Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 4 luglio 2025 |
Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, dell'articolo 3 dell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024 e dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023. (Ordinanza n. 239). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni; Visti, in particolare: l'art. 6 del TURP (rubricato «Soggetti beneficiari») che al comma 4: «Qualora i soggetti aventi diritto ai sensi del presente articolo non siano reperibili, si procede con la pubblicazione dell'avviso dell'esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 8 sull'albo pretorio del comune territorialmente competente nonche' sul sito istituzionale del comune e degli Uffici speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il termine ulteriore di quarantacinque giorni, il comune provvede ad eseguire l'accesso ai luoghi, a redigere lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili presenti, formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di demolizione e/o ricostruzione ai sensi del presente Testo unico»; l'art. 20 del TURP (rubricato «Costituzione dei consorzi obbligatori») che al comma 2 recita: «Anche nel caso di consorzio regolarmente costituto, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili.»; l'art. 21 del TURP (rubricato «Ruderi e collabenti non ammessi a contributo») che ai commi 9 e 10 recita: «9. Il contributo di cui al comma 8, puo' essere concesso a condizione che l'inagibilita' indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumita' siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale, che preveda, altresi', l'obbligo per il privato di eseguire le opere di messa in sicurezza di cui al medesimo comma 8. In tal caso, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumita' pubblica, nonche' l'effettivo recupero dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali, il comune si sostituisce ai fini dell'esecuzione degli interventi ai proprietari che risultino inerti o dissenzienti, previa reiterata diffida, ovvero agli irreperibili. 10. Il comune, per le medesime finalita' di cui al comma precedente, puo', altresi', procedere all'intervento sostitutivo, in luogo dei proprietari che risultino inerti, dissenzienti, ovvero irreperibili, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti.» nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili.»; l'art. 32 del TURP (rubricato «Interventi di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici») che al comma 1 recita: «Gli edifici danneggiati dal sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' ovvero siano causa di rischio per la salubrita' e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilita', devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario con le modalita' di cui ai successivi commi da 10 a 15, ovvero, qualora i proprietari risultino inerti, dissenzienti oppure irreperibili, sono demoliti o messi in sicurezza dal comune, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4 della legge speciale Sisma, previa comunicazione all'USR competente, anche ai fini della programmazione dei lavori»; Rilevata la necessita' di superare le criticita' che insorgono nei casi in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i proprietari degli edifici danneggiati non siano identificabili o irreperibili; Considerata l'esigenza di garantire la continuita' e l'effettivita' dell'azione di ricostruzione si rende necessario estendere l'applicabilita' della disciplina dettata dal comma 4 dell'art. 6 del TURP per i proprietari irreperibili anche ai proprietari non identificabili, ferma restando la disposizione dettata dal comma 5 dell'art. 42 del TURP secondo la quale «Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, della legge speciale Sisma, ovvero dal consorzio con quelle di cui al comma 2 dell'art. 13 del presente Testo unico, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilita' dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonche' le finiture sulle parti di proprieta' esclusiva relative alle unita' immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.»; la modifica dell'art. 6 e', altresi', finalizzata a riallineare il comma 4 con gli interventi indicati all'art. 8 del TURP e a escludere la possibilita' di eventuali somme in accollo in relazione ai predetti interventi. La modifica al comma 2 dell'art. 20 del TURP completa il quadro normativo di riferimento con la previsione dell'intervento sostitutivo del comune in relazione alla fattispecie sopra integrata ai proprietari non identificati di cui alla citata art. 6, comma 4; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso gli articoli 6, 20, 21 e 32 del TURP; Visto, altresi', l'art. 6 del TURP (rubricato «Soggetti beneficiari»); Rilevata l'esigenza di risolvere le criticita' riscontrate dagli USR in materia di usi civici, al fine di dare continuita' ed efficacia al processo di ricostruzione si rende necessario prevedere: un obbligo di affrancazione o legittimazione del vincolo che insiste su terreni con gravame o demanio di uso civico, prima del rilascio della concessione contributiva e/o nel corso dell'esecuzione dei lavori, con espressa previsione che la definizione del procedimento dovra' avere conclusione entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione dei lavori; fare rinvio alla disciplina relativa alle lievi difformita' edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attivita' di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati di cui alle disposizioni dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, come