Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2025 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
ORDINANZA 2 luglio 2025 |
Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. (Ordinanza n. 116). |
|
|
Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (regolamento de minimis); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER); Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 - Italia); Vista la comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e: in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale e' approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR; e, ancor piu' nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato art. 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: (i) l'art. 14, rubricato «Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare» e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali: «1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonche' al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.»; «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'art. 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.»; (ii) l'art. 14-bis, rubricato «Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016», secondo cui: «1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' integrata dal Capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonche' dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009. 2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonche' le relative modalita' di monitoraggio; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», e, in particolare, l'art. 17 rubricato «Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visti, in particolare: (i) l'art. 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale «E', in ogni caso, esclusa la possibilita' di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021»; (ii) l'art. 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, universita', ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023; Vista l'ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»; Visto, in particolare, l'art. 1 (rubricato «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati nell'ambito del PNC per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016»), ai sensi del quale: 1. Sino alla data del 31 dicembre 2024, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all'Allegato II.4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonche' a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione per l'effettuazione di procedure di affidamento di contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza puo' effettuare qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta; 2. Per quanto concerne i rapporti instaurati prima della approvazione della presente ordinanza, l'art. 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, si interpreta nel senso che il relativo regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e' applicabile anche agli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; 3. Nell'ambito dei progetti e degli interventi e progetti finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, i soggetti e i partner privati che (sulla base della normativa vigente, di ordinanze o provvedimenti del Commissario straordinario o della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ovvero in virtu' di partenariati pubblico-privati o altre tipologie di accordi con la pubbliche amministrazioni) sono tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 o al decreto legislativo n. 50 del 2016 (ove applicabile ratione temporis), possono procedervi anche a prescindere dal possesso della qualificazione prevista dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023»; Considerato che il suddetto termine e' stato prorogato al 30 giugno 2025 dall'art. 1 dell'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente con decorrenza dal 31 dicembre 2024; Viste in particolare, le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024, agli articoli 62 e 63 e all'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che il regime transitorio introdotto dal Commissario straordinario per la deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti termina il 30 giugno 2025; Considerato che il nuovo testo dell'art. 8 (rubricato «Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l'esecuzione») dell'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 stabilisce che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica e' valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale. 3. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire contratti al di sopra delle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del codice e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonche' al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture. 5. Resta ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'art. 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) ed), nonche' i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1»; Considerato che, al fine di non bloccare o comunque rallentare l'operativita' degli Uffici speciali per la ricostruzione anche in ragione dell'elevato numero di interventi di cui sono competenti, si reputa opportuno prorogare il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti con riferimento esclusivo a tali soggetti amministrativi, sino al 31 dicembre 2025 e comunque - salvo modifiche dello stato giuridico fattuale - sino a quando quest'ultimi non abbiano acquisito la qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato che si reputa opportuno non prorogare ulteriormente il regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nel suo complesso introdotto dal Commissario straordinario con le richiamate ordinanze; Considerato, tuttavia, che il 1° gennaio 2025 l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e' stato definitivamente esteso anche alla fase di esecuzione dei contratti pubblici; Considerato che, ai sensi dell'art. 62, comma 5, lettera g), del decreto legislativo n. 36 del 2023, «le stazioni appaltanti [...] qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori»; Ritenuto che prevedere una subitanea concentrazione - a partire dal 30 giugno 2025 - della gestione dell'esecuzione degli interventi di ricostruzione pubblica nei soli soggetti pubblici qualificati rischierebbe di rallentare, se non addirittura di bloccare, le attivita' di implementazione dei suddetti progetti e interventi, con il rischio di non rispettare i cronoprogrammi delle singole misure previste dal PNC e dal PNRR, con conseguente potenziale perdita dei relativi finanziamenti; Ritenute, pertanto, ancora sussistenti le ragioni di interesse pubblico alla base della decisione di rinviare - nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente - l'operativita' nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (con esclusivo riferimento alla fase di esecuzione contrattuale) previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; Ritenuto congruo fissare tale termine al 31 dicembre 2025; Considerato, dunque, che - nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR - sino alla suddetta data, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato puo' eseguire i contratti a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta; Visti e considerati, altresi', l'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209 del 2024; nonche' l'art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021; Visto l'art. 3 (rubricato «Disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM») della citata ordinanza n. 107 PNC del 2024, alla stregua del quale: «1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e' sospeso l'obbligo, previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'art. 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. 2. La sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025»; Ritenute ancora sussistenti le ragioni che avevano motivato la sospensione dell'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, allo scopo di non generare ritardi nel completamento nell'ambito dei progetti e degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, secondo quanto previsto anche dal principio informatore del risultato di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, pertanto, nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, di prorogare il periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2025, ferma restando la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni legislative che prevedono l'utilizzo degli strumenti di BIM; Considerato che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario straordinario provvede all'attuazione con i poteri di 8 ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'art. 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalita' esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonche' l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma e la loro successiva implementazione; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 2 luglio 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, con nota prot. CGRTS-0025734-A-02/07/2025 nonche' da parte del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009, con nota prot. CGRTS-0025692-A-02/07/2025;
Dispone:
Art. 1 Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC
1. Sino al 31 dicembre 2025, in deroga agli articoli 62 e 63, e dell'Allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 2. Sino al termine previsto al comma 1, ogni stazione appaltante, centrale di committenza, ente concedente o soggetto attuatore comunque denominato puo' eseguire i contratti pubblici nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta. 3. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, confermato dall'ordinanza n. 107-PNC del 23 dicembre 2024, e' prorogato al 31 dicembre 2025, con esclusivo riferimento agli Uffici speciali per la ricostruzione. |
| Art. 2
Proroga del regime transitorio in materia di Building Information Modeling - BIM
1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il regime transitorio in materia di Building Information Modeling - BIM introdotto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024 e' prorogato al 31 dicembre 2025. Per l'effetto, al richiamato art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, le parole «sino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025». 2. Resta ferma la facolta' dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di deroga da parte dell'art. 3 dell'ordinanza n. 107 PNC del 2024, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento di specifici contratti pubblici. |
| Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 3. L'ordinanza sarà altresi' pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
Roma, 2 luglio 2025
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1970 |
|
|
|