Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 settembre 2025
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'».


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 322 del 25 novembre 1997 con il quale e' stata registrata la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio di tutela dell'«Uva da tavola di Canicatti'» IGP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2025 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 30 luglio 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'» figura all'allegato del presente decreto.
 
Allegato

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Uva da tavola di Canicatti'»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'» e' riservata all'uva da mensa che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 1° settembre 2025

Il dirigente: Gasparri
 
Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione «Uva da tavola di Canicatti'» designa i grappoli di uva da mensa della cv. Italia nota come incrocio Pirovano «65» ottenuta da incrocio Bicane x Moscato d'Amburgo, adattatosi alle particolari condizioni pedologiche e climatiche della zona geografica del canicattese.
L'uva designata con la indicazione geografica protetta «Uva da tavola di Canicatti'» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
grappoli: medio grandi, di forma conico-piramidale, giustamente spargoli, senza acinellature, di dimensioni, forma e colore uniformi con raspi armonicamente sviluppati, peduncolo lignificato;
acini: medio grossi di forma sferoidale ellissoidale; polpa carnosa e croccante, dolce con delicato aroma di moscato di gusto gradevole;
colore epicarpo: da giallo tenue a giallo paglierino dorato; puo' manifestare alcune punteggiature di colore marrone.
Grado zuccherino: non inferiore a 17 gradi Brix.

 
Art. 3.

Zona dell'origine

La zona di produzione comprende tutti i comuni ricadenti nelle Province di Agrigento e Caltanissetta che si caratterizzano per la coltivazione dell'uva «Italia» individuati come segue:
Provincia di Agrigento: Canicatti', Castrofilippo, Racalmuto, Grotte, Naro, Camastra. C. Bello di Licata, Ravanusa, Favara, Agrigento, Licata, Comitini, Aragona, Palma di Montechiaro;
Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta, Serradifalco, Montedoro, Butera, Sommatino, Delia, Mazzarino, Riesi, Gela, S.Cataldo, Milena.

 
Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

 
Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'uva da mensa «Uva da tavola di Canicatti'» IGP viene prodotta in vigneti allevati a tendone oppure ad altre forme di allevamento a grande espansione con un numero massimo di piante ad ettaro di 1.600.
I vigneti vengono coperti con materiali idonei che consentono a seconda della zona climatica di anticipare o ritardare la raccolta garantendo comunque la qualita' del prodotto.
La raccolta si effettua al raggiungimento delle caratteristiche qualitative e organolettiche previste all'art. 2 del presente disciplinare di produzione.
Le tecniche di produzione adottate consistono nella potatura secca, concimazioni organo-minerali, operazioni in verde quali eliminazione germogli, potatura verde, sfogliatura, raddrizzamenti grappoli, diradamento, selezione grappoli, irrigazione di precisione con impianti a goccia che mirano al risparmio idrico ed energetico e difesa fitosanitaria.
Sono ammesse le produzioni condotte in regime biologico, nel rispetto dei requisiti di qualita' previsti nel presente disciplinare.
La produzione per ettaro e' di massimo 30 t.

 
Art. 6.

Legame con l'ambiente

La vocazionalita' e tipicita' della zona geografica oggetto di registrazione viene definita da una serie di dati pedologici, climatici e colturali che determinano l'estrinsecazione dei caratteri tipici del prodotto. Di fondamentale importanza e' l'utilizzo di tecniche specializzate per consentire la raccolta prolungata del prodotto, con il mantenimento delle caratteristiche organolettiche proprie, in presenza di un clima spiccatamente mediterraneo che influisce sulle attitudini delle colture locali. L'altitudine massima e' pari a 550 metri. La zona e' fresca ed areata. I suoli sono bruni e calcarei. Tale tipologia di uva divenuta famosa per il suo valore qualitativo caratteristico, e' commercializzata in Italia per circa il 60% e nei Paesi europei e terzi per circa il 40%.
L'introduzione dell'uva da tavola «Italia» (secondo l'incrocio indicato all'art. 2 del disciplinare di produzione) risale alla prima meta' del '900, mentre la tradizione di questa coltivazione e' radicata nel territorio da secoli.

 
Art. 7

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143.

 
Art. 8

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Uva da tavola di Canicatti'» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando materiali e confezioni consentiti dalla normativa vigente.
In tutti i casi i contenitori devono essere sigillati, con apposito contrassegno di seguito descritto, in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso. Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Uva da tavola di Canicatti'», seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta». Nel medesimo campo visivo devono comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore. E' ammessa l'indicazione del peso lordo all'origine.
La dizione «Indicazione Geografica Protetta» puo' essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonche' l'eventuale nome d'aziende o vigneti dai quali effettivamente provenga l'uva.
E' obbligatoria la bollinatura di almeno il 50% dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso e deve avvenire mediante l'utilizzo di un bollino adesivo che corrisponde al logotipo da applicare sul raspo.
Deve inoltre figurare la dicitura «prodotto in Italia» per le partite destinate alla esportazione.
Il logo della denominazione e' composto dalla scritta UVA da TAVOLA di CANICATTI' utilizzando il font sans serif Cera Pro Bold con l'alternanza tra maiuscolo e minuscolo e tra le dimensioni degli elementi per creare il corretto equilibrio grafico e la giusta personalita'.
La dicitura Indicazione Geografica Protetta e' stata posta a giustezza come pay off utilizzando il font Cera Pro Bold minuscolo.
I valori cromatici di riferimento sono:
per la dicitura Uva da Tavola
C50,M0,Y5,K0 / Pantone 636C
per la dicitura di Canicatti' e Indicazione Geografica Protetta
C90,M70,Y0,K0 / Pantone blue 072C

Parte di provvedimento in formato grafico

Il contrassegno, da utilizzare come sigillo nelle confezioni e come bollino sui raspi dei grappoli presenti nella confezione destinata alla vendita del prodotto sfuso, e' un elemento fustellato costituito da due elementi circolari di 28mm di diametro collegati tra di loro da un elemento rettangolare largo 13mm.
La dimensione complessiva e' di mm28 x mm78.
I due elementi circolari accolgono rispettivamente:
nel primo cerchio e' riportata la dicitura «UVA DA TAVOLA DI CANICATTI' IGP» scritta in stampatello utilizzando il font sans serif Cera Pro Bold e distribuita lungo tutta la circonferenza con all'interno una C contenente un grappolo. Nella parte inferiore destra (sinistra per chi guarda) della C e' raffigurata una foglia di vite;
nel secondo cerchio e' inserito il logo comunitario IGP.
La parte che collega i due elementi circolari contiene la raffigurazione stilizzata della Regione Sicilia con un elemento grafico circolare che indica l'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
La resa cromatica e' di quadricromia con i seguenti elementi:
fondo, C e scritta Uva da Tavola - C50,M0,Y5,K0;
scritta di Canicatti' IGP - C90,M70,Y0,K0;
uva - C5, M10, Y100, K0;
foglia di vite - C0, M30, Y70, K0.
Logo comunitario secondo i valori cromatici istituzionali

Parte di provvedimento in formato grafico