modificate dall'art. 39-ter del decreto-legge n. 109/2018, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018 n. 130, ad esclusione degli edifici gia' esistenti alla data di costituzione dei Catasti pre-unitari e per quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1967, n. 765 e della legge 8 agosto 1985, n. 431; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 6 del TURP; Visto, altresi', l'art. 14 del TURP (rubricato «Interventi unitari») che al comma 2 recita: «Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico e' maggiorato del 10% qualora si consegua per tutti gli edifici un livello di sicurezza uniforme. Tale incremento non e' cumulabile con quello della lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5. Nei casi di cui al comma precedente non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13.»; Considerata la necessita' di chiarire che la maggiorazione di cui all'articolo in parola copre i maggiori oneri che i committenti devono sostenere per uniformare il grado di sicurezza dell'intervento unitario al massimo richiesto dall'edificio con il piu' alto livello operativo; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 14 del TURP; Visto, altresi', l'art. 35 del TURP (rubricato «Obblighi del beneficiario ed esclusione dai contributi, revoca e rinuncia») che ai commi 5, lettera h) e 6 recita: «5. Restano in ogni caso fermi i seguenti obblighi e condizioni: Omissis h) la dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui alla precedente lettera g) e' presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unita' immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge speciale Sisma, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario puo' cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti; 6. Resta fermo, per le unita' immobiliari destinate ad attivita' produttiva, che i beneficiari dei contributi concessi per il rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attivita' produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attivita' produttiva, anche diversa da quella in esercizio alla data del sisma, per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attivita' al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attivita' produttiva 59 e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilita' alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attivita' produttiva.» Considerata la necessita' di meglio definire l'ambito entro il quale il proprietario dell'edificio danneggiato e recuperato puo' cedere l'immobile in locazione a soggetti diversi dagli originari locatari e/o comodatari; Rilevata, altresi', la necessita', in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 della legge speciale sisma, di garantire la continuita' dei rapporti di locazione di edifici destinati ad attivita' produttiva in corso al momento degli eventi sismici, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, oggetto di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, per un periodo, successivamente all'esecuzione dell'intervento, non inferiore a due anni, fatta salva la rinuncia dell'avente diritto; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 35 del TURP; Visto, altresi', l'art. 42 del TURP (rubricato «Modalita' di calcolo del contributo») che al comma 9 recita: «I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 al presente Testo unico. In ogni caso il cumulo totale degli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 non puo' superare il 90% del costo parametrico per gli interventi su edifici con livello operativo L4 e non puo' superare il 70% del costo parametrico per tutti gli altri livelli operativi, fatti salvi i casi disciplinati dal successivo art. 96, comma 3. Gli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 sono applicati se il computo metrico estimativo e' redatto sulla base del prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorita' per quello territorialmente di competenza. In esito all'approvazione del nuovo Prezzario unico del cratere, i soggetti legittimati, anche a fronte di concessioni gia' decretate, possono proporre una variante per utilizzare i nuovi prezzi, nei limiti del contributo massimo concedibile. Fermo restando l'esercizio della richiamata facolta', nessuna maggiore somma puo' gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe previste. Pertanto, in caso di carenza di spazio finanziario convenzionalmente disponibile, la rimodulazione in riduzione del costo dell'intervento potra' avvenire previo apposito consenso da parte del soggetto legittimato, mediante la sottoscrizione di specifico accordo.» Considerata la necessita' di modificare il detto comma 9, per un utile coordinamento tra le disposizioni in esso contenute con quelle relative agli immobili vincolati; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 42 del TURP; Visto, altresi', l'art. 120 del TURP (rubricato «Conclusione delle attivita' ai fini della concentrazione degli incarichi») che al comma 2 recita: «Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 della legge speciale Sisma, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con l'emissione del decreto di concessione del contributo e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera.» Considerata la necessita' di abrogare il comma 2 del citato art. 120, in quanto incompatibile con le esigenze una piu' sollecita ricostruzione pubblica e in quanto non utilmente collocato, per ragioni sistematiche, all'interno del Testo unico della ricostruzione privata; Visto, altresi', l'art. 124 del TURP (rubricato «Disciplina