Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 luglio 2025
Criteri e modalita' attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, successivamente modificata con decisione di esecuzione (CID) dal Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024, e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, come modificato in ultima istanza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto l'art. 56 del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni e, in particolare, che un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale puo' essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 78, del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94, del 22 aprile 2022, recante approvazione della proposta di Accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
Visto il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 36, del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251, del 26 ottobre 2022, di presa d'atto dell'Accordo di partenariato per l'Italia nel testo adottato dalla Commissione europea in data 15 luglio 2022;
Visto il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;
Vista la priorita' 1 del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027: «Facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani»;
Visto il documento «Metodologia e criteri di selezione delle operazioni» del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, approvato con procedura scritta prot. n. 8528, del 22 giugno 2023 del Comitato di sorveglianza;
Visto il programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il Capo IV «Disposizioni in materia di lavoro» del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95, del 4 luglio 2024 e, in particolare, l'art. 16, recante «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa», l'art. 17, recante «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia», l'art. 18, recante «Resto al SUD 2.0», l'art. 19, recante «Soggetti gestori» e l'art. 20, recante «Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa»;
Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che prevede, al comma 6, che «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, che, al comma 1, prevede che «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle societa' Sviluppo lavoro Italia S.p.a. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attivita' formativa e' affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attivita' di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia S.p.a.»;
Considerata l'opportunita' che i soggetti gestori di cui all'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, dandone tempestiva informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulino accordi di collaborazione, non onerosi, con gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di promuovere, le misure di cui al presente decreto, per la fornitura di servizi di informazione, consulenza e assistenza nella presentazione delle domande di agevolazione e l'avvio delle relative iniziative economiche;
Considerata l'opportunita' di demandare ad un provvedimento del direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalita' di funzionamento delle misure previste dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «decreto-legge 60/2024»: il decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni, nella legge n. 95 del 4 luglio 2024, in riferimento al Capo IV: «Disposizioni in materia di lavoro»; art. 16: «Misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa»; art. 17: «Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia»; art. 18: «Resto al Sud 2.0»; art. 19: «Soggetti gestori»; art. 20: «Disposizioni finanziarie per le misure di promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa»;
b) «FSE+»: il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
c) «PNRR»: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione il 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024;
d) «PN GDL»: il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione (UE) C 2022/9030 del 1° dicembre 2022, finalizzato a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive;
e) «reg. 1060/2021»: il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
f) «AdP»: l'Accordo di partenariato Italia 2021-2027; CCI 2021IT16FFPA001, conforme all'art. 10, paragrafo 6 del reg. 1060/2021 - Decisione di esecuzione della commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022; obiettivo strategico di Policy 4 - un'Europa piu' sociale e inclusiva; occupazione (obiettivi specifici FSE+ 4.1.a, 4.1.i, 4.1.j);
g) «Regolamento de minimis»: regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
h) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., indicata dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 60/2024 quale gestore delle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024, con riferimento alle attivita' di selezione delle domande, istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi e alle attivita' di tutoring;
i) «ENM»: Ente nazionale per il microcredito, ente pubblico non economico indicato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024 quale coordinatore delle attivita' formative di cui agli articoli 17, comma 4, lettera a) e 18, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 60/2024;
j) «costi residui» i costi di cui all'art. 56 del regolamento (UE) 2021/1060, che prevede il finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni. In particolare, l'art. 56 prevede che un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale puo' essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione;
k) «misura ACN»: autoimpiego centro-nord Italia; la misura nazionale per la promozione dell'autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell'attivita' d'impresa di cui all'art. 17 del decreto-legge n. 60/2024;
l) «misura RSUD»: la misura «Resto al Sud 2.0» di cui all'art. 18 del decreto-legge n. 60/2024;
m) «ETS»: enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
n) «UNAR»: l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita';
o) «giovani»: i giovani di eta' compresa tra i 18 anni gia' compiuti e i 35 anni non ancora compiuti;
p) «GOL»: il programma di Garanzia di occupabilita' dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
q) «disoccupati GOL»: i giovani destinatari delle misure GOL, per i quali sono stati individuati percorsi di accompagnamento al lavoro, di aggiornamento o riqualificazione professionale a partire dai risultati della profilazione quali-quantitativa rilevati dai centri per l'impiego;
r) «DID»: la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro;
s) «Naspi»: la nuova assicurazione sociale per l'impiego di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - indennita' mensile di disoccupazione;
t) «disoccupati»: i giovani che:
i. hanno presentato una DID;
ii. non svolgono attivita' lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori/lavoratrici il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
iii. non fanno parte, in qualita' di socio ovvero di amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese e attiva;
u) «inattivi»: i giovani che:
i. non svolgono attivita' lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva;
ii. non fanno parte, in qualita' di socio ovvero di amministratore, di una societa' iscritta al registro delle imprese e attiva;
v) «inoccupati»: i giovani che non svolgono attivita' lavorativa o che ricavano da una attivita' lavorativa un reddito annuo inferiore ad euro 8.000,00 (ottomila/00), in caso di lavoro subordinato o parasubordinato, o inferiore ad euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) in caso di lavoro autonomo;
w) «soggetti beneficiari»: i giovani in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente decreto;
x) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 2
Finalita', oggetto
e articolazione del decreto

