Gazzetta n. 215 del 16 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 agosto 2025 |
Aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere - anni 2024 e 2025. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»; Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile 12 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha stabilito nuove percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al decreto n. 633 del 1972; Visto l'art. 1, comma 662, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione di cui al medesimo articolo 34, comma 1, applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2019, che ha stabilito l'innalzamento al 6 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2019; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2021, che ha stabilito l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2020; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 308 del 29 dicembre 2021, che ha confermato l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2022, che ha confermato l'innalzamento al 6,4 per cento della percentuale di compensazione applicabile alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale, con decorrenza 1° gennaio 2022; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Considerato che, per l'anno 2023 non e' stato emanato alcun decreto; Considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024 e 2025, il limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il legno e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui al citato art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, applicabili al legno e alla legna da ardere possono essere fissate nella misura del 6,4 per cento; Ritenuto di dover provvedere;
Decreta:
Art. 1
Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
1. Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025: n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ... 6,4 per cento; n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento. |
| Art. 2
Efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2025
Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1392 |
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