Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 2 luglio 2025
Disposizioni urgenti per il ripristino della funzionalita' delle attivita' scolastiche, educative e didattiche nelle scuole di cui all'ordinanza n. 14 del 2017. Integrazioni all'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023. (Ordinanza speciale n. 116).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel decreto legislativo n. 36 del 2023;
Viste le ordinanze: (i) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; (ii) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; (iii) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; (iv) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; (v) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018»;
Vista l'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, recante «Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018"»;
Considerato che - ad otto anni - dall'adozione delle ordinanze numeri 14 e 18 del 2017 sussiste l'urgenza, una volta ultimati gli interventi di ricostruzione finanziati, di garantire il celere riavvio delle attivita' scolastiche e il ripristino della funzionalita' delle attivita' educative e didattiche;
Ritenuto che - ai fini sopra rappresentati - occorre procedere con l'immediato riarredo degli edifici scolastici (che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non risultano ancora integralmente riaperti e riavviati all'utilizzo ordinario), mediante l'acquisto delle attrezzature, dei beni mobili e dei nuovi arredi necessari al ripristino delle funzionalita' didattiche ed educative;
Vista l'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche»;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis dell'ordinanza n. 33 del 2017, introdotto nel corpo della stessa dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, ai sensi del quale:
«1. Al fine di assicurare il ripristino della funzionalita' dell'attivita' educativa e didattica degli edifici inseriti nell'allegato n. 1 della presente ordinanza, gli enti proprietari degli immobili, d'intesa con le competenti articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvedono ad inviare all'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, unitamente ai progetti di cui al precedente articolo 6, una relazione contenente l'elenco dettagliato dei beni mobili, delle attrezzatture e degli arredi esistenti all'interno di ciascun edificio al momento degli eventi sismici. La relazione di cui al precedente periodo deve, in particolare, contenere:
a) la descrizione del numero, della tipologia e del valore economico di ciascun bene alla data degli eventi sismici;
b) l'indicazione dell'attuale collocazione e descrizione della condizione di ciascun bene, con attestazione dell'entita' dei danni subiti in conseguenza degli eventi sismici e della possibilita' di sua utilizzazione;
c) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici;
d) l'indicazione dell'intervenuto avvio, in data antecedente ovvero successiva al verificarsi degli eventi sismici, di procedura di gara finalizzate alla riparazione ovvero all'acquisto di nuovi beni mobili, attrezzatture o arredi;
e) l'indicazione di eventuali beni, suscettibili di acquisto a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero per effetto di donazioni o di erogazioni liberali gia' ricevute o da ricevere;
f) l'indicazione dell'eventuale fabbisogno di nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature od arredi, con la specificazione del numero, della tipologia e dei relativi oneri economici, insuscettibile di essere soddisfatto attraverso il reimpiego dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi preesistenti ovvero nei modi previsti dalle lettere d) ed e), ed ammissibile a contributo ai sensi della presente ordinanza.
2. Con riguardo ai progetti di cui al precedente articolo 6 elaborati dagli Uffici speciali per la ricostruzione, direttamente ovvero tramite il conferimento di apposito incarico professionale, gli enti proprietari degli immobili provvedono, entro trenta giorni dalla formalizzazione dell'intesa ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza in caso di scuole paritarie, a trasmettere all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente la relazione di cui al precedente primo comma.
3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro il termine di cui al secondo periodo del primo comma del precedente articolo 6, verifica la completezza della relazione presentata, esprimendo un parere sulla congruita' anche economica, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento.
4. Il Commissario straordinario del Governo, con il provvedimento di cui al secondo comma del precedente articolo 6, provvede a determinare l'entita' del contributo massimo concedibile per l'acquisto dei nuovi beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi. In ogni caso, l'importo massimo concedibile ai sensi della presente disposizione non puo' essere superiore all'entita' degli oneri economici stimati dall'ente proprietario ai sensi della lettera f) del precedente comma 1 e, comunque, all'1% dell'importo dei lavori afferenti l'esecuzione dell'intervento di riparazione o di realizzazione della nuova costruzione ed ammessi a contributo.
5. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede a comunicare agli enti proprietari degli immobili l'avvenuta presentazione dell'avanzamento lavori in misura non inferiore al 70% dei lavori da eseguire, al fine dell'avvio da parte degli stessi delle procedure per l'acquisto dei beni mobili, delle nuove attrezzature e/o arredi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche e integrazioni, e nel decreto legislativo 50 del 2016.
6. L'Ufficio speciale procede all'erogazione del contributo, come determinato ai sensi della presente disposizione, mediante accredito sulla contabilita' della stazione appaltante, nei limiti e secondo la tempistica di seguito indicata:
una somma pari al 70% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
una somma pari al 30% del contributo concesso, entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa dall'emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformita' ovvero del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. Le economie derivanti dai ribassi d'asta rientrano nella disponibilita' del presidente di regione - vicecommissario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.
8. La stazione appaltante provvede a rendicontare all'Ufficio speciale per la ricostruzione i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi del precedente quinto comma, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.
9. L'Ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, provvede agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con riguardo ai progetti relativi alle scuole paritarie inserite nell'allegato n. 1 della presente ordinanza.
10. Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al presente articolo delle previsioni contenute nell'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 32, il Commissario straordinario del Governo, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltro al Commissario straordinario del Governo. Restano ferme le previsioni dell'articolo 7 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, relative agli atti non sottoposti alla verifica preventiva di legittimita' da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in complessivi euro 2.310.386,90, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016»;
Ritenuto, pertanto, di estendere le previsioni di cui al richiamato art. 6-bis, dell'ordinanza n. 33 del 2017 anche agli istituti scolastici indicati all'ordinanza n. 14 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, che alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non risultino ancora integralmente riaperti e riavviati all'utilizzo ordinario;
Ritenuto congruo fissare un tetto massimo, pari al 5% dell'importo dei relativi lavori di ricostruzione o ristrutturazione, al contributo concedibile per l'acquisto di arredi, attrezzatture e comunque beni mobili funzionali al riavvio delle attivita' scolastiche e al ripristino della funzionalita' delle attivita' educative e didattiche;
Vista, infine, l'ordinanza n. 60 del 13 novembre 2023, recante «Disposizioni urgenti per consentire il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 14 del 2017 e n. 18 del 2017»;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire il piu' rapido riavvio delle attivita' didattiche ed educative ripristinando, non solo strutturalmente, ma anche operativamente la funzionalita' degli edifici scolastici oggetto delle ordinanze numeri 14 e 18 del 2017;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;

Dispone:

Art. 1

Integrazioni all'ordinanza speciale n. 60
del 13 novembre 2023

1. Dopo l'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 60 del 13 novembre 2023 e' aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Ripristino della funzionalita' delle attivita' scolastiche, educative e didattiche). - 1. Allo scopo di garantire la celere e completa ripresa delle attivita' scolastiche, educative e didattiche, alle scuole di cui all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modifiche e integrazioni non ancora integralmente riaperte e riavviate all'utilizzo ordinario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-bis dell'ordinanza 11 luglio 2017, n. 33.
2. L'importo massimo del contributo concedibile per le finalita' di cui al comma precedente non puo' superare il 5% dell'importo dei lavori relativi alla scuola per la quale si chiede il contributo di cui all'articolo 6-bis dell'ordinanza n. 33 del 2017».
 
Art. 2

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 2 luglio 2025

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2162