Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 luglio 2025 |
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per il Programma nazionale diretto al sostegno dello Strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI, di cui al regolamento (UE) 2021/1148 del 7 luglio 2021, annualita' 2024. (Decreto n. 14/2025). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE); Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto, in particolare, l'art. 36 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, il quale dispone che «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6 per cento del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del programma; Visto il regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale; Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - Border Management and Visa Instrument (BMVI), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2027; Visto, in particolare, l'art. 3 del suindicato regolamento (UE) 2021/1148 il quale specifica che l'obiettivo strategico dello strumento e' quello di garantire una gestione europea integrata delle frontiere, salvaguardando la sicurezza all'interno dell'Unione, oltre a tutelare la libera circolazione delle persone attraverso la politica comune in materia di visti e nel pieno rispetto dell'acquis dell'Unione; Visto, altresi', l'art. 11, paragrafo 1, del suindicato regolamento (UE) 2021/1148 il quale stabilisce che il prefinanziamento per lo strumento e' versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno con percentuali previste per le annualita' 2021-2026 che variano dal 3 al 5 per cento nonche' il paragrafo 2 del medesimo articolo, il quale specifica che se un programma di uno Stato membro e' adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione; Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 6203 final del 25 agosto 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia e che istituisce lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti BMVI per il periodo 2021-2027, a titolarita' del Ministero dell'interno, censito sul sistema finanziario IGRUE con codice 2021IT65BVPR001; Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 9039 final del 13 dicembre 2023, che modifica la predetta decisione 6203 del 25 agosto 2022, il cui piano finanziario rimodulato prevede un importo complessivo pari ad euro 671.515.324,60 di cui euro 350.679.050,97 di risorse dell'Unione ed euro 320.836.273,63 di risorse nazionali; Vista la nota n. 0019566 del 27 maggio 2025, del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento del suddetto programma nazionale, che per l'anno 2024 ammonta ad euro 66.262.705,00 di cui euro 3.750.719,15 destinati all'assistenza tecnica; Vista la successiva comunicazione e-mail del Ministero dell'interno, acquisita con protocollo della Ragioneria generale dello Stato n. 178013 del 2025, che rettifica l'importo del cofinanziamento nazionale indicato nella tabella di ripartizione della dotazione finanziaria nazionale del Programma nazionale BMVI per l'assistenza tecnica relativamente all'annualita' 2023, che ammonta ad euro 5.492.047,02 anziche' ad euro 3.701.480,38; Considerato che sommando all'importo della quota nazionale indicato nella tabella 6 del paragrafo 3.2 del programma - pari ad euro 300.986.516,03 - le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 19.849.757,60 la quota complessiva del cofinanziamento nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, risulta pari ad euro 320.836.273,63, come evidenziato nella tabella di ripartizione della dotazione finanziaria nazionale del programma predisposta dal Ministero dell'interno; Considerato pertanto che il predetto programma prevede spese ammissibili per un totale di euro 671.515.324,60 ed e' cofinanziato dai fondi europei per un importo pari ad euro 350.679.050,97 mentre la restante parte, pari ad euro 320.836.273,63, rappresenta l'importo del cofinanziamento nazionale comprensivo della quota nazionale afferente all'assistenza tecnica; Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025, tenutasi in modalita' videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, per l'anno 2024, del Programma nazionale diretto al sostegno dello strumento finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti - BMVI 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1148, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, e' pari ad euro 66.262.705,00. 2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo di euro 66.262.705,00 nella contabilita' speciale 5948 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal predetto Ministero. 3. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente. 4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il suindicato Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata. 5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2025
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1361 |
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