Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 luglio 2025, n. 129
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
Visto, in particolare, l'articolo 113, commi 1 e 2, che prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
Visto il comma 3 del medesimo articolo 113 che ripartisce l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ivi indicate, nonche' tra i loro collaboratori;
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'articolo 24, comma 5-bis, che prevede che: «il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»;
Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che stabilisce che il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;
Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto l'articolo 5, comma 10 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, che dispone che «Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti»;
Visto l'articolo 20, comma 32, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
Udito il parere n. 515 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del 21 marzo 2023;
Visto il parere n. 251145 del 02 dicembre 2024 espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello stato sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Vista la comunicazione effettuata in data 2 maggio 2025 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato secondo quanto previsto dall'articolo 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici».
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei
contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
91 del 19 aprile 2016,.
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - 1. I criteri dell'integrita',
dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte
in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e
dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in
base all'articolo 40, comma 2, lettera p).
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che
prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 197, dell'articolo 2,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2010)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009:
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.».
- Si riporta l'articolo 35-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le
leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 10, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2021, n. 217 e convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,
legge 9 novembre 2021, n. 156:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
in materia di incentivi per funzioni tecniche). - (Omissis)
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica
agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui
procedure di gara sono state avviate successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 32, dell'articolo 20,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«32. Al fine di dare attuazione, per le
amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di
cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
Ragioniere generale dello Stato, su proposta
dell'amministrazione, e' autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, per l'anno finanziario 2022, sul pertinente
capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione della
medesima amministrazione, le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato riguardanti le risorse accantonate per
ogni singolo appalto di lavori, servizi o forniture da
parte della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento che
ciascuna amministrazione e' chiamata ad adottare per la
ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
del predetto articolo 113 del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo
1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al
Governo in materia di contratti pubblici», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023:

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, opere, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, opere, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attivita':
attivita' di responsabile unico del procedimento;
attivita' del direttore d'esecuzione del contratto ovvero di direzione lavori;
attivita' di valutazione preventiva dei progetti;
attivita' di programmazione della spesa per investimenti;
attivita' di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
attivita' di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita';
collaudatore statico.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 3

Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti del Ministero che svolgono direttamente le funzioni inerenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposito decreto direttoriale, che collaborano direttamente alle attivita' di cui al richiamato articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 4

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche e' costituito da una somma pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un appalto di lavori, opere, servizi e forniture.
2. Sono escluse dalla base del calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA.
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo calcolato sull'importo posto a base di gara, e' ripartito tra i dipendenti di cui al predetto articolo 3, secondo le modalita' e i criteri previsti dal presente regolamento.
4. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
5. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, opere, fornitura e servizi. Ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede all'accertamento delle somme da destinare agli emolumenti accessori e al loro versamento in entrata.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
 
Art. 5

Criteri di attribuzione degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito R.U.P., tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del codice dei contratti pubblici.
2. Il dirigente di cui al comma 1, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del R.U.P., con apposito decreto direttoriale, individua i componenti dell'ufficio di supporto al R.U.P., di direzione lavori, il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo, nonche' le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
b) delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi;
d) dell'autonomia e del senso di responsabilita' dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
e) della capacita' di collaborare con i colleghi;
f) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
h) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. Il provvedimento di nomina del RUP ed individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato dal dirigente della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare preventivamente, tramite l'Ufficio procedimenti disciplinari del Ministero, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non possa avvalersi del proprio personale dipendente, puo' attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione all'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
6. Gli incarichi per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono assegnati al personale previo accertamento di almeno uno dei seguenti presupposti:
a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi degli articoli 52 e 53 del CCNL Comparto Ministeri;
b) aver gia' svolto in affiancamento, senza oneri a carico del Fondo, l'attivita' oggetto dell'incarico.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante e' tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle
prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'articolo
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
Per i riferimenti all'articolo 35-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilita' finale e collaudo o verifica di conformita'.
3. I termini del collaudo sono quelli previsti dall'articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonche' dalle norme specifiche di settore.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi sono individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attivita'.
5. Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del R.U.P. cessano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attivita' di supporto alla commissione di collaudo.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 102 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1.
Il responsabile unico del procedimento controlla
l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei
lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del
contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per
i lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita'
deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al comma 8, di particolare complessita' dell'opera o
delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine
puo' essere elevato sino ad un anno. Il certificato di
collaudo o il certificato di verifica di conformita' ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto
formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi
dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica
di conformita' il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione
della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di
pagamento e' rilasciato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del
codice civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e
i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorche'
riconoscibili, purche' denunciati dalla stazione appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e'
determinato ai sensi della normativa applicabile alle
stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di
cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della
stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre
amministrazioni, e' individuato il collaudatore delle
strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell'organico della stazione appaltante,
ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni
appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui
all'articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo
e di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza
nella regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della
pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento
di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove e'
svolta per i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta
per quelli in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno
avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli
operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti
nell'esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla
procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono disciplinate e definite le modalita'
tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i casi in cui
il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di
verifica di conformita' possono essere sostituiti dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto
decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con
riferimento al certificato di regolare esecuzione,
rilasciato ai sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un
consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori
o , nel caso di interventi su beni culturali mobili,
superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico
artistico o archeologico, da restauratori di beni
culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima
fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i
costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono
previsti nel quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.».
 