1. Finalita' del presente decreto, in attuazione del PN GDL, del partenariato e del decreto-legge n. 60/2024, e' la promozione dell'inclusione attiva e dell'inserimento al lavoro mediante specifiche azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei giovani in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere in una condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale o di discriminazione, cosi' come definita dal PN GDL;
b) essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
c) essere disoccupati GOL.
2. Oggetto del presente decreto e' la definizione dei principi, criteri, termini e modalita' per:
a) l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di formazione e di accompagnamento per l'avvio delle attivita' di cui all'art. 17, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024;
b) la concessione, l'erogazione e il pagamento dei contributi di cui all'art. 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all'art. 18, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 60/2024;
c) la concessione e l'erogazione delle agevolazioni reali di cui all'art. 17, comma 4, lettera b) e all'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 60/2024, consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi di cui alla precedente lettera b).
 
Art. 3
Finanziamento delle misure
di promozione dell'autoimpiego

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono finanziati per un importo complessivo di euro 800.000.000,00 (ottocento milioni/00), secondo quanto previsto dall'art. 20 del decreto-legge n. 60/2024.
2. A valere sull'importo di cui al comma 1, l'ammontare di euro 100.000.000,00 (cento milioni/00) e' finanziato con risorse PNRR per le attivita' di cui al Capo II, nel rispetto del regolamento (UE) 2021/241, ivi incluso il divieto di doppio finanziamento e degli ulteriori requisiti e condizionalita' connessi alla misura Programma di garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL).
3. A valere sull'importo di cui al comma 1, l'ammontare di euro 700.000.000,00 (settecento milioni/00) e' finanziato con risorse FSE+ per le attivita' di cui ai Capi III, IV e VI.
4. L'importo di cui al comma 3 e' cosi' ripartito:
a) euro 219.600.000,00 (duecentodiciannove milioni seicentomila/00) per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al Capo III;
b) euro 356.400.000,00 (trecentocinquantasei milioni quattrocentomila/00) per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al Capo IV;
c) euro 75.000.000,00 (settantacinque milioni/00) per le agevolazioni reali di cui al Capo VI, concesse ed erogate in forma di servizi di tutoring;
d) euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per la copertura degli oneri di gestione degli incentivi di cui ai Capi III e IV. Le somme di cui alla presente lettera sono liquidate fino al limite massimo di cui al periodo precedente sulla base della rendicontazione degli oneri di gestione connessi ai suddetti incentivi.
 
Art. 4
Gestione dei contributi e coordinamento
delle attivita' di formazione e accompagnamento

