Gazzetta n. 216 del 17 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 17 luglio 2025, n. 130
Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.


IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante «Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in particolare, gli articoli 24 e 135-bis;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2022, n. 192, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici» che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalita' attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' tenuto a comunicare, entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 14 febbraio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle attivita' di cui all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1,»;
c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere» sono soppresse;
d) all'articolo 5-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;
2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformita' dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio predisposto alla banda ultra larga"»;
3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «attestazione»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
e) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 luglio 2025

Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021:
«Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli
articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3-bis,
4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle
disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31
del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotte
dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche
alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a
tale data il relativo procedimento penale non sia stato
definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti
all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 30 del
decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotta
dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli
illeciti commessi successivamente alla sua entrata in
vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior
favore, anche ai procedimenti in corso.
4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli
articoli 43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto
2003 n. 259, nelle more della pubblicazione dei modelli per
la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si
utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del
medesimo decreto.
5.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
7. Le funzioni attribuite dal presente Codice
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono
esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello
sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto
ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso
decreto-legge n. 82 del 2021.
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e
dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003,
introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si
applicano dalla data del 1° gennaio 2022.
Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli
articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n.
259 del 2003.
8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto
legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli
obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
vigente in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro
delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
12 marzo 2008.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del
decreto-legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, recante il codice delle comunicazioni
elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87
del 13 aprile 2024:
«Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207). - 1. All'articolo 5 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 207, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita
dalle seguenti «commi 3-bis, 4 e»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 18, commi 3, 4 e 4-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, anche in deroga alle
disposizioni del presente decreto.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai
fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli
43, 44, 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.
259, nelle more della pubblicazione dei modelli per la
presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si
utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del
medesimo decreto»;
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto
legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione
ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli
obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro
delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007.
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa
vigente in conformita' alle disposizioni del presente
decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro
delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
12 marzo 2008.
Art. 6 (Altre disposizioni). - 1. All'articolo
135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, le parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione
della segnalazione e' tenuto a comunicare» sono sostituite
dalle seguenti: «Su istanza del privato il tecnico che ha
rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del
presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di
presentazione della segnalazione certificata».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 la legge 5
marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli
impianti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 1990:
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.».
«Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente
legge consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalita' della sospensione delle imprese
dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 5
gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20
gennaio 1996:
«Art. 4 (Disposizioni per l'applicazione della legge
5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di
impianti). - 1. I titolari delle imprese di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti
di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia' iscritte
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
predetta legge all'albo delle imprese artigiane di cui
all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero
nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto
di ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio
dell'attivita', previa domanda da presentare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rispettivamente, alla commissione
provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio.
2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre
1996. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta
l'applicazione, nei confronti del proprietario
dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le
utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge».
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 135-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 24 (Agibilita'). - 1. La sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di
infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente, nonche' la conformita'
dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono
attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto
che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di
attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione
certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei
casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione
certificata puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della
costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano
state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione
primaria relative all'intero intervento edilizio e siano
state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti
relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano
completate e collaudate le opere strutturali connesse,
siano certificati gli impianti e siano completate le parti
comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate
funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita'
parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a
4 e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora
non nominato, di un professionista abilitato che assevera
la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui
all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma
8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo 82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di
aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che
attesta la conformita' degli impianti installati negli
edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita',
risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente
ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla
banda ultra-larga, rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di
cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della
certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte
dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto
degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla
normativa vigente, il progettista abilitato e' autorizzato
ad asseverare la conformita' del progetto alle norme
igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un'altezza minima interna inferiore a
2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati,
fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una
persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite
massimo di 28 metri quadrati, per due persone.
5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis puo'
essere resa ove sia soddisfatto il requisito
dell'adattabilita', in relazione alle specifiche funzionali
e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e
sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti a
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle
caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a
garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee
condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili
prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani
abitabili ovvero la possibilita' di un'adeguata
ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia
delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e
dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di
altezza minima e superficie minima dei locali previste a
legislazione vigente.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4
puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo
sportello unico della segnalazione corredata della
documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19,
commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le
Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze,
disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere
realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi'
essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione
digitale degli edifici). - 1. Tutti gli edifici di nuova
costruzione per i quali le domande di autorizzazione
edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono
essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione
ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali
di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º
luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio
interna all'edificio si intende il complesso delle
installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione
fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai
servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di
accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo
il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º
luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda
che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai
sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all'interno o all'esterno
dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a
fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la
connessione con l'infrastruttura interna all'edificio
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove
opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire
ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di
autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data
del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi
di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato
dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla
banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide
CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di
costruire o di altro soggetto interessato. Tale
attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione
certificata di cui all'articolo 4.
Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato
l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma
comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione
della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici
infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato
delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla
legge n. 164 del 2014.
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al
presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022,
possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o
della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e
non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra
larga, rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal
comma 2-bis.».
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
recante: «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione
di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, recante: «Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante: «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli
ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori,
nonche' per l'esercizio degli ascensori» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante norme
per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000.
- Il titolo del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, come sostituito
dall'articolo l del presente decreto, reca: «Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
12 marzo 2008:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica agli impianti posti al servizio degli
edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso,
collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli
impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione
dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra
ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare
tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
settembre 2022, n. 192, recante: «Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 290 del
13 dicembre 2022.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 5 del citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni relative agli impianti). - 1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in
cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile
all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso,
l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito
dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la
potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva
degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a
far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessita' di primi interventi, che comunque non modificano
la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione
di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli
posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed
alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare
tali impianti;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro
accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma
liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione
ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in
cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti
della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di
tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3 (Imprese abilitate). - 1. Le imprese, iscritte
nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive
modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese
artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante
ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto
formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui
all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge
tale funzione per una sola impresa e la qualifica e'
incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la
dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera
e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano,
altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da
realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione
di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione
all'albo delle imprese artigiane per la verifica del
possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e
il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le
altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma
3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio
del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di
uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie
strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori
per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti
all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle
quali sono stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni.».
«Art. 5 (Progettazione degli impianti). - 1. Per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e'
redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica
richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come
specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e
ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli
albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), per tutte le utenze condominiali e per utenze
domestiche di singole unita' abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di
singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di
1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw
o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita'
immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici
di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), relativi agli impianti elettronici quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche'
impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a
40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas
combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati
di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi
a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo
stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio
del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo
la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita'
alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e
alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di
normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione
europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la
regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi
dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento
dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli
con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta
nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel
rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in
corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la
necessaria documentazione tecnica attestante le varianti,
alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto
a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato
presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui
deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti
all'articolo 11.
Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). - 1.
Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si
consulta con il progettista edile per l'inserimento nel
progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di
infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi
che richiedono di essere realizzati per gli interventi
previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che
ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di
altro soggetto interessato, il responsabile tecnico
dell'impresa di cui al comma 1 rilascia, ai fini
dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale
degli edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di
"edificio predisposto alla banda ultra larga" dell'impianto
ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI
306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono
descritte le caratteristiche degli accessi e della
infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale attestazione e' necessaria ai fini della
presentazione allo sportello unico dell'edilizia della
segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa,
abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera b), su istanza del privato, comunica i dati
relativi agli edifici infrastrutturati ai sensi
dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».