Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 24 luglio 2025 |
Istituzione di un'infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' della provenienza e della qualita' dei prodotti biologici. |
|
|
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024, n. 47783, «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178», registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022 recante «Delega di funzioni per taluni atti di competenza del Ministro al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2023, ove all'art. 1, comma 1, e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato sig. Luigi D'Eramo le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica e ove all'art. 1, comma 2, e' previsto che al medesimo Sottosegretario e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, art. 5, comma 2, lettera d); Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2025; Vista la direttiva del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, emanata con decreto ministeriale n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195; Vista la direttiva direttoriale n. 131831 del 21 marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 256 il 26 marzo 2025, recante «Disposizioni per assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva generale per l'attivita' amministrativa e per la gestione per il 2025»; Visto il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Vista la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2021, relativa al «Piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica», Asse 1 «Alimenti e prodotti biologici per tutti: stimolare la domanda e acquisire la fiducia dei consumatori», Azione 7 «Migliorare la tracciabilita'» che stabilisce che la reputazione del settore biologico si basa sulla possibilita' di tracciare i prodotti dalla tavola al produttore e che per rafforzare la tracciabilita' e la trasparenza e' importante avere una chiara visione d'insieme degli operatori che partecipano alla produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti biologici nell'UE; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» e sue successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23, «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625»; Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2022, n. 229771, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011; Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2022, n. 663273, recante «Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici; Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2023, n. 696735, di «Adozione Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026», ed in particolare l'Asse 1 «Alimenti e prodotti biologici per tutti: stimolare la domanda e acquisire la fiducia dei consumatori», Azione 3.1 «Prevenire frodi alimentari e migliorare la tracciabilita'»; Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 2024, n. 323651, recante «Disposizioni per l'adozione di un catalogo comune di misure che devono essere applicate agli operatori e ai gruppi di operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformita', ai sensi dell'art. 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848 e dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 6 ottobre 2023»; Considerato che la legge 9 marzo 2022, n. 23, e segnatamente l'art. 7, comma 2, lettera l), intende promuovere progetti di tracciabilita' dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici di cui all'art. 13, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonche' all'informazione sulla sostenibilita' ambientale, sulla salubrita' del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzati; Considerato che il «Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026» all'Azione 3.1 prevede la realizzazione di uno studio per la definizione delle specifiche operative di tracciabilita' con particolare riguardo al marchio biologico italiano, e ai distretti biologici; Ritenuto necessario individuare gli obblighi di fornitura delle informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici e le categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo, nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere in considerazione per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura; Ritenuto necessario, altresi', definire le modalita' di funzionamento dell'infrastruttura digitale pubblica per la tracciabilita' della provenienza e della qualita' dei prodotti biologici; Sentito il Tavolo tecnico per la produzione biologica nel corso dell'incontro tecnico del 12 marzo 2025; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 10 luglio 2025;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto istituisce l'infrastruttura digitale pubblica, di seguito «BioTrac», al fine di garantire il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, in particolare, sotto il profilo della trasparenza, della completezza e dell'accessibilita' delle informazioni circa la provenienza, la qualita' e la tracciabilita' dei prodotti biologici in quanto utili ad orientare i cittadini verso scelte di consumo consapevoli ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 6 novembre 2023, n. 148. 2. Il presente decreto individua, altresi', le modalita' di funzionamento dell'infrastruttura e le attivita' informative sulla provenienza, sulla qualita' e sulla tracciabilita' dei prodotti biologici, nonche' le categorie di operatori biologici autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac», le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da considerare per l'individuazione degli elementi da riportare in etichettatura. |
| Allegato I
Categorie di operatori
Nella prima fase di operativita', le attivita' di alimentazione della «BioTrac» riguardano gli operatori aderenti ai distretti biologici, inseriti nel Registro nazionale dei distretti biologici, previsto dall'art. 10 del decreto n. 663273 del 28 dicembre 2022 «Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici», che hanno inteso avvalersi del sistema informativo della «BioTrac». Le regole tecniche di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiranno le modalita' di accesso al servizio, gestione della permanenza nel sistema e di eventuale rinuncia all'utilizzo del sistema informativo «BioTrac». |
| Allegato II
Informazioni da inserire nella «BioTrac»
L'operatore, o suo delegato, che cede il prodotto, inserisce nella «BioTrac», per ogni singola operazione di cessione/acquisto dei prodotti, i seguenti elementi identificativi: CUAA o CF dell'operatore cedente; anno di riferimento dell'operazione; il prodotto identificato attraverso il codice a otto cifre della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/1987 con relativa descrizione; lotto di produzione; tipologia di prodotto (biologico/in conversione); tipologia dell'operazione (acquisto o cessione); quantita' in chilogrammi di prodotto oggetto della transazione; CUAA o CF dell'operatore che acquista il prodotto; data dell'operazione; documenti allegati: tipo di documento (documento di trasporto, fattura, ecc.), data e numero identificativo. Le regole tecniche di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto definiranno le modalita' per uniformare gli elementi informativi all'interno del sistema «BioTrac», assicurando coerenza, interoperabilita' e qualita' dei dati trasmessi dagli operatori aderenti. |
