Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 giugno 2025
Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'art. 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127» e, in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede che: «Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad autorizzare le sperimentazioni cliniche in conformita' alle prescrizioni dettate dall'art. 9 del regolamento, e secondo le procedure e le modalita' tecniche di attuazione disposte con decreto del Ministro della salute, acquisiti i pareri del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e della Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante «Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, recante «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 marzo 1991, n. 63 - Supplemento ordinario n. 21, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 novembre 2011, recante «Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2011, n. 291;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati»;
Viste le linee guida comunitarie di armonizzazione delle procedure applicative Veterinary International Chemical Harmonisation - Good Clinical Practice (VICH GL9 - GCP) del giugno 2000 - VICH Topic GL9 (GCP);
Viste le Guideline on quality, non-clinical and clinical requirements for investigational advanced therapy medicinal products in clinical trials del 31 gennaio 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10 marzo 2023, n. 59;
Ritenuto necessario procedere ad una modifica dei requisiti e delle procedure richiesti per lo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali al fine di ridurre i tempi e i costi e agevolare lo sviluppo o la modifica di nuovi medicinali veterinari;
Acquisito il parere del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale, espresso nella seduta del 16 e 17 dicembre 2024;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 29 maggio 2025 (rep. atti n. 81/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalita' ed oggetto

1. Il presente decreto disciplina lo svolgimento delle sperimentazioni cliniche dei medicinali veterinari sugli animali e ogni loro modifica, autorizzate, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, dal Ministero della salute, in conformita' alle prescrizioni dettate dall'art. 9 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE e secondo le modalita' e le procedure di cui agli allegati I, II, III, IV e V, parte integrante del presente decreto.
2. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere allegata l'attestazione del versamento della tariffa di cui all'allegato I del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, citato in premessa.
3. Al presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 e al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26.
4. Il presente decreto non si applica alla sperimentazione clinica finalizzata alla verifica della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali veterinari che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e negli altri Paesi membri, ai sensi del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
 
Allegato I
PROCEDURE AUTORIZZATIVE

I soggetti interessati allo svolgimento di prove cliniche relative a medicinali veterinari negli animali devono presentare idonea domanda di autorizzazione al Ministero della salute, Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (One Health), e dei rapporti internazionali, Direzione generale della salute animale (di seguito denominato «Ministero»).
La sperimentazione clinica e' subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Ministero della salute da parte del richiedente. La data di inizio e di fine sperimentazione clinica dovra' essere comunicata dallo sperimentatore al Ministero, alla regione e all'azienda sanitaria locale (di seguito ASL) competente per territorio.
La domanda, compilata secondo il modello riportato nell'allegato III ed inviata al Ministero della salute su supporto informatico, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia della comunicazione, inoltrata almeno sessanta giorni prima della data di inizio della sperimentazione clinica, all'assessorato alla sanita' della regione interessata alla sperimentazione clinica, all'ASL competente per territorio, o, in caso di studio multicentrico, a tutte le aziende sanitarie locali e regioni competenti;
2. protocollo sperimentale conforme a quanto indicato negli allegati di cui al presente decreto, datato e sottoscritto dal responsabile della sperimentazione clinica e, ove presente, dallo sponsor richiedente la sperimentazione clinica stessa;
3. dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi del responsabile della sperimentazione clinica redatta secondo il modello riportato nell'allegato IV al presente decreto;
4. dettagliato «progetto sperimentale», contenente, per tutte le specie animali, almeno le seguenti informazioni:
a) nominativo del responsabile della sperimentazione clinica e relativo curriculum vitae;
b) nominativo dello sponsor, se presente, e del monitor;
c) durata indicativa della sperimentazione clinica;
d) descrizione degli animali da sottoporre alla sperimentazione clinica: numero degli animali inseriti nella sperimentazione clinica, specie, razza, attitudine, eta', sesso, stato fisiologico, identificazione degli animali, se prevista, ai sensi della normativa vigente, modalita' di allevamento e conduzione, numero degli animali trattati e numero degli animali che costituiscono il gruppo di controllo;
e) descrizione del medicinale veterinario da utilizzare: dati relativi ai requisiti di qualita' del prodotto in sperimentazione clinica ai sensi delle linee guida (EMA) vigenti, incluse le registrazioni relative alla produzione e al controllo di qualita' ed eventuali deviazioni, la validazione del processo di produzione e dei metodi utilizzati per la determinazione dei parametri e dei limiti di specifica; dichiarazione sulla sicurezza del medicinale veterinario evidenziata a seguito dell'esecuzione di prove pre-cliniche; descrizioni rilevanti ai fini della farmacovigilanza; eventuale prima stesura del sommario delle caratteristiche del prodotto;
f) indicazione del luogo dove viene condotta la sperimentazione clinica: indicazione del sito o dei siti, dell'eventuale codice aziendale previsto dalla normativa vigente, della relativa ASL o aziende sanitarie locali competente/i per territorio e delle regioni in cui si svolge la sperimentazione clinica nonche' dei mangimifici eventualmente coinvolti;
g) modalita' di trattamento: numero dei trattamenti previsti, posologia e quantita' di medicinali veterinari da utilizzare;
h) consenso informato del/dei proprietari degli animali allo svolgimento della sperimentazione clinica;
i) per i soli animali destinati alla produzione di alimenti: dichiarazione che gli animali destinati alla produzione di alimenti utilizzati nelle sperimentazioni cliniche o i loro prodotti non entrano nella catena alimentare, a meno che l'autorita' competente non abbia determinato un tempo di attesa adeguato;
l) attestazione di pagamento della tariffa.
Se la domanda di sperimentazione clinica riguarda un medicinale veterinario contenente o costituito da organismi geneticamente modificati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oltre alla documentazione tecnica di cui ai punti precedenti, occorre fornire una copia del provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del Titolo II del citato decreto legislativo.
Qualora nella sperimentazione clinica vengano utilizzati medicinali veterinari destinati alla profilassi immunologica o alla terapia di malattie infettive, al fine di consentirne l'avvio nel momento in cui le patologie si verificano, e' possibile comunicare i siti di svolgimento della stessa e dei consensi informati in tempi successivi, comunque entro dieci giorni dall'inizio del trattamento sperimentale.
In ogni caso, tutti i siti dove si prevede lo svolgimento della sperimentazione clinica devono essere comunicati entro i termini stabiliti al punto 1 del presente allegato.
Le comunicazioni, da inoltrare all'assessorato alla sanita' della regione o delle regioni interessate alla sperimentazione clinica e all'ASL competente per territorio, devono contenere le seguenti informazioni:
a) specie animale da sottoporre alla sperimentazione clinica e numero degli animali da trattare;
b) i dati elencati al punto 4 lettere a), b), c), d), f), h) del presente allegato.
La documentazione trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione clinica deve essere trattata in maniera confidenziale e non deve essere accessibile a soggetti non coinvolti nella gestione, nell'esecuzione e nel controllo della sperimentazione clinica.
Qualora nella sperimentazione clinica debbano essere utilizzati medicinali veterinari di provenienza estera, la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione clinica deve essere corredata della richiesta di cui all'allegato V del presente decreto, salvo il caso di medicinali veterinari non immunologici provenienti da altri Stati membri dell'Unione nonche' di medicinali veterinari immunologici provenienti dagli Stati membri dell'Unione, ove autorizzati con procedura europea.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1 del presente allegato, l'ASL competente, qualora sussistano fattori ostativi, comunica le proprie motivate osservazioni e prescrizioni al richiedente, al Ministero, alla regione e a tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica. Qualora decorra tale periodo senza che la ASL si sia espressa, nulla osta allo svolgimento della sperimentazione clinica nell'ambito territoriale di cui trattasi.
Il Ministero, previa verifica del disegno sperimentale, delle schede tecniche, degli eventuali rilievi ed osservazioni pervenuti dalle aziende sanitarie locali, e successivamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Istituto superiore di sanita' (di seguito «Istituto»), entro cinquantacinque giorni dal ricevimento della domanda rilascia l'autorizzazione alla sperimentazione clinica, apportando eventuali modifiche o prescrizioni, e ne informa la regione e l'ASL competente per territorio. L'autorizzazione alla sperimentazione clinica include anche l'autorizzazione all'importazione.
Il Ministero puo' in qualsiasi momento, anche su indicazione dell'Istituto, sospendere i termini del procedimento al fine di acquisire ulteriore documentazione integrativa, anche nel caso di richiesta di variazione del protocollo sperimentale da parte del richiedente.
Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione dei soggetti interessati alla sperimentazione clinica, l'Istituto comunica al Ministero il proprio motivato parere in merito.
Il Ministero adotta il provvedimento finale e ne da' comunicazione ai soggetti interessati nonche' all'Istituto.
Nel caso in cui, trascorso il termine di cinquantacinque giorni, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego al rilascio dell'autorizzazione alla sperimentazione clinica, il richiedente puo' darvi inizio, previa comunicazione al Ministero stesso.
