Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 30 luglio 2025
Disciplina dei compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997»;
Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) n. 2015/1814;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva n. 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) n. 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
Vista la direttiva (UE) n. 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato;
Vista la direttiva (UE) n. 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) n. 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'art. 12;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) n. 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra» che all'art. 3 reca «Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47»;
Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che stabilisce che il Comitato ETS (di seguito «Comitato»), che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e' l'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/956 e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA;
Visto l'art. 4, comma 1-ter, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che il Comitato, suddiviso in due sezioni, denominate «Sezione 1» e «Sezione 2», e' competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 e che il presidente e il vice presidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni;
Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che la preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che a tal fine e' istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita segreteria tecnica che integra competenze tecniche e giuridiche e si compone di quindici membri e di un coordinatore;
Visto l'art. 4, comma 12, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro della transizione ecologica e l'on. Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto, con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 aprile 2024 con cui sono stati definiti i compensi, ivi inclusi i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica, nonche' i rimborsi per le spese di missione per i soli componenti del Comitato;
Ritenuto di dover adeguare i compensi spettanti ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica ETS alle novita' normative introdotte;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il presente decreto disciplina i compensi, ivi inclusi i gettoni di presenza spettanti ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica, nonche' i rimborsi per le spese di missione per i soli componenti del Comitato.
2. I compensi sono corrisposti, su base annua, secondo gli importi di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto.
3. Per la partecipazione a ciascuna delle riunioni, ai componenti del Comitato ETS e della Segreteria tecnica e' riconosciuto un gettone di presenza secondo gli importi di cui alla tabella 2 dell'allegato al presente decreto. I gettoni di presenza di cui al primo periodo sono riconosciuti al Presidente, al vicepresidente e ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, nel limite massimo di trentasei riunioni l'anno. Al solo coordinatore della Segreteria tecnica e' riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione della Segreteria tecnica e del Comitato, nel limite massimo di settantadue riunioni l'anno. L'importo del gettone di presenza e' determinato in misura percentuale variabile rispetto al compenso percepito da ciascun profilo per una intera giornata di lavoro, applicando un calcolo di tipo proporzionale basato sulla durata media di una riunione.
4. I compensi e i gettoni di presenza si intendono al lordo di ogni ritenuta previdenziale, assistenziale ed erariale.
5. Ai componenti del Comitato e della Segreteria tecnica, in caso di assenza non debitamente giustificata, si applica, in relazione a ciascuna riunione, una decurtazione del compenso annuo di cui alla tabella 1 dell'allegato al presente decreto, per un ammontare pari a centocinquanta euro per il Presidente e per il coordinatore e a cento euro per il singolo componente del Comitato e della Segreteria tecnica.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Rimborsi spese di missione

1. Ai componenti del Comitato appartenenti o meno ai ruoli della pubblica amministrazione che vengono inviati dal Comitato medesimo in missione in Italia o all'estero, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi per il personale dirigenziale e non dirigenziale della pubblica amministrazione o a questi equiparato.
2. I rimborsi sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute e dimostrate con adeguata documentazione giustificativa, nel limite di spesa annuo previsto dalla tabella 3 allegata al presente decreto.
 
Art. 3

Copertura economica

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari all'ammontare economico annuo di cui alla tabella 3 dell'allegato al presente decreto, sono destinati i proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di tonnellate di CO2, ai sensi dell'art. 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2022, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2024.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla integrazione dei componenti del Comitato ETS tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147 e dalla nomina dei componenti della Segreteria tecnica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2025

Il Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica
Pichetto Fratin Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2082