delle spese per le attivita' professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi») che al comma 1 recita: «Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite massimo complessivo derivante dall'applicazione progressiva dei seguenti scaglioni: 1,50% del costo dell'intervento di importo fino a euro 500.000; 0,80% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 500.000 e fino a euro 1.000.000; 0,50% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 1.000.000 fino a euro 2.000.000; 0,20% del costo dell'intervento di importo eccedente euro 2.000.000.»; Considerata la necessita' di definire la disciplina del compenso anche del coordinatore, mantenendo comunque fermo il limite massimo previsto dall'art. 124 (relativamente alle spese previste per le attivita' professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi), all'interno del quale deve essere trovata la copertura del compenso anche per tale figura professionale, oltre che per le altre gia' individuate; Valutato che, peraltro, e' opportuno comunque specificare l'importo liquidabile per il compenso professionale del coordinatore, mediante l'indicazione di una percentuale massima commisurata alle somme destinate alle spese di funzionamento (con correlativa riduzione dei compensi dovuti alle altre figure professionali); Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 124 del TURP Visto, altresi', l'allegato 5 del TURP (rubricato «Soglie di danno, gradi di vulnerabilita', livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi di edifici a destinazione prevalentemente abitativa») che alla tabella 7 sub, lettere c) e m) recita: «I costi parametrici di cui alla tabella 6, riferiti ad edifici a destinazione prevalente abitativa sono incrementati per particolari condizioni come di seguito indicato: Omissis c) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata dalla distanza da altri edifici non appartenenti allo stesso cantiere inferiore a m. 1,50 su almeno due lati o causata dalla possibilita' di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza tra ostacoli inamovibili inferiore a m. 2,00. Ai fini del riconoscimento dell'incremento, si tiene altresi' conto degli ostacoli presenti lungo il percorso per raggiungere il cantiere ovvero della dimostrazione della difficolta' oggettiva di impostare il cantiere (a titolo esemplificativo: mancanza di spazi propri o pubblici utili per la predisposizione del cantiere, strettoie che limitano l'accesso, presenza di ostacoli o limiti invalicabili inamovibili, utilizzo di mezzi non ordinari per l'esecuzione delle opere), con particolare riferimento ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali. Le strutture in aderenza su due lati non possono essere le uniche condizioni di accesso alla maggiorazione. La difficolta' oggettiva deve essere dimostrata con un apposito elaborato. L'incremento e' riconosciuto anche alle pertinenze esterne, con valutazione separata, alle stesse condizioni sopra indicate per l'edificio. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di distanze minime previste al primo periodo, ma sussistano comunque le condizioni di oggettiva difficolta' di impostazione del cantiere e di raggiungimento dello stesso, cosi' come sopra elencate a titolo 171 tabella aggiunta dall'art. 15, comma 1 dell'ordinanza n. 157 del 28 novembre 2023. 172 parole sostituite dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 222 del 31 gennaio 2025. 173 lettera sostituita dall'art. 6, comma 2 dell'ordinanza n. 155 del 14 novembre 2023 precedentemente sostituita dall'art. 2, comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 150 del 27 luglio 2023. 182 esemplificativo, potra' essere riconosciuto un incremento alternativo, fino alla percentuale massima 10%, per tenere conto dei relativi maggiori oneri economici da sostenere per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere analiticamente stimati ed asseverati dal professionista nell'elaborato giustificativo dell'incremento; Omissis m) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o realizzazione di opere di sostegno necessarie ad assicurare l'agibilita' dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto con l'edificio stesso e garantiscano la stabilita' del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento e' asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto alla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo puo' chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'Ufficio speciale per la ricostruzione e verifica l'ammissibilita' degli interventi secondo la procedura speciale di cui all'art. 59 del presente Testo unico.»; Considerata la necessita' di limitare il ricorso alla maggiorazione prevista nella norma; in particolare si rende necessario rimarcare il concetto che l'opera di sostegno e' legata ad una situazione contingente alla data del terremoto e non a modifiche che il committente intende apportare al proprio edificio in fase di ricostruzione, riconducibili a vere e proprie migliorie che, come principio generale, sono completamente a carico del proprietario; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'allegato 5 del TURP e in conformita' anche l'art. 37, comma 1, lettera b) del TURP; Visto l'art. 3 dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche» che al comma 6 recita: «Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 che abbia gia' espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, puo' essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L'autorizzazione di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilita' e di