IL COMMISSARIO STRAORDINARIO di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; Visto: il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto riguarda: la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006; l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; l'art. 13, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022 che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia; Visti: l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale...»; la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45; la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa; Vista la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022. Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022», nonche' con le recenti pronunce giurisprudenziali; Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257; Visti: la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE, del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT-Best Available Techniques); la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; comunicazione 2018/C 124/01 del 9 aprile 2018 della UE «Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti»; direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020; direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; regolamento 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»; la delibera SNPA n. 67/2020, recante «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006»; il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»; il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»; la legge regionale del Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive integrazioni e modificazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»; Dato atto che: con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico-finanziario pluriennale alla stessa allegato; con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»; la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; Premesso che: con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05282 del 30 aprile 2015, e' stata rilasciata ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 - Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; con successiva determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attivita' di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»; con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167; con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni; con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e presso filmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga; con il medesimo atto il Commissario straordinario ha, altresi', ordinato ad «AMA S.p.a.», nel suddetto periodo di centottanta giorni, in coerenza con la nota della Regione Lazio U.0027651 del 10 gennaio 2023, di presentare istanza per l'avvio del procedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso per le operazioni di tritovagliatura gia' in essere; «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, ha trasmesso un'istanza di autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad «AMA S.p.a.» in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale; con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita' e contenendo le fisiologiche difficolta' correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana»; ha ordinato: «la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167, in Roma, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»; «ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attivita' di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato «C», Parte IV, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza...»; disponendo, inoltre, «che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo necessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attivita' di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA S.p.a. prot. n. 124649 del 10 agosto 2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181»; a riscontro della richiamata istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad «AMA S.p.a.» in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale, presentata da «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, il Commissario straordinario, con nota prot. RM/2609 del 22 settembre 2023, richiedendo chiarimenti in merito, aveva, tuttavia, evidenziato, da un lato, che l'istanza avrebbe dovuto «essere presentata utilizzando il Modulo "A", approvato con disposizione commissariale n. 23 del 3 agosto 2023 ed essere integrata con la documentazione prevista nell'allegato tecnico allo stesso Modulo A...» e, dall'altro, che «nel caso in cui l'impianto sia da assoggettare ad AIA, ...potra' essere utilizzata la modulistica presente sul sito della regione...»; «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 04/10/2023.0154489.U, acquisita al prot. n. RM/2782 del 5 ottobre 2023, a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/2609 del 22 settembre 2023, aveva specificato che «si procedera', per l'impianto in oggetto, a presentare una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in ossequio alla casistica di cui al punto 5.3, lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006»; nelle more dell'indicata presentazione di «una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)», completa della relativa documentazione tecnica, «AMA S.p.a.», con nota prot. PG -19/03/2025.0046918.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431, ha presentato una «comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del sito di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma»; Considerato che: la societa' «AMA S.p.a.» nella suddetta nota di cui al prot. n. RM/2431 del 19 marzo 2025 ha rappresentato che: «nel sito e' prevista la tritovagliatura di rifiuti indentificati con EER 200301 - Operazione R13 per un quantitativo massimo di 600t/d da trattare in due linee distinte. A seguito della chiusura dell'impianto TMB di Guidonia e' venuta meno, nella gestione dei flussi del rifiuto indifferenziato raccolto nella citta' di Roma Capitale, la capacita' di trattamento per 100.000 t/a (1.900 t/set). AMA ha attivato, per matrice sopra indicata al fine di gestire le esigenze ordinarie e straordinarie riconducibili agli eventi giubilari, dei contratti per il trasporto e trattamento transfrontaliero che avverra' attraverso spedizioni che richiedono l'imballaggio dei rifiuti. AMA, nell'ambito dei contratti gia' sottoscritti, ha messo in campo gia' due treni a settimana ed e' in grado di incrementare di ulteriori due treni (1.800t/settimana) la programmazione gia' in vigore, colmando la carenza generata dalla suddetta chiusura; e tale obiettivo si ritiene raggiungibile con l'installazione nel sistema AMA di altre due stazioni di pressofilmatura. Il sito di viale dei Romagnoli e' stato interessato da ispezioni, e successive prescrizioni da parte degli enti competenti, mirate al contenimento degli impatti odorigeni provenienti dalla gestione autorizzata. Nello specifico, rispetto a quanto sopra rappresentato, si e' individuata, nell'installazione di una delle due stazioni di pressofilmatura necessarie al superamento delle criticita', in sostituzione di una delle due linee di tritovagliatura con una stazione di pressofilmatura, un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta.»; specificando, inoltre, che: «gli EER 200301 previsti in ingresso non mutano; i quantitativi giornalieri ed annuali gestiti non mutano; attualmente sono autorizzate operazioni R13 in uscita per le matrici prodotte dalla selezione»; la societa' «AMA S.p.a.» con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U e