Gazzetta n. 214 del 15 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 24 luglio 2025, n. 128
Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024 n. 112» e, in particolare, l'articolo 8, comma 2»;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante «Regolamento concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'»;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale» e, in particolare, l'art. 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), 3);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale» e, in particolare, gli articoli 335-bis, 444, comma 2, e 673, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» e, in particolare, l'articolo 7;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308 recante «Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto lo stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento;
Uditi il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2025 e il parere definitivo dal medesimo espresso nell'Adunanza di Sezione del 24 giugno 2025, del quale sono state accolte tutte le osservazioni proposte;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 16 luglio 2025;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, con il presente decreto sono definite:
a) la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti;
b) le modalita' di esercizio dell'attivita' di vigilanza sullo stesso;
c) le caratteristiche e i requisiti di qualita' dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco;
d) le modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali;
e) i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio
2024, n. 92 recante: «Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale
del Ministero della giustizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 04 luglio 2024, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112:
«Art. 8 (Disposizioni in materia di strutture
residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale
dei detenuti). - 1.Allo scopo di semplificare la procedura
di accesso alle misure penali di comunita' e agevolare un
piu' efficace reinserimento delle persone detenute adulte
e' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco
delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al
reinserimento sociale. L'elenco e' articolato in sezioni
regionali ed e' tenuto dal Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita' che ne cura la tenuta e
l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definite la disciplina relativa alla formazione e
all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 del
presente articolo, le modalita' di esercizio dell'attivita'
di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i
requisiti di qualita' dei servizi necessari per
l'iscrizione nell'elenco. Con il decreto di cui al primo
periodo sono, altresi', stabilite le modalita' di recupero
delle spese per la permanenza nelle strutture di cui al
comma 1, nonche' i presupposti soggettivi e di reddito per
l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti che
non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in
condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere
al proprio sostentamento, al fine di garantire il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 6.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1, le strutture residenziali garantiscono, oltre ad
una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di
servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e
di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti,
compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o
disagio psichico, che non richiedono il trattamento in
apposite strutture riabilitative.
4. Le strutture iscritte nell'elenco di cui al comma
1, in presenza di specifica disponibilita' ad accogliere
anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, sono
considerate luogo di privata dimora ai fini di cui
all'articolo 284 del codice di procedura penale.
5. L'elenco di cui al comma 1 deve essere istituito
mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad
acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori
di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul
territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di
carattere tecnico individuati con il decreto di cui al
comma 2.
6. Per gli interventi di cui al comma 2 in favore dei
detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e
sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per
provvedere al proprio sostentamento e' autorizzata la spesa
di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai
relativi oneri si provvede a valere sugli stanziamenti dei
capitoli del bilancio della Cassa delle ammende di cui
all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932 n. 547.
6-bis.Per ampliare le opportunita' di accesso dei
detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie
pubbliche o a strutture private accreditate, ai sensi del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui aldecreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, per incrementare il contingente annuo dei
posti disponibili nelle predette strutture nonche' per
potenziare i servizi per le dipendenze presso gli istituti
penitenziari a custodia attenuata per tossicodipendenti e'
autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede a
valere sugli stanziamenti dei capitoli di bilancio della
cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9
maggio 1932, n. 547. Le risorse sono ripartite con decreto
emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 26
novembre 2010, n. 199.».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 09 agosto 1975.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230 recante: «Regolamento recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta'», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000.
- Si riporta l'articolo 20-bis del codice penale:
«Art. 20-bis (Pene sostitutive delle pene detentive
brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni
di legge, le pene sostitutive della reclusione e
dell'arresto sono disciplinate dal Capo III dellalegge 24
novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:
1) la semiliberta' sostitutiva;
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;
4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La semiliberta' sostitutiva e la detenzione
domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal
giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto
non superiori a quattro anni.
Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo'
essere applicato dal giudice in caso di condanna alla
reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata
dal giudice in caso di condanna alla reclusione o
all'arresto non superiori a un anno.».
- Si riportano gli articoli 335-bis, 444 e 673 del
codice di procedura penale:
«Art. 335-bis (Limiti all'efficacia dell'iscrizione
ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione
nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola,
determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o
amministrativa per la persona alla quale il reato e'
attribuito.».
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria,
diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva
quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono
altresi' chiedere al giudice di non applicare le pene
accessorie o di applicarle per una durata determinata,
salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la
confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a
specifici beni o a un importo determinato.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto
comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600 quinquies, nonche' 609 bis, 609
ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le
determinazioni in merito alla confisca, nonche' congrue le
pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta
delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e'
tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per
la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica
l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319
quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del
codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317 bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.».
«Art. 673 (Revoca della sentenza per abolizione del
reato). - 1. Nel caso di abrogazioneo di dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice,
il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o
il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto
dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti.
2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per
estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.».
- Si riporta l'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante:
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle
dotazioni organiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.148 del 29 giugno 2015:
«Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti
alle aree funzionali di cui all'articolo 16, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma
1 sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali
con le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle
risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e
non dirigenziale; relazioni sindacali; procedimenti
disciplinari; rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni
e servizi e degli interventi in materia di edilizia,
predisposizione dei relativi atti di programmazione e
progettazione; affidamento di lavori e acquisizione di beni
e servizi e gestione dei relativi contratti; gestione dei
beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei
relativi beni mobili e strumentali;
b) Direzione generale per la giustizia minorile e
riparativa: esecuzione dei provvedimenti penali
dell'autorita' giudiziaria minorile; emanazione delle
direttive tecniche per l'intervento dei servizi minorili;
verifica e valutazione della loro attuazione; relazioni con
la magistratura minorile, con gli enti locali e gli altri
enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del
volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati
all'attivita' socioeducativa; attivita' di prevenzione
della devianza; segretariato della Conferenza nazionale e
delle Conferenze locali per la giustizia riparativa,
nonche' istruttoria per la nomina degli esperti di cui
all'articolo 61, commi 2 e 5, del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150; istruttoria per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni; coordinamento e
monitoraggio dei servizi per la giustizia riparativa e
relativi rapporti con l'autorita' giudiziaria; vigilanza di
cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 150 del
2022; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 60,
programmazione delle risorse e trasferimenti finanziari
agli enti locali di cui all'articolo 67, comma 1, del
medesimo decreto legislativo; attivita' di studio e
ricerca;
c) Direzione generale per la giustizia di
comunita': analisi, elaborazione ed emanazione delle
direttive tecniche per l'intervento degli uffici di
esecuzione penale esterna ai sensi dell'articolo 72 della
legge 26 luglio 1975, n. 35423; ricognizione e valutazione
della loro attuazione; relazioni con la magistratura di
cognizione e di sorveglianza; attivita' di studio e
ricerca; elaborazione e stipula di accordi e convenzioni
con enti pubblici e privati per l'esecuzione delle pene
sostitutive e della messa alla prova.
3. Il Capo del Dipartimento esercita l'attivita'
ispettiva e tiene i rapporti con le autorita' giudiziarie
italiane ed estere.».
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio
2001:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1.Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui aldecreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento147e di non aver presentato domanda di
concordato.
Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale
21 maggio 2001, n. 308 recante: «Regolamento concernente
«Requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma
dell'articolo 11 della L. 8 novembre 2000, n. 328»» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
2001.
- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante:
«Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2017.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002 n. 115 recante: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 15 giugno 2002.
- Si riporta l'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.
547 recante: «Disposizioni sulla riforma penitenziaria»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno
1932:
«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente dotato
di personalita' giuridica.
2. La cassa delle ammende finanzia programmi di
reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti
di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento
delle condizioni carcerarie.
3. Organi della cassa delle ammende sono: il
presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario
e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al
segretario ed ai componenti degli altri organi sono
corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare e'
stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso
l'ente.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e' adottato lo
statuto della cassa delle ammende per specificare le
finalita' dell'ente indicate nel comma 2, nonche'
disciplinare l'amministrazione, la contabilita', la
composizione degli organi e le modalita' di funzionamento
dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto
cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del
regolamento di cui aldecreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa
delle ammende puo' utilizzare personale, locali,
attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria,
nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a
tale scopo presso la medesima amministrazione.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nellalegge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi
contenuti nellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati
dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi
dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, rispettivamente entro il termine di
presentazione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e'
trasmesso anche alla Corte dei conti.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decreto-legge»: il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
b) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
c) «Dipartimento»: il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
d) «Direzione generale»: la Direzione generale per la giustizia di comunita' del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
e) «elenco»: l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
f) «avviso»: l'avviso pubblico di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori delle strutture residenziali;
g) «strutture residenziali»: le strutture che garantiscono un'idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, la riqualificazione professionale e il reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
h) «enti gestori»: gli enti che gestiscono le strutture residenziali di cui alla lettera g);
i) «residente»: la persona adulta in esecuzione di misura penale di comunita' collocata nelle strutture di cui alla lettera g);
l) «equipe di osservazione e trattamento»: gruppo di osservazione e trattamento, deputato alla compilazione del programma individualizzato di trattamento per il condannato, presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita' di osservazione indicate nell'articolo 28 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230
«Art. 28 (Espletamento dell'osservazione della
personalita'). - 1. L'osservazione scientifica della
personalita' e' espletata, di regola, presso gli stessi
istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a
particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono
assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri
di osservazione.
3. L'osservazione e' condotta da personale dipendente
dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma
dell'articolo 80 della legge.
4. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la
responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal
medesimo coordinate.».
 