1. Il Ministero si avvale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, di ENM e di Invitalia rispettivamente per il coordinamento delle attivita' di cui al Capo II e la gestione dei contributi di cui ai Capi III e IV.
2. Per le attivita' di cui al Capo II, il Ministero si avvale, mediante sottoscrizione di apposito accordo, del supporto dell'ENM per assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, il coordinamento e l'erogazione dei servizi di formazione e accompagnamento all'avvio delle iniziative di autoimpiego di cui all'art. 6.
3. Per le attivita' di cui ai Capi III e IV, il Ministero sottoscrive con Invitalia, in qualita' di soggetto gestore dei contributi di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60/2024, una convenzione della durata di cinque anni, i cui effetti decorrono dalla registrazione da parte della Corte dei conti. Le attivita' oggetto di affidamento sono avviate dal soggetto gestore a seguito della registrazione di cui al precedente periodo, fatta salva la previsione in convenzione, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della clausola di esecuzione d'urgenza. Una quota parte della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 3, del presente decreto, pari al 7,84% iva inclusa, e' destinata all'esecuzione della convenzione. Nel caso in cui, dopo la scadenza del termine previsto dalla convenzione, si rendano necessarie ulteriori attivita' di gestione delle misure di cui agli articoli 17 e 18 del decreto-legge n. 60 del 2024, si procede alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo di regolazione delle attivita' e degli oneri di gestione.
4. Per le attivita' di cui al Capo VI del presente decreto, il Ministero conferisce incarico ad Invitalia per la concessione ed erogazione delle agevolazioni reali in forma di servizi di tutoring, per un importo pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna iniziativa economica di cui all'art. 6, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 4, lettera c). Le spese sostenute da Invitalia per l'erogazione delle agevolazioni di cui al precedente periodo sono riconosciute dal Ministero a fronte della presentazione di una domanda di rimborso, volta a valorizzare il costo del personale impegnato nello svolgimento delle attivita' di tutoring e i costi residui ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 56 del reg. 2021/1060.
 
Art. 5
Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto i giovani che, alternativamente:
a) risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale o di discriminazione, cosi' come definita dal PN GDL;
b) sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale o di discriminazione, cosi' come definita dal PN GDL.
2. I giovani di cui al precedente comma allegano alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.
3. Invitalia ed ENM, dandone tempestiva informazione al Ministero, possono stipulare accordi di collaborazione, non onerosi, con gli ETS al fine di promuovere le misure di cui al presente decreto, fornendo altresi' ai soggetti beneficiari di cu al comma 2 servizi di informazione, consulenza e assistenza per la presentazione delle domande di agevolazione e per l'avvio delle iniziative economiche di cui all'art. 6.
4. Con il provvedimento di cui all'art. 32 e' definita la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti in capo ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 da allegare alla domanda di accesso all'agevolazione di cui al presente decreto.
 
Art. 6
Iniziative economiche ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
2. Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attivita':
a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
i. societa' in nome collettivo;
ii. societa' in accomandita semplice;
iii. societa' a responsabilita' limitata;
iv. societa' cooperativa;
d) libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.
3. I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, alla data di avvio dell'iniziativa economica di cui al comma 1 del presente articolo.
4. E' ammessa la partecipazione alle societa' di cui al comma 2, lettera c), di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della societa' alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
5. Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
 
Art. 7
Regime di aiuto e settori agevolabili

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nell'ambito del regolamento de minimis.
2. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le iniziative economiche operanti in tutti i settori, ad eccezione di quelli esclusi dall'art. 1 del regolamento de minimis.
 
Art. 8
Progetto per l'autoimpiego

1. L'attivita' di formazione e accompagnamento, organizzata e coordinata da ENM, e' finalizzata all'acquisizione da parte dei soggetti beneficiari delle competenze e capacita' utili alla fruizione delle misure di incentivazione di cui ai Capi III e IV.
2. ENM e' responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle attivita' di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti esecutori (SE) accreditati, nei diversi territori di intervento, all'erogazione dei servizi di formazione e accompagnamento.
3. ENM esercita il coordinamento e la gestione delle attivita' del progetto e in particolare:
a) assicura agli SE il supporto necessario a garantire l'avvio e l'efficace svolgimento delle attivita' formative;
b) fornisce agli SE gli strumenti informatici, gestionali e la metodologia formativa per assicurare un corretto e omogeneo svolgimento delle attivita' del progetto nelle diverse aree di intervento;
c) coordina i servizi di informazione, pubblicita' e comunicazione del progetto.
4. Il 5% delle risorse di cui all'art. 3, comma 2, e' destinata alla remunerazione delle attivita' svolte da ENM al fine di facilitare la successiva presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto.
5. Nel provvedimento di cui all'art. 32 sono specificate le modalita' di organizzazione ed erogazione delle attivita' di cui al presente articolo, anche con riferimento alla valorizzazione dei costi sostenuti, alle forme di attivazione degli SE, alla durata dei percorsi formativi, al numero minimo e massimo dei discenti per aula.
 