Al fine di ridurre i tempi necessari all'espletamento dell'iter istruttorio, le comunicazioni intercorrenti tra le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure avvengono preferibilmente mediante posta elettronica, come previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. A tal fine ciascuna amministrazione comunica preventivamente i propri punti di contatto.
I medicinali veterinari impiegati nella sperimentazione clinica devono essere inviati dallo sponsor, ove presente, o dal fabbricante al responsabile della sperimentazione clinica, che provvede alla loro registrazione e conservazione ai sensi del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218.
Il medicinale veterinario utilizzato nella sperimentazione clinica deve riportare sull'etichetta almeno le seguenti indicazioni:
1. «per uso esclusivo del medico veterinario nelle sperimentazioni cliniche»;
2. nome del fabbricante o dello sponsor, ove presente;
3. numero di codice dello studio;
4. codice identificativo del medicinale veterinario (nome, codice o simili);
5. specie animali a cui e' destinato;
6. data di scadenza;
7. numero di lotto.
Il responsabile o lo sponsor, ove presente, della sperimentazione clinica trasmette al Ministero, al termine della sperimentazione clinica, la relazione finale, come previsto al capitolo 7 dell'allegato II al presente decreto.
Alle aziende sanitarie locali spettano i compiti di controllo e vigilanza, con riferimento alla verifica e al rispetto del protocollo, sulla sperimentazione clinica di campo.
 
Allegato II
GLOSSARIO

1.1 ANIMALE DELLO STUDIO
Qualsiasi animale preso in carico in uno studio clinico come animale di controllo o trattato con il prodotto veterinario sperimentale.
1.2 ANIMALE TARGET
L'animale specifico per specie, razza e attitudine, individuato come soggetto sul quale si intende impiegare il prodotto veterinario sperimentale.
1.3 ASSICURAZIONE DI QUALITA' (AQ)
Un processo pianificato e sistematico, approntato in modo da garantire che lo svolgimento dello studio, la raccolta, la documentazione e la relazione dei dati rispettino questa guida ed i requisiti normativi applicabili.
1.4 AUDIT
Un controllo sistematico ed indipendente delle attivita' relative allo studio e della documentazione per verificare se uno studio e', o e' stato condotto, correttamente, e se i dati sono, o sono stati, registrati, analizzati e riportati in modo accurato, in base al protocollo sperimentale, alle Procedure operative standard (POS), alle Buone pratiche cliniche (BPC) ed ai requisiti normativi applicabili.
1.5 AUTORITA' REGOLATORIE
Enti aventi potere normativo, i quali in tale contesto revisionano i dati clinici presentati ed eseguono le ispezioni.
1.6 BUONE PRATICHE CLINICHE (BPC)
Uno standard per la progettazione, lo svolgimento, il monitoraggio, la documentazione, il controllo, l'analisi e la relazione degli studi clinici. La conformita' con lo standard garantisce che i dati ed i risultati riportati siano completi, corretti ed accurati, che il benessere degli animali e la sicurezza del personale coinvolti nello studio siano garantiti, e che l'ambiente e le filiere alimentari umana e animale siano protette.
1.7 CONFORMITA' (in relazione agli studi)
Osservanza del protocollo di studio, delle pertinenti POS, BPC e dei requisiti di legge applicabili.
1.8 CONSENSO INFORMATO
Documento tramite il quale il proprietario, o un suo rappresentante autorizzato, dopo essere stato informato su tutti gli aspetti inerenti lo studio e rilevanti per la sua decisione, manifesta la propria volonta' di mettere a disposizione il proprio animale per un determinato studio.
1.9 CONTROLLO DI QUALITA' (CQ)
Le tecniche operative e le attivita' intraprese nell'ambito del sistema di assicurazione qualita' per verificare che i requisiti di qualita' delle attivita' relative allo studio siano rispettati.
1.10 COPIA AUTENTICATA
Una copia, integralmente fedele al documento originale, contenente una dichiarazione firmata e datata dal soggetto che la produce, che certifica che si tratta di una copia completa ed accurata.
1.11 DATI GREZZI
Tutti i documenti originali (fogli di lavoro, dati di calibrazione, registri, memorandum e note) delle osservazioni «di prima mano» e delle attivita' di uno studio, che sono necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I dati grezzi comprendono, tra l'altro, materiali fotografici, supporti magnetici, ottici o elettronici, informazioni registrate con strumenti automatizzati e fogli di dati compilati a mano. Fax e dati trascritti non sono considerati dati grezzi.
1.12 DESTINO DEGLI ANIMALI COINVOLTI NELLO STUDIO
La sorte degli animali destinati alla produzione di alimenti utilizzati nelle sperimentazioni cliniche o i loro prodotti, durante uno studio o dopo la sua conclusione. Le approvazioni delle sperimentazioni cliniche sono concesse a condizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti utilizzati nelle sperimentazioni cliniche o i loro prodotti non entrino nella catena alimentare, a meno che il Ministero della salute non abbia determinato un tempo di attesa adeguato.
1.13 DESTINO DEI PRODOTTI VETERINARI SPERIMENTALI
Il destino dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, durante uno studio o dopo la sua conclusione. Dopo aver ottemperato alle restrizioni imposte dall'eventuale impatto sulla salute pubblica dei prodotti veterinari inutilizzati o dei rifiuti derivanti dall'impiego di tali medicinali deve avvenire in conformita' delle norme locali e ad eventuali sistemi nazionali di raccolta pertinenti per il medicinale veterinario interessato, i prodotti stessi possono essere restituiti allo sponsor, trattati e/o smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
1.14 DEVIAZIONE DAL PROTOCOLLO SPERIMENTALE
Una deviazione rispetto alle procedure descritte nel protocollo sperimentale. Deve essere documentata sotto forma di relazione, firmata e datata dallo sperimentatore, nella quale sia descritta la deviazione e i motivi per i quali si e' verificata (se identificabili).
1.15 EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE
Una modifica scritta al protocollo sperimentale stilata prima dell'implementazione del protocollo o dell'esecuzione dell'attivita' modificata. Gli emendamenti al protocollo sperimentale devono essere firmati e datati dallo sperimentatore e dallo sponsor, ed incorporati nel protocollo sperimentale.
1.16 EVENTO AVVERSO (EA)
Qualsiasi evento, sfavorevole e indesiderato, osservato sugli animali in seguito all'utilizzo di un prodotto veterinario o di un prodotto veterinario sperimentale, indipendentemente dal fatto che possa essere messo in relazione al prodotto stesso.
1.17 ISPEZIONE
L'attivita' del Ministero della salute volta a condurre una revisione ufficiale della documentazione dello studio, delle strutture, delle attrezzature, dei materiali finiti e non (e relativa documentazione), della etichettatura, e di qualsiasi altro elemento relativo alla registrazione di un prodotto veterinario sperimentale, custodito in qualsiasi luogo inerente allo studio.
1.18 MONITOR
Soggetto incaricato dallo sponsor, responsabile verso lo sponsor stesso, di monitorare e riferire sull'andamento dello studio, verificare i dati e confermare che lo studio clinico sia eseguito, documentato e riferito secondo le BPC, e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili. Il monitor deve avere formazione scientifica ed esperienza tali da poter sovrintendere ad uno specifico studio clinico, deve essere preparato sui metodi di controllo della qualita' e sulle procedure di verifica dei dati, deve conoscere tutti i requisiti del protocollo ed essere in grado di stabilire se lo studio e' stato eseguito secondo il protocollo e le relative POS. Uno stesso soggetto non puo' operare sia come monitor che come sperimentatore in un determinato studio. Il monitor e' il principale canale di comunicazione fra lo sponsor e lo sperimentatore.
1.19 ORGANIZZAZIONE DI RICERCA A CONTRATTO (CRO)
Un soggetto, o un'organizzazione, impegnati per contratto dallo sponsor o dallo sperimentatore a svolgere una o piu' funzioni spettanti allo sponsor o allo sperimentatore.
1.20 PROCEDURA OPERATIVA STANDARD (POS)
Istruzione dettagliata e scritta per l'esecuzione di una determinata operazione, al fine di agevolare la conformita' alle procedure prestabilite.
1.21 PRODOTTO DI CONTROLLO
Qualsiasi prodotto autorizzato, impiegato nel rispetto delle indicazioni riportate sull'etichetta, o qualsiasi placebo utilizzato come prodotto di riferimento in uno studio clinico per il confronto con il prodotto veterinario sperimentale oggetto di valutazione.
1.22 PRODOTTO VETERINARIO
Qualsiasi prodotto con indicazioni approvate, dotato di un effetto protettivo, terapeutico o diagnostico, o in grado di influire sulle funzioni fisiologiche, quando somministrato o applicato ad un animale. Il termine si riferisce a prodotti terapeutici, biologici, diagnostici e a modificatori delle funzioni fisiologiche.
1.23 PRODOTTO VETERINARIO SPERIMENTALE
Qualsiasi forma biologica, farmaceutica o qualsiasi alimento per animali, contenente una o piu' sostanze attive, che siano in corso di valutazione durante uno studio clinico, per ricercare qualsiasi effetto protettivo, terapeutico diagnostico o fisiologico, quando vengono somministrati o applicati ad un animale.
