Gazzetta n. 213 del 13 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 settembre 2025
Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica alpina, insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conserva-zione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104 e 1° agosto 2008, n. 329;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 7 febbraio 2025, che adotta il diciottesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (UE) 2025/251;
Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversita' e del mare, con lettera prot. 231542 del 17 dicembre 2024 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la Biodiversita' 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;
Vista la legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 e successive modifiche, recante disposizioni per la tutela della natura ed in particolare le disposizioni per i siti Natura 2000 ed elenca i Siti di importanza comunitaria individuati a livello provinciale e la legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, recante il territorio e paesaggio e l'approvazione dei vincoli paesaggistici;
Vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 dicembre 2024, n. 1184, recante la designazione da «Siti di importanza comunitaria (SIC)» in «Zone speciali di conservazione (ZSC)» dei Comuni di Aldino, Lasa Lana, Malles Venosta e S. Pancrazio della regione biogeografica alpina della Provincia di Bolzano;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con il su richiamato atto, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano;
Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Bolzano, rilasciata con lettera a firma del Presidente della Provincia di Bolzano, prot n. 0213738, del 4 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, gia' proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE come da allegato 1 al presente provvedimento.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con nota del 17 dicembre 2024 prot. n. 231542. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.
 
Allegato 1
(articolo 1 comma 1)

===================================================================== | Tipo | | |Area | Regione | | sito | Codice | Denominazione |(Ha) | Biogeografica | +======+==============+===================+=====+===================+ | | | Biotopo | | | | B | IT3110052 | Pigleidermoos |5,04 |Alpina | +------+--------------+-------------------+-----+-------------------+ | | | Biotopo Tartscher | | | | | | Bühel - Biotop | | | | B | IT3110053 | Tartscher Bühel |22 |Alpina | +------+--------------+-------------------+-----+-------------------+ | B | IT3110054 | Gaulschlucht |66 |Alpina | +------+--------------+-------------------+-----+-------------------+ | B | IT3110055 | Schgumser Möser |24 |Alpina | +------+--------------+-------------------+-----+-------------------+

 
Art. 2

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona e' designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con legge della Provincia autonoma di Bolzano del 12 maggio 2010, n. 6, e con la deliberazione delle giunta provinciale di Bolzano del 17 dicembre 2024, n. 1184, e gia' operativi.
2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi.
4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
 
Art. 3

Soggetto gestore

1. La Provincia autonoma Bolzano, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 settembre 2025

Il Ministro: Pichetto Fratin