Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 3 luglio 2025 |
Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e all'ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025 «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci». (Ordinanza speciale n. 124). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in particolare, l'art. 5 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi) che: al comma 2 prevede che le professionalita' qualificate che compongono la struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possano essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; al comma 3 dispone che, a seguito dell'individuazione delle professionalita' qualificate che compongono la predetta struttura, il sub Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario provveda, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001; Vista l'ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» e, in particolare, l'art. 4 (Struttura di supporto al complesso degli interventi), comma 4, il quale prevede che, a seguito dell'individuazione delle professionalita' qualificate che compongono la Struttura di supporto al complesso degli interventi, il sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001; Ritenuto opportuno uniformare le procedure di selezione delle professionalita' esterne di cui possono avvalersi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le strutture di supporto per l'attuazione degli interventi previste nelle ordinanze speciali, in conformita' a quanto disposto dall'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza Speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; Ritenuto altresi' di rafforzare l'efficienza della struttura di supporto, attribuendo al soggetto attuatore il compito di procedere, a seguito dell'individuazione da parte del sub Commissario delle professionalita' e previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o al conferimento di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, senza pregiudizio per la funzione di coordinamento della struttura medesima da parte del sub Commissario; Dato atto che le modifiche in oggetto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della contabilita' speciale del Commissario straordinario; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso al completamento della ricostruzione nel Comune di Preci; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1 Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»
1. L'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi). - 1. Per il monitoraggio e il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore e l'USR Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 2. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022. 3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 2, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. 4. Per il monitoraggio e la gestione delle attivita' di ricostruzione pubblica e privata, il sub Commissario puo' stipulare appositi accordi o convenzioni con enti o societa' pubbliche o a controllo pubblico, anche al fine di dotare i soggetti attuatori di servizi e strumenti gestionali e operativi, quelli relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato. 5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.» |
| Art. 2 Modifiche all'ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025 «Ulteriori interventi di ricostruzione nel Comune di Preci» 1. Il comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 109 dell'11 aprile 2025 e' sostituito dal seguente: «4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.» |
| Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita' nelle ordinanze speciali n. 39 del 23 dicembre 2022 e n. 109 dell'11 aprile 2025, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario. Roma, 3 luglio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2073 |
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