professionalita' nello svolgimento dell'attivita' connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacita', anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli gia' svolti: a) per le prestazioni principali: l'importo, riferito ai lavori, di euro settantacinque milioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei lavori, il numero di venticinque; b) per le prestazioni parziali: il numero di quarantacinque.»; Ritenuta la necessita', in coerenza con la modifica dei limiti massimi di conferimento degli incarichi di cui all'ordinanza n. 33/2017, di ottimizzare le competenze tecniche acquisite in materia di ricostruzione pubblica e valorizzare le esperienze professionali svolte in forma associata o comunque plurisoggettiva; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 3 dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017; Visto l'art. 3 dell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024 «Contributo per i beni mobili registrati gravemente danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» che ai commi 2 e 3 recita: «2. La domanda e' presentata dal proprietario, o da un suo delegato, tramite Posta elettronica certificata (PEC), all'uffici speciale per la ricostruzione territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 giugno 2025. 3. Alla domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo la modulistica resa disponibile dal Commissario straordinario, e' allegata la seguente documentazione: a. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di residenza anagrafica e stato di famiglia del richiedente alla data degli eventi sismici; b. perizia giurata del professionista incaricato recante la descrizione e l'ammontare del danno subito dai beni mobili registrati con il corredo di adeguata documentazione tecnica e fotografica; c. dichiarazione resa dal proprietario del bene mobile registrato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ad oggetto: i. il valore di mercato dei beni mobili registrati alla data degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016; ii. il nesso di causalita' diretto tra il danno subito dai beni mobili registrati e gli eventi sismici; iii. gli importi di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c); d. delega alla presentazione della domanda di contributo, solo nel caso in cui la domanda venga presentata da un soggetto diverso dal proprietario; e. copia conforme delle fatture quietanzate; f. copia polizza assicurativa e dell'eventuale liquidazione del risarcimento del danno da parte dell'assicuratore, qualora ne ricorra il caso; g. carta di circolazione e certificato di proprieta' del bene mobile registrato o certificato di rottamazione; h. indicazione dei dati di conto corrente bancario sul quale si intende ricevere l'accredito del contributo.» Considerata la necessita', in coerenza con le disposizioni del TURP in materia di contributi per ricostruzione, di estendere il contributo di cui all'OCSR n. 251 del 27 dicembre 2024 agli eredi dei proprietari dei beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 2683 del codice civile, distrutti o gravemente danneggiati a causa degli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016; Considerata altresi' la necessita', di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per la presentazione della domanda; Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'art. 3 dell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024; Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 «Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi» che al comma 3 recita: «Per gli edifici classificati con esito "E" delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonche' da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi»; Considerata la necessita' di riaprire i termini di presentazione della richiesta di contributo per gli edifici classificati con esito di agibilita' «E» e livello operativo L0 attribuito in ragione delle criticita' insorte in seguito all'entrata in vigore dell'OCSR n. 111/2020 per l'inserimento del termine del 30 novembre 2020 all'art. 8, comma 9, retrodatato rispetto alla data di pubblicazione dell'ordinanza; Ritenuto, dunque, di modificare in tal senso l'art. 1 comma 3 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023; Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 4 dell'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata e' cosi' sostituito: «4. Qualora i proprietari di unita' immobiliari ricomprese in un condominio o in un aggregato obbligatorio non siano reperibili o non siano identificabili, come da dichiarazione dell'amministratore o del presidente del consorzio resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il comune, su richiesta di questi ultimi, procede con la pubblicazione dell'avviso dell'esecuzione degli interventi di cui al successivo art. 8 sull'albo pretorio del comune territorialmente competente nonche' sul sito istituzionale del comune e a richiedere la medesima pubblicazione sul sito istituzionale degli Uffici speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il termine ulteriore di quarantacinque giorni, il comune, che si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari delle unita' immobiliari che risultino inerti, dissenzienti, irreperibili o non identificabili ai sensi del presente comma, provvede ad eseguire l'accesso ai luoghi, a redigere lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili presenti, formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20, del presente Testo unico. In luogo del soggetto non reperibile o non identificabile, il condominio o il consorzio sono autorizzati alla presentazione dell'istanza di contributo e a tutti i necessari adempimenti conseguenti. In relazione ai predetti interventi in capo ai proprietari sostituiti non possono generarsi somme in accollo ne' per le opere di ripristino strutturale ne' per le finiture comuni. Il costo dell'intervento e' determinato con le modalita' previste dal comma 5 dell'art. 42 del presente Testo unico.». 