Gazzetta n. 209 del 9 settembre 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 agosto 2025
Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la protezione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025, registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195, in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024, al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare l'art. 24, comma 5, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 27/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto in particolare l'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», che al comma 3 prevede che la modifica temporanea si applichi per un periodo di tempo limitato stabilito dall'autorita' che la approva;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2025 della Commissione del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 12 giugno 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Fontina»;
Visto il regolamento (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 4094 del 23 luglio 2025, con il quale l'Assessorato sanita', salute politiche sociali - Dipartimento sanita' e salute prevenzione, sanita' pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Valle d'Aosta ha istituito una zona di sorveglianza a seguito di focolai di dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease) di molti comuni francesi confinanti con la Regione autonoma Valle d'Aosta;
Considerato che il provvedimento sopra richiamato prevede l'applicazione immediata delle misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia nel territorio regionale, e che tali misure sono incompatibili con quanto previsto in alcune parti del disciplinare di produzione della DOP Fontina;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina in cui si chiede di modificare gli articoli 1-3-5 del disciplinare di produzione, al fine di adeguarlo a quanto imposto dal provvedimento dell'Assessorato della sanita' della Regione autonoma Valle d'Aosta;
Visto il parere favorevole dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta alla modifica temporanea per la produzione della Fontina, come richiesto dal Consorzio produttori e tutela della DOP Fontina;
Considerato che l'adeguamento del disciplinare di produzione della DOP «Fontina» permettera' di certificare il prodotto consentendo ai produttori di continuare la produzione senza subire danni economici;
Tenuto conto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Fontina»;
Ritenuto opportuno provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione della «Fontina», ai sensi dell'art. 24, par. 5, del regolamento (UE) n. 2024/1143 e ai sensi dell'art. 7 del regolamento delegato (UE) n. 27/2025, recante «Modifiche temporanee di un disciplinare di un'indicazione geografica», ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» cosi' come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 224 del 25 settembre 2023, e' modificato all'art. 1, all'art. 3 e al punto 1 dell'art. 5 come di seguito riportato:
«Art. 1. Denominazione.
1. Il presente disciplinare regolamenta la produzione, la stagionatura e la porzionatura del formaggio a denominazione di origine protetta "Fontina".
2. La Fontina e' un formaggio grasso a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacca.
Art. 3. Materia prima.
1. Il latte destinato alla trasformazione in Fontina deve essere prodotto in Valle d'Aosta e avere i seguenti requisiti:
crudo o sottoposto a pastorizzazione o ad un trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi;
intero;
di bovina appartenente alla razza valdostana (pezzata rossa, pezzata nera, castana) e gli incroci tra di esse, alimentata secondo le disposizioni dell'art. 4.
Art. 5. Trasformazione.
1. Per la produzione del formaggio Fontina DOP viene utilizzato latte, derivante da una o piu' mungiture consecutive, avviato a lavorazione entro 40 ore dalla prima mungitura. Ove il latte non venga avviato a trasformazione dopo ogni singola mungitura, deve essere stoccato e conservato a temperatura compresa fra i +2 °C e i +6 °C mediante l'utilizzo di apposite attrezzature dotate di agitatore. Il latte avviato a trasformazione puo' essere sottoposto ad un trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72 °C per 15 secondi, trattamento equivalente alla pastorizzazione. Al latte possono essere aggiunte esclusivamente colture di batteri lattici autoctoni (denominati fermenti), conservati sotto la responsabilita' del Consorzio produttori e tutela dalla DOP Fontina, che li rilascia liberamente a tutti i produttori di Fontina DOP. La coagulazione del latte avviene in caldaie in rame o in acciaio, mediante l'aggiunta di caglio di vitello.».
Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano fino al 31 dicembre 2025.
Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Fontina», in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: Gasparri