Art. 9
Ambito territoriale

1. Possono richiedere i contributi di cui al presente Capo le iniziative economiche la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
 
Art. 10
Ammontare del contributo in forma di voucher

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 9, possono richiedere un contributo a fondo perduto, in forma di voucher:
a) pari al 100% dell'investimento da realizzare;
b) entro il limite di euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola iniziativa economica.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono individuati i beni e servizi di cui al comma 2 del presente articolo e la percentuale di spese da realizzare da parte delle iniziative economiche per richiedere il maggior contributo di cui al comma 2.
4. Le iniziative economiche di cui all'art. 6 del presente decreto possono presentare un'unica domanda di contributo. Le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d'ufficio, fatta salva la possibilita' di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.
 
Art. 11
Spese ammissibili al contributo
in forma di voucher

1. Sono ammissibili al contributo in forma di voucher le seguenti spese, purche' strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:
a) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
b) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app;
c) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
d) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo:
i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;
iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera d):
a) devono essere prestate da ETS;
b) sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contributo in forma di voucher.
3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:
a) all'acquisto di terreni;
b) all'acquisto o ristrutturazione di immobili;
c) a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;
d) a consulenze legali, fiscali e tributarie.
4. Le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute entro nove mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17.
 
Art. 12
Contributo a fronte
di programmi di investimento

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 9, possono richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.
2. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 (centoventimila/00) il contributo puo' essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso.
3. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00) e non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00), il contributo puo' essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
4. Alla domanda di agevolazione deve essere allegato il piano d'impresa, predisposto sulla base dello schema adottato con il provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 13
Spese ammissibili nell'ambito
dei programmi di investimento

1. Nell'ambito dei programmi di investimento di cui all'art. 12, sono ammissibili al contributo, purche' strettamente necessarie alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare, le seguenti spese:
a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
b) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app;
d) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
e) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:
i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera e), devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento.
3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.
4. Le spese di cui al presente articolo devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17.
 
Art. 14
Spese non ammissibili ai sensi
del FSE+ e del reg. 2021/1060

1. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo le spese per:
a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;
b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione piu' economica, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;
c) interessi passivi e imposte ai sensi dell'art. 64 del reg. 1060/2021;
2. Non sono inoltre in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente Capo:
a) i costi per materie prime e semilavorati, per il personale, per le utenze, per le locazioni, per le consulenze non tecnico-specialistiche e per il leasing;
b) ogni altra spesa non direttamente ed esclusivamente finalizzata all'attivita' dell'iniziativa economica.
 
Art. 15
Cumulo

1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale od europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto previsto al successivo comma 2.
2. Se i contributi di cui al presente capo sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari Naspi, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.
3. Le iniziative dirette ai beneficiari del «supporto per la formazione e il lavoro» di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ai sensi del medesimo articolo.
 
Art. 16
Procedura di accesso ai contributi
di cui al Capo III

1. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l'attivita' di autoimpiego.
3. Le domande di agevolazione devono:
a) essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione on-line del compilatore tramite il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la Carta d'identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);
b) essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attivita' esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di societa'.
4. Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare.
5. Con il provvedimento di cui all'art. 32:
a) e' stabilita la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;
b) e' stabilito il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;
c) sono approvati gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;
d) e' approvata la documentazione da allegare agli schemi di domanda.
6. Sono inammissibili e non sono esaminate le domande di agevolazione non leggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all'art. 32. Non sono ammesse integrazioni successive alla presentazione della domanda.
7. La partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione di cui al Capo II non e' obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto di attribuzione di un punteggio premiale, disciplinato con il provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 17
Concessione dei contributi misura ACN

1. Le domande di agevolazione di cui al Capo III, corredate dalla relativa documentazione, sono valutate nei limiti delle risorse disponibili per la misura ACN di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), tenuto conto delle disponibilita' finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorita' di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
2. Il provvedimento di concessione e' adottato da Invitalia a seguito della valutazione positiva di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero di completamento della medesima nel caso di richiesta di integrazione formulata dal soggetto gestore.
3. Il provvedimento di concessione:
a) individua l'iniziativa economica ammessa;
b) indica l'ammontare del contributo concesso per la complessiva realizzazione dell'iniziativa economica;
c) regola i tempi e le modalita' per la realizzazione dell'iniziativa economica e per l'erogazione delle agevolazioni;
d) riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e le cause di revoca.
4. Il procedimento di valutazione e' articolato nelle seguenti fasi:
a) ammissibilita', in cui e' effettuata la verifica formale della completezza e conformita' della domanda e della documentazione presentata;
b) possibilita' di accoglimento, in cui e' effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;
c) verifica del merito progettuale, con particolare riferimento all'analisi delle competenze dei soggetti beneficiari, nonche' degli eventuali altri soci, in rapporto alla specifica attivita' da avviare, degli aspetti distintivi della stessa, della natura e caratteristiche delle spese ammissibili.
5. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono specificati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 degli articoli 17 e 18 del decreto-legge aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3 degli stessi articoli, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
6. Se il procedimento di valutazione ha esito negativo, Invitalia comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 18
Erogazione del contributo

1. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 3, le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono richiedere l'erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
2. Il SAL e' erogato a fronte della presentazione di titoli di spesa di valore compreso tra il trenta e il settanta per cento delle spese ammesse a contributo.
3. Se l'istruttoria finalizzata all'erogazione ha esito positivo, il contributo a SAL e' pagato al soggetto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.
4. La richiesta del saldo del contributo concesso deve essere presentata dal soggetto richiedente entro tre mesi dalla data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso.
5. Invitalia, entro ottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo, procede al pagamento del contributo se ne ricorrono le condizioni, avendo preventivamente accertato anche da remoto ovvero nell'ambito delle attivita' di tutoring la presenza, nonche' l'installazione, il funzionamento e la funzionalita' dei beni oggetto dell'investimento realizzato.
6. Successivamente al provvedimento di concessione e fino all'erogazione del saldo del contributo, Invitalia assicura l'erogazione delle agevolazioni reali in forma di tutoring di cui al Capo VI.
7. Le variazioni al progetto assentito nel provvedimento di concessione devono essere previamente autorizzate da Invitalia, pena l'inammissibilita' ai fini del finanziamento.
8. In sede di erogazione del saldo, sono escluse dal contributo le sole spese non funzionali alla nuova attivita' di autoimpiego e non conformi al decreto-legge n. 60 del 2024, al presente decreto e al provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 19
Ambito territoriale

1. Possono chiedere i contributi di cui al presente Capo le iniziative economiche la cui sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
 
Art. 20
Ammontare del contributo
in forma di voucher

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 19, possono chiedere un contributo a fondo perduto, in forma di voucher:
a) pari al 100% dell'investimento da realizzare;
b) entro il limite di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per singola iniziativa economica.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico.
3. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono individuati i beni e servizi di cui al comma 2 e la percentuale di spese da conseguire da parte delle iniziative economiche per l'ottenimento del maggiore contributo di cui al medesimo comma 2.
4. Le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono presentare un'unica domanda di contributo. Eventuali domande successive in ordine alla stessa iniziativa economica sono annullate d'ufficio, fatta salva la possibilita' di presentare una nuova domanda di ammissione alle agevolazioni nel caso di mancato accoglimento della domanda originaria.
 
Art. 21
Spese ammissibili al contributo
in forma di voucher

1. Sono ammissibili al finanziamento in forma di voucher le seguenti spese, purche' strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:
a) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
b) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app;
c) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni (brand naming);
d) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo:
i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera d):
a) devono essere prestate da ETS;
b) sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contributo in forma di voucher.
3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:
a) all'acquisto di terreni;
b) all'acquisto o ristrutturazione di immobili;
c) a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;
d) a consulenze legali, fiscali e tributarie.
4. Le spese di cui al presente articolo devono essere sostenute entro nove mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi, dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27.
 
Art. 22
Contributo a fronte
di programmi di investimento

1. Le iniziative economiche di cui all'art. 6, aventi sede operativa nei territori di cui all'art. 19, possono chiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.
2. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a euro 120.000,00 (centoventimila/00) il contributo puo' essere concesso fino al 75% del programma di investimento ammesso.
3. Per i programmi di investimento di importo superiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00) e non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) il contributo puo' essere concesso fino al 70% del programma di investimento ammesso.
4. Alla domanda di agevolazione deve essere allegato il piano d'impresa, predisposto sulla base dello schema adottato con il provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 23
Spese ammissibili nell'ambito
dei programmi di investimento

1. Nell'ambito dei programmi di investimento di cui all'art. 22, sono ammissibili al finanziamento le seguenti spese, purche' strettamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell'iniziativa economica da avviare:
a) opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
b) macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d'uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di app;
d) immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
e) consulenze tecnico-specialistiche finalizzate, in presenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo:
i. alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;
ii. alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici;
iii. alle certificazioni ambientali e/o energetiche.
2. Le consulenze di cui al comma 1, lettera e), devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell'importo complessivo del programma di investimento.
3. Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.
4. Le spese di cui al presente articolo devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27.
 