2. Dopo il comma 11 dell'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata sono aggiunti i seguenti commi: «12. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi riguardi immobili la cui area di sedime insiste su terreni con gravame o demanio di uso civico, la proprieta', prima del rilascio della concessione contributiva e/o nel corso dell'esecuzione dei lavori, procede ad attivare la procedura di affrancazione/legittimazione del vincolo. La definizione del procedimento dovra' avere conclusione entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione dell'intervento. 13. Nei casi di cui al comma 12, per la regolarizzazione ai fini edilizi degli edifici privati, nei comuni di cui all'art. 1 della legge speciale Sisma, qualora in possesso di titolo di legittimazione, sono applicabili le disposizioni dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, come modificate dall'art. 39-ter del decreto-legge n. 109/2018, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130. 14. La disposizione di cui al comma 13, non si applica agli edifici gia' esistenti alla data di costituzione dei Catasti pre-unitari e per quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1967, n. 765 e della legge 8 agosto 1985, n. 431.». |
| Art. 2
Modifiche all'art. 14 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 2 dell'art. 14 del Testo unico della ricostruzione privata e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e ai fini della determinazione del contributo, il costo parametrico e' maggiorato del 10% qualora si consegua per tutti gli edifici un livello di sicurezza uniforme, con riferimento al massimo livello operativo degli edifici facenti parte dell'intervento unitario nel caso in cui si determini un intervento piu' gravoso sui restanti edifici con livello operativo inferiore. Tale incremento non e' cumulabile con quello della lettera e) della tabella 7 dell'allegato 5. Nei casi di cui al comma precedente non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui al precedente art. 13.». |
| Art. 3
Modifiche all'art. 20 del testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 2 dell'art. 20 del testo unico della ricostruzione privata e' cosi' sostituito: «2. Anche nel caso di consorzio, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari delle unita' immobiliari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili o non identificabili ai sensi dell'art. 6, comma 4 del presente testo unico». |
| Art. 4
Modifiche all'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Al comma 9 dell'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la parola «irreperibili» sono aggiunte le seguenti: «o ai non identificabili come da dichiarazione del soggetto legittimato di cui all' art. 6 del presente Testo unico resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000»; 1. Al comma 10 dell'art. 21 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la parola «irreperibili» sono aggiunte le seguenti: «o non identificabili come da dichiarazione del soggetto legittimato di cui all'art. 6 del presente Testo unico resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000». |
| Art. 5
Modifiche all'art. 32 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Al comma 1 dell'art. 32 del Testo unico della ricostruzione privata dopo la parola «irreperibili» sono aggiunte le seguenti: «o non identificabili come da dichiarazione del soggetto legittimato di cui all'art. 6 del presente Testo unico resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000». |
| Art. 6
Modifiche all'art. 35 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Alla lettera h), comma 5 dell'art. 35 del Testo unico della ricostruzione privata le parole: «lo stesso proprietario puo' cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti» sono sostituite con le seguenti: «viene meno l'obbligo di cedere l'unita' immobiliare in locazione ad altro soggetto individuato ai sensi della presente disposizione;». 2. Dopo il comma 6 dell'art. 35 del Testo unico della ricostruzione privata, e' aggiunto il seguente: «6-bis. I rapporti di locazione di edifici destinati ad attivita' produttiva in corso al momento degli eventi sismici in rassegna, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, oggetto di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, proseguono alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento per un periodo non inferiore a due anni, fatta salva la rinuncia dell'avente diritto. Il proprietario e' esonerato dall'obbligo di prosecuzione del contratto di locazione qualora sussistano le condizioni di cui al comma 5, lettera i). In questo ultimo caso o nel caso di rinuncia dell'avente diritto, restano fermi gli obblighi previsti al precedente comma 6 a dimostrare, entro sei mesi dal completamento dei lavori, all'Ufficio speciale la ripresa dell'attivita' produttiva ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilita' alla cessione dell'immobile in locazione ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attivita' produttiva. Trascorsi sei mesi senza che sia stata individuata un'impresa per il prosieguo della medesima attivita' produttiva o di altra attivita' produttiva, viene meno l'obbligo del proprietario di rendere disponibile l'immobile per la cessione in locazione ad altra impresa individuata ai sensi della presente disposizione.». |