PG - 15/04/2025.0062529.U, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262 e RM/3263, facendo seguito alla richiesta di integrazioni della Struttura commissariale di cui al prot. RM/2696 del 28 marzo 2025, ha fornito la seguente documentazione: AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica; AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); AMA_ROM-FC01 - Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); AMA_ROM-PL01 - Planimetria generale ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL01bis - Planimetria generale post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL01ter - Planimetria generale post operam (configurazione 3); AMA_ROM-PL02 - Planimetria aree stoccaggio ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL02bis - Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL02ter - Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 3); AMA_ROM-PL03 - Planimetria viabilita' ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL03bis - Planimetria viabilita' post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL03ter - Planimetria viabilita' post operam (configurazione 3); nella relazione tecnica la societa' «AMA S.p.a.» specifica che «...le modifiche proposte all'attuale configurazione impiantistica autorizzata consistono nella sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura. Tale soluzione persegue anche l'obiettivo di superare alcune criticita' emerse durante ispezioni da parte degli enti competenti, e di rispondere alle successive prescrizioni impartite, mirate al contenimento dei potenziali impatti odorigeni originati dalla gestione dei rifiuti indifferenziati ivi svolta. In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di mitigare i potenziali impatti odorigeni, il gestore "AMA S.p.a." ha provveduto ad installare all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»; con nota prot. PG - 05/05/2025.0072053.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3729, la societa' «AMA S.p.a.» ha rappresentato che «a rettifica della documentazione gia' inviata per gli adempimenti di competenza, si richiede la presa d'atto del fatto che: la configurazione 1, come riportata in atti, e' quella operativa richiesta; le configurazioni 2 e 3 , come riportate in atti, sono possibili modifiche gestionali della configurazione 1. Si precisa inoltre che l'area di deposito dei materiali post lavorazione (15) sara' adibita come deposito da post trattamento di tritovagliatura (15 a e 15 b). Qualora siano prodotti materiali differenti dai precedenti, si procedera' ad inserire un setto fisico di separazione. La medesima accortezza sara' attuata per segregare il materiale post vagliatura EER 191212 dall'imballato EER 200301, apponendo idonea cartellonistica» ed ha trasmesso «scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'abbattimento degli odori, evidenziando che le stesse certificano assenza di pericolosita' per ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori» (Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica»); con nota prot. PG - 06/05/2025.0073207.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3800, la societa' «AMA S.p.a.» «A integrazione della presa d'atto di cui al prot. AMA n. 05/05/2025.0072053.U» ha inviato: «Planimetria generale impianto ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01); Planimetria aree stoccaggio ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02); Planimetria flussi viabilita' interna ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03)»; con nota prot. PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/5920, la societa' «AMA S.p.a.», «facendo seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare da ultimo alla nota prot. AMA 30/06/2025.0105552.U», ha trasmesso ulteriori integrazioni, come richieste dal Commissario straordinario, da ultimo, con nota prot. n. RM/4951 del 16 giugno 2025; Considerato, altresi', che: l'attivita' di trattamento dei «rifiuti urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta differenziata assume una rilevante connotazione strategica nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, in quanto volta a scongiurare situazioni di criticita' di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini presso la citta' di Roma per l'anno giubilare; un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della citta' di Roma che e' chiamata ad ospitare tutte le piu' importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; Ritenuto, infine, necessario: che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in essere ogni intervento volto a consentire che l'attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, venga svolta arginando le situazioni di criticita' attuali e future, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana, nonche' per garantire il corretto svolgimento delle celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio di Roma Capitale; intervenire da parte del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con specifico provvedimento straordinario volto, in relazione allo svolgimento delle attivita' di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato, a limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta ed a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino gia' contrattualizzati; Visto; il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6074/2025 ed espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U.0874208/2025, acquisita al protocollo del Commissario straordinario al n. RM/6823/2025; Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Dispone:
Relativamente alle due linee mobili di tritovagliatura di rifiuti urbani non differenziati nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma: A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla societa' «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»; B. di modificare l'atto autorizzativo di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica valida per la Configurazione 1 e, per quanto attiene alla Configurazione 2 e 3, validata unicamente per la descrizione del processo; AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1; AMA_ROM-FC01 - Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1; planimetria generale impianto ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01); planimetria aree stoccaggio ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02); planimetria flussi viabilita' interna ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03); scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica»; C. di specificare che le caratteristiche dell'impianto sito in viale dei Romagnoli n. 1167, Roma, sono le seguenti: rifiuti in ingresso all'impianto: rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301); operazioni di recupero rifiuti: R13 ed R12 dell'allegato «C» alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; capacita' di trattamento giornaliera fino a valori di punta di 600 t/giorno; quantitativo massimo annuale trattabile fino a 120.000 tonnellate; aree di stoccaggio rifiuti come da tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