Art. 3

Formazione dell'elenco

1. Con avviso del Dipartimento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, sono definite le modalita' per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'iscrizione all'elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale delle persone detenute adulte, istituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge.
2. La manifestazione di interesse e' presentata dagli enti gestori delle strutture residenziali secondo i modelli uniformi previsti nell'avviso pubblico, di cui al comma 3, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo avviso, comprensiva del programma dei servizi come richiesti dall'art. 7.
3. L'iscrizione all'elenco e' subordinata al possesso dei requisiti, indicati nel capo III. Il possesso dei requisiti e' attestato dai richiedenti mediante dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In qualunque momento il Dipartimento puo' disporre l'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco.
4. La Direzione generale delibera, sentito il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'iscrizione nella pertinente sezione dell'elenco, una volta effettuata l'istruttoria delle manifestazioni di interesse con esito positivo.
5. L'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.
6. L'aggiornamento della pubblicazione dell'elenco sul sito avviene tempestivamente e, comunque, almeno con cadenza semestrale.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del decreto-legge 4
luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti all'elenco sono tenuti a comunicare senza indugio al Dipartimento:
a) qualsiasi modifica relativa ai requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'iscrizione all'elenco;
b) il venir meno di taluno dei requisiti di cui al capo III.
 
Art. 5

Cancellazione e sospensione

1. Sono cause di cancellazione dall'elenco:
a) la mancata comunicazione delle variazioni di cui all'art. 4, comma 1 lettera a);
b) l'insussistenza, anche per fatti sopravvenuti, di taluno dei requisiti di cui al capo III;
c) la divulgazione di dati personali relativi ai residenti;
d) l'inottemperanza alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Amministrazione vigilante per il corretto svolgimento dei servizi di cui all'art. 7.
2. La Direzione generale, quando rileva la sussistenza di fatti che, in relazione alle cause indicate nel comma 1, potrebbero dar luogo all'adozione di un provvedimento di cancellazione, ne da' comunicazione all'ente gestore con l'invito, entro il termine perentorio di trenta giorni, a fornire chiarimenti e ad effettuare eventuali produzioni documentali.
3. Scaduto il termine assegnato ai sensi del comma 2, la Direzione generale esamina, se presentati, i chiarimenti e le produzioni documentali; se non ritiene di archiviare la procedura, contesta formalmente all'ente gestore i fatti riscontrati, indica le disposizioni che ritiene violate e assegna a un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque per difese e ulteriori produzioni documentali.
4. Se nel termine assegnato ai sensi del comma 3, l'ente gestore non fornisce elementi idonei a superare la contestazione, la Direzione generale, con provvedimento motivato, dispone la cancellazione, dando comunicazione all'ente gestore del provvedimento adottato.
5. In ogni fase della procedura di contestazione, l'ente gestore puo' dichiarare di non avere interesse al mantenimento dell'iscrizione. In tal caso la Direzione generale, allo stato degli atti, ne dispone la cancellazione.
6. Durante il procedimento per l'accertamento delle cause di cancellazione puo' essere disposta la sospensione dall'elenco.
 
