Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 luglio 2025 |
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per le annualita' 2024 e 2025 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, di cui al regolamento (UE) 2021/1147 del 7 luglio 2021. (Decreto n. 12/2025). |
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L'ISPETTORE GENERALE CAPO per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987; Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni competenti per materia e ha demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti e altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE); Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Vista la delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 89, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183 del 1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto, in particolare, l'art. 36 del suindicato regolamento (UE) 2021/1060, relativo all'assistenza tecnica degli Stati membri, il quale dispone che «Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, riguardanti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacita' dei partner di cui all'art. 8, paragrafo 1, nonche' per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilita' e la comunicazione», per un importo pari al 6% del finanziamento complessivo sugli altri obiettivi specifici del Programma; Visto altresi' l'art. 63, paragrafo 2, del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, il quale dispone che le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029; Visto che il Programma nazionale 2021-2027 prevede una profonda integrazione tra il FAMI e gli altri Fondi europei per la coesione sociale con linee di attivita' dedicate all'integrazione dei migranti il cui obiettivo strategico e' contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune in materia di asilo e di immigrazione; Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027; Visto, in particolare, l'art. 14 del suindicato regolamento (UE) 2021/1147 che per le annualita' comprese tra il 2021 e il 2026 stabilisce le relative percentuali di calcolo per l'erogazione dei prefinanziamenti; Considerato che il FAMI e' uno strumento finanziario istituito con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8754 final del 25 novembre 2022, che approva il Programma nazionale dell'Italia per il sostegno nell'ambito del FAMI per il periodo 2021- 2027, a titolarita' del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, censito sul sistema finanziario IGRUE con codice 2021IT65AMPR001; Vista la successiva decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 9276 final del 20 dicembre 2023, che modifica la predetta decisione 8754, il cui piano finanziario rimodulato stabilisce, per il FAMI, per il periodo 2021- 2027, un importo pari a euro 518.559.353,00 di risorse dell'Unione; Vista altresi' la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2024) final 5956 del 19 agosto 2024, recante modifica della decisione 9276 che fissa per il Programma FAMI 2021-2027 l'importo massimo del sostegno dell'Unione europea a euro 530.431.353,00; Vista l'ulteriore modifica intervenuta da ultimo con la decisione di esecuzione C(2025) final 1146 del 13 febbraio 2025, che fissa a euro 559.287.667,55 l'importo massimo del sostegno dell'Unione europea relativamente al FAMI 2021-2027; Considerato che il Programma FAMI prevede, a seguito della citata modifica, spese ammissibili per un totale di euro 1.101.243.482,02 ed e' cofinanziato, dai fondi dell'Unione europea per un importo pari a euro 559.287.667,55, mentre la restante parte pari a euro 541.955.814,47 rappresenta l'importo della quota nazionale; Vista la nota n. 0002850 del 3 aprile 2025 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento del suddetto Programma nazionale, che per l'anno 2024 ammonta a euro 115.798.713,47; Considerato che con la nota suindicata si richiede, altresi', l'assegnazione dell'annualita' 2025 che risulta pari a euro 92.835.587,00 e che il totale complessivo delle due annualita' ammonta a euro 208.634.300,47; Considerato che l'importo complessivo della quota nazionale, pari ad euro 541.955.814,47, si discosta dall'importo fissato nel piano finanziario che risulta pari ad euro 479.479.070,26 in quanto il Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC) non consente l'inserimento della quota nazionale relativa alle spese riguardanti la voce «Solidarieta' - Reinsediamento e ammissione umanitaria» per un importo pari ad euro 31.800.000,00 nonche' le spese dell'assistenza tecnica calcolate con tasso forfettario per un importo di euro 30.676.744,21; Considerato che sommando all'importo della quota nazionale pari a euro 479.479.070,26 le predette spese specificate alle pagine 38 e 43 del Programma nazionale, alla luce di quanto previsto dal citato art. 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1060 del 2021, il totale nazionale 2021-2027 del Programma FAMI ammonta complessivamente a euro 541.955.814,47: Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, nella riunione dell'8 luglio 2025, tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 del Programma nazionale del Fondo asilo, migrazione e integrazione, del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, e' pari a euro 115.798.713,47 per l'annualita' 2024 e a euro 92.835.587,00 per l'annualita' 2025, per un totale complessivo pari a euro 208.634.300,47. 2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 208.634.300,47 nell'apposita contabilita' speciale n. 05949 aperta in favore del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, ovvero a effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal citato Ministero, amministrazione titolare dell'intervento. 3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti dell'Unione europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente. 4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse dell'Unione alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale gia' erogata. 5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati il Ministero titolare dell'intervento comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2025
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1332 |
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