| Art. 7
Modifiche all'art. 37 del Testo unico della ricostruzione privata
1. La lettera b) del comma 1, dell'art. 37 del Testo unico della ricostruzione privata e' sostituita dalla seguente: «b) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione di opere di sostegno o di muri controterra necessarie ad assicurare l'agibilita' strutturale o la sicurezza dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto, alla data degli eventi sismici che hanno prodotto l'inagibilita' dell'edificio stesso, con l'edificio e garantiscano la stabilita' del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento, non imputabili a scelte volontarie e/o migliorie richieste in fase progettuale, e' asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto alla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo puo' chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'ufficio speciale per la ricostruzione e verifica l'ammissibilita' degli interventi secondo la procedura speciale di cui all'art. 59 del presente Testo unico.». |
| Art. 8
Modifiche all'art. 42 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 9 dell'art. 42 del Testo unico della ricostruzione privata e' sostituito dal seguente: «9. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nelle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 al presente Testo unico. Il cumulo totale delle maggiorazioni e degli incrementi non puo' superare il 90% del costo parametrico per gli interventi su edifici con livello operativo L4 e non puo' superare il 70% del costo parametrico per tutti gli altri livelli operativi. Nel caso di immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui al Titolo II, Parte III, Capo I del presente Testo unico si applica la disciplina prevista all'art. 96, comma 3 fatta salva la disciplina vigente di maggior favore. Gli incrementi di cui alle tabelle 7 e 7.1 dell'allegato 5 sono applicati se il computo metrico estimativo e' redatto sulla base del prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorita' per quello territorialmente di competenza. In esito all'approvazione del nuovo Prezzario unico del cratere, i soggetti legittimati, anche a fronte di concessioni gia' decretate, possono proporre una variante per utilizzare i nuovi prezzi, nei limiti del contributo massimo concedibile. Fermo restando l'esercizio della richiamata facolta', nessuna maggiore somma puo' gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle nuove tariffe previste. Pertanto, in caso di carenza di spazio finanziario convenzionalmente disponibile, la rimodulazione in riduzione del costo dell'intervento potra' avvenire previo apposito consenso da parte del soggetto legittimato, mediante la sottoscrizione di specifico accordo.». |
| Art. 9
Modifiche all'art. 120 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il comma 2 dell'art. 120 del Testo unico della ricostruzione privata e' abrogato. |
| Art. 10
Modifiche all'art. 124 del testo unico della ricostruzione privata
1. Al primo periodo, comma 1, dopo le parole «spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le spese di funzionamento dell'unico soggetto giuridico costituito ai sensi dell'art. 15, comma 2,». 2. Al primo periodo, comma 1, dopo le parole «ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti», sono aggiunte le seguenti: «del coordinatore nominato ai sensi dell'art. 15». 3. Dopo il comma 1 dell'art. 124 e' aggiunto il seguente: «1-bis - Fermo restando il limite massimo di cui al periodo precedente nella ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 15, comma 2, il compenso del coordinatore e' compreso nelle spese di funzionamento dei singoli consorzi e/o compensi degli amministratori di condominio, aventi i requisiti di cui all'art. 71-bis delle disposizioni di attuazione al codice civile, determinato dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al soggetto giuridico unico, tenendo conto della complessita' delle attivita' svolte, di raccordo e coordinamento unitario. Il compenso per il coordinatore e' comunque definito dai presidenti dei consorzi, nella misura massima del 30% delle somme destinate alle spese di funzionamento, con correlativa riduzione dei compensi dovuti ai presidenti di cui all'art. 15, comma 1». |
| Art. 11
Modifiche all'allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata
1. Alla lettera c) della tabella 7 contenuta nell'allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata le parole «Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di distanze minime previste al primo periodo, ma sussistano comunque le condizioni di oggettiva difficolta' di impostazione del cantiere e di raggiungimento dello stesso, cosi' come sopra elencate a titolo esemplificativo, potra' essere riconosciuto un incremento alternativo, fino alla percentuale massima 10%, per tenere conto dei relativi maggiori oneri economici da sostenere per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere analiticamente stimati ed asseverati dal professionista nell'elaborato giustificativo dell'incremento.» sono soppresse. 