1.24 PROTOCOLLO SPERIMENTALE
Un documento firmato e datato dallo sperimentatore e dallo sponsor che descrive interamente gli obiettivi, la progettazione, i metodi, le analisi statistiche e l'organizzazione dello studio. Il protocollo sperimentale puo' inoltre fornire le premesse ed il razionale dello studio che possono essere anche forniti come riferimenti ad altri documenti. In questa guida il termine protocollo sperimentale comprende anche gli emendamenti al protocollo sperimentale.
1.25 RANDOMIZZAZIONE
Il processo di assegnazione degli animali dello studio (o di gruppi di animali dello studio) al gruppo di trattamento o di controllo, che utilizzi un elemento di casualita' per determinare il gruppo di appartenenza, in modo da ridurre l'errore sistematico.
1.26 RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO (RFS)
Descrizione completa di uno studio su un prodotto veterinario sperimentale redatta dopo aver completato la raccolta di tutti i dati grezzi, o dopo l'interruzione dello studio, che descrive integralmente gli obiettivi, i materiali ed i metodi sperimentali (compresa l'analisi statistica), riporta i risultati dello studio e ne contiene una valutazione critica. La relazione finale deve rispettare il formato del protocollo sperimentale.
1.27 REQUISITO NORMATIVO APPLICABILE
Qualsiasi legge o regolamento concernente l'esecuzione di studi che prevedono l'utilizzo di prodotti veterinari sperimentali.
1.28 SCHEDA RACCOLTA DATI/ REGISTRI
Documenti stampati, ottici, elettronici o magnetici progettati specificatamente per registrare le informazioni richieste dal protocollo di studio, ulteriori osservazioni sugli animali o i risultati di laboratorio.
1.29 SPERIMENTATORE
Persona fisica responsabile per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento di uno studio in un sito sperimentale. Qualora in un sito sperimentale lo studio sia condotto da un gruppo di lavoro, lo sperimentatore e' il responsabile del gruppo.
1.30 SPONSOR
Persona fisica, persona giuridica, istituzione o organizzazione che assume la responsabilita' dell'avvio, la gestione e il finanziamento di uno studio clinico su un prodotto veterinario in corso di sperimentazione clinica.
1.31 STUDIO CLINICO
Esperimento scientifico singolo, svolto su una specie-bersaglio, per verificare almeno un'ipotesi attinente all'obiettivo di efficacia proposto, o la sicurezza di impiego nell'animale-bersaglio, di un prodotto veterinario sperimentale. Il termine «studio clinico» e «studio» sono da considerarsi sinonimi.
1.32 STUDIO MULTICENTRICO
Studio condotto in piu' di un sito, in base ad un singolo protocollo sperimentale.
1.33 TEST CIECO
Procedura per ridurre eventuali interferenze su uno studio, la quale prevede che il personale coinvolto sia mantenuto all'oscuro dell'assegnazione ai trattamenti.
2 I PRINCIPI DELLE BPC-VICH

2.1 L'obiettivo delle BPC-VICH e' quello di stabilire una guida per l'esecuzione degli studi clinici che garantiscano l'accuratezza, l'integrita' e la correttezza dei dati. Particolare attenzione deve essere riservata al benessere degli animali dello studio, all'impatto sull'ambiente e sul personale dello studio, ai residui negli alimenti derivati dagli animali dello studio.
2.2 Per garantire la validita' dei dati e per assicurare la qualita' scientifica e tecnica, e l'eticita' degli studi sono necessarie procedure prestabilite, scritte e sistematiche, relative all'organizzazione, l'esecuzione, la raccolta dei dati, la documentazione e la verifica degli studi clinici. I dati raccolti da studi progettati, eseguiti, monitorati, registrati, controllati, analizzati e relazionati, possono facilitare il processo di revisione delle autorita' competenti.
2.3 Il rispetto delle suddette procedure scritte assicura allo sponsor maggiori possibilita' di evitare ripetizioni inutili di studi definitivi. Qualsiasi requisito per gli studi locali di efficacia, eventualmente da condursi per confermare i risultati degli studi definitivi, non e' influenzato dal presente allegato. Per categorie specifiche di prodotti veterinari possono esistere altre guide che definiscono la progettazione di uno studio e i criteri di efficacia. Anche per questi studi devono essere rispettati i principi delle BPC.
2.4 Ogni individuo coinvolto nell'esecuzione di uno studio clinico deve essere adeguatamente qualificato per istruzione, formazione e competenza a svolgere le proprie mansioni. Tali soggetti devono comprovare, attraverso la documentazione dello studio, il piu' elevato livello di professionalita' possibile nel registrare e riportare le osservazioni dello studio.
2.5 Le autorita' competenti devono fornire procedure indipendenti per garantire la protezione degli animali dello studio e della filiera alimentare umana ed animale. Esse devono, inoltre, verificare che lo sponsor abbia acquisito il consenso informato del proprietario degli animali dello studio.
2.6 Tra le finalita' non sono compresi gli studi di Buona pratica di laboratorio (BPL), quelli esplorativi di base o quelli non destinati all'utilizzo come supporto a fini regolatori. I dati derivanti da studi preclinici e di sicurezza possono essere richiesti dalle autorita' competenti per fornire le autorizzazioni necessarie prima dell'inizio di uno studio.
2.7 I prodotti veterinari sperimentali devono essere preparati, manipolati e conservati secondo i concetti delle «Buone pratiche di fabbricazione» (BPF) definite dalle autorita' competenti. I dettagli sulla preparazione, manipolazione e conservazione dei prodotti veterinari sperimentali, devono essere documentati ed i prodotti devono essere utilizzati secondo il protocollo sperimentale.
2.8 La garanzia della qualita' di ogni aspetto dello studio e' una componente fondamentale di pratiche scientifiche consolidate. I principi delle BPC sostengono l'adozione di procedure di AQ per gli studi clinici. Lo sponsor dovrebbe svolgere funzioni di AQ. Tutti i partecipanti agli studi clinici dovrebbero adottare ed aderire a pratiche consolidate e riconosciute di AQ.
3 LO SPERIMENTATORE
3.1 DEFINIZIONE
3.1.1 Lo sperimentatore e' responsabile di tutti gli aspetti relativi all'esecuzione dello studio. Essi comprendono: la distribuzione e la somministrazione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, l'applicazione del protocollo sperimentale, la raccolta e la relazione dei dati dello studio, nonche' la salvaguardia della salute e del benessere del personale e degli animali coinvolti nello studio.
3.1.2 Per poter svolgere studi clinici di efficacia e di sicurezza di impiego di prodotti veterinari sperimentali nelle specie-bersaglio, lo sperimentatore deve essere un medico veterinario iscritto all'albo, con adeguate competenze, formazione scientifica ed esperienza, comprovate da un curriculum vitae aggiornato e da altre credenziali. Lo sperimentatore deve aver maturato esperienza con il razionale e i requisiti dello studio prima di ricevere il prodotto veterinario sperimentale.
3.1.3 Se uno studio viene condotto da un gruppo di soggetti, lo sperimentatore e' il responsabile del gruppo.
3.1.4. Per la raccolta, la registrazione e la successiva elaborazione dei dati, lo sperimentatore puo' avvalersi della collaborazione di uno staff competente.
