Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 3 luglio 2025
Modifiche all'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 con riguardo agli interventi nel centro storico di Arquata del Tronto. (Ordinanza speciale n. 121).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo la disciplina transitoria stabilita nel richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 19 del 15 luglio 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto»;
Vista l'ordinanza speciale n. 21 del 9 agosto 2021 ex art. 11, secondo comma, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze speciali»;
Vista l'ordinanza speciale n. 75 del 4 aprile 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 «Nuove disposizioni urgenti per la ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto. Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 19 del 15 luglio 2021 e n. 40 del 30 dicembre 2022 e designazione sub-Commissario» che, ad integrazione e parziale modifica dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, individua e approva come urgente e di particolare criticita' l'intervento unitario di realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture del centro storico di Arquata del Tronto;
Vista la nota dell'USR Marche acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. n. CGRTS-0013010-A-04/04/2025 con cui si chiede la concessione di deroghe che permettano di semplificare e accelerare le procedure, riducendo in modo significativo i tempi di attuazione dell'appalto relativo alla realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture nel Comune di Arquata del Tronto, garantendo al contempo la necessaria efficacia tempestivita' dell'azione amministrativa,
Considerata la funzione strategica delle opere di stabilizzazione e di sostegno di cui sopra e la loro criticita' e urgenza;
Considerato che tali interventi sono particolarmente significativi e hanno carattere di propedeuticita' rispetto agli altri interventi di ricostruzione, sia pubblica sia privata;
Preso atto, in particolare, che nelle more della realizzazione di tali interventi l'attivita' di ricostruzione subisce inevitabili rallentamenti, in quanto i relativi interventi non sono cantierabili e, conseguentemente, non e' neppure possibile accogliere le domande di contributo alla ricostruzione;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per i citati interventi di ricostruzione e realizzazione nel Comune di Arquata;
Ritenuto pertanto di accordare specifiche misure acceleratorie al fine di favorire la ricostruzione e, in particolare, di consentire di derogare al regime ordinario al fine di avviare nel piu' breve tempo possibile gli interventi programmati;
Ritenuto quindi, al fine di garantire l'immediata operativita' e la tempestiva attivazione delle fasi preparatorie dell'intervento, di consentire di derogare all'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2023 consentendo la consegna parziale anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato, limitatamente alla progettazione esecutiva delle opere e ai lavori strettamente funzionali all'allestimento del cantiere, compresi quelli propedeutici alla sicurezza e alla logistica delle lavorazioni future;
Ritenuto altresi' di consentire la consegna parziale di cui in oggetto nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'operatore economico e prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, a condizione che sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, per quanto non efficace, e che l'operatore economico abbia presentato tutta la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti, nonche' che sia previsto che l'esecuzione anticipata non costituisca in alcun modo avvio del contratto d'appalto ne' implichi diritto al risarcimento in caso di esito negativo delle verifiche, ne' che dia luogo a compensi aggiuntivi per le attivita' eventualmente svolte, salvo riconoscimento dei soli costi sostenuti e documentati, nel limite massimo stabilito nel provvedimento autorizzativo;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione nel Comune di Arquata, anche nell'ottica del principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1

Modalita' di esecuzione degli interventi.
Disposizioni acceleratorie

1. La presente ordinanza introduce disposizioni speciali e derogatorie alla normativa vigente finalizzate ad accelerare il processo di ricostruzione del centro storico di Arquata del Tronto avviato con l'ordinanza speciale n. 19 del 2021, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, per l'intervento unitario di realizzazione delle opere di stabilizzazione e di sostegno per la successiva edificazione degli aggregati pubblici e privati e delle infrastrutture del centro storico di Arquata del Tronto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 75 del 2024, integrativo dell'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 19 del 2021, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi in oggetto secondo le seguenti modalita' semplificate.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine di garantire l'immediata operativita' e la tempestiva attivazione delle fasi preparatorie dell'intervento, e' consentita la consegna parziale anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto integrato relative esclusivamente:
a) alla progettazione esecutiva delle opere;
b) ai lavori strettamente funzionali all'allestimento del cantiere, compresi quelli propedeutici alla sicurezza e alla logistica delle lavorazioni future.
4. La consegna parziale di cui al comma 3 puo' avvenire nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'operatore economico e prima dell'efficacia dell'aggiudicazione, a condizione che:
a) sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione, per quanto non efficace;
b) l'operatore economico abbia presentato tutta la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti;
c) sia previsto che l'esecuzione anticipata non costituisca in alcun modo avvio del contratto d'appalto e che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti o di annullamento dell'aggiudicazione, non implichi diritto al risarcimento ne' dia luogo a compensi aggiuntivi, salvo riconoscimento dei soli costi sostenuti e documentati, nel limite massimo stabilito nel provvedimento autorizzativo.
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 3 luglio 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2015