Art. 24
Spese non ammissibili ai sensi
del FSE+ e del reg. 1060/2021

1. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo le spese per:
a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonche' di infrastrutture, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;
b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione piu' economica, ai sensi dell'art. 16 del FSE+;
c) interessi passivi e imposte ai sensi dell'art. 64 del reg. 1060/2021;
2. Non sono in nessun caso ammissibili ai contributi di cui al presente capo:
a) i costi per materie prime e semilavorati, per il personale, per le utenze, per le locazioni, per le consulenze non tecnico-specialistiche e per il leasing;
b) ogni altra spesa non direttamente ed esclusivamente finalizzata all'attivita' dell'iniziativa economica.
 
Art. 25
Cumulo

1. I contributi di cui al presente Capo non sono cumulabili con i crediti di imposta e con nessun'altra agevolazione, nazionale, regionale o europea, fatta eccezione per la garanzia del Fondo di garanzia di cui alla di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni e per quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Se i contributi di cui al presente Capo sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari Naspi, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire alle iniziative finanziate.
3. Le iniziative dirette ai beneficiari del «supporto per la formazione e il lavoro» di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ai sensi del medesimo articolo.
 
Art. 26
Procedura di accesso ai contributi
di cui al Capo IV

1. Le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla forma giuridica ovvero organizzativa, individuale o collettiva, prescelta per l'avvio dell'attivita' di autoimpiego.
3. Le domande di agevolazione devono:
a) essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l'identificazione on-line del compilatore tramite il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), la Carta d'identita' elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS);
b) essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attivita' esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di societa'.
4. Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell'iniziativa da avviare.
5. Con il provvedimento di cui all'art. 32:
a) e' stabilita la data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;
b) e' stabilito il termine ultimo per la presentazione delle richieste di erogazione a saldo;
c) sono approvati gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni e di richiesta di erogazione;
d) e' approvata la documentazione da allegare agli schemi di domanda.
6. Sono inammissibili le domande di agevolazione illeggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all'art. 32. Sono altresi' inammissibili integrazioni successive alla presentazione della domanda.
7. La partecipazione ai percorsi formativi e di accompagnamento alla progettazione di cui al Capo II non e' obbligatoria ai fini della presentazione della domanda di agevolazione. I risultati conseguiti sono oggetto dell'attribuzione di un punteggio premiale, disciplinato dal provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 27
Concessione dei contributi
per la misura RSUD

1. Le domande di agevolazione di cui al presente Capo, corredate della relativa documentazione, sono valutate nei limiti delle risorse disponibili per la stessa misura RSUD di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), tenuto conto delle disponibilita' finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorita' di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
2. Il provvedimento di concessione e' adottato, a seguito della valutazione positiva di cui al comma 4, da Invitalia entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero di completamento della medesima a fronte di una richiesta di integrazione formulata dal soggetto gestore.
3. Il provvedimento di concessione:
a) individua l'iniziativa economica ammessa;
b) indica l'ammontare del contributo concesso per la complessiva realizzazione dell'iniziativa economica;
c) regola i tempi e le modalita' per la realizzazione dell'iniziativa economica e per l'erogazione delle agevolazioni;
d) riporta gli obblighi del soggetto beneficiario e le cause di revoca.
4. Il procedimento di valutazione e' articolato nelle fasi di:
a) ammissibilita', in cui e' effettuata la verifica formale della completezza e conformita' della domanda e della documentazione presentata;
b) possibilita' di accoglimento, in cui e' effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni;
c) valutazione del merito progettuale, con particolare riferimento all'analisi delle competenze dei soggetti beneficiari, nonche' degli eventuali altri soci, in rapporto alla specifica attivita' da avviare, degli aspetti distintivi della stessa, dell'articolazione e funzionalita' delle spese ammissibili.
5. Con il provvedimento di cui all'art. 32 sono dettagliati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 degli articoli 17 e 18 del decreto-legge aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3 degli stessi articoli, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, Invitalia comunica i motivi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 28
Erogazione del contributo

1. Decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 27, comma 3, le iniziative economiche di cui all'art. 6 possono richiede l'erogazione di una prima quota di contributo a Stato di avanzamento lavori (SAL).
2. Il SAL e' erogato a fronte della presentazione di titoli di spesa, anche non quietanzati, di valore compreso tra il trenta e il settanta per cento delle spese ammesse a contributo.
3. In caso di esito positivo dell'istruttoria di erogazione, il contributo a SAL e' pagato al soggetto richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione.
4. La richiesta del saldo del contributo concesso deve essere presentata dal soggetto richiedente entro tre mesi dalla data di pagamento dell'ultimo titolo di spesa ammesso.
5. Invitalia, entro ottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione a saldo, procede al pagamento del contributo qualora ne sussistano le condizioni, avendo preventivamente accertato - anche da remoto ovvero nell'ambito delle attivita' di tutoring - la presenza, nonche' l'installazione, il funzionamento e la funzionalita' dei beni oggetto dell'investimento realizzato.
6. Successivamente al provvedimento di concessione e fino all'erogazione a saldo del contributo, Invitalia assicura l'erogazione delle agevolazioni reali in forma di tutoring di cui al Capo VI.
7. Le variazioni al progetto assentito nel provvedimento di concessione devono essere previamente autorizzate da Invitalia, pena l'inammissibilita' ai fini del finanziamento.
8. In sede di erogazione del saldo, sono escluse dal contributo le spese non conformi al decreto-legge n. 60 del 2024, al presente decreto e al provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 29
Verifiche e controlli

1. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e in qualunque fase del procedimento amministrativo, Invitalia e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono effettuare, anche a campione, verifiche e controlli, sia documentali che presso la sede dell'iniziativa economica destinataria del contributo.
2. Con il provvedimento di cui al successivo articolo 32 sono disciplinati i criteri e le modalita' dei controlli di cui al comma precedente.
 
Art. 30
Revoche parziali o totali dei contributi
di cui ai Capi III e IV

1. Invitalia puo' disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso qualora:
a) sia verificata l'assenza di uno o piu' requisiti dei soggetti beneficiari o delle iniziative agevolate, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare;
b) l'iniziativa economica di cui all'articolo 6:
i. non sostenga le spese entro il termine prescritto dal provvedimento di concessione;
ii. trasferisca fuori dei territori di applicazione della misura ACN e RSUD, ovvero alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto delle misure ACN e RSUD, prima che siano decorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
iii. cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione l'attivita' prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
iv. si trovi in una condizione di liquidazione giudiziale, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie prima che siano decorsi tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
v. non consenta i controlli di Invitalia o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'attivita' agevolata.
2. Invitalia puo' disporre la revoca totale o parziale del contributo concesso negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di cui all'articolo 32 e dal provvedimento di concessione, ovvero previsti da specifiche norme settoriali.
3. In caso di revoca totale i soggetti agevolati non hanno diritto a ricevere le quote di contributo non ancora erogate ed e' tenuta alla restituzione dei contributi eventualmente gia' ricevuti.
4. In caso di revoca parziale, Invitalia procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti, disponendo il recupero degli eventuali maggiori importi erogati.
5. Nei casi di revoca, Invitalia procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 31
Servizi di tutoring