3.1.5 Un soggetto non puo' ricoprire il ruolo di sperimentatore e di monitor nell'ambito di uno stesso studio.
3.2 RESPONSABILITA'
Lo sperimentatore deve:
3.2.1 fornire allo sponsor, prima dell'inizio dello studio, un curriculum vitae aggiornato ed altre credenziali appropriate;
3.2.2 impegnarsi con lo sponsor, firmando il protocollo sperimentale, a condurre lo studio in base al protocollo ed alle BPC, nonche' nel rispetto della normativa vigente;
3.2.3 garantire che lo studio sia svolto rispettando il protocollo sperimentale, le POS pertinenti, le BPC ed i requisiti normativi vigenti;
3.2.4 conservare nella documentazione dello studio una copia firmata e datata del protocollo sperimentale comprendente qualsiasi suo emendamento. Ogni emendamento al protocollo sperimentale, preparato dallo sponsor o dallo sperimentatore, deve essere firmato e datato da entrambi, e deve specificare che cosa e' stato modificato e le ragioni di tale modifica;
3.2.5 registrare, attraverso una dichiarazione firmata e datata da conservare nella documentazione dello studio, qualsiasi deviazione dal protocollo sperimentale ed il motivo per cui si e' verificata (se identificabile);
3.2.6 informare tempestivamente lo sponsor in merito a qualsiasi deviazione dal protocollo sperimentale;
3.2.7 fornire personale adeguatamente qualificato per la corretta e puntuale esecuzione dello studio, compreso, se necessario, un veterinario che controlli gli animali; informare ed addestrare esaurientemente il personale coinvolto nello studio o nella gestione degli animali, al fine di garantire il rispetto del protocollo sperimentale e dei requisiti normativi applicabili;
3.2.8 delegare qualsiasi competenza e attivita', compresi gli incarichi in subappalto, soltanto a soggetti qualificati per formazione ed esperienza;
3.2.9 fornire al personale dello studio i materiali e le informazioni pertinenti ottenuti dallo sponsor;
3.2.10 garantire che siano utilizzate per l'esecuzione dello studio strutture ed attrezzature adeguate e mantenute in buono stato, sia di proprieta' che noleggiate;
3.2.11 utilizzare Procedure operative standard (POS) per tutte le attivita' pratiche per le quali siano opportune;
3.2.12 attenersi ai requisiti normativi che disciplinano la salvaguardia del benessere degli animali dello studio;
3.2.13 ottenere, prima dell'inizio dello studio, il consenso di ciascun proprietario, o del rappresentante autorizzato dal proprietario, alla partecipazione allo studio del proprio animale, previe adeguate informazioni in merito;
3.2.14 sovraintendere al ricovero, all'alimentazione e alla cura di tutti gli animali dello studio posti nella sede sperimentale ed informare i proprietari degli animali, ricoverati al di fuori della sede sperimentale, dei loro obblighi, in base a quanto specificato nel protocollo sperimentale;
3.2.15 documentare qualsiasi procedura, cura veterinaria, variazione dello stato di salute dell'animale o significativo cambiamento delle condizioni ambientali;
3.2.16 attenersi al protocollo sperimentale per quanto concerne l'utilizzo di prodotti edibili derivati da animali, produttori di derrate alimentari, trattati con prodotti veterinari sperimentali o di controllo, nonche' l'appropriato destino degli animali dello studio;
3.2.17 informare tempestivamente lo sponsor della comparsa di eventi avversi (EA);
3.2.18 gestire con professionalita' qualsiasi procedura e documentazione codificate (es. buste di randomizzazione, informazioni «in cieco»); garantire che qualsiasi codice di trattamento venga violato solo nel rispetto del protocollo sperimentale e dopo averlo notificato allo sponsor ed averne ricevuto il consenso. Il personale coinvolto nello studio che non e' «in cieco» deve ridurre quanto piu' possibile la partecipazione all'esecuzione dello studio;
3.2.19 essere responsabile della ricezione, del controllo, della conservazione, della distribuzione e successiva miscelazione nonche' di eventuali analisi (se previste) dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo inviati o consegnati allo sperimentatore per l'esecuzione dello studio;
3.2.20 fornire un deposito sicuro ad accesso controllato per i prodotti veterinari sperimentali o di controllo, in base a quanto specificato nel protocollo sperimentale e nelle istruzioni riportate sulle etichette;
3.2.21 conservare un registro dettagliato del ricevimento, dell'impiego e degli eventuali risultati delle analisi sui prodotti veterinari sperimentali o di controllo, sui mangimi e sull'acqua (se e' prevista la miscelazione da parte dello sperimentatore) nonche' dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo non utilizzati;
3.2.22 garantire che i prodotti veterinari sperimentali o di controllo vengano somministrati agli animali dello studio, secondo il protocollo sperimentale;
3.2.23 non ridistribuire i prodotti veterinari sperimentali o di controllo a persone non autorizzate a riceverli;
3.2.24 al termine dello studio, verificare la corrispondenza tra la documentazione del ricevimento dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo con quella relativa all'impiego ed alla restituzione, fornendo giustificazione di eventuali discrepanze;
3.2.25 al termine o all'interruzione dello studio documentare in maniera appropriata lo smaltimento sicuro e definitivo dei prodotti sperimentali veterinari e di controllo, compresi i mangimi per animali contenenti il prodotto veterinario sperimentale e di controllo, attraverso la restituzione allo sponsor dei prodotti oppure tramite altri metodi di smaltimento idonei;
3.2.26 raccogliere e conservare la documentazione dello studio;
3.2.27 documentare gli eventi imprevisti, che possono avere un impatto sulla qualita' e sull'integrita' dello studio, nel momento in cui dovessero verificarsi nonche' le eventuali azioni correttive intraprese;
3.2.28 raccogliere e registrare i dati, comprese le osservazioni impreviste, secondo il protocollo sperimentale e la normativa vigente, in maniera obiettiva e che rispecchi accuratamente e completamente le osservazioni dello studio;
3.2.29 predisporre e tenere aggiornato un registro dettagliato e completo di tutti i contatti, comprese le telefonate, le visite, le lettere ed i contatti di altro tipo, con rappresentanti dello sponsor, rappresentanti delle autorita' competenti ed altro personale (ad es. personale dell'organizzazione di ricerca a contratto) sulla progettazione, esecuzione, documentazione e relazione dello studio. Un registro dei contatti deve comprendere: la data, l'ora ed il tipo di contatto, il nome e l'affiliazione di tutte le persone coinvolte, un riassunto dell'obiettivo del contatto e l'oggetto discusso. La registrazione deve fornire giustificati motivi di ogni eventuale azione che lo sperimentatore e/o lo sponsor devono intraprendere in seguito al contatto;
3.2.30 garantire che tutti i campioni da conservare, secondo quanto richiesto dal protocollo sperimentale e da eventuali norme, siano identificati in maniera completa, accurata, leggibile e tale da evitare la perdita dell'identificazione dei campioni;
3.2.31 preservare dal deterioramento, dalla distruzione, dalla manomissione o dal vandalismo, per un periodo di tempo stabilito dalle specifiche autorita' competenti, tutta la documentazione dello studio o le copie autenticate di tale documentazione;
3.2.32 fornire, su richiesta dello sponsor, la documentazione originale dello studio firmata o una copia autenticata. Qualora tutta o una parte della documentazione originale dello studio sia consegnata allo sponsor, lo sperimentatore deve conservarne una copia autenticata;
3.2.33 partecipare, quando previsto, alla stesura della relazione finale dello studio;
3.2.34 consentire il controllo della qualita' ed il monitoraggio dello studio clinico;
3.2.35 permettere alle autorita' competenti, al fine di verificare la validita' dei dati, l'ispezione delle strutture utilizzate dallo sperimentatore per lo studio nonche' la verifica e la copia parziale o totale della documentazione dello studio prodotta o conservata dallo sperimentatore in quanto inerente allo studio.
4 LO SPONSOR
4.1 DEFINIZIONE
Persona fisica, persona giuridica istituzione o organizzazione che assume la responsabilita' dell'avvio, la gestione e il finanziamento di uno studio clinico su un prodotto veterinario in corso di sperimentazione clinica.
4.2 RESPONSABILITA'.
Lo sponsor deve:
4.2.1 verificare che esistano sufficienti informazioni scientificamente valide sull'efficacia e sulla sicurezza del prodotto veterinario sperimentale, tali da giustificare lo svolgimento dello studio clinico. Lo sponsor deve inoltre stabilire, sulla base di queste informazioni, che non esistano elementi ambientali di benessere, etici o scientifici, che possano impedire l'esecuzione di uno studio clinico;
4.2.2 garantire che sia stata presentata alle autorita' competenti la notifica o la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dello studio;
4.2.3 scegliere gli sperimentatori, verificarne le qualifiche, la disponibilita' per l'intera durata dello studio e ratificarne l'impegno a svolgere lo studio secondo il protocollo sperimentale concordato, le BPC ed i requisiti normativi vigenti;
4.2.4 nominare uno o piu' responsabili del monitoraggio con qualifiche e formazione adeguate;
4.2.5 organizzare, se necessario, la preparazione di POS relative agli elementi tecnici e procedurali dello studio;
4.2.6 preparare, se necessario, in collaborazione con lo sperimentatore, un protocollo sperimentale, tenendo conto delle considerazioni summenzionate e rispettando i principi delle BPC;
4.2.7 firmare, insieme allo sperimentatore, il protocollo sperimentale a conferma dell'impegno che lo studio clinico verra' eseguito secondo il protocollo sperimentale. Qualsiasi emendamento al protocollo sperimentale deve riportare il consenso firmato sia dello sponsor che dello sperimentatore;
4.2.8 per gli studi multicentrici, garantire che:
4.2.8.1 tutti gli sperimentatori eseguano lo studio in completa conformita' al protocollo sperimentale concordato con lo sponsor e con l'autorita' competente;
4.2.8.2 il sistema di raccolta dati sia progettato per raccogliere i dati richiesti in tutti i siti dello studio multicentrico. Agli sperimentatori che raccolgono dati supplementari, richiesti dallo sponsor, deve essere fornito un sistema aggiuntivo di raccolta di tali dati, progettato per la raccolta dei dati supplementari;
4.2.8.3 a tutti gli sperimentatori siano fornite istruzioni identiche su come seguire il protocollo sperimentale, rispettando una serie uniforme di standard per la valutazione dei risultati clinici, di laboratorio e per la raccolta dei dati;
4.2.8.4 sia favorita la comunicazione fra gli sperimentatori;
4.2.9 informare lo sperimentatore delle caratteristiche chimiche, farmacologiche, tossicologiche, di sicurezza, di efficacia ed altri dati rilevanti sul prodotto sperimentale come elemento essenziale per l'esecuzione dello studio. Lo sponsor deve inoltre informare lo sperimentatore e, qualora richiesto, l'autorita' competente, di qualsiasi notizia pertinente che emerga durante lo studio stesso;
4.2.10 riferire all'autorita' competente tutti gli eventi avversi secondo i requisiti normativi applicabili;
4.2.11 garantire il corretto destino di tutti gli animali oggetto dello studio e di qualsiasi prodotto edibile derivato, secondo i requisiti normativi applicabili;
4.2.12 garantire che i prodotti sperimentali e di controllo siano stati preparati, etichettati e spediti secondo quanto previsto dall'autorita' competente;
4.2.13 preparare e mantenere la documentazione della spedizione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo. Al termine o all'interruzione dello studio, garantire il corretto e definitivo smaltimento di tutte le forniture dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, compreso eventualmente il mangime, contenente i prodotti veterinari sperimentali e di controllo;
4.2.14 conservare la documentazione dello studio in maniera che sia protetta dal deterioramento, dalla distruzione, dalla manomissione o dal vandalismo, per un periodo sufficientemente lungo da soddisfare i requisiti di legge dei Paesi nei quali lo studio e' stato presentato per la registrazione del prodotto veterinario sperimentale;
4.2.15 qualora ad un animale venga somministrato un prodotto veterinario sperimentale, preparare una relazione finale scritta, indipendentemente dal fatto che lo studio sia terminato come previsto o meno;
4.2.16 garantire la qualita' e l'integrita' dei dati provenienti dagli studi clinici attraverso l'adozione di procedure di verifica della qualita', che rispettino i principi riconosciuti ed accettati dell'A.Q.;
4.2.17 garantire il rispetto dei requisiti regolatori applicabili in tema di gestione del benessere degli animali in studio.