Art. 6

Strutture residenziali

1. Possono essere iscritti nell'elenco gli enti che dispongano, in alternativa, di:
a) strutture rispondenti ai requisiti strutturali previsti per gli alloggi dall'Allegato A del Decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio 2001, n. 308, recante Regolamento concernente «Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» con riferimento alle strutture a carattere comunitario;
b) strutture che svolgono attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q), del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'Allegato A del citato
decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 maggio
2001, n. 308

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera
q), del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 5 (Attivita' di interesse generale). - 1.Gli
enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali
incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva
o principale una o piu' attivita' di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Si
considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le
attivita' aventi ad oggetto:
a) - p) (Omissis);
q) alloggio sociale, ai sensi deldecreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
r) - z) (Omissis).
2. (Omissis).».
 
Art. 7

Tipologia dei servizi richiesti

1. Le strutture di cui all'articolo 6 devono possedere, unitamente ai requisiti di cui al precedente articolo, l'idoneita' alloggiativa ed igienico-sanitaria, secondo le pertinenti normative nazionali, regionali e comunali, atte a consentire ai residenti, che intendano farne opzione, l'iscrizione al registro della popolazione residente del comune ove e' ubicata la struttura.
2. La struttura residenziale deve assicurare ai residenti:
a) idonea accoglienza residenziale;
b) servizi di assistenza alla persona;
c) lo svolgimento di programmi di reinserimento socio-lavorativo, consistenti nella presa in carico del residente per l'esecuzione della misura penale di comunita', diretti a valorizzare percorsi di rieducazione, basati sull'autonomia e l'autosostentamento e fondati in via prioritaria su attivita' intensive di formazione e lavoro, con la possibilita' di far espletare prestazioni lavorative remunerate o tirocini lavorativi, anche presso luoghi diversi dalla struttura di residenza.
 
Art. 8

Requisiti degli enti gestori

1. Possono presentare manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco in qualita' di enti gestori delle strutture residenziali:
a) enti pubblici;
b) enti locali;
c) enti del servizio sanitario;
d) enti ed organismi del terzo settore, registrati, ove previsto, nell'apposito registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), compresi gli enti gia' iscritti nell'anagrafe degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, che svolgono per statuto o per atto costitutivo attivita' di accoglienza residenziale, alloggio sociale, reinserimento socio-lavorativo, riqualificazione professionale;
e) soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) di concerto, intesa o in forma associata.
2. I soci, gli associati, gli amministratori, i rappresentanti e i responsabili dell'ente o dell'organismo del terzo settore di cui al comma 1, lettera d), anche nell'ipotesi prevista dalla lettera e), devono possedere i seguenti requisiti:
a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, con la quale sono state altresi' applicate pene accessorie;
d) non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
3. Con riferimento al comma 2, lettere b) e c), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti all'articoli 20-bis del codice
penale, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti agli articoli 335-bis, 444 e 673
del codice di procedura penale, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 9
Riconoscimento delle strutture residenziali autorizzate o accreditate
dalle Regioni e dagli enti locali

1. Le strutture residenziali gia' autorizzate o accreditate dagli organismi territoriali competenti e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e c), si considerano idonee ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
 
Art. 10

Vigilanza

1. Il Dipartimento esercita la vigilanza sulle strutture iscritte nell'elenco.
2. Gli indirizzi per l'esercizio della vigilanza sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento.
3. Il Dipartimento provvede alla vigilanza attraverso gli Uffici di esecuzione penale esterna e i relativi Nuclei di polizia penitenziaria ivi istituiti.
4. Ai fini di cui al comma 3, i Nuclei di polizia penitenziaria:
a) accertano la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'iscrizione all'elenco tramite la consultazione delle banche dati a disposizione e tramite richiesta ai pertinenti enti e organismi pubblici;
b) effettuano visite periodiche presso le strutture residenziali per accertare la presenza delle persone ivi collocate in misura penale di comunita'.
 