1. Ciascuna iniziativa agevolata beneficia, unitamente, e inscindibilmente, al contributo concesso di servizi di tutoring del valore di euro 5.000,00 (cinquemila/00) finalizzati alla corretta fruizione delle agevolazioni e allo sviluppo delle competenze organizzativo-gestionali dei soggetti beneficiari. I servizi di tutoring concorrono, sommati al contributo, a determinare l'importo complessivo dell'agevolazione e sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis.
2. I servizi di tutoring comprendono:
a) un tutoring di supporto tecnico erogato da Invitalia per un valore massimo di euro 4.000,00 (quattromila/00), finalizzato a garantire il supporto alle iniziative economiche nell'avvio dell'attivita', con particolare riferimento agli adempimenti amministrativo-autorizzativi e alla rendicontazione delle spese effettuate;
b) un tutoring gestionale attivato con la collaborazione di ENM, per un valore massimo di euro 1.000,00 (mille/00), finalizzato a supportare le iniziative economiche nella fase di penetrazione del mercato e di risoluzione delle criticita' imprenditoriali emergenti nello start up dell'iniziativa.
3. Il tutoring di supporto tecnico e' assicurato da personale esperto di Invitalia. E' assegnato un tutor ad ogni singola iniziativa economica ammessa alle agevolazioni.
4. Il tutor tecnico, avente conoscenza approfondita della normativa di riferimento e delle procedure operative sottostanti l'iter agevolativo di cui al presente decreto, garantisce:
a) il trasferimento di conoscenze connesse alla fruizione delle agevolazioni, con particolare riferimento al supporto necessario a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, accompagnando le iniziative economiche nella predisposizione della documentazione a corredo delle richieste di erogazione, nonche' il rispetto degli obblighi in capo ai soggetti agevolati derivanti dalla normativa di riferimento e dal provvedimento di concessione;
b) l'assistenza on demand su problemi e quesiti specifici relativi all'avvio dell'impresa e alla fruizione delle agevolazioni;
c) il monitoraggio continuo delle iniziative finanziate, volto a verificarne lo stato di avanzamento, ad anticipare possibili problematiche in rapporto ai tempi di attraversamento dell'iter attuativo e ad affrontare e scongiurare inadempimenti che potrebbero determinare la revoca delle agevolazioni concesse.
5. Il tutoring gestionale e' finalizzato a fornire un affiancamento consulenziale ai soggetti finanziari sui seguenti ambiti strategico-organizzativi:
a) implementazione delle azioni di marketing e di comunicazione;
b) contrattualistica e assunzione dei dipendenti;
c) rapporto con i fornitori e con le banche finanziatrici;
d) messa a punto e conseguente adozione di logiche e strumenti di controllo di gestione;
e) presidio dei flussi economico-finanziari.
 
Art. 32 Provvedimento del direttore generale delle politiche attive del
lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Con decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, a completamento, integrazione ed in conformita' al presente decreto, ulteriori disposizioni operative volte a precisare e chiarire le modalita' di funzionamento delle misure e azioni di cui ai Capi II, III, IV, VI, al fine di garantire la migliore e piu' corretta fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti e delle iniziative agevolate.
2. In particolare, il decreto di cui al comma 1:
a) stabilisce la data di apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione;
b) fissa il termine ultimo per la presentazione delle domande di erogazione a saldo;
c) definisce gli schemi di domanda di accesso alle agevolazioni, di richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori e a saldo, nonche' la documentazione da allegare agli schemi di domanda;
d) disciplina - in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, comma 5 e dall'art. 18, comma 5, del decreto-legge 60/2024 - le modalita' operative e di coordinamento delle attivita' di divulgazione informativa e di promozione delle agevolazioni di cui al presente decreto, attraverso il coinvolgimento di Sviluppo lavoro Italia, dei centri regionali per l'impiego, degli sportelli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli sportelli regionali per le imprese, della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, della struttura del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
e) individua le modalita' di collaborazione del Ministero, di Invitalia e di ENM con UNAR, con i centri per l'impiego e con gli ETS al fine di assicurare il piu' diffuso ed efficace accesso alla misura ACN e alla misura RSUD dei giovani in una condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale o di discriminazione, cosi' come definita dal PN GDL.
3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del decreto-legge 60/2024 e alle pertinenti disposizioni del FSE+, del PN GDL, del reg. 1060/2021 e dell'Accordo di partenariato.
 
Art. 33
Attivita' di coordinamento
di Sviluppo lavoro Italia S.p.a.

1. Per le attivita' di divulgazione informativa e di promozione di cui all'art. 17, comma 5 e all'art. 18, comma 5, del decreto-legge n. 60 del 2024, nonche' per l'esercizio della funzione di coordinamento e raccordo dei soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attivita' di cui al presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Sviluppo lavoro Italia S.p.a.
2. Sviluppo lavoro Italia S.p.a. fornisce supporto tecnico e operativo ai centri per l'impiego e ne cura la formazione degli operatori, in raccordo con ENM e Invitalia.
3. A tal fine, Sviluppo lavoro Italia S.p.a. sottoscrive una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento e il supporto delle attivita' di informazione, diffusione e raccordo tra ENM, Invitalia, le regioni e gli altri enti coinvolti nella implementazione delle attivita' di cui al presente decreto, con una durata di 5 anni e i cui effetti decorrono dalla data di registrazione della Corte dei conti.
4. Le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 3 sono individuate dal provvedimento di cui all'art. 32.
 
Art. 34
Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto

1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 luglio 2025

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
Foti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 994