4.3 DELEGHE AD UNA ORGANIZZAZIONE DI RICERCA A CONTRATTO (CRO)
4.3.1 Lo sponsor puo' delegare tutti o parte dei compiti e delle funzioni relativi allo studio a una CRO, pur mantenendo la responsabilita' per la qualita' e la completezza dei dati dello studio.
4.3.2 Qualsiasi compito o funzione relativo allo studio delegato ad una CRO deve essere formalizzato per iscritto. La CRO assume la responsabilita' di osservare i requisiti normativi prescritti.
4.3.3 Lo sponsor e' responsabile di ogni compito o funzione relativi allo studio non delegati specificamente a una CRO.
4.3.4 Tutti i riferimenti allo sponsor sono validi anche per la CRO che ha assunto gli incarichi relativi allo studio e le funzioni dello sponsor.
5 MONITOR
5.1 DEFINIZIONE
Soggetto incaricato dallo sponsor, responsabile verso lo sponsor stesso, di monitorare e riferire sull'andamento dello studio, verificare i dati e confermare che lo studio clinico sia eseguito, documentato e riferito secondo le BPC, e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili. Il monitor deve avere formazione scientifica ed esperienza tali da poter sovrintendere ad uno specifico studio clinico, deve essere preparato sui metodi di controllo della qualita' e sulle procedure di verifica dei dati, deve conoscere tutti i requisiti del protocollo ed essere in grado di stabilire se lo studio e' stato eseguito secondo il protocollo e le relative POS. Uno stesso soggetto non puo' operare sia come monitor che come sperimentatore in un determinato studio. Il monitor e' il principale canale di comunicazione fra lo sponsor e lo sperimentatore.
5.2 RESPONSABILITA'.
Il monitor deve:
5.2.1 assistere lo sponsor nella scelta dello sperimentatore, se necessario;
5.2.2 fornire consulenza allo sperimentatore;
5.2.3 stabilire se lo sperimentatore ed il suo staff dispongono di tempo sufficiente per lo studio, determinare se il sito sperimentale ha spazio, strutture, attrezzature e personale adeguati, e se sia presente un numero sufficiente di animali per l'intera durata dello studio;
5.2.4 confermare che lo staff e' stato adeguatamente informato sui dettagli dello studio;
5.2.5 assicurare che lo sperimentatore accetti la responsabilita' legata all'esecuzione dello studio, la condizione sperimentale del prodotto veterinario da testare, la natura e i dettagli del protocollo sperimentale, i requisiti normativi che disciplinano il benessere degli animali sottoposti allo studio, le condizioni per l'autorizzazione all'utilizzo dei prodotti edibili derivati da animali produttori di derrate alimentari a cui e' stato somministrato il prodotto veterinario sperimentale o di controllo nonche' qualsiasi altra restrizione allo smaltimento o al successivo utilizzo degli animali dello studio;
5.2.6 lavorare secondo i requisiti definiti dallo sponsor, visitare lo sperimentatore con la periodicita' specificamente indicata nel protocollo, prima, durante e dopo lo studio, per consentire all'autorita' competente la verifica del rispetto del protocollo sperimentale, le BPC ed i requisiti normativi vigenti;
5.2.7 non influenzare in alcun modo il processo di raccolta dei dati o i risultati dello studio, a meno che non si renda necessario per assicurare che siano rispettati il protocollo sperimentale, le appropriate POS, le BPC e la normativa vigente;
5.2.8 garantire che sia stato ottenuto il consenso informato scritto del proprietario degli animali o di un suo rappresentante autorizzato, prima della partecipazione degli animali allo studio;
5.2.9 garantire che tutti i dati siano interamente e correttamente registrati;
5.2.10 giustificare e chiarire ogni correzione o modifica apportata alla documentazione dello studio;
5.2.11 confermare che la conservazione, la distribuzione e la documentazione della fornitura dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo siano idonee e sicure, e che i prodotti non utilizzati vengano restituiti dallo sperimentatore allo sponsor o correttamente smaltiti;
5.2.12 revisionare i dati grezzi ed il resto della documentazione dello studio per verificare se il protocollo sperimentale sia stato rispettato, e se le informazioni raccolte o conservate dallo sperimentatore siano accurate e complete;
5.2.13 predisporre e tenere aggiornato un registro dettagliato e completo di tutti i contatti, comprese le telefonate, le visite, le lettere e i contatti di altro tipo con lo sperimentatore, i rappresentanti dello sponsor, i rappresentanti delle autorita' competenti, altro personale (ad es. personale della organizzazione di ricerca a contratto) sulla progettazione, esecuzione, documentazione e relazione dello studio. Un registro dei contatti deve comprendere: la data e l'ora del contatto, il tipo di contatto, il nome e l'affiliazione di tutte le persone coinvolte, un riassunto dell'obiettivo del contatto e l'oggetto discusso. Il registro deve garantire dettagli sufficienti per descrivere le basi di ogni azione da intraprendere da parte dello sperimentatore e/o dello sponsor in conseguenza del contatto;
5.2.14 documentare il rispetto, da parte dello sperimentatore, dei principi delle BPC attraverso la stesura di una relazione riassuntiva firmata e datata, dei contatti, delle visite svolte e delle attivita' osservate durante lo svolgimento dello studio. Tale relazione finale deve essere presentata allo sponsor al termine dello studio.
6 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE
6.1 DEFINIZIONE
6.1.1 Il protocollo sperimentale e' un documento che specifica gli obiettivi dello studio e definisce le condizioni nelle quali lo studio deve essere svolto e gestito.
6.1.2 Uno studio progettato correttamente si basa, principalmente, su un protocollo accuratamente concepito, completo e ben strutturato, redatto e firmato dallo sponsor e dallo sperimentatore prima dell'inizio dello studio.
6.1.3 Un protocollo sperimentale esauriente, facilmente comprensibile dallo sperimentatore che esegue lo studio e dall'autorita' competente che verifica il protocollo stesso ed i risultati dello studio, facilita il processo di registrazione dei prodotti veterinari.
6.2 REVISIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE
Nei principi delle BPC e' incoraggiata la revisione del protocollo sperimentale da parte delle autorita' competenti, prima dell'avvio di uno studio clinico, soprattutto qualora esistano incertezze di qualsiasi tipo sulla progettazione dello studio o vi siano pareri differenti sulla validita' delle diverse opzioni per l'esecuzione dello studio. La revisione del protocollo sperimentale da parte dell'autorita' competente non vincola l'autorita' stessa ad accettare i dati raccolti da uno studio eseguito utilizzando tale protocollo sperimentale. Presumibilmente sia lo sponsor che l'autorita' competente traggono beneficio da questo tipo di revisione, in termini di migliore comprensione reciproca sui requisiti normativi e sull'importanza degli obiettivi del protocollo sperimentale.
6.3 LISTA DI CONTROLLO DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE
Il protocollo sperimentale deve contenere le informazioni riportate nell'elenco da considerare quando si pianifica uno studio. La lista di seguito descritta non e' esaustiva, ma costituisce una guida.