Art. 7

Modalita' e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attivita' svolte da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarichi espletati da piu' persone la ripartizione e' definita nel decreto direttoriale di cui all'articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata.
4. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione integrativa. Gli accordi di contrattazione integrativa sono pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 8

Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori, opere, forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
h) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
i) per il R.U.P., all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
 
Art. 9

Modalita' di pagamento degli incentivi

1. Gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attivita' svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell'articolo 4, in relazione all'avanzamento dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale delle risorse umane accertate le entrate sul pertinente capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Riassegnate le risorse di cui al comma 3, la Direzione generale delle risorse umane provvede al pagamento degli incentivi applicando le diposizioni contenute negli accordi di contrattazione integrativa in materia e sulla base della documentazione giustificativa trasmessa da ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, e' versato sul capitolo di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale.
6. La medesima procedura di cui al comma 5 e' seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre Amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettueranno opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.
 
Art. 10

Riduzione dei compensi in caso di incrementi
dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita' imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante e' ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.
 
Art. 11

Penalita' per errori ed omissioni

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. Laddove l'inadempienza del soggetto incaricato non sia tale da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 e' di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonche' previa attivazione del contraddittorio.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procede a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione e' sospesa fino all'accertamento definitivo.
 
Art. 12

Perizie di variante e suppletive

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del R.U.P., che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo di cui al presente regolamento e' riferito al nuovo importo lordo di perizia. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo, in tal caso, e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'articolo 3.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 13

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, ciascuna struttura del dicastero, che esplica le attivita' della stazione appaltante, provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.
 
Art. 14

Periodo transitorio e abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il presente regolamento si applica agli incarichi di cui all'articolo 113 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 conferiti sulla base di procedure di gara avviate dopo dell'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, anche se i relativi lavori, opere, servizi, forniture siano stati eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 226 del citato
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 226 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1.
Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' abrogato
dal 1° luglio 2023.
2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista
efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente
siano stati pubblicati prima della data in cui il codice
acquista efficacia; b) in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti
in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista
efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare
le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo
del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i
procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano
stati stipulati prima della data in cui il codice acquista
efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le
procedure relative a controversie aventi a oggetto
contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano
stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di
bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano
stati inviati prima della suddetta data.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
sono abrogati dal 1° luglio 2023:
a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della
legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204;
d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre
2012, n. 190;
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico
7 giugno 2017, n. 122;
f) il decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
g) il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre
2022.
3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del
decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225,
e' abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.
5. Ogni richiamo in disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei
contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore
del codice, si intende riferito alle corrispondenti
disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi
desumibili dal codice stesso.».
Per i riferimenti all'articolo 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 15

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le strutture organizzative interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 luglio 2025

Il Ministro: Lollobrigida Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1108