D. di precisare che: il presente provvedimento, modificando l'efficacia temporale dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, ha efficacia fino al 31 dicembre 2025; il presente provvedimento dovra' essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta; E. di obbligare «AMA S.p.a.», nell'esercizio dell'attivita' di trattamento dei rifiuti non differenziati, al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: generali: a) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol; b) nelle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 1121, del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»; d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalita' e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»; rifiuti: e) lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti non dovra' superare i quantitativi massimi come sopra specificati; f) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee; g) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere espletate entro le quarantotto ore dal conferimento in sito; h) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; i) i rifiuti in uscita dal sito dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014; j) le aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica; k) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti; l) le superfici delle aree delle operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici; m) il deposito temporaneo dei rifiuti dovra' rispettare quanto riportato all'art. 185-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; n) dovra' essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialita' massima dei rifiuti stoccabili; o) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di trattamento dei rifiuti e inviati ad un serbatoio interrato di accumulo, dovranno essere gestiti rispettando le condizioni del deposito temporaneo per essere successivamente avviati ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento; le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia; p) la movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovra' essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo; viabilita': q) durante le operazioni di trattamento dei rifiuti dovra' essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione, siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.; acque meteoriche: r) dovra' essere evitata la commistione fra le acque di precipitazione meteorica provenienti dai pluviali e i reflui che si formano sulle superfici dedicate alle operazioni di gestione rifiuti; s) le aree «esterne» (non al coperto) del sito dovranno rimanere libere da lavorazioni e depositi di rifiuti; emissioni odorigene: t) dovra' essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso: attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree non destinate allo stoccaggio dei rifiuti; le acque di lavaggio dovranno essere raccolte ed inviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero/smaltimento; limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza dei rifiuti scaricati sulla pavimentazione, prima di essere inviati a pressatura e successiva fasciatura con film plastico; una corretta frequenza di svuotamento dei serbatoi di accumulo dei reflui liquidi (eventuali colaticci insistenti sul pavimento e liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) in funzione dei quantitativi giornalieri; emissioni diffuse in atmosfera: u) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno avvenire solamente al «coperto»; v) le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate con una bassa velocita' di uscita ed una adeguata altezza di caduta; sicurezza nei luoghi di lavoro: w) le attivita' dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare dovranno essere redatte specifiche procedure di lavoro da far rispettare sia al proprio personale che ad eventuali appaltatori o subappaltatori; il personale dovra' essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attivita' da eseguire che delle abilitazioni necessarie, ed idoneo alle mansioni specifiche in conformita' alla sorveglianza sanitaria ove prevista (rischio biologico e rischio di esposizione a polveri); x) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovra' essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o piu' attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste; y) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente; z) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovra' posizionarsi a distanza di sicurezza; dovra' essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovra' inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricita' statica, insorgenza di scintille di origine meccanica; aa) lo stoccaggio delle «balle» dovra' essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; bb) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovra' essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio; cc) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovra' essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente; piano di emergenza e prevenzione incendi: dd) le operazioni di trattamento dei rifiuti dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi e di quanto indicato nel decreto del Ministero dell'interno 26 luglio 2022 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»; inoltre dovra' essere redatto un Piano di emergenza interno (PEI) ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018 (convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132) e garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti; ee) dovranno essere inviate alla Prefettura di Roma tutte le informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019; monitoraggio: ff) le attivita' di gestione rifiuti oggetto della presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Citta' metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario; gg) dovra' essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attivita' che possa causare pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti; F. che «AMA S.p.a.» valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa dell'attivita' di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma e, eventualmente, presenti, entro novanta giorni dalla data del presente provvedimento, nuova istanza di autorizzazione, con allegata attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori come da disciplina tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda individuale, inerenti alle spese di istruttoria, come disposto dal Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 nella disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. n. RM/7255, corredata, altresi', di tutta la documentazione necessaria come da modulistica approvata con la medesima disposizione, al fine di ricondurre l'esercizio dell'attivita' al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarieta'; G. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; H. di notificare la presente ordinanza ad «AMA S.p.a.», nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - Sezione di Roma ed al proprietario dell'area; La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025 Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo»; Allegati: AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica; AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); AMA_ROM-FC01 - Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); planimetria generale impianto ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01); planimetria aree stoccaggio ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02); planimetria flussi viabilita' interna ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03); scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE - Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica». Roma, 8 settembre 2025
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri
_______ Avvertenza: Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del Commissario di Governo https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari ali-anno-2025
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