6.3.1 Titolo dello studio
6.3.2 Identificazione univoca dello studio. L'identificazione univoca dello studio e' costituita dal numero di protocollo sperimentale, dallo stato del protocollo sperimentale (cioe' bozza, testo definitivo, emendato) e dalla data della versione del protocollo sperimentale, che devono essere riportati chiaramente nell'intestazione della pagina del titolo.
6.3.3 Contatti dello studio. I contatti dello studio comprendono lo sperimentatore, i rappresentanti dello sponsor e tutti gli altri responsabili delle fasi principali dello studio. Per ogni contatto occorre riportare il titolo, le qualifiche, la formazione professionale nonche' l'indirizzo, il numero di telefono ed eventuali altri mezzi di comunicazione.
6.3.4 Identificazione dei siti. I siti identificati per la sperimentazione clinica, qualora siano noti, devono essere citati nel protocollo sperimentale.
6.3.5 Obiettivo/Scopo dello studio
6.3.6 Giustificazione. Descrivere tutte le informazioni utili per la comprensione dell'obiettivo dello studio (dati preclinici o clinici pubblicati oppure disponibili altrove), che ne giustificano l'esecuzione.
6.3.7 Calendario delle operazioni. Il calendario delle operazioni chiave, da svolgere durante la fase animale dello studio, comprende: la data e l'ora previste per l'inizio della fase animale, il periodo nel quale sono somministrati i prodotti veterinari sperimentali e di controllo, il periodo di osservazione dopo la somministrazione, i tempi di sospensione (quando applicabili) e la data di conclusione se conosciuta.
6.3.8 Disegno sperimentale. Il disegno sperimentale descrive:
6.3.8.1 il disegno complessivo dello studio (ad es. uno studio clinico di efficacia in campo con controllo trattato con placebo, o un disegno randomizzato a blocchi con controllo positivo in cieco);
6.3.8.2 il trattamento, se previsto, cui va sottoposto il gruppo di controllo oppure per il periodo di controllo;
6.3.8.3 il metodo di randomizzazione, comprese le procedure da adottare e gli accorgimenti pratici da rispettare nell'assegnazione degli animali ai gruppi di trattamento e dei gruppi di trattamento alle unita' sperimentali;
6.3.8.4 la/le unita' sperimentali, motivandone la scelta;
6.3.8.5 i limiti e i metodi di «test cieco» (mascheratura) e delle altre misure adottate per ridurre l'errore sistematico e per specificare le clausole d'accesso ai codici di trattamento includendo procedure e personale.
6.3.9 SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
Descrizione dettagliata dell'origine, del numero, dell'identita' e del tipo degli animali dello studio. Ad esempio, specie, razza, attitudine, eta', sesso, peso, stato fisiologico e fattori prognostici.
6.3.10 INCLUSIONE/ESCLUSIONE E CRITERI DI RIMOZIONE POST-INSERIMENTO
Specificare criteri e obiettivi per l'inserimento, l'esclusione e la rimozione dopo l'inserimento nello studio.
6.3.11 GESTIONE E RICOVERO DEGLI ANIMALI.
La gestione e il ricovero degli animali descrivono:
6.3.11.1 il ricovero degli animali dello studio, ad esempio pascoli, recinti, canili, stabulari;
6.3.11.2 lo spazio a disposizione per animale (da confrontare con quello previsto dalle pratiche gestionali standard);
6.3.11.3 il controllo della temperatura ambientale (riscaldamento/raffreddamento) e della ventilazione del ricovero degli animali;
6.3.11.4 le cure veterinarie e le terapie concomitanti ammesse e no;
6.3.11.5 la gestione dell'alimentazione (compresa la gestione dei pascoli, la preparazione e lo stoccaggio degli alimenti miscelati) e dell'acqua (compresa la fornitura, la disponibilita' e la qualita') e le rispettive modalita' di somministrazione agli animali oggetto dello studio.
6.3.12 Mangimi per gli animali
Autorevoli fonti di riferimento possono essere utili come guide per stabilire le esigenze nutrizionali degli animali dello studio e per la preparazione dei mangimi. La documentazione dello studio relativa alle razioni dovrebbe essere sufficiente per stabilire se le esigenze nutrizionali degli animali siano soddisfatte in modo da non compromettere gli obiettivi dello studio e garantire il rispetto dei requisiti sul benessere degli animali. Nel caso in cui lo stato nutrizionale sia fondamentale per la raccolta dei dati, devono essere registrate le caratteristiche dettagliate degli alimenti. Se opportuno:
6.3.12.1 stabilire le esigenze nutrizionali degli animali dello studio e preparare alimenti che soddisfino questi requisiti;
6.3.12.2 fornire la composizione quantitativa (ad esempio, mangime, vitamine, minerali e, se previsto, eventuali additivi alimentari autorizzati) e le densita' nutrizionali calcolate per tutti gli alimenti impiegati nello studio;
6.3.12.3 descrivere le procedure per campionare i mangimi utilizzati nello studio e le successive analisi di questi campioni per le sostanze nutritive selezionate;
6.3.12.4 sviluppare ed applicare criteri obiettivi per stabilire se i mangimi impiegati nello studio, in base ai risultati delle analisi sui nutrienti effettuate in laboratorio, raggiungono i requisiti calcolati prestabiliti;
6.3.12.5 approntare un programma alimentare (programma di alimentazione);
6.3.12.6 registrare i dati sulle quantita' di alimenti somministrati ed avanzati.
6.3.13 Prodotti veterinari sperimentali e Prodotti di controllo:
6.3.13.1 identificare precisamente e chiaramente il prodotto veterinario sperimentale per poter individuare, rapidamente e senza ambiguita', la specifica formulazione. Devono essere riportate anche le istruzioni necessarie per la miscelazione (se prevista), il confezionamento e lo stoccaggio di questi prodotti;
6.3.13.2 se il prodotto veterinario sperimentale e' da somministrarsi attraverso l'alimento o l'acqua, descrivere le procedure per stabilire la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale nell'alimento o nell'acqua, compresi i metodi di campionatura e le metodologie analitiche da utilizzare (ad esempio, il laboratorio utilizzato, il metodo analitico, il numero di repliche, le tolleranze, le variazioni analitiche accettabili). Sviluppare e seguire criteri obiettivi per stabilire se la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale nell'alimento o nell'acqua sia adeguata;
6.3.13.3 identificare i prodotti di controllo con il nome generico o commerciale, il tipo di formulazione, la composizione (componenti), la concentrazione, il numero di lotto e la data di scadenza. Conservare ed utilizzare questi prodotti secondo le istruzioni riportate sulle etichette.
6.3.14 Trattamenti
Per i prodotti veterinari sperimentali e di controllo occorre:
6.3.14.1 giustificare il dosaggio da utilizzare;
6.3.14.2 descrivere la modalita' di somministrazione (via, sito di inoculo, dose, frequenza e durata del trattamento);
6.3.14.3 specificare criteri obiettivi per l'eventuale somministrazione di trattamenti veterinari concomitanti;
6.3.14.4 descrivere i metodi e le precauzioni da adottare per garantire la sicurezza del personale che utilizza questi prodotti, prima e durante la somministrazione;
6.3.14.5 descrivere le misure per garantire che questi prodotti vengano somministrati secondo il protocollo sperimentale ed in base ai contenuti delle etichette nonche' le misure da adottare nel caso la qualita' della vita dei soggetti arruolati non sia piu' accettabile.
6.3.15 Indicare la destinazione degli animali utilizzati nello studio, i prodotti degli animali dello studio e i prodotti veterinari sperimentali e di controllo.
6.3.15.1 Descrivere la procedura proposta per lo smaltimento degli animali dello studio, ove applicabile.
6.3.15.2 Descrivere le cure da prestare agli animali rimossi dallo studio, secondo criteri prestabiliti.
6.3.15.3 Specificare le condizioni per l'utilizzo dei prodotti commestibili, provenienti da animali produttori di derrate alimentari, che devono essere rispettate per attenersi all'autorizzazione concessa dalle autorita' competenti.
6.3.15.4 Descrivere la procedura di destinazione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo.
6.3.16 Valutazione dell'efficacia. Ai fini della valutazione dell'efficacia occorre:
6.3.16.1 definire gli effetti da ottenere e gli obiettivi clinici da raggiungere per poter dichiarare l'efficacia;
6.3.16.2 descrivere come debbano essere misurati e registrati questi effetti e gli obiettivi clinici;
6.3.16.3 specificare la tempistica e la frequenza delle osservazioni dello studio;
6.3.16.4 descrivere le analisi speciali e/o le prove da effettuare, indicando i tempi di campionamento, gli intervalli tra il campionamento, lo stoccaggio dei campioni e l'analisi o la prova;
6.3.16.5 definire tutti i metodi di assegnazione dei punteggi e di misurazione, necessari per misurare, obiettivamente, le reazioni dell'animale dello studio e valutare la risposta clinica;
6.3.16.6 definire i metodi per calcolare l'effetto del prodotto veterinario sperimentale.
