Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 12 agosto 2025
Integrazione delle misure di potenziamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 51/2025).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;
Viste le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si e' progressivamente proceduto all'approvazione degli elenchi degli interventi piu' urgenti da realizzare nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresi', i soggetti attuatori degli interventi;
Visto in particolare l'art. 20-septies, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra l'altro:
al comma 8-bis, stabilisce che, «le regioni e gli enti locali compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di effettiva assunzione e comunque sino al 31 dicembre 2027, fino a un massimo complessivo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori.» La disposizione prevede, inoltre, che alla ripartizione delle unita' di cui trattasi provveda il Commissario straordinario con ordinanze da adottare ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate e detta procedure speciali, anche derogatorie della vigente normativa in materia, per provvedere alle predette assunzioni, stanziando le necessarie risorse finanziarie; le modifiche apportate al comma 8-bis con il richiamato decreto-legge n. 65 del 2025 hanno riguardato, in particolare l'inserimento delle regioni tra i soggetti beneficiari del contingente di personale di cui trattasi, lo spostamento al 31 dicembre 2027 del termine ultimo di scadenza prevedibile per i relativi contratti e, infine, la successione delle diverse modalita' autorizzate per procedere alle predette assunzioni;
al comma 8-ter, introdotto ex novo con il decreto-legge n. 65 del 2025, stabilisce che, a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al citato comma 8-bis «e' incrementato, con le medesime modalita', di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unita', di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori», autorizzando, a tale scopo, l'utilizzo di parte delle risorse allo scopo disponibili e non ancora utilizzate;
al comma 8-quater, anch'esso introdotto con il decreto-legge n. 65 del 2025, dispone, infine, che le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter «non sono soggette alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2024 al foglio n. 257 e pubblicata sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario in pari data, con la quale si e' provveduto, tra l'altro, alla disciplina delle modalita' con le quali provvedere, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, nel testo previgente alle modifiche apportate con il richiamato decreto-legge n. 65 del 2025:
all'assunzione, a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi di un numero massimo di 250 unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per assicurare il rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti locali compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
alla ripartizione delle figure professionali previste in relazione ai nuovi e ulteriori compiti istituzionali attribuiti nonche' alla particolare complessita' e criticita' delle funzioni assegnate agli enti locali compresi nei territori della Regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per effetto degli eventi calamitosi occorsi;
all'autorizzazione dell'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo secondo la seguente ripartizione per ciascuna regione:
Regione Emilia-Romagna: 216 unita' complessive di personale, di cui 6 dirigenti, 142 funzionari, 68 istruttori, nel limite di spesa di euro 8.892.823,48/anno, come riportato nel dettaglio in allegato «A» all'ordinanza;
Regione Toscana: 10 unita' complessive di personale, di cui 3 istruttori e 7 funzionari, nel limite di spesa di euro 386.662,04/anno, come riportato nel dettaglio in allegato «B» all'ordinanza;
Regione Marche: 24 unita' complessive di personale, di cui 9 istruttori e 15 funzionari, nel limite di spesa di euro 956.449,65/anno, come riportato nel dettaglio in allegato «C» all'ordinanza;
Dato atto che, alla data del 31 dicembre 2024, come attestato in sede di adozione del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, solo 106 delle citate unita' risultavano essere state assunte, e che le prime delle citate assunzioni erano avvenute a partire dal primo trimestre 2024, in conseguenza della data di adozione e pubblicazione della richiamata ordinanza commissariale n. 18/2024, comportando, di conseguenza, l'esigenza di rimodulare l'articolazione pluriennale della provvista finanziaria per allinearla al nuovo termine di scadenza effettivo del 31 dicembre 2027 e per consentire, come detto, l'utilizzo integrale dei ventiquattro mesi autorizzati dalla norma per l'intero contingente;
Dato atto della previsione di articolazione pluriennale degli oneri relativi al nuovo contingente aggiuntivo recato dal comma 8-ter di cui sopra;
Dato atto che le citate disposizioni hanno reso necessaria la rimodulazione della provvista finanziaria, originariamente articolata per gli anni dal 2023 al 2025, sulla nuova prospettiva temporale complessiva dal 2024 al 2027, disponendosi, contestualmente, al comma 2 dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 65 del 2025, la compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle predette disposizioni, pari a 4,56 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3,45 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'art. 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risultante dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge n. 65 del 2025;
Considerato che le modifiche apportate alle disposizioni di cui sopra, contenute nel decreto-legge n. 61 del 2023, sono finalizzate a consentire la completa attuazione del processo di potenziamento originariamente previsto, nonche' la sua integrazione con ulteriori venticinque unita';
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
Dato atto delle modalita' speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;
Dato atto delle modalita' e procedure stabilite per la concessione dei contributi previsti a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facolta' derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;
Considerato che l'effettivo potenziamento della capacita' operativa delle strutture regionali e locali impegnate nel processo di ricostruzione e nella gestione, sotto tutti i profili, dei citati interventi urgenti e procedimenti di contributo, costituisce un obiettivo fondamentale dell'azione commissariale, al fine di assicurare certezza, efficacia, rapidita' ed efficienza all'azione amministrativa a cio' preordinata;
Ravvisata la necessita':
di dare attuazione all'art. 20-septies, comma 8-ter, citato, approvando il riparto delle 25 unita' di personale aggiuntive, sulla base delle proposte formulate dai presidenti delle tre regioni interessate, nella loro qualita' di sub-commissari, provvedendo, altresi', al riparto delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione;
di adottare le necessarie ulteriori disposizioni volte all'allineamento della regolazione gia' contenuta nell'ordinanza commissariale n. 18/2024 alle novita' introdotte dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, per le fattispecie per le quali il nuovo dettato normativo non risulti gia', di per se', direttamente applicabile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;
Viste le seguenti note, con le quali i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualita' di sub-commissari, hanno formulato le proposte di riparto dei contingenti di competenza:
nota prot. n. 738665.U, del 28 luglio 2025, del sub-commissario Presidente della Regione Emilia-Romagna;
nota prot. n. 1037027 del 6 agosto 2025, del sub-commissario Presidente della Regione Marche;
nota prot. n. 609175 del 28 luglio 2025, del sub-commissario Presidente della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1
Autorizzazione alla stipula degli ulteriori contratti di lavoro
previsti dall'art. 20-septies, comma 8-ter, del decreto-legge n. 61
del 2023.