Art. 11
Presupposti soggettivi e modalita' di permanenza nelle strutture
residenziali

1. Nei limiti di cui allo stanziamento definito dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono a carico dell'Amministrazione gli oneri relativi alle rette di permanenza e agli interventi di reinserimento sociale in favore delle persone detenute, a condizione che:
a) possiedano i requisiti per accedere alle misure penali di comunita';
b) non dispongano di un domicilio idoneo;
c) abbiano un reddito annuo imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non superiore a quello periodicamente fissato per ottenere il patrocinio a spese dello Stato;
d) non siano soggetti colpiti da provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235 codice penale o da decreto di espulsione emesso in via amministrativa e divenuto esecutivo.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti congiuntamente.
3. Presso la Direzione di ogni Istituto penitenziario e' istituito apposito elenco, da tenere costantemente aggiornato, contenente i nominativi delle persone detenute adulte di cui al comma 1, che abbiano presentato istanza di misura penale di comunita'.
4. Sulla base delle risorse annualmente disponibili, allo scopo di garantire la fruibilita' del beneficio ad un'adeguata platea di interessati, la retta di permanenza e' a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, finalizzato all'inserimento lavorativo e al reperimento di un idoneo domicilio.
5. Al momento della dimissione dall'Istituto penitenziario, il Direttore fornisce al condannato ammesso alla misura di comunita' compiuta informazione in ordine agli obblighi di comportamento da tenere presso la struttura residenziale. All'atto dell'ingresso presso la struttura il condannato si impegna, in forma scritta, a rispettare tali obblighi e a mantenere durante la permanenza nella stessa una condotta responsabile. Una copia di tale dichiarazione di impegno e' conservata presso la struttura, anche a disposizione del legale rappresentante dell'ente gestore.

Note all'art. 11:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 235 del codice
penale:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello
straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione
dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio
dello Statodel cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente
preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due
anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori
dei casi di flagranza, e si procede con rito
direttissimo.».
 
Art. 12
Attestazione della disponibilita' del posto con oneri a carico
dell'Amministrazione

1. Al fine di ottenere l'attestazione della disponibilita' del posto con oneri a carico dell'Amministrazione per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, il detenuto presenta l'istanza, personalmente o tramite il proprio difensore, presso la Direzione dell'Istituto ove si trova ristretto.
2. Il Direttore dell'istituto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, avvalendosi della relazione di sintesi dell'equipe di osservazione e trattamento, trasmette l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna territorialmente competente in relazione al luogo ove e' sito l'Istituto penitenziario, ai fini dell'attestazione della disponibilita' di un posto presso una delle strutture residenziali di cui all' elenco, con oneri a carico dell'Amministrazione, per un periodo massimo di otto mesi.
3. La relazione di sintesi dell'equipe e' redatta previa verifica di sussistenza dei seguenti parametri:
a) assenza, a carico del detenuto, di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione del Direttore;
b) assenza, a carico del detenuto, di episodi di aggressivita' etero-diretta verso persone o cose;
c) abilita' lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione;
d) attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali proposti durante il periodo di detenzione;
e) ogni ulteriore elemento che possa supportare, in tempi congrui rispetto alla durata massima di permanenza con oneri a carico dell'Amministrazione, il raggiungimento dell'obiettivo di inserimento lavorativo e di reperimento di un domicilio autonomo.
4. La Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, esaminata, sotto il profilo formale, la conformita' della richiesta a quanto previsto nei commi precedenti, nonche' verificata la disponibilita' del posto presso una struttura residenziale e la relativa copertura finanziaria, rilascia apposita attestazione, che viene trasmessa all'Autorita' giudiziaria competente a delibare l'istanza di misura penale di comunita' presentata dal detenuto.
5. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna secondo l'ordine di acquisizione al protocollo del suddetto Ufficio.
6. L'attestazione di cui al comma 3 riporta l'indicazione della struttura residenziale presso cui e' disponibile il posto, che viene riservato al detenuto per un periodo di due mesi dal rilascio dell'attestazione. Il suddetto termine di validita' e' espressamente indicato nell'attestazione.
7. L'attestazione rilasciata dall'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e' valutata dall'Autorita' giudiziaria ai fini della delibazione relativa alla disponibilita' di un domicilio idoneo.
8. La decisione dell'Autorita' giudiziaria, anche in caso di rigetto dell'istanza, e' comunicata immediatamente, a cura della cancelleria, all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna.
9. Decorso infruttuosamente il termine di validita' dell'attestazione senza che sia stata adottata alcuna decisione da parte dell'Autorita' giudiziaria, l'attestazione perde i suoi effetti. In tal caso l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna assegna il posto cosi' liberato ad altro detenuto, rilasciando la relativa attestazione.
10. In caso di decisione negativa da parte dell'Autorita' giudiziaria, l'attestazione perde immediatamente i suoi effetti.
11. In assenza di previa attestazione o in caso di perdita di effetti della medesima ai sensi dei commi 8 e 9, l'Amministrazione non assume alcun onere finanziario.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 13