| Allegato III
Modalita' di inserimento delle informazioni
1. In caso di cessione di un prodotto, il sistema rende visibile l'operazione anche al cessionario, il quale e' tenuto a confermarla ai fini della relativa validazione. 2. La mancanza della conferma determina, per entrambe le parti, l'interruzione delle operazioni di tracciabilita'. 3. In caso di cessione effettuata verso operatori nazionali non biologici, l'assenza di conferma determina l'uscita del prodotto abilitato dalla filiera biologica 4. In caso di cessione effettuata verso operatori biologici non nazionali, la conferma della cessione e' effettuata direttamente dall'operatore che ha eseguito la cessione. 5. Non e' consentita la modifica ne' la cancellazione di una operazione relativa alla cessione di un prodotto, qualora la stessa risulti confermata dalla controparte. |
| Art. 2
Definizioni e acronimi
1. Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Autorita' competenti: il Ministero e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come individuate all' art. 3 «Organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali» del decreto legislativo 6 novembre 2023, n. 148. 3. Prodotto: il prodotto biologico ceduto o acquistato e identificato attraverso il codice a otto cifre della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/1987 e relativa descrizione. 4. Organismo di controllo: un organismo delegato dal Ministero ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto legislativo 6 novembre 2023, n. 148, quale definito all'art. 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625. 5. Operatori: l'operatore o il gruppo di operatori biologici in possesso di un certificato, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 2018/848 e autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac». 6. Soggetti delegati: i centri assistenza agricola, i liberi professionisti o gli studi tecnici autorizzati ad inserire le informazioni richieste nella «BioTrac». 7. Controparte dell'operatore: l'operatore che, a fronte di un acquisto fornisce un riscontro puntuale all'acquisto stesso nella «BioTrac». 8. Acquisto: la quantita' di prodotto acquistato a qualsivoglia titolo dall'operatore da altri operatori nazionali. 9. Cessione: la quantita' di prodotto ceduto a qualsivoglia titolo dall'operatore ad altri operatori nazionali. 10. Lotto di produzione: l'insieme di unita' di vendita prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze identiche (qualita' del prodotto, unita' produttiva, periodo di produzione, ecc.) determinate dall'operatore ed indicate sotto la propria responsabilita'. 11. QR Code: il codice a barre ottico bidimensionale che fornisce informazioni sulla provenienza della materia prima utilizzata. 12. NC - Nomenclatura combinata: e' il sistema di codifica a otto cifre di cui al regolamento (CEE) n. 2658/1987 per classificare le merci ai fini della tariffa doganale comune e per le statistiche commerciali. |
| Art. 3
Modalita' di funzionamento dell'infrastruttura
1. La «BioTrac» e' gestita dal Ministero attraverso il Sistema informativo biologico (di seguito SIB), di cui all'art. 17 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (di seguito SIAN). 2. La «BioTrac» utilizza le informazioni e i dati gia' esistenti nei servizi del SIAN o nei servizi regionali interoperabili con il SIAN. 3. Accedono in maniera gratuita alla «BioTrac», in ambiente riservato, le autorita' competenti, con finalita' di consultazione e vigilanza; gli operatori o gruppi di operatori biologici, direttamente o per il tramite di soggetto delegato, con finalita' di alimentazione delle transazioni; gli organismi di controllo. 4. Al fine della consultazione, la «BioTrac» garantisce l'accesso libero e gratuito, in ambiente pubblico, ai consumatori per ottenere informazioni sulla provenienza, sulla tracciabilita' e sulla qualita' dei prodotti biologici. |
| Art. 4
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il Ministero e' il titolare del trattamento dei dati conservati nella «BioTrac», ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2016/679 nonche' dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I dati contenuti nella «BioTrac» sono trattati in modo riservato e sono resi disponibili solo ai soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto. 3. I dati contenuti nella «BioTrac», il cui accesso e' garantito ai consumatori, sono resi pubblici previa acquisizione del consenso esplicito dell'operatore interessato. 4. Il Ministero adotta tutte le misure atte a ridurre i rischi di distruzione o perdita accidentale dei dati stessi, nonche' i rischi di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. |
| Art. 5
Inserimento delle informazioni
1. Le regole tecniche per l'accesso al servizio della «BioTrac» sono definite nelle relative istruzioni operative pubblicate sul portale internet «MASAF-SIAN-Sezione utilita'». 2. Gli operatori autorizzati, o loro delegati, inseriscono nella «BioTrac» le informazioni secondo le istruzioni operative di cui al comma 1 e secondo le modalita' di inserimento individuate negli allegati al presente decreto. 3. Gli operatori individuati dall'allegato I inseriscono le informazioni previste dall'allegato II nella «BioTrac» entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta cessione/acquisto dei prodotti. 4. In caso di cessione di un prodotto da un operatore verso un altro, l'inserimento delle informazioni nella «BioTrac» e' a carico del cedente. 5. La controparte dell'operatore effettua la validazione o il rifiuto dell'acquisto entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione di cessione/acquisto dei prodotti. 6. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati o sostituiti sentito il «Tavolo tecnico per la produzione biologica» di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 2022, n. 23, e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
| Art. 6
Etichettatura
1. Al termine dell'inserimento dei dati, la «BioTrac» fornisce un codice identificativo univoco e/o un QR Code che viene apposto nell'etichettatura dei prodotti e viene altresi' inserito sulla confezione/imballo o riportato nei documenti commerciali. 2. Le modalita' attuative e le specifiche tecniche del codice identificativo univoco e/o del QR Code sono stabilite con separato provvedimento del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica sentiti il «Tavolo tecnico per la produzione biologica», di cui all'art. 5 della legge 9 marzo 2022, n. 23, e le regioni e le province autonome. |
| Art. 7
Realizzazione dell'infrastruttura digitale pubblica «BioTrac»
1. La realizzazione fisica dell'infrastruttura prevista dall'art. 1, comma 1, costituisce condizione per l'efficacia del presente decreto e deve essere completata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 2. L'adempimento di quanto previsto al comma 1 viene comunicato tramite una nota a firma della Direzione generale competente, pubblicata sul sito del Ministero. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. |
| Art. 9
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. 2. Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2025
Per delega Il Sottosegretario di Stato D'Eramo
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1056 |
|
|
|