi tecnici e informatici e la copertura dei costi per il personale non strutturato, consente di mantenere un livello di efficienza costante e di garantire continuita' ai processi di ricostruzione; Ritenuto che la necessita' delle richiamate modifiche e' strettamente connessa con il percorso di qualificazione degli USR come stazioni appaltanti, avviato con l'ordinanza n. 234 del 2025, che richiede standard sempre piu' elevati di competenza, organizzazione e capacita' digitale; e che l'adeguamento degli USR a tali standard implica investimenti in risorse tecnologiche e in formazione specialistica del personale, che devono essere sostenuti anche attraverso l'uso mirato degli incentivi per funzioni tecniche; Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57 del 2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare; Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Rilevata l'urgenza di provvedere per evitare soluzioni di continuita' nella gestione degli incentivi alle funzioni tecniche e consentire il piu' rapido adattamento alle modifiche normative intervenute, da ultimo con il decreto-legge n. 73 del 2025, convertito in legge il 18 luglio 2025; Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 6 agosto 2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche e integrazioni all'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Ferme restando le disposizioni in materia di individuazione dei soggetti che possono ricoprire il ruolo di Responsabile unico del progetto - RUP, e' ammesso a beneficiare degli incentivi di cui alla presente ordinanza anche il personale esterno, individuato ai sensi dell'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 189 del 2016, formalmente incaricato, mediante contratto con-forme all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di attivita' tecniche e amministrative riconducibili all'Allegato I.10 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale personale puo' accedere alla quota incentivante esclusivamente per le attivita' tecniche e amministrative effettivamente svolte e formalmente assegnate dal dirigente competente. 1-ter. La liquidazione degli incentivi di cui al precedente comma 1-bis avviene previa attestazione da parte del dirigente competente ed e' effettuata dal soggetto pubblico committente mediante trasferimento delle relative risorse al soggetto titolare del rapporto di lavoro o di incarico, il quale provvede al pagamento secondo le modalita' previste dal contratto sottoscritto con ciascun collaboratore. Gli importi riconosciuti sono da intendersi al lordo di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti.». |
| | Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. Al fine di assicurare la continuita' operativa e la piena efficienza organizzativa degli Uffici speciali per la ricostruzione - USR per l'intera durata delle attivita' connesse alla ricostruzione e riparazione, questi ultimi potranno destinare alla copertura delle spese generali e di funzionamento degli USR medesimi fino al 50% delle risorse di cui al primo comma. Rientrano tra le spese di cui al presente comma anche quelle relative al mantenimento e sviluppo di strutture, banche dati, presidi tecnici e strumentali, nonche' al personale non strutturato, con riferimento ai costi non altrimenti finanziabili a valere sulla quota di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.». |
| | Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. Al fine di assicurare la continuita' operativa e la piena efficienza organizzativa degli Uffici speciali per la ricostruzione - USR per l'intera durata delle attivita' connesse alla ricostruzione e riparazione, questi ultimi potranno destinare alla copertura delle spese generali e di funzionamento degli USR medesimi fino al 50% delle risorse di cui al primo comma. Rientrano tra le spese di cui al presente comma anche quelle relative al mantenimento e sviluppo di strutture, banche dati, presidi tecnici e strumentali, nonche' al personale non strutturato, con riferimento ai costi non altrimenti finanziabili a valere sulla quota di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.». |
| | Art. 2 Modifiche e integrazioni all'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025
1. All'art. 7 dell'ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: «6. Al fine di assicurare la continuita' operativa e la piena efficienza organizzativa degli Uffici speciali per la ricostruzione - USR per l'intera durata delle attivita' connesse alla ricostruzione e riparazione, questi ultimi potranno destinare alla copertura delle spese generali e di funzionamento degli USR medesimi fino al 50% delle risorse di cui al primo comma. Rientrano tra le spese di cui al presente comma anche quelle relative al mantenimento e sviluppo di strutture, banche dati, presidi tecnici e strumentali, nonche' al personale non strutturato, con riferimento ai costi non altrimenti finanziabili a valere sulla quota di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.». |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2428 |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2428 |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 6 agosto 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2428 |
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