Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2025 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 6 agosto 2025
Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2025-2027 e di ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante disposizioni sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto l'art. 137 per il personale non direttivo e non dirigente del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, in cui si prevede che il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e, in particolare, il comma 1 dell'art. 41 che testualmente recita: «Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 38, comma 2 e 40, comma 5, del presente decreto, nelle more della elezione dell'organismo di rappresentanza per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dal medesimo art. 137»;
Viste le disposizioni sulla rappresentativita' sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che hanno «una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale», e, inoltre, statuisce che «il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato» e che «il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;
Considerato che per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non e' prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e, pertanto, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle trattative sono quelle che hanno una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo;
Visto l'art. 38, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a norma del quale «il limite massimo dei distacchi autorizzabili a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e' fissato in numero 16»;
Visto l'art. 38, comma 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, il quale statuisce che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione concernente l'individuazione della delegazione sindacale trattante, definito ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, provvede il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, prevedendo altresi' che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse e accertate, per ciascuna organizzazione sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la rilevazione della rappresentativita';
Vista la nota prot. 14583 del 25 luglio 2025, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso la documentazione relativa ai dati associativi delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria per il personale non direttivo e non dirigente, all'esito delle verifiche effettuate con il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta di alcune organizzazioni sindacali, in sede di certificazione delle deleghe;
Vista la nota prot. DFP 56807 del 29 luglio 2025 con la quale e' stata comunicata l'ipotesi di ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali interessate che non hanno presentato osservazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1
Organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo
e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. La delegazione sindacale, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2025-2027, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:
CO.NA.PO.;
FNS CISL;
UIL PA VV.F.;
FP CGIL VV.F.;
FEDERDISTAT VV.F. E F.C. CISAL;
CONFSAL VV.F.;
USB PI VV.F.
 
Art. 2
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali
autorizzabili tra le organizzazioni sindacali rappresentative del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco

1. Il contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, a favore del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' determinato in numero di sedici ed ha validita' dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.
2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, per il triennio 2025-2027, avviene tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ed e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.
3. I distacchi sindacali, per il triennio 2025-2027, sono cosi' ripartiti:
CO.NA.PO.: cinque distacchi sindacali;
FNS CISL: tre distacchi sindacali;
UIL PA VV.F.: tre distacchi sindacali;
FP CGIL VV.F.: due distacchi sindacali;
FEDERDISTAT VV.F. E F.C. CISAL: un distacco sindacale;
CONFSAL VV.F.: un distacco sindacale;
USB PI VV.F.: un distacco sindacale.
4. Il collocamento in distacco sindacale e' consentito, nel limite massimo indicato nel comma 3, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2025

Il Ministro: Zangrillo