1. A integrazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, a seguito dell'analisi delle principali criticita' rilevate dalle regioni interessate nello svolgimento delle attivita' proprie e degli enti locali compresi nei territori di competenza, sulla base dell'evoluzione del processo di ricostruzione in corso e tenuto conto, altresi', delle modifiche apportate al comma 8-bis dell'art. 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni, operata mediante le comunicazioni citate in premessa, in attuazione di quanto previsto dal comma 8-ter del richiamato art. 20-septies e' autorizzata l'assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo secondo la seguente ripartizione per ciascuna regione:
a) Regione Emilia-Romagna: 20 unita' complessive di personale, di cui 1 dirigente, 13 funzionari, 6 istruttori, nel limite di spesa complessivo di euro 1.816.222,82, come riportato nel dettaglio in allegato «A» alla presente ordinanza;
b) Regione Marche: 3 unita' complessive di personale, di cui 1 istruttore e 2 funzionari, nel limite di spesa complessivo di euro 242.114,82, come riportato nel dettaglio in allegato «B» alla presente ordinanza;
c) Regione Toscana: 2 unita' complessive di personale, di cui un istruttore e un funzionario, nel limite di spesa complessivo di euro 159.489,42, come riportato nel dettaglio in allegato «C» alla presente ordinanza.
2. Il superamento dei limiti numerici di cui al precedente comma 2, da parte di ciascuna regione, e' da considerare non ammesso, se non entro i limiti di eventuali compensazioni tra minori e maggiori esigenze di personale da rappresentare, a cura delle regioni interessate, al Commissario straordinario, per l'eventuale autorizzazione e fermo restando, comunque, il limite di 25 unita' complessive.
3. Nell'ambito dei contratti di lavoro stipulati, e' autorizzata la valorizzazione di una quota annua lorda massima pari a complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00) pro-capite, per oneri di missione, buoni pasto, produttivita' e welfare aziendale, da corrispondere, sul cedolino stipendiale, al personale assunto ai sensi della presente ordinanza.
 
Art. 2
Integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024,
recante «selezione e impiego del personale assunto».

1. All'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, e' aggiunto, infine, il seguente comma 5-bis:
«5-bis. A decorrere dalla data di adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, l'assunzione del contingente residuo del personale a tempo determinato prevista dal comma 8-bis dell'art. 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023, e del nuovo contingente previsto dal comma 8-ter del medesimo art. 20-septies, nel numero massimo di 25 unita', anch'esse di tipo tecnico o amministrativo, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, dovra' avvenire secondo le procedure previste dal richiamato comma 8-bis.»
 
Art. 3

Ulteriori disposizioni

1. Resta ferma la disciplina prevista dagli articoli 4 (Rendicontazione delle attivita' di spesa), 5 (Procedura per l'erogazione dei finanziamenti) e 6 (Trattamento dei dati personali) dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024, che trovano applicazione anche per le assunzioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
2. L'impiego delle risorse finanziarie autorizzate per l'attuazione dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2024 e' rimodulato in coerenza con la nuova scadenza del 31 dicembre 2027, garantendo il pieno utilizzo del periodo massimo di ventiquattro mesi per i contratti a tempo determinato autorizzati in tempo utile, in forza di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101.
 
Art. 5

Efficacia

1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 12 agosto 2025

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2304

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Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2025