Meccanismi di controllo della spesa

1. I fondi di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge, sono ripartiti annualmente dalla Direzione generale tra gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, in proporzione al numero di detenuti presenti sul territorio di competenza, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
2. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1, programmano le risorse ai fini della sottoscrizione delle convenzioni con gli enti gestori delle strutture residenziali iscritte all'elenco, rientranti nel territorio di competenza.
3. Nel caso in cui l'offerta di posti sia superiore alle disponibilita' finanziarie dell'Amministrazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna individua le strutture residenziali in base ai seguenti parametri:
a) qualita' dei programmi di reinserimento socio-lavorativo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), offerti;
b) ove disponibili, risultati conseguiti nell'anno precedente nell'attivita' di reinserimento socio-lavorativo dei residenti.
4. Nella sottoscrizione delle convenzioni, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna persegue l'obiettivo di massimizzare la distribuzione territoriale dei posti riservati alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge.
5. La convenzione definisce, per ciascuna struttura, la retta giornaliera e il numero di posti riservati all'Amministrazione per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. La retta e' corrisposta solo ove il posto sia effettivamente occupato e solo per le giornate di effettiva presenza.
6. L'attestazione di cui all'articolo 12, comma 4, e' rilasciata dalla Direzione dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria, nei limiti degli stanziamenti assegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.
7. Gli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna provvedono al monitoraggio delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, fornendo ogni trimestre i risultati del monitoraggio alla Direzione generale. La Direzione generale sulla base del monitoraggio effettuato dagli Uffici puo' rimodulare in corso d'anno il riparto tra i predetti Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna, nel rispetto del limite di spesa di cui di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge. Qualora dall'attivita' di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, la Direzione generale comunica agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna di non procedere all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti all'articolo 8 del citato
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 14
Modalita' di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture
residenziali

1. Il rimborso delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali e' determinato, per giornata di presenza, nella misura stabilita con decreto del Ministro della giustizia adottato ai fini dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. L'amministrazione procede al recupero delle spese per la permanenza nelle strutture residenziali, come quantificate ai sensi del comma 1, al termine della misura penale di comunita', secondo le disposizioni di cui alla parte VII del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 2 (Spese per l'esecuzione delle pene e delle
misure di sicurezza detentive). - Le spese per l'esecuzione
delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a
carico dello Stato.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei
condannati si effettua ai termini degliarticoli
145,188,189e191 del codice penalee 274 del codice di
procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte
degli internati si effettua mediante prelievo di una quota
della remunerazione a norma del penultimo capoverso
dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto
della disposizione sul rimborso delle spese di spedalita',
richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice
penale.
Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli
alimenti ed il corredo.
Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per
una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il
Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni
esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per
il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in
tutti gli stabilimenti della Repubblica.».
- La parte VII del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 reca: «RISCOSSIONE».
 
Art. 15

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi connessi alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 3 e' disciplinato con decreto direttoriale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2025

Il Ministro: Nordio Visto, Il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2413