2. Dopo la lettera c) della tabella 7 contenuta nell'allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata e' inserita la seguente: «c-bis) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di distanze minime previste alla lettera c), ma sussistano comunque le condizioni di oggettiva difficolta' di impostazione del cantiere e di raggiungimento dello stesso, potra' essere riconosciuto un incremento di specifici prezzi, fino ad un massimo del 30% di ciascuna voce e comunque fino alla percentuale massima del 10% del contributo spettante, per tenere conto dei relativi maggiori oneri economici da sostenere per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere analiticamente stimasti ed asseverati dal professionista in uno specifico elaborato giustificativo degli incrementi richiesti per singola voce, ovvero mediante utilizzo di apposite voci maggiorative gia' previste nei prezzari.». 3. La lettera m) della tabella 7 contenuta nell'allegato 5 del Testo unico della ricostruzione privata e' sostituita dalla seguente: «m) fino al 10% per gli interventi di ripristino strutturale o di ricostruzione di opere di sostegno o di muri controterra necessarie ad assicurare l'agibilita' strutturale o la sicurezza dell'edificio danneggiato che abbiano un rapporto diretto, alla data degli eventi sismici che hanno prodotto l'inagibilita' dell'edificio stesso, con l'edificio e garantiscano la stabilita' del terreno. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire detto incremento, non imputabili a scelte volontarie e/o migliorie richieste in fase progettuale, e' asseverata dal professionista all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi necessari. Nei casi in cui l'incremento previsto alla presente lettera risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi previsti sulle opere di sostegno, il soggetto avente titolo puo' chiedere all'Ufficio speciale per la ricostruzione di procedere ad una stima diretta del medesimo intervento, allegando un'apposita relazione tecnica a dimostrazione dell'insufficienza dell'incremento. Qualora ricorra la fattispecie di cui al precedente periodo, l'ufficio speciale per la ricostruzione e verifica l'ammissibilita' degli interventi secondo la procedura speciale di cui all'art. 59 del presente Testo unico.». |
| Art. 12
Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017
1. Il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I limiti massimi previsti dai commi precedenti sono aumentati in misura pari al 60% a favore di professionisti associati, societa' di ingegneria, societa' tra professionisti e, in generale, ogni altro ente di natura plurisoggettiva, a prescindere dal numero dei professionisti associati dello studio associato, o di soci, dipendenti, collaboratori, o altri soggetti che operano a qualunque titolo nella societa' d'ingegneria o nella societa' tra professionisti o in ogni altro ente di natura plurisoggettiva.». |
| Art. 13
Modifiche e integrazioni all'art. 3 dell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024
1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024 le parole «entro il 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 dell'OCSR n. 215 del 27 dicembre 2024 sono aggiunti i seguenti: «2-bis - Qualora il proprietario del bene mobile registrato distrutto o gravemente danneggiato a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo e' trasferito all'affine o al parente piu' prossimo facenti parte della famiglia anagrafica di cui al comma 1, con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza. 2-ter - In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, il contributo e' riconosciuto a favore all'affine o al parente piu' prossimo facenti parte della famiglia anagrafica di cui al comma 1. 2-quater - Ai fini della presentazione della domanda di contributo e' sufficiente che gli interessati dimostrino la loro qualita' di coniuge o erede mediante certificazione sostitutiva di atto notorio, mentre per la successiva liquidazione del contributo sara' necessario dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.»; 3. All'art. 3, lettera a) dopo le parole «eventi sismici» sono aggiunte le seguenti: «o certificato storico di residenza del proprietario nei casi di cui ai comma 2-bis e 2-ter». 4. All'art. 3, lettera c) dopo le parole «mobile registrato» sono aggiunte le seguenti: «o dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 2-ter». 5. All'art. 3, lettera d) dopo la parola «proprietario» sono aggiunte le seguenti: «o dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 2-ter.». |
| Art. 14
Modifiche e integrazioni all'art. 1 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023
1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 le parole «successivamente alla data del 30 novembre 2020» sono soppresse. |
| Art. 15
Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata
1. Il Commissario straordinario e' delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico della ricostruzione privata, nell'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, nell'ordinanza n. 142 del 30 maggio 2023 e nell'ordinanza n. 215 del 27 dicembre 2024, secondo la tecnica della novellazione. |
| Art. 16
Disposizioni transitorie delle disposizioni introdotte con gli articoli 1, 2 e 6
1. Le disposizioni di cui art. 1, comma 2 si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano a tutti i procedimenti in corso non definiti con il decreto di concessione del contributo. 3. Le disposizioni di cui al precedente art. 6, comma 2 si applicano ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate successivamente alla data di entrata in vigore del Testo unico della ricostruzione privata. |
| Art. 17
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti. E' pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Roma, 4 luglio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2138 |
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