Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2025 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
PROVVEDIMENTO 4 agosto 2025 |
Avvertimento generale ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento UE 2016/679. |
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IL GARANTE per la protezione dei dati personali
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati («regolamento generale sulla protezione dei dati» - di seguito, «regolamento»); Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «codice»); Viste le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», allegato A1 al codice (di seguito «Regole deontologiche»); Vista la risonanza mediatica della vicenda che ha interessato un noto attore italiano, relativa alla divulgazione non consensuale di un file audio estratto da una conversazione privata intercorsa via chat tra lo stesso e un soggetto terzo; contenuto che e' stato poi ulteriormente ripreso e condiviso - anche a corredo di vignette, post o video dal tono ironico e di scherno - da numerosi utenti della rete all'interno delle principali piattaforme social; Visto il reclamo con il quale l'interessato, nel lamentare la predetta divulgazione, si e' rivolto all'Autorita' al fine di ricevere tutela rispetto alle circostanze sopra rappresentate; Considerato che l'audio oggetto di diffusione costituisce parte di una corrispondenza privata a cui l'ordinamento, ai sensi dell'art. 15 della Costituzione, accorda particolare tutela al fine di assicurarne la riservatezza, soprattutto ove tali scambi abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimita' della vita privata; Preso atto del fatto che la pubblicazione dell'audio configura un trattamento di dati personali; Considerato che il trattamento di dati personali presuppone, per la sua liceita', il rispetto dei principi contenuti nel regolamento e che, nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero, pur non essendo necessariamente richiesto il consenso dell'interessato, occorre tenere conto del parametro di «essenzialita' dell'informazione», che opera anche con riferimento a informazioni che riguardano persone note ove le notizie o i dati non acquisiscano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica (cfr. articoli 137 del codice e 6 delle regole deontologiche); Considerata dunque la necessita' di garantire la riservatezza dell'interessato con riguardo ad aspetti del tutto estranei alla figura di pubblico rilievo rivestita e che, piuttosto, afferiscono alla sua sfera intima e affettiva; cio' al fine di evitare allo stesso un'indebita compressione della propria vita privata derivante da un'eventuale diffusione dell'audio o di contenuti estratti da conversazioni private non supportata da idonee esigenze di pubblico interesse; Ritenuto opportuno, data l'indeterminatezza dei potenziali utilizzatori dei dati personali dell'interessato, rivolgere a questi ultimi un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, evidenziando che l'eventuale ulteriore diffusione dell'audio sopra descritto o di contenuti estratti da conversazioni private possa verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della richiamata normativa, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste; Ritenuto opportuno, per le medesime ragioni sopra esplicitate, disporre, ai sensi dall'art. 154-bis, comma 3, del codice, la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Pasquale Stanzione;
Tutto cio' premesso Il Garante
a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, rivolge ai potenziali utilizzatori dei dati personali dell'interessato un avvertimento, evidenziando che l'eventuale ulteriore diffusione dell'audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata intercorsa tra lo stesso e un soggetto terzo possa verosimilmente violare le disposizioni del regolamento e del codice, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste; b) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 78 del regolamento, nonche' degli articoli 152 del codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento puo' essere proposta opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. Roma, 4 agosto 2025
Il Presidente e relatore: Stanzione Il Segretario generale: Fanizza |
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