Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2025 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 16 agosto 2025
Provvedimento di avvertimento e di divieto della diffusione di immagini afferenti alla sfera intima di un noto personaggio televisivo. (Provvedimento n. 477).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati («Regolamento generale sulla protezione dei dati» - di seguito, «regolamento»);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «codice»);
Viste le «Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica», allegato A1 al codice (di seguito «regole deontologiche»);
Visto il reclamo con riserva di integrazione presentato in data 13 agosto 2025 dal legale del sig. Stefano De Martino in relazione alla divulgazione di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l'abitazione della compagna del predetto personaggio, filmati che sarebbero stati poi indebitamente acquisiti e diffusi in rete;
Considerato che i filmati oggetto di diffusione, come espressamente prospettato dalla parte interessata e come emerso da prime verifiche, ritraggono il personaggio televisivo in questione e la propria compagna nell' abitazione di quest'ultima, in momenti di vita privata e relativi alla loro sfera intima;
Considerato che, in relazione agli aspetti di tutela dei dati personali di competenza di questa Autorita', l'acquisizione da parte di terzi e la divulgazione di siffatti contenuti concretizza un trattamento illecito di dati personali, in violazione dei principi generali di liceita', correttezza e minimizzazione nel trattamento dei dati personali di cui all'art. 5, par. 1, lettere a) e c), del regolamento;
Considerato che il regolamento evidenzia, tra l'altro, a fini di tutela, «i rischi per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, aventi probabilita' e gravita' diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento puo' comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identita', perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo»; e cio' anche con specifico riferimento al trattamento di «dati relativi alla vita sessuale» (cfr. considerando n. 75): il che trova conferma nelle disposizioni che ineriscono alla diffusione di dati afferenti alla sfera sessuale o idonei a costituire un pregiudizio per la dignita' delle persone (cfr. articoli 136 e ss. del codice e articoli 5, 6 e 11 delle regole deontologiche);
Considerato che tali garanzie operano anche con riferimento a informazioni che riguardano persone note (cfr. art. 6, comma 2 e art. 11, comma 2 delle regole deontologiche);
Rilevato che il rispetto di tali principi e' richiesto non solo a chi esercita professionalmente l'attivita' giornalistica, ma a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche mediante l'utilizzo di piattaforme social;
Ritenuto, dunque, necessario assicurare la riservatezza degli interessati in relazione ad aspetti che strettamente afferiscono alla sfera intima e affettiva, considerate anche le potenzialita' diffusive proprie di internet e dei social media;
Considerato, inoltre, il possibile pregiudizio, alla sicurezza ed alla dignita' personale dei soggetti coinvolti, che potrebbe derivare dall'ulteriore divulgazione in rete dei filmati oggetto di doglianza, in considerazione anche della natura delle riprese, avvenuta in spazi di privata dimora e nella totale inconsapevolezza dei diretti interessati;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera f), del regolamento, di imporre la limitazione definitiva al trattamento, sotto forma di divieto di trattamento, del filmato e/o delle immagini oggetto del presente provvedimento, tenuto conto dell'irreparabilita' del pregiudizio determinato dall'eventuale divulgazione, anche di carattere virale, di contenuti che afferiscono alla vita intima dei soggetti coinvolti;
Valutato che la predetta misura, la quale - come pienamente emerge dalla formulazione aperta della previsione e dalla sua piu' pregnante finalita' di tutela rispetto alle precedenti previsioni (lettere «a» - «e») della medesima disposizione - prefigura una tutela erga omnes, cioe' non limitata soltanto ad un preventivamente individuato titolare del trattamento o responsabile del trattamento, e' da ritenere idonea a fronteggiare la situazione presa in esame, caratterizzata dalla possibilita' che i contenuti possano essere diffusi in modo incontrollato;
Ritenuto, altresi', che alla luce dell'indeterminatezza dei potenziali utilizzatori dei dati personali in questione debba anche disporsi il provvedimento di cui all'art. 58, par. 2, lettera a), del regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, e cio' sotto forma di avvertimento che l'eventuale ulteriore diffusione delle immagini e/o filmati sopra descritti puo' verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della richiamata normativa e comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, ivi previsti;
Ritenuto che l'esigenza di assicurare una tempestiva tutela ai diritti e alle liberta' degli interessati non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
Ritenuto, in base a quanto sopra descritto, che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilita' che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;
Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra esplicitate, disporre, ai sensi dall'art. 154-bis, comma 3, del codice, la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la documentazione in atti;

Tutto cio' premesso
il Garante

a) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera f), del regolamento impone la limitazione definitiva al trattamento, sotto forma di divieto di trattamento, del filmato e/o delle immagini meglio indicate in motivazione;
b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lettera a), del regolamento e dell'art. 154, comma 1, lettera f), del codice, avverte che l'eventuale ulteriore diffusione delle immagini e/o filmati sopra descritti puo' verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni della richiamata normativa e comportare l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, ivi previsti;
c) ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del codice, dispone la pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ai sensi dell'art. 78 del regolamento, nonche' degli articoli 152 del codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento puo' essere proposta opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 16 agosto 2025

Il Presidente: Stanzione