Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 3 luglio 2025 |
Modifiche all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 con riguardo a interventi in Comune di Acquasanta Terme. (Ordinanza speciale n. 125). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme» e, in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede gli interventi finanziati con la medesima ordinanza; Vista l'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, "Interventi in Comune di Acquasanta Terme"» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che dispone l'inserimento nell'ordinanza speciale n. 95/2025 della lettera h), recante «Rifacimento della passerella interna che consente l'accesso alla grotta sudatoria del complesso termale pubblico del Capoluogo», per un importo stimato in 921.000,00; Visto che, per l'intervento di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 108 del 2025 e dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025, e' individuato quale soggetto attuatore l'USR Marche; Vista la nota dell'USR Marche, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0024440-A-25/06/2025 che propone di unificare in un unico intervento, nell'ambito dell'ordinanza speciale n. 95/2025, i due interventi del «Rifacimento della passerella interna che consente l'accesso alla grotta sudatoria del complesso termale pubblico del capoluogo», importo stimato in euro 921.000,00, finanziato a valere sull'ordinanza speciale n. 95 del 2025, cosi' come modificata e integrata dalla ordinanza speciale n. 108 del 2025 e la «Piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme. Recupero e adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale», importo euro 4.200.000,00, finanziato a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 18 aprile 2024, a invarianza di spesa complessiva; Considerato che, come illustrato nella predetta nota dell'USR Marche, i due interventi di cui sopra riguardano lo stesso compendio termale e condividono spazi fisici, finalita' funzionali e obiettivi di valorizzazione del patrimonio pubblico e che una separazione degli interventi in due cantieri distinti risulterebbe tecnicamente inattuabile e operativamente controproducente; Considerato che un approccio unitario garantirebbe coerenza architettonica e funzionale, semplificazione della cantierabilita', gestione integrata della sicurezza, dei costi e dei tempi, ottimizzazione delle risorse progettuali e gestionali, effettiva valorizzazione del complesso termale; Considerato che la predetta nota dell'USR Marche propone di denominare l'intervento unificato «Piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme. Recupero e adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale», importo complessivo: euro 5.121.000,00, finanziato con le seguenti coperture: euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 18 aprile 2024; euro 921.000,00 a valere con OS n. 95/2025. Vista altresi' la nota, acquisita agli atti della Struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0024561-A-25/06/2025, con cui l'USR Marche dichiara che l'unico CUP acquisito risulta essere quello relativo all'intervento finanziato a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 18 aprile 2024, che esso sara' mantenuto come riferimento unico anche in relazione all'intervento gia' previsto nell'ordinanza speciale n. 95/2025 e che, allo stato attuale, nessuno dei due interventi ha avuto inizio; Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia opportuno e strategicamente vantaggioso procedere all'unificazione dei due interventi all'interno dell'ordinanza speciale n. 95/2025, al fine di assicurare la coerenza progettuale e funzionale del complesso termale e superare le criticita' operative legate alla frammentazione degli appalti, evitare interferenze, duplicazioni e inefficienze operative, ottimizzare tempi, costi e qualita' degli interventi, garantire l'esecuzione coordinata e sicura degli interventi; Considerato che l'unificazione degli interventi in oggetto richiede di uniformare altresi' il regime dei due interventi, in modo da consentirne un'effettiva gestione unitaria, sottoponendoli entrambi al regime ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi nel Comune di Acquasanta Terme; Ritenuto, per l'effetto, di disporre la realizzazione di un intervento unitario da ridenominare in «Piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme. Recupero e adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta e della passerella di accesso, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale, importo complessivo euro 5.121.000,00»; Ritenuto pertanto di modificare l'art. 1, comma 1, lettera h), dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025, come risulta a seguito dell'integrazione disposta dall'ordinanza speciale n. 108 del 2025, sostituendo la denominazione «Rifacimento della passerella interna che consente l'accesso alla grotta sudatoria del complesso termale pubblico del capoluogo, importo stimato in 921.000,00» con la denominazione «Piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme. Recupero e adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta e della passerella di accesso, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale, importo complessivo euro 5.121.000,00»; Ritenuto di specificare che le fonti di finanziamento del predetto importo complessivo restano distinte, e che pertanto l'importo complessivo verra' finanziato per euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 2024 e per l'importo di euro 921.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 95 del 2025, come modificata dall'ordinanza speciale n. 108 del 2025; Ritenuto quindi di inserire all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025 dopo le parole «per la nuova programmazione.» le seguenti parole: «L'importo complessivo di euro 5.121.000,00 stimato per l'intervento di cui alla lettera h) dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza e' finanziato per l'importo di euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 2024 e per l'importo di euro 921.000,00 a valere sulla presente ordinanza speciale»; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Acquasanta Terme; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025
1. Nell'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme», l'art. 1, comma 1, come integrato dall'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, e' modificato alla lettera h) «Rifacimento della passerella interna che consente l'accesso alla grotta sudatoria del complesso termale pubblico del capoluogo, importo stimato in 921.000,00», mediante rimodulazione in un unico intervento unitario comprensivo anche degli interventi sulla piscina e grotta sudatoria e ridenominazione dello stesso in «Piscina e grotta sudatoria di Acquasanta Terme. Recupero e adeguamento delle aree prospicienti l'ingresso della grotta e della passerella di accesso, ristrutturazione della palazzina liberty, blocco spogliatoi finalizzati al completo utilizzo della sorgente termale, importo complessivo euro 5.121.000,00». 2. L'importo complessivo di cui al comma 1 trova copertura quanto a euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 18 aprile 2024, e quanto a euro 921.000,00 a valere sull'ordinanza speciale n. 95 del 2025, come modificata dall'ordinanza speciale n. 108 del 2025. Le rendicontazioni relative ai due importi in oggetto restano distinte e seguono le rispettive linee guida. 3. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025 dopo le parole «per la nuova programmazione.» sono inserite le seguenti parole: «L'importo complessivo di euro 5.121.000,00 stimato per l'intervento di cui alla lettera h) dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza e' finanziato per l'importo di euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC Sisma n. 91 del 2024 e per l'importo di euro 921.000,00 a valere sulla presente ordinanza speciale»; |
| Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Roma, 3 luglio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2063 |
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