6.3.17 Statistica/biometria
Ai fini statistici/biometrici occorre descrivere dettagliatamente i metodi statistici da utilizzare per valutare l'efficacia del prodotto veterinario sperimentale, includendo le ipotesi da comprovare, i parametri da stimare, le assunzioni da fare, il livello di significativita', l'unita' sperimentale ed il modello statistico da utilizzare. La scelta della dimensione campionaria deve essere giustificata in base alle caratteristiche della popolazione degli animali dello studio, la potenza dello studio e le opportune considerazioni cliniche.
6.3.18 Gestione delle registrazioni
Occorre specificare le procedure per la registrazione, l'elaborazione, la gestione e la conservazione dei dati grezzi dello studio e della documentazione di altro tipo, richiesti dall'autorita' competente.
6.3.19 Eventi avversi (EA). Descrivere le procedure per:
6.3.19.1 osservare gli animali oggetto dello studio con frequenza sufficiente da poter rilevare gli EA;
6.3.19.2 adottare idonei provvedimenti conseguenti agli EA osservati, i quali possono comprendere, fra le altre cose, l'individuazione e la violazione dei codici per il «test cieco», in modo da poter fornire le appropriate cure veterinarie;
6.3.19.3 registrare gli EA nella documentazione dello studio;
6.3.19.4 comunicare gli EA allo sponsor;
6.3.20 Supplementi da allegare al protocollo:
6.3.20.1 elencare tutte le POS specifiche, sulla gestione, monitoraggio e stesura della relazione dello studio;
6.3.20.2 allegare una copia di tutti moduli di raccolta dati e di registrazione degli avvenimenti, da utilizzare durante lo studio;
6.3.20.3 inserire qualsiasi altro supplemento rilevante, ad esempio le informazioni da fornire ai proprietari degli animali e le istruzioni al personale coinvolto nello studio.
6.3.21 Modifiche al protocollo sperimentale. Devono essere fornite tutte le istruzioni per la stesura degli emendamenti e delle relazioni delle deviazioni dal protocollo sperimentale.
6.3.22 Bibliografia. Fornire le citazioni ricavate dalla letteratura di riferimento nel protocollo dello studio.
7 LA RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO
7.1 DEFINIZIONE
7.1.1 Descrizione completa di uno studio su un prodotto veterinario sperimentale redatta dopo aver completato la raccolta di tutti i dati grezzi, o dopo l'interruzione dello studio, che descrive integralmente gli obiettivi, i materiali ed i metodi sperimentali (compresa l'analisi statistica), riporta i risultati dello studio e ne contiene una valutazione critica. La relazione finale deve rispettare il formato del protocollo sperimentale.
7.1.2 Lo sponsor fornisce una RFS per qualsiasi studio nel quale un animale e' stato trattato con un prodotto veterinario sperimentale, sia se lo studio e' terminato che interrotto.
7.2 STESURA
7.2.1 La preparazione di questa relazione puo' essere realizzata secondo quanto segue:
7.2.1.1 lo sponsor puo' redigere la RFS;
7.2.1.2 lo sperimentatore puo' redigere la RFS per lo sponsor, oppure
7.2.1.3 lo sponsor e lo sperimentatore possono preparare la RFS in collaborazione.
7.2.2 Tutte le persone coinvolte nella preparazione della RFS devono essere considerate come autori.
7.2.3 Qualora uno sperimentatore rinunci ad essere autore della RFS, deve fornire agli autori:
7.2.3.1 tutta la documentazione necessaria dello studio riferita al sito nel quale lo sperimentatore ha condotto lo studio;
7.2.3.2. un documento firmato e datato, da inserire nella RFS, che descriva adeguatamente la documentazione dello studio fornita all'autore, attestante la completezza e l'accuratezza della documentazione fornita.
7.2.4 Gli autori della RFS firmano e datano la relazione finale, sono consapevoli che le autorita' competenti considerano queste firme come una dichiarazione che tutti i dati sono stati raccolti secondo il protocollo sperimentale, le POS pertinenti, le BPC e i requisiti normativi vigenti, che tutte le dichiarazioni rappresentano descrizioni precise e complete delle attivita' dello studio, e che i risultati sono integralmente supportati dalla documentazione dello studio. Gli autori possono allegare alla relazione finale una breve dichiarazione nella quale descrivono i rispettivi ruoli nella stesura della stessa.
7.3 CONTENUTO DELLA RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO
La RFS comprende le informazioni pertinenti elencate nella seguente lista. La lista costituisce una guida e non e' esaustiva. Non tutte le voci riportate sono applicabili a tutte le RFS. La sezione del protocollo sperimentale deve essere consultata per una spiegazione dettagliata del significato dei punti di questo elenco:
7.3.1 titolo ed identificazione dello studio;
7.3.2 obiettivi dello studio;
7.3.3 titoli, nomi, qualifiche e ruoli di tutte le persone coinvolte nei punti chiave dello studio;
7.3.4 dati identificativi del sito nel quale si e' svolto lo studio;
7.3.5 date dei momenti piu' significativi dello studio;
7.3.6 materiali e metodi;
7.3.6.1 disegno sperimentale;
7.3.6.2 selezione degli animali ed identificazione;
7.3.6.2.1 tutti i dettagli degli animali dello studio in ogni gruppo, compreso, ma non limitato, a: numeri, razza, eta', sesso e stato fisiologico;
7.3.6.2.2 anamnesi degli animali, quando disponibile ed appropriata, con particolare riferimento alla condizione oggetto dello studio, soprattutto nel caso di problemi specifici legati ad un'unita' animale;
7.3.6.2.3 quando indicato, diagnosi dell'entita' patologica da trattare o prevenire, con una descrizione dei segni clinici o di altri metodi diagnostici basata su criteri convenzionali;
7.3.6.2.4 criteri dettagliati di inclusione e di esclusione utilizzati per la selezione degli animali dello studio;
7.3.6.2.5 informazioni complete su qualunque animale dello studio rimosso dopo l'inserimento nello studio;
7.3.6.3 gestione degli animali e ricovero;
7.3.6.3.1 dettagli sulla gestione e sul ricovero degli animali;
7.3.6.3.2 composizione degli alimenti, tipo e quantita' degli additivi negli alimenti;
7.3.6.3.3 i dettagli di qualunque trattamento concomitante somministrato durante lo studio, sia prima, che durante o dopo il trattamento con il prodotto veterinario sperimentale o di controllo, i dettagli di qualsiasi interazione osservata nonche' i dettagli relativi all'eventuale rimozione di animali per motivi legati al benessere;
7.3.6.4 destino degli animali.
Un riassunto delle modalita' del destino degli animali dello studio o dei prodotti commestibili da loro derivati;
7.3.6.5 trattamenti;
7.3.6.5.1 l'identificazione della formulazione sperimentale utilizzata nello studio riportando concentrazione, purezza, composizione, quantita' e numero di lotto o il codice identificativo;
7.3.6.5.2 la dose del prodotto veterinario sperimentale, il metodo, la via e la frequenza di somministrazione e le precauzioni, se previste, da osservare durante la somministrazione;
7.3.6.5.3 dettagli del prodotto di controllo utilizzato con una giustificazione per la sua selezione;
7.3.6.5.4 la durata del trattamento e del periodo di osservazione;
7.3.6.5.5 un riassunto dell'utilizzo e dello smaltimento di tutti i prodotti veterinari sperimentali o di controllo, inviati o consegnati allo sperimentatore;
7.3.6.6 procedure dello studio.
Una descrizione completa di tutti i metodi impiegati compresi, se previsti, i metodi analitici utilizzati per stabilire la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale in mangimi, acqua, fluidi e tessuti corporei;
7.3.6.7 metodi statistici.
Una descrizione delle trasformazioni, dei calcoli o delle operazioni eseguite sui dati grezzi e di qualsiasi metodo statistico impiegato per analizzare i dati grezzi. Se i metodi statistici impiegati si differenziano da quelli proposti nel protocollo sperimentale, deve essere fornita spiegazione;
7.3.7 risultati e loro valutazione.
Una descrizione completa dei risultati dello studio, siano essi favorevoli o sfavorevoli, comprendente le tabelle di tutti dati raccolti durante lo studio;
7.3.8 conclusioni basate su ciascun caso singolo o sui gruppi di trattamento;
7.3.9 aspetti amministrativi e di conformita';
7.3.9.1 una descrizione delle procedure seguite per registrare, elaborare, gestire e conservare i dati grezzi e la restante documentazione dello studio;
7.3.9.2 una descrizione di qualunque deviazione dal protocollo e/o degli eventuali emendamenti ed una valutazione del loro impatto sul risultato dello studio;
7.3.9.3 una descrizione delle circostanze che potrebbero aver influito sulla qualita' o sull'integrita' dei dati, specificando il contesto temporale e l'importanza dell'accaduto;
7.3.9.4 dettagli di qualsiasi EA verificatosi durante lo studio e delle misure intraprese di conseguenza. Per tutti gli studi in cui non e' stato rilevato o registrato alcun RA, deve essere inserita nella RFS una dichiarazione specifica, contenente i dettagli relativi all'eventuale rimozione di animali per motivi legati al benessere;
7.3.9.5 l'ubicazione di tutta la documentazione dello studio;
7.3.10 informazioni aggiuntive.
Informazioni aggiuntive, come quelle sotto elencate, possono essere incluse nella relazione finale o come allegato:
1.3.10.1 protocollo sperimentale;
7.3.10.2 date delle visite di monitoraggio;
7.3.10.3 certificazione delle verifiche da parte di un revisore, contenenti le date delle visite ai siti, i controlli e la data della consegna della relazione allo sponsor;
7.3.10.4 relazioni supplementari, ad esempio analitiche, statistiche, etc.;
7.3.10.5 copie della documentazione dello studio a supporto delle conclusioni dello stesso.
7.4 EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE FINALE
Qualsiasi integrazione, modifica o correzione alla RFS deve essere apportata sotto forma di emendamento redatto dagli autori. Esso identifica chiaramente quale parte della RFS e' stata integrata, cancellata o corretta e le motivazioni di tali modifiche. Il documento e' firmato e datato dagli autori. Errori minori, ad esempio errori tipografici, osservati dopo la chiusura della relazione, possono essere indicati direttamente sulle RFS, se accompagnati dalla firma o dalla sigla degli autori, dalla data di modifica e dalle sue ragioni.
8 DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO
8.1 DEFINIZIONE
8.1.1 La documentazione dello studio consiste in registri che, singolarmente o collettivamente, permettono la valutazione della conduzione dello studio e la qualita' dei dati prodotti. L'archiviazione tempestiva della documentazione dello studio o delle copie autenticate della stessa presso lo sperimentatore o lo sponsor contribuisce ad una gestione efficace dello studio da parte degli stessi.
8.1.2 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata per il periodo di tempo richiesto dalle autorita' competenti. Tutta o parte della documentazione dello studio descritta e' soggetta a controllo e deve essere disponibile per la verifica da parte dello sponsor. La documentazione dello studio e' controllata attraverso le procedure di verifica della qualita' dello sponsor, coerenti con i principi adottati e riconosciuti di verifica della qualita'. Quando viene condotta una verifica di qualita', il revisore deve preparare una relazione per lo sponsor, contenente i dettagli del processo di revisione, che attesti che la verifica e' stata effettuata.
8.1.3 Una parte o tutta la documentazione dello studio descritta puo' essere ispezionata, controllata e copiata da parte dell'autorita' competente come parte del processo di conferma della validita' dell'esecuzione dello studio e dell'integrita' dei dati raccolti.
8.1.4 I requisiti per la presentazione della documentazione dello studio devono essere stabiliti dalle autorita' competenti.
8.2 CATEGORIE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO
La documentazione dello studio comprende, tra l'altro:
8.2.1 protocollo sperimentale.
Documento contenente il protocollo originale dello studio, tutti i suoi emendamenti e le registrazioni di tutte le deviazioni dal medesimo;
8.2.2 dati grezzi.
Comprendono varie classi di dati. Ne' le classi riportate di seguito, ne' gli esempi forniti per ogni classe si intendono come esaustivi;
8.2.2.1 registri degli animali.
Comprendono tutti i dati relativi agli animali dello studio, quali i registri di acquisto, la documentazione dell'esclusione di un animale, dell'inserimento, della rimozione successiva all'inserimento nello studio, il consenso informato del proprietario, l'assegnazione del trattamento, tutte le registrazioni delle osservazioni (compresi i risultati delle analisi sui campioni biologici), la scheda raccolta dati, gli eventi avversi, le osservazioni sanitarie generali, la composizione e le analisi dei componenti degli alimenti ed il destino finale degli animali;
8.2.2.2 registrazioni del prodotto veterinario sperimentale e di controllo.
Comprendono tutte le registrazioni relative all'ordine, ricevimento, inventario, analisi, utilizzo o somministrazione (documentanti il dosaggio, es. la dose, la concentrazione, la frequenza, la via e la durata del trattamento), restituzione e/o smaltimento di tutti i prodotti veterinari sperimentali e di controllo, compreso qualsiasi alimento per animali contenente il prodotto veterinario sperimentale o di controllo;
8.2.2.3 registrazione dei contatti.
Comprendono le registrazioni da parte del monitor e dello sperimentatore di tutti i contatti (ad esempio es. visite, telefonate, scritti ed elettronici) relativi alla progettazione, conduzione, documentazione e relazione di uno studio;
8.2.2.4 registri delle strutture e delle attrezzature.
Descrizioni del sito dello studio, es. diagrammi e fotografie, identificazione e caratteristiche delle attrezzature, registri di manutenzione e taratura delle attrezzature, registri dei guasti e delle riparazioni, registri dei dati meteorologici e delle osservazioni ambientali;
8.2.3 relazioni.
Le relazioni consistono in:
8.2.3.1 relazioni relative alla sicurezza. Relazioni di EA;
8.2.3.2 relazioni relative al benessere (con in allegato il parere del Comitato etico, ove disponibile);
8.2.3.3 relazione finale dello studio;
8.2.3.4 altre relazioni, ad esempio, report statistici, analitici e di laboratorio;
8.2.4 procedure operative standard e materiali di riferimento.
Comprendono qualsiasi materiale di riferimento e le POS relative agli elementi chiave dello studio.
8.3 REGISTRAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO
8.3.1 I dati grezzi, scritti a mano o elettronici, devono essere attribuibili (contrassegnati da una firma o sigla e datati dalla persona che osserva e registra i dati, se piu' di una persona osserva o registra i dati grezzi, cio' deve essere riscontrabile dall'inserimento dei dati. Nel caso di una raccolta automatica dei dati, la persona responsabile dell'inserimento degli stessi deve registrare il proprio nome, la data e l'orario del loro inserimento); originali e accurati (corrispondenti alle osservazioni di prima mano); contemporanei (registrati al momento dell'osservazione) e leggibili e registrati in modo permanente, ad esempio con inchiostro per registri scritti, o con registri elettronici inalterabili.
8.3.2 I dati grezzi sono conservati in modo organizzato e, se necessario, registrati su un allegato o su moduli progettati per la registrazione della specifica osservazione. I registri sono compilati con cura in ogni punto, come richiesto nel protocollo di studio. Eventuali e necessarie osservazioni supplementari, ad esempio per fornire informazioni aggiuntive alle osservazioni prestabilite o nel caso di osservazioni di avvenimenti imprevisti, sono registrate.
8.3.3 Le unita' di misura utilizzate per le osservazioni sono sempre dichiarate, e le trasformazioni delle unita' sono dichiarate e documentate. I valori delle analisi di laboratorio sono registrati su un registro o allegate ad esso. Se disponibili, sono inclusi i valori di riferimento normali del laboratorio che analizza i campioni.
8.3.4 Se una parte dei dati grezzi deve essere copiata o trascritta per essere leggibile, deve esserne fatta una copia autenticata. Il motivo della copia o della trascrizione deve essere chiarito attraverso un promemoria datato o in un'annotazione datata sulla registrazione trascritta, firmata dal soggetto che ha prodotto la copia o la trascrizione. In tal caso, i dati grezzi copiati, la copia o la trascrizione dei dati grezzi ed il promemoria devono essere conservati con la documentazione dello studio.
8.3.5 Qualsiasi correzione della documentazione dello studio scritta a mano deve essere eseguita tracciando una linea diritta sopra il dato originale. Quest'ultimo deve rimanere leggibile. La correzione e' siglata e datata dalla persona che la esegue nel momento stesso in cui viene effettuata, e deve essere descritto il motivo della modifica.
8.3.6 Se i dati sono inseriti direttamente in un sistema computerizzato, i dati elettronici sono considerati dati grezzi. Il sistema computerizzato deve garantire che i metodi di inserimento ed archiviazione forniscano lo stesso livello di garanzie del sistema cartaceo. Per esempio, ogni dato inserito, comprese eventuali modificazioni, deve essere documentato tramite la firma elettronica della persona che ha fatto la registrazione o la modifica. Qualsiasi modifica dei dati archiviati in maniera informatica deve essere tracciabile in ogni passaggio per proteggere l'integrita' e l'autenticita' dei registri elettronici.
8.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO
8.4.1 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata in modo da preservarla dalla manomissione, dal deterioramento, o dal vandalismo, in funzione della natura delle registrazioni. La documentazione deve essere facilmente reperibile.
8.4.2 Il luogo in cui viene conservata la documentazione dello studio e qualsiasi copia autenticata deve essere specificato nella relazione finale dello studio.
8.4.3 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata per un periodo di tempo appropriato per soddisfare i requisiti delle autorita' competenti, alle quali lo studio e' stato presentato o alle quali si prevede di presentarlo, come supporto per la registrazione del prodotto sperimentale veterinario.
 
Allegato III
MODELLO DI DOMANDA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV
MODELLO DI DICHIARAZIONE
SULL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V
MODULO PER LA RICHIESTA DI IMPORTAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il decreto del Ministro della salute 12 novembre 2011, recante «Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 dicembre 2011, n. 291, e' abrogato.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Alle attivita' previste dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2025

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 966