Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 2 luglio 2025 |
Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM. (Ordinanza n. 234). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis secondo il regime transitorio stabilito nel menzionato decreto legislativo n. 36 del 2023; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione e' assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici; Visto il nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016; Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticita' e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonche' per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»; Considerato, altresi', che, sono attualmente in corso le progettazioni e l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei programmi approvati con le richiamate ordinanze, nonche' tutte le altre opere a cui si applicano le disposizioni della ricostruzione pubblica previste in altre ordinanze del Commissario straordinario; Viste, sul punto, tutte le ordinanze speciali adottate dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente; Viste in particolare, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024, agli articoli 62 e 63 e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti termina il 30 giugno 2025, come da ultima proroga disposta con la richiamata ordinanza n. 214 del 2024; Considerato che il nuovo testo dell'art. 8 (rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione») dell'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. 5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) e d), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1»; Considerato che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operativita' degli Uffici speciali per la ricostruzione anche in ragione dell'elevato numero di interventi di cui sono competenti, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2025 e comunque - salvo modifiche dello stato giuridico fattuale - sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato, invece, che - a due anni di distanza dall'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti - si reputa opportuno non prorogare ulteriormente il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica; Considerato, tuttavia, che il 1° gennaio 2025 l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e' stato definitivamente esteso anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici; Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»; Ritenuto che prevedere una subitanea concentrazione - a partire dal 30 giugno 2025 - della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati rischierebbe di rallentare, se non addirittura di bloccare, le esecuzioni dei contratti e le correlate attivita' di ricostruzione, in particolare per quanto concerne quelli previsti nelle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023; Ritenute, pertanto, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare - nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente - l'operativita' nell'ambito degli appalti per la ricostruzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (con esclusivo riferimento alla fase di esecuzione contrattuale) previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2025; Considerato, dunque, che - nell'ambito degli interventi di ricostruzione pubblica - sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato puo' eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta; Visti e considerati, altresi', l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; nonche' l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021; Visto l'art. 2 (rubricato «Disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM») della citata ordinanza n. 214 del 2024, alla stregua del quale: «1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e' sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. 2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025». Visto l'art. 4 (rubricato «Interpretazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024. Disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM») della citata ordinanza n. 227 del 2025, ai sensi del quale: «1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 si interpreta nel senso che la sospensione dell'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, nei limiti fissati dal medesimo art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, e' applicabile ad ogni intervento di ricostruzione pubblica previsto in qualsiasi ordinanza o ordinanza speciale del Commissario straordinario e a prescindere dalla circostanza che, ratione temporis, sia applicabile il decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero il decreto legislativo n. 36 del 2023. 2. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici»; Ritenute ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento delle azioni di ricostruzione che confliggerebbero con il perseguimento del risultato, assunto a primo principio informatore dell'azione pubblica nell'ambito del diritto dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2025, ferma restando la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere, allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nella disciplina applicabile agli interventi di ricostruzione pubblica e non generare ritardi o blocchi conseguenti delle attivita' di ricostruzione, il tutto nell'ottica del prevalente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui occorre perseguire la massima tempestivita' nella ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche necessarie alla ripresa dei territori, dell'economia e delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 2 luglio 2025 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-2 luglio 2025;
Dispone:
Art. 1
Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
1. Sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 2. Sino al termine previsto al comma 1, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato puo' eseguire i contratti pubblici afferenti a interventi di ricostruzione pubblica a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta. 3. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e confermato dalle ordinanze n. 162 del 20 dicembre 2023, n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 214 del 23 dicembre 2024 e' prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione. |
| Art. 2
Proroga del regime transitorio in materia di Building Information Modeling - BIM
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio in materia di Building Information Modeling - BIM introdotto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 e' prorogato al 31 dicembre 2025. Per l'effetto, al richiamato art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 214 del 2024, come interpretato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 227 del 2025, le parole «sino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025». 2. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 2 dell'ordinanza n. 214 del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici. |
| Